Cass. Sez. III sent.26398 del 18
luglio 2005 (Ud. 14 giugno 2005)
Pres. Papadia Est. Mancini Ric. PM Di Grazia
Rifiuti - Abbandono - Ordinanza di
rimozione
Il responsabile dell'amministrazione comunale può strutturare l'apparato
organizzativo dell'ente in modo da delegare l'adozione di talune decisioni
(nella specie l'ordinanza di rimozione rifiuti) ai dirigenti degli uffici dotati
di specifiche competenze nelle diverse materie
Svolgimento del
processo
Con sentenza dell'1 ottobre 2004 la Corte d'appello di Catania ha
confermato quella in data 9 gennaio del tribunale della stessa città, sezione
distaccata di Belpasso, che aveva condannato l'appellante Di Grazia Salvatore
alla pena ritenuta di giustizia in quanto colpevole di contravvenzione all'art.
50 comma 2 del D.L.vo 22 del 1997.
Contrariamente all'avviso espresso con i motivi di appello la Corte
territoriale ha ritenuto che l'ordinanza comunale in data 29 marzo 2000 di
rimozione dei rifiuti era stata emessa da soggetto pienamente legittimato ed
inoltre che l'imputato era legittimato a riceverla per le seguenti ragioni: era
il proprietario del terreno dove i rifiuti erano stati abbandonati; lo stesso
era presente in loco ed ivi svolgeva la propria attività imprenditoriale; era
infine il destinatario dell'ordinanza.
A mezzo del proprio difensore propone ricorso per cassazione l'imputato
avverso tale sentenza denunziandone difetto di motivazione sub specie di
contraddittorietà ed illogicità vuoi in punto di legittimazione attiva del
soggetto autore dell'ordinanza di rimozione vuoi con riguardo alla
legittimazione passiva del soggetto destinatario della stessa.
Motivi della decisione
II ricorso è manifestamente destituito di fondamento e deve essere
dichiarato inammissibile. Ripropone infatti questioni già vagliate dai giudici
di merito ed in particolare da quelli dell'appello, senza prospettarne profili
nuovi, di fatto omettendo di considerare che al giudice di legittimità non è
demandato di operare una scelta fra diverse interpretazioni delle emergenze
processuali salvo ovviamente il limite della manifesta illogicità della
motivazione.
Ma quella fatta propria dai giudici di merito, in punto di legittimazione
passiva relativamente all'ordine di rimozione dei rifiuti, non viola tale limite
essendo al contrario sostenuta da una motivazione ineccepibile sul piano della
logica.
Non è invero fondatamente censurabile l'individuazione dell'imputato come
l'autore dell'abbandono incontrollato dei rifiuti e dunque come destinatario
dell'ordinanza comunale di rimozione degli stessi basata, tale individuazione,
sulla proprietà del terreno, su di una costante presenza sul terreno stesso
determinata dallo svolgimento di una attività imprenditoriale e sul fatto che
comunque dagli organi comunali egli era considerato responsabile dell'abbandono
dei rifiuti tanto che proprio a lui era stato notificato l'ordine di rimozione.
Trattasi di una congerie di elementi congiuntamente convergenti sulla
colpevolezza dell'imputato che solo prove di uguale forza e di segno contrario -
di cui però non è traccia nelle evidenze processuali - sarebbero valse a
vanificare.
Né, dato siffatto, conchiuso quadro probatorio, poteva avvertirsi la
necessità di fare ricorso a dichiarazioni dell'indagato di incerta
utilizzabilità alle quali si fa riferimento nel ricorso ma di cui non è per
vero traccia nella impugnata sentenza.
Discorso analogo deve farsi in punto di legittimazione attiva ad emettere
l'ordinanza di rimozione sulla quale si sono parimenti appuntate le critiche del
ricorrente sul rilievo che non risulta sottoscritta dal sindaco del Comune.
Ed infatti non può negarsi al responsabile dell'amministrazione comunale
di strutturare l'apparato organizzativo dell'ente in modo da delegare l'adozione
di talune decisioni a dirigenti di uffici dotati di specifica competenza nelle
diverse materie ( è per l'appunto quanto verificatosi nella specie posto che
l'atto di che trattasi è stato sottoscritto dal dirigente d’ufficio preposto
alla trattazione di questi affari). Più precisamente non può l'autorità
giudiziaria ordinaria sindacare il merito di tali scelte e meno che mai
disapplicare atto formatosi all'esito di un supposto eccesso di delega.
Peraltro, a conferma di ciò, è utile rilevare che in una materia di
altrettanta rilevanza quale quella edilizio-urbanistica è prevista
esplicitamente una responsabilità addirittura diretta e non soltanto delegata
del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per quanto concerne
la vigilanza sulla attività urbanistico-edilizia ( art. 27 del DPR 380 del 2001
).
Alla declaratoria di inammissibilità si accompagnano i provvedimenti
accessori indicati nel dispositivo che segue.