Nuova pagina 1

Cass. Sez. III sent.26398 del 18 luglio 2005 (Ud. 14 giugno 2005)
Pres. Papadia Est. Mancini Ric. PM Di Grazia

Rifiuti - Abbandono - Ordinanza di rimozione
Il responsabile dell'amministrazione comunale può strutturare l'apparato organizzativo dell'ente in modo da delegare l'adozione di talune decisioni (nella specie l'ordinanza di rimozione rifiuti) ai dirigenti degli uffici dotati di specifiche competenze nelle diverse materie

Nuova pagina 1

Svolgimento del processo

Con sentenza dell'1 ottobre 2004 la Corte d'appello di Catania ha confermato quella in data 9 gennaio del tribunale della stessa città, sezione distaccata di Belpasso, che aveva condannato l'appellante Di Grazia Salvatore alla pena ritenuta di giustizia in quanto colpevole di contravvenzione all'art. 50 comma 2 del D.L.vo 22 del 1997.

Contrariamente all'avviso espresso con i motivi di appello la Corte territoriale ha ritenuto che l'ordinanza comunale in data 29 marzo 2000 di rimozione dei rifiuti era stata emessa da soggetto pienamente legittimato ed inoltre che l'imputato era legittimato a riceverla per le seguenti ragioni: era il proprietario del terreno dove i rifiuti erano stati abbandonati; lo stesso era presente in loco ed ivi svolgeva la propria attività imprenditoriale; era infine il destinatario dell'ordinanza.

A mezzo del proprio difensore propone ricorso per cassazione l'imputato avverso tale sentenza denunziandone difetto di motivazione sub specie di contraddittorietà ed illogicità vuoi in punto di legittimazione attiva del soggetto autore dell'ordinanza di rimozione vuoi con riguardo alla legittimazione passiva del soggetto destinatario della stessa.

 

Motivi della decisione

II ricorso è manifestamente destituito di fondamento e deve essere dichiarato inammissibile. Ripropone infatti questioni già vagliate dai giudici di merito ed in particolare da quelli dell'appello, senza prospettarne profili nuovi, di fatto omettendo di considerare che al giudice di legittimità non è demandato di operare una scelta fra diverse interpretazioni delle emergenze processuali salvo ovviamente il limite della manifesta illogicità della motivazione.

Ma quella fatta propria dai giudici di merito, in punto di legittimazione passiva relativamente all'ordine di rimozione dei rifiuti, non viola tale limite essendo al contrario sostenuta da una motivazione ineccepibile sul piano della logica.

Non è invero fondatamente censurabile l'individuazione dell'imputato come l'autore dell'abbandono incontrollato dei rifiuti e dunque come destinatario dell'ordinanza comunale di rimozione degli stessi basata, tale individuazione, sulla proprietà del terreno, su di una costante presenza sul terreno stesso determinata dallo svolgimento di una attività imprenditoriale e sul fatto che comunque dagli organi comunali egli era considerato responsabile dell'abbandono dei rifiuti tanto che proprio a lui era stato notificato l'ordine di rimozione.

Trattasi di una congerie di elementi congiuntamente convergenti sulla colpevolezza dell'imputato che solo prove di uguale forza e di segno contrario - di cui però non è traccia nelle evidenze processuali - sarebbero valse a vanificare.

Né, dato siffatto, conchiuso quadro probatorio, poteva avvertirsi la necessità di fare ricorso a dichiarazioni dell'indagato di incerta utilizzabilità alle quali si fa riferimento nel ricorso ma di cui non è per vero traccia nella impugnata sentenza.

Discorso analogo deve farsi in punto di legittimazione attiva ad emettere l'ordinanza di rimozione sulla quale si sono parimenti appuntate le critiche del ricorrente sul rilievo che non risulta sottoscritta dal sindaco del Comune.

Ed infatti non può negarsi al responsabile dell'amministrazione comunale di strutturare l'apparato organizzativo dell'ente in modo da delegare l'adozione di talune decisioni a dirigenti di uffici dotati di specifica competenza nelle diverse materie ( è per l'appunto quanto verificatosi nella specie posto che l'atto di che trattasi è stato sottoscritto dal dirigente d’ufficio preposto alla trattazione di questi affari). Più precisamente non può l'autorità giudiziaria ordinaria sindacare il merito di tali scelte e meno che mai disapplicare atto formatosi all'esito di un supposto eccesso di delega. Peraltro, a conferma di ciò, è utile rilevare che in una materia di altrettanta rilevanza quale quella edilizio-urbanistica è prevista esplicitamente una responsabilità addirittura diretta e non soltanto delegata del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per quanto concerne la vigilanza sulla attività urbanistico-edilizia ( art. 27 del DPR 380 del 2001 ).

Alla declaratoria di inammissibilità si accompagnano i provvedimenti accessori indicati nel dispositivo che segue.