Relazioni Penali della Corte di Cassazione n.3006-2008

Novita\' legislative - D.L. 23 maggio 2008, n. 90, recante "Misure straordinarie per fronteggiare l\'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile", in vigore dal 23 maggio 2008 - Interventi rilevanti per il settore giustizia.
Testo del Documento
Rel. n. III/06/2008
Roma, 27 maggio 2008
Novita\' legislative: Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90
OGGETTO: Novita\' legislative - D.L. 23 maggio 2008, n. 90, recante
"Misure straordinarie per fronteggiare l\'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori
disposizioni di protezione civile", in vigore dal 23 maggio 2008 -
Interventi rilevanti per il settore giustizia.
Rif. norm.: artt. 3 e 4 D.L. 23 maggio 2008, n. 90; artt. 51, 292,
317, 321, 321, comma 3-bis e 371-bis cod. proc. pen.; art. 2 D.Lgs.
20 febbraio 2006, n. 106 e succ. modd..
SOMMARIO: 1. PREMESSA - 2. NOVITA\' NORMATIVE (DISPOSIZIONI VARIE) -
3. CODICE DI PROCEDURA PENALE - 4. REATI (NUOVE FATTISPECIE) - 5.
GIURISDIZIONE.
1. Premessa
Il 23 maggio 2008 il Presidente della Repubblica ha firmato il
decreto legge per far fronte alla situazione emergenziale in materia
di rifiuti, aggravatasi in questi ultimi mesi nella regione Campania
e, soprattutto, nel comune di Napoli. Si tratta del D.L. 23 maggio
2008, n. 90, recante "Misure straordinarie per fronteggiare
l\'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile",
pubblicato sulla G.U. n. 120 del 23 maggio 2008 ed entrato in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
In linea con la natura eccezionale del provvedimento e con le
ragioni di straordinaria necessita\' ed urgenza che ne hanno
determinato l\'emanazione sotto forma di decreto legge, si prevede
che le disposizioni nel medesimo contenute hanno un\'efficacia
temporalmente delimitata, stabilendosi espressamente che "lo stato
di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi
dell\'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31
dicembre 2009" (art. 19).
In sede di Consiglio dei Ministri tenutosi in data 21 maggio 2008
era stata infatti prospettata l\'urgenza e la necessita\' di adottare
adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell\'emergenza
nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania,
tenuto conto della grave situazione socio-economico-ambientale
derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di
compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione
della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura
igienico-sanitaria ed ambientale, nonche\' in considerazione delle
conseguenti ripercussioni sull\'ordine pubblico.
Tale situazione emergenziale, in particolare, risulta strettamente
connessa alla necessita\' ed urgenza: a) di individuare discariche
utilizzabili per conferire i rifiuti urbani prodotti nella regione
Campania; b) di impedire il continuo svilupparsi di incendi dei
rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e
trattamento, ovvero abbandonati sull\'intero territorio campano, e la
conseguente emissione di sostanze altamente inquinanti
nell\'atmosfera; c) di disporre per legge l\'individuazione e la
realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei
rifiuti, tenuto conto delle tensioni sociali che rendono oltremodo
critica la localizzazione degli impianti a servizio del ciclo di
smaltimento dei rifiuti, con riflessi dannosi di portata
imprevedibile per la salute delle popolazioni della regione, e della
conseguente necessita\' di procedere immediatamente allo smaltimento
dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei
territori urbani ed extraurbani; d) di inserire le misure di
contrasto in un quadro coerente con l\'esigenza del definitivo
superamento del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania,
anche individuando soluzioni alternative al conferimento in
discarica dei rifiuti urbani mediante il relativo smaltimento in
impianti di termodistruzione; e) di disporre interventi di bonifica
e di compensazione ambientale finalizzati ad assicurare adeguata
tutela al territorio della regione Campania, nonche\' interventi per
la raccolta differenziata dei rifiuti nello stesso territorio.
Non meno importante, nell\'ottica emergenziale fondante la
decretazione d\'urgenza, e\' stata la valutazione degli esiti dei
molteplici procedimenti giudiziari che hanno evidenziato il
coinvolgimento della criminalita\' organizzata nelle attivita\' di
gestione dei rifiuti nella regione Campania. Per tale motivo, sono
state inserite nel testo di legge governativo alcune disposizioni
"eccezionali" (art. 3) finalizzate all\'obiettivo di fornire adeguate
risposte, anche in termini di efficienza, nello svolgimento delle
attivita\' di indagine in ordine ai reati commessi nell\'ambito delle
predette attivita\' di gestione dei rifiuti, valutati anche i
reiterati e motivati provvedimenti giudiziari cautelari che hanno
disposto il sequestro degli impianti di produzione dei combustibili
da rifiuti (CDR) esistenti nella regione Campania.
Infine, nel testo di legge, introducendosi una disposizione ad hoc
(art. 4) si e\' tenuto conto degli effetti sul piano applicativo non
soltanto di due recenti pronunce della Corte Costituzionale (in
particolare, le sentenze n. 237 e n. 239, del 18- 26 giugno 2007,
emesse nel giudizio di legittimita\' costituzionale
dell\'articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.L. 30
novembre 2005, n. 245, conv. con modd. in L. 27 gennaio
2006, n. 21, che, con riferimento alle controversie relative alla
legittimita\' delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti
commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza
dichiarate ai sensi dell\'art. 5, comma 1, della L. 24 febbraio 1992,
n. 225, nelle quali era stata attribuita la competenza in primo
grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma, anche
per l\'emanazione di misure cautelari, ha affermato la portata
generale della disciplina in esame pur se inserita formalmente in un
articolo del decreto-legge n. 245 del 2005, espressamente riferito
all\'emergenza rifiuti della regione Campania - in altri termini
ritenendo che tali disposizioni debbono ritenersi dettate per tutte
le situazioni di emergenza in qualunque Regione esse si manifestino
-, dichiarando infondate le numerose questioni di costituzionalita\'
a tal proposito sollevate), ma anche della recente sentenza delle
Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione n. 27187 del 28
dicembre 2007, che, in tema di giurisdizione sui procedimenti
cautelari in materia di gestione dei rifiuti, ha affermato che
compete al G.A. la cognizione esclusiva delle relative controversie
in ordine alla sussistenza in concreto dei diritti vantati, al
contemperamento o alla limitazione di tali diritti in rapporto
all\'interesse generale pubblico all\'ambiente salubre, nonche\'
all\'emissione dei relativi provvedimenti cautelari che siano
necessari per assicurare provvisoriamente gli effetti della
futura decisione finale sulle richieste inibitorie, demolitorie e
eventualmente risarcitorie dei soggetti che affermano di essere
danneggiati da detti comportamenti o provvedimenti.
2. Novita\' normative (disposizioni varie)
Premesso quanto sopra e riservando oltre l\'esame dettagliato delle
disposizioni direttamente rilevanti in tema di giustizia, e\'
sufficiente in questa sede richiamare le principali novita\'
normative introdotte dal decreto legge:
a) Attribuzione al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del coordinamento della
complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania
per il periodo emergenziale (art. 1);
b) Nomina di un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri (di fatto, l\'attuale Capo del Dipartimento
della protezione civile), cui vengono conferite "in via di
assoluta irripetibilita\' e straordinarieta\'" le necessarie
attribuzioni (specificate nell\'art. 2) per far fronte alla
gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31
dicembre 2009, per la soluzione dell\'emergenza rifiuti nella
regione Campania;
c) Autorizzazione del conferimento e del trattamento di talune
tipologie di rifiuti, per un quantitativo massimo complessivo annuo
pari a 600.000 tonnellate, presso il termovalorizzatore di
Acerra, il cui esercizio e\' autorizzato in deroga alle disposizioni
di cui al D.Lgs. n. 59/2005 (in materia di autorizzazione integrata
ambientale), fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici
previsti dal citato decreto (art. 5);
d) Nelle more della realizzazione dell\'impianto di
termodistruzione nel comune di Salerno, e\' altresi\'
autorizzata la realizzazione del termovalorizzatore di
Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo
con prescrizioni reso dalla Commissione di valutazione di
impatto ambientale, fatta eccezione per quanto previsto in tema
di rifiuti ammessi a conferimento (art. 5, comma terzo);
e) Obbligo di eseguire una valutazione in ordine al valore di alcuni
impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini
dell\'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa
societa\' affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che
tenga conto dell\'effettiva funzionalita\', vetusta\' e stato di
manutenzione degli stessi (si tratta degli impianti di: Caivano
(NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE),
Avellino - loc. Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN),
nonche\' del termovalorizzatore di Acerra (art. 6);
f) Attribuzione della valutazione di cui al precedente punto ad una
Commissione composta da cinque componenti di comprovata
professionalita\' tecnica, nominati dal Presidente della Corte
d\'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private
interessate e senza oneri a carico del bilancio dello Stato (art. 6,
comma primo);
g) Riduzione del numero dei componenti della Commissione tecnica di
verifica dell\'impatto ambientale di cui all\'art. 9 d.P.R. 14
maggio 2007, n. 90 (da sessanta a cinquanta commissari) e
riordino delle medesima Commissione, demandata a un decreto del
Ministero dell\'Ambiente da adottarsi entro sessanta giorni (art. 7);
h) Autorizzazione alla realizzazione di un impianto di
termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante
l\'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a
salvaguardia della salute della popolazione e dell\'ambiente,
previa individuazione del sito da parte del sindaco del comune di
Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legge, prevedendosi, in caso di inerzia, l\'esercizio del
potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri circa
l\'individuazione del sito da destinare alla
realizzazione dell\'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga
alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti (art. 8);
i) Autorizzazione nella regione Campania, in deroga alle
disposizioni del decreto attuativo della direttiva discariche
(D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36) e ad alcune disposizioni del
cosiddetto Testo Unico Ambientale (artt. 191 e 208, D. Lgs. 3 aprile
2006, n. 152), per il periodo di un triennio, all\'esercizio
degli impianti in cui talune tipologie di rifiuti sono scaricati
e stoccati al fine di essere preparati per il successivo
trasporto in un impianto di recupero, trattamento o
smaltimento (art. 8, comma secondo);
l) Proroga per un ulteriore triennio, rispetto al termine di
cui all\'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36, dello stoccaggio di talune tipologie di rifiuti in attesa di
smaltimento nonche\' il deposito dei rifiuti stessi presso
qualsiasi area di deposito temporaneo (art. 8, comma terzo);
m) Autorizzazione alla realizzazione, nel pieno rispetto della
normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare
a discarica presso alcuni comuni campani (Sant\'Arcangelo Trimonte
(BN) - localita\' Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - localita\'
Postarza; Serre (SA) - localita\' Macchia Soprana; Andretta (AV) -
localita\' Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - localita\'
Pozzelle e localita\' Cava Vitiello; Napoli localita\' Chiaiano
(Cava del Poligono - Cupa del Cane); Caserta - localita\'
Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) -
localita\' Ferrandelle; Serre (SA) - localita\' Valle della Masseria
(art. 9, comma primo);
n) Autorizzazione a smaltire negli impianti di cui al precedente
punto talune tipologie di rifiuti, precisandosi che, ai fini dello
smaltimento nelle discariche di cui sopra, i rifiuti urbani oggetto
di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice
CER: 20.03.01 (ossia "rifiuti urbani misti tal quali": art. 9, comma
secondo);
o) Autorizzazione al pretrattamento del percolato da realizzarsi
tramite appositi impianti ivi installati presso le discariche
presenti nel territorio della regione Campania (art. 9, comma
quarto);
p) Attribuzione al Sottosegretario di Stato per l\'emergenza rifiuti
- in deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto
ambientale (VIA) di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 nonche\' alla
pertinente legislazione regionale in materia - del potere di
procedere, per la valutazione relativa all\'apertura delle
discariche ed all\'esercizio degli impianti, alla convocazione di
apposita conferenza dei servizi che e\' tenuta a rilasciare il
proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione,
contemplandosi in caso di inerzia il potere sostitutivo del
Consiglio dei Ministri, che si esprime in ordine al rilascio della
VIA entro i sette giorni successivi (il C.d.M. e\' comunque tenuto ad
esprimersi, qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi
sia negativo, entro i sette giorni successivi: art. 9, comma quinto);
q) Abrogazione dell\'art. 1 del D.L. 11 maggio 2007, n. 61 (conv. con
modd. in L. 5 luglio 2007, n. 87), recante "Interventi straordinari
per superare l\'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania e per garantire l\'esercizio dei propri poteri
agli enti ordinariamente competenti", articolo con cui venivano
individuati alcuni siti campani da destinare a discarica (Serre in
provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino,
Terzigno in provincia di Napoli e Sant\'Arcangelo Trimonte in
provincia di Benevento), con alcune limitazioni temporali di
utilizzo per il sito di Serre nonche\' di limitazioni oggettive
quanto ai materiali da conferire per il sito ubicato all\'interno del
Parco nazionale del Vesuvio, nel comune di Terzigno (art. 9, comma
sesto);
r) Previsione di benefici fiscali e contributivi in favore delle
popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica,
previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con
disposizione di legge, da individuarsi con successiva ordinanza del
presidente del C.d.M. (art. 9, comma settimo);
s) Modifica del cosiddetto T.U. Ambientale, in particolare
prevedendosi che le ordinanze contingibili e urgenti per consentire
il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti -
che, in precedenza, non potevano essere reiterate per piu\' di due
volte - oggi "possono essere reiterate per un periodo non
superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione
dei rifiuti" (art. 9, comma ottavo, modificativo dell\'art. 191,
comma quarto, primo periodo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosi\'
riformulato: "4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere
reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni
speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano
comprovate necessita\', il Presidente della regione d\'intesa con il
Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio puo\' adottare,
dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1
anche oltre i predetti termini");
t) Autorizzazione allo svolgimento, presso gli impianti di
depurazione delle acque reflue siti nella regione Campania, delle
attivita\' di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle
discariche regionali, in particolare autorizzandosi "per il periodo
di tempo strettamente necessario" l\'immissione nei corpi
idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di
depurazione, nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai
limiti fissati dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e succ.
modd. previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro,
istituito, senza maggiori oneri, dal Sottosegretario di Stato
all\'emergenza dei rifiuti e composto da esperti individuati
nell\'ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti
per materia, cui non spetta alcun compenso, avente il compito di
valutare la presunta entita\' e durata degli effetti in relazione
alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico
dei siti che ospitano i predetti impianti (art. 10);
u) Potenziamento delle iniziative in materia di raccolta
differenziata (in particolare prevedendosi: 1) misure di
penalizzazione per quei comuni che non raggiungano l\'obiettivo
minimo di raccolta differenziata secondo le percentuali ivi
stabilite, mediante una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento
dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 25 per cento,
35 per cento e al 50 per cento dell\'importo stabilito per ogni
tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e
smaltimento; 2) obbligo per sindaci dei comuni della regione
Campania di inviare mensilmente al Sottosegretario di Stato i
dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata,
da pubblicare mediante modalita\' individuate dal
Sottosegretario di Stato, nell\'ambito delle risorse di
bilancio disponibili; 3) obbligo per i Presidenti delle province
della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del D.L., di adottare le necessarie iniziative per
disincentivare l\'utilizzo dei beni "usa e getta", fatta eccezione
per i materiali comportabili e con esclusione dell\'applicazione alle
strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e privato; 4)
obbligo per i sindaci dei comuni della regione Campania, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L., di
promuovere ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio
domestico dei rifiuti organici, nell\'ambito delle risorse di
bilancio disponibili; 5) obbligo di provvedere alla raccolta
differenziata presso le sedi della pubblica amministrazione,
della grande distribuzione, delle imprese con personale
dipendente superiore a cinquanta unita\' e dei mercati
all\'ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania, con onere per
i rappresentanti legali degli enti predetti di comunicare al
Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati
della raccolta differenziata operata);
v) Definizione delle posizioni debitorie preesistenti, prevedendosi
in particolare che, "fermi restando gli obblighi gravanti sulle
originarie societa\' affidatarie del servizio di gestione dei
rifiuti", i capi missione possono provvedere alle necessarie
attivita\' solutorie nei confronti degli eventuali creditori,
subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse societa\'
affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate
dalle societa\' affidatarie medesime verso la gestione
commissariale per l\'importo massimo di quaranta milioni di euro
(art. 12);
x) Previsione di forme di partecipazione ed informazione dei
cittadini, in particolare affidando al Ministro dell\'Ambiente il
compito di definire le iniziative, anche di carattere culturale
e divulgativo, volte ad assicurare l\'informazione e la
partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati.
Tali attivita\' informative dovranno essere attuate in collaborazione
con le amministrazioni centrali e territoriali ed in accordo con
il Dipartimento per l\'informazione e l\'editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, anche in collaborazione con
soggetti privati, prevedendosi un diretto coinvolgimento del
Ministro dell\'istruzione, dell\'universita\'\' e della ricerca cui
spettera\' il compito di assumere nelle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, tutte le iniziative necessarie a garantire
una adeguata informazione sui temi ambientali e attinenti alla
gestione ed allo smaltimento dei rifiuti. A tale fine, per
diffondere didatticamente la cultura dell\'ambiente, il decreto
prevede che, a partire dall\'anno scolastico 2008-2009, negli
istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania,
proprio con l\'obiettivo di assicurare agli studenti ogni utile
informazione in ordine alla corretta gestione dei rifiuti
domestici, dovranno essere assunte specifiche iniziative
nell\'ambito delle discipline curricolari, anche mediante ricorso ad
interventi didattico-educativi integrativi (art. 13);
y) Sottrazione al controllo preventivo di legittimita\' della Corte
dei Conti (art. 14), previsto in generale sugli atti non aventi
forza di legge dall\'art. 3 della L. 14 gennaio 1994, n. 20, sia dei
provvedimenti e delle ordinanze finalizzati ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose (art. 5 L. 24 febbraio
1992, n. 225) adottati successivamente alla dichiarazione dello
stato di emergenza, sia delle disposizioni adottate in materia di
protezione civile (art. 5-bis D.L. 7 settembre 2001, n. 343,
conv. con modd. in L. 9 novembre 2001, n. 401);
z) Previsione della impignorabilita\' ed insequestrabilita\' delle
risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle
finalita\' inerenti all\'emergenza rifiuti nella regione Campania
anche afferenti al Fondo di protezione civile, cui si aggiunge
la previsione di inefficacia dei pignoramenti gia\' notificati (art.
15, ultimo comma);
aa) Previsione di numerose disposizioni per assicurare la
complessiva funzionalita\'
dell\'Amministrazione e, in particolare (artt. 15 e 16): 1) la
proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e delle
collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla
cessazione delle situazioni di grave necessita\' in corso e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2009; 2) la possibilita\' per il
Sottosegretario Stato per l\'emergenza rifiuti e per il Dipartimento
della protezione civile di avvalersi di personale di comprovata
qualificazione professionale proveniente da enti e aziende
pubbliche o private, stipulando all\'uopo contratti di diritto
privato della durata massima di un anno e, comunque, con scadenza
non successiva al 31 dicembre 2009, non rinnovabili; 3) la
previsione dell\'assunzione, previo espletamento di apposita
procedura selettiva ed anche in soprannumero, di personale non
dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile
proveniente dai ruoli ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986,
n. 730, nonche\' di personale dirigenziale di seconda fascia da
inserirsi presso il Dipartimento della protezione civile "al fine
di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle
problematiche" in materia di gestione emergenziale dei rifiuti
"nonche\' con riferimento all\'esigenza di disporre di idonee
strutture di missione";
bb) Attribuzione di super-poteri al Sottosegretario di Stato nonche\'
ai capi missione (art. 18), mediante l\'autorizzazione a derogare,
nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela
della salute dell\'ambiente e del patrimonio culturale, alle
specifiche disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria,
prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica,
paesaggio e beni culturali, disposizioni elencate a titolo
esemplificativo e non tassativo nel medesimo decreto legge, ivi
comprese le normative statali e regionali in materia di
espropriazioni (pur salvaguardando il diritto di indennizzo dei
soggetti espropriandi) e le leggi regionali strettamente collegate
agli interventi da eseguire.
3 . Codice di procedura penale
Al fine di semplificarne la trattazione e garantire nel contempo un
piu\' efficace coordinamento delle attivita\' investigative e di
indagine durante lo stato emergenziale (ossia, sino al 31 dicembre
2009), il decreto introduce (art. 3) anzitutto deroghe alla
competenza territoriale dell\'autorita\' giudiziaria "nei procedimenti
relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati
in materia ambientale nella regione Campania nonche\' a quelli ad
essi connessi a norma dell\'articolo 12 del codice di procedura
penale", in particolare attribuendo una speciale competenza
"distrettuale", di tipo funzionale, agli uffici giudiziari penali
aventi sede nel circondario di Napoli, capoluogo della regione
Campania, stabilendo all\'uopo - salva l\'applicazione dell\'art. 371
bis cod. proc. pen. quanto all\'attivita\' di coordinamento del
Procuratore nazionale antimafia, ove si ravvisi il coinvolgimento
della criminalita\' organizzata (art. 3, comma terzo) - che, nella
fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado:
a) le funzioni di pubblico ministero sono attribuite al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che le esercita
"anche in deroga a quanto previsto dall\'articolo 2 del decreto
legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive
modificazioni", ampliando cioe\' le possibilita\' di "delega" da parte
del Procuratore di singoli procedimenti o atti di indagine relativi
alle categorie di reati predetti, ferma restando tuttavia la
possibilita\' (art. 3, comma quarto) per il Procuratore generale
presso la Corte di appello di Napoli, su richiesta del Procuratore
"distrettuale" di Napoli di disporre "per giustificati motivi" che
le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano
esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato
dallo stesso Procuratore della Repubblica;
b) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell\'udienza
preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli;
c) sulle richieste di misure cautelari, personali e reali, decide lo
stesso Tribunale in composizione collegiale.
Collegata alla finalita\' di garantire la centralizzazione delle
attivita\' d\'indagine e cautelari per le predette tipologie di reati
e ad evitare, quindi, deroghe alla speciale competenza
"distrettuale" introdotta, e\' la previsione (art. 3, comma secondo)
che esclude la possibilita\', nei predetti procedimenti, per il
pubblico ministero e per la polizia giudiziaria di disporre il
cosiddetto sequestro preventivo d\'urgenza ("Non si applicano le
previsioni dell\'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura
penale").
Conseguente invece alla necessita\' di garantire la continuita\' delle
attivita\' di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ed
impedire l\'adozione di provvedimenti giudiziari appositivi di
vincoli reali su discariche e siti individuati per la gestione dei
rifiuti, cosi\' compromettendo le attivita\' ad essa connesse, il
decreto legge limita la possibilita\' di adottare provvedimenti di
sequestro preventivo "per tutta la durata dell\'emergenza" sulle
aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui
all\'articolo 9, nonche\' su quelle individuate con provvedimento
del Sottosegretario di Stato.
Condizione necessaria per essere sottoposte a sequestro preventivo,
oltre la (ordinaria) ricorrenza di gravi indizi di reato, e\' una
condizione negativa, ovvero che "il concreto pregiudizio alla
salute e all\'ambiente non sia altrimenti contenibile" (art. 3, comma
ottavo).
Il decreto si preoccupa anche di fissare la disciplina transitoria
applicabile ai soli procedimenti in corso "per i quali non e\' stata
esercitata l\'azione penale" prima della data di entrata in vigore
delle nuove disposizioni sulla competenza "distrettuale".
Si prevede, in particolare, che gli atti dei relativi procedimenti
siano trasmessi al Procuratore della Repubblica di Napoli o al
giudice "distrettuale" a cura del magistrato che procede "non
oltre dieci giorni" dalla data di entrata in vigore del decreto
legge (ovvero, entro e non oltre il 2 giugno 2008).
E\' introdotta una disposizione processuale mutuata dalla disciplina
dell\'art. 27 cod. proc. pen. in tema di misure cautelari disposte
dal giudice incompetente. In particolare, il decreto prefigura (art.
3, comma quinto) una nuova ipotesi di estinzione delle misure
cautelari (sia reali che personali, non essendovi nel testo alcuna
distinzione):
a) le misure cautelari eventualmente disposte prima del 23 maggio
2008, data di entrata in vigore del decreto legge, "cessano di
avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti
il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292,
317 e 321 del codice di procedura penale";
b) le misure cautelari "convalidate da giudice diverso da quello
indicato al comma 2" analogamente perdono efficacia se entro
venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice
competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321
del codice di procedura penale.
Per far fronte al prevedibile aggravio organizzativo e del numero
dei procedimenti "centralizzati" presso gli uffici giudiziari di
Napoli, il Ministro della giustizia (art. 3, comma settimo) e\'
autorizzato, sentito per quanto di competenza il Consiglio
superiore della magistratura, ad adottare "le necessarie misure di
redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del
personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli
uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze
derivanti dall\'applicazione del presente articolo".
Completa il quadro delle disposizioni processuali la previsione
secondo cui "Le disposizioni del presente articolo cessano di avere
efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale
e\' emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi
durante lo stato emergenziale stesso" (art. 3, ultimo comma).
4. Reati (Nuove fattispecie)
La disciplina emergenziale introdotta dal decreto legge in commento
introduce anche (art. 2) alcune fattispecie penali connesse
all\'attivita\' di gestione dei rifiuti nella regione Campania,
limitandosi il testo normativo a richiamare quoad poenam le
corrispondenti fattispecie del codice penale.
Si tratta, in particolare, delle previsioni sanzionatorie che
puniscono:
a) chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse
strategico nazionale ovvero impedisce o rende piu\' difficoltoso
l\'accesso autorizzato alle aree medesime (arresto da tre mesi ad un
anno o ammenda da 51 ad 309) "fatta salva l\'ipotesi di piu\'
grave reato", condotta che richiama la contravvenzione prevista
dall\'art. 682 cod. pen. per l\'ipotesi di ingresso arbitrario in
luoghi ove l\'accesso e\' vietato nell\'interesse militare dello Stato
(art. 2, comma quinto);
b) chiunque impedisce, ostacoli o rende piu\' difficoltosa la
complessiva azione di gestione dei rifiuti (reclusione fino ad un
anno; per i capi, promotori od organizzatori, reclusione da uno a
cinque anni) "fatta salva l\'ipotesi di piu\' grave reato", condotta
che richiama il delitto previsto dall\'art. 340 cod. pen. per
l\'ipotesi di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un
servizio di pubblica necessita\' (art. 2, comma nono);
c) chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in
parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la
gestione dei rifiuti (reclusione da sei mesi a tre anni),
condotta che richiama il delitto previsto dall\'art. 635, comma
secondo, cod. pen. per l\'ipotesi di danneggiamento aggravato (art.
2, comma decimo).
Com\'e\' agevole notare, tutte le fattispecie hanno natura di reato
comune; i reati sub b) e c) hanno natura di delitti, a differenza
del reato sub a) che e\' di natura contravvenzionale; per i primi due
reati e\' prevista la clausola di riserva ex art. 15 cod. pen.; per i
primi due reati e\' prevista, tra le altre, una condotta
indeterminata, attuabile sia in forma omissiva che commissiva
(segnatamente, il rendere piu\' difficoltoso, nel primo caso,
l\'accesso autorizzato alle aree indicate e, nel secondo, la
complessiva azione di gestione dei rifiuti).
5. Giurisdizione
L\'art. 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 90 cosi\' recita:
"1. Ferme restando le disposizioni di cui all\'articolo 3 del
decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse
umane e strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le
controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque
attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure
posta in essere con comportamenti dell\'amministrazione pubblica o
dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra
si intende estesa anche alle controversie relative a diritti
costituzionalmente tutelati.
2. Le misure cautelari, adottate da una autorita\' giudiziaria
diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove
non riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto dall\'autorita\' giudiziaria competente ai sensi
del presente articolo".
A sua volta, l\'art. 3 del d.l. 30 novembre 2005, n. 245 (Misure
straordinarie per fronteggiare l\'emergenza nel settore dei rifiuti
nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di
protezione civile), di cui viene ribadita la vigenza ed efficacia,
riguarda la destinazione di risorse finanziarie dirette al
Commissario delegato, vincolate all\'attuazione del piano di
smaltimento rifiuti ed insuscettibili di pignoramento o sequestro.
Il riferimento a questa norma e l\'inciso "con le risorse umane e
strumentali previste a legislazione vigente" rendono chiara
l\'intenzione del legislatore di escludere che la devoluzione alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle
controversie in materia di gestione dei rifiuti possa comportare
aggravio di spesa per l\'Erario ed incidere sul vincolo di
destinazione delle somme a disposizione del Commissario delegato.
Quanto alla portata della nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva
del Giudice amministrativo, va ricordato che l\'art. 183, lett. d),
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Testo Unico ambientale) definisce
la gestione dei rifiuti come "la raccolta, il trasporto, il recupero
e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste
operazioni, nonche\' il controllo delle discariche dopo la chiusura".
L\'ampiezza dell\'ambito di giurisdizione esclusiva si completa con il
riferimento alle controversie relative a diritti costituzionalmente
tutelati, che appare teso a definire positivamente la questione
della compatibilita\' della giurisdizione amministrativa esclusiva
con la tutela di tali diritti ed in particolare, considerati i
riflessi dell\'attivita\' di gestione dei rifiuti, con la tutela della
salute (soluzione questa anticipata dalle Sezioni Unite civili, con
sentenza 28 dicembre 2007, n. 27187).
E\' piuttosto il riferimento ai "comportamenti dell\'amministrazione
pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati" in materia di
gestione dei rifiuti che sembra doversi comunque interpretare in
linea con la giurisprudenza costituzionale.
A seguito delle note sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, il
criterio di riparto tra giurisdizione amministrativa ed ordinaria in
materie di giurisdizione esclusiva, si poggia sull\'esercizio del
potere amministrativo, a prescindere dalla formale emanazione di un
provvedimento, dovendosi operare la distinzione tra meri
comportamenti tenuti dalla P.A. come soggetto di diritto comune,
comunque di pertinenza del G.O., e comportamenti connessi
all\'esercizio del potere amministrativo, attratti nella
giurisdizione amministrativa.
Sembra, quindi, che l\'attribuzione a quest\'ultima delle controversie
in materia di gestione dei rifiuti aventi ad oggetto i comportamenti
dell\'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati,
vada letta in una prospettiva costituzionalmente orientata, in linea
con i principi affermati dalla Corte costituzionale, e che quindi
restino attribuiti alla giurisdizione ordinaria i comportamenti
della P.A. non riconducibili, nemmeno mediatamente, all\'esercizio di
un pubblico potere.
Il secondo comma aggiunge infine, sia pure limitatamente al versante
della gestione di rifiuti, un riferimento normativo ulteriore
rispetto all\'art. 669-novies cod. proc. civ., nella riflessione in
atto presso la Corte di cassazione sulla sorte delle misure
cautelari, adottate da un\'autorita\' giudiziaria diversa da quella
munita di giurisdizione, nell\'ipotesi in cui operi la "translatio
iudicii" (consentita a seguito della sentenza n. 77 del 2007 della
Corte costituzionale e della sentenza delle Sezioni Unite civili 22
febbraio 2007, n. 4109).
Redattori: Pasquale Fimiani ( 5) ed Alessio Scarcella (Premessa e
da 1 a 4)
Il direttore
(Giovanni Canzio)