Cass. Sez. III n. 16898 del 11 maggio 2026 (UP 11 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Procuratore della Repubblica del tribunale di Siracusa
Rifiuti. Distinzione tra abbandono di rifiuti e discarica abusiva
La configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006) richiede un accumulo di rifiuti sistematico e ripetuto in una determinata area, trasformata di fatto in deposito con carattere di definitività, a prescindere dall'esecuzione di opere specifiche o attività di recupero. Tale fattispecie si distingue dalla contravvenzione di abbandono di rifiuti (comma 2), che ricorre solo in caso di condotte estemporanee, occasionali e riguardanti quantitativi modesti in aree non estese. La sentenza che riqualifica la discarica abusiva in gestione illecita o abbandono deve fornire una motivazione puntuale e non assertiva sulle ragioni che escludono l'organizzazione e la sistematicità dello sversamento, specialmente in presenza di indici sintomatici quali il livellamento meccanico di ingenti quantità di rifiuti speciali.
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale di Siracusa con la sentenza di cui in epigrafe ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati sopra indicati in ordine alle condotte loro ascritte ex artt. 110 cod. pen. 256 comma 1 e 3 del Dlgs,. 152/2006 81 cod. pen., in ordine alla effettuazione in concorso di una discarica abusiva mediante il “deposito e la stesa di 604.3000 di rifiuti speciali pericolosi”, riqualificando le stesse ai sensi dell'articolo 256 comma due lettera a) del decreto legislativo 152 2006 per intervenuta oblazione.
Avverso la sentenza sopra indicata propone ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero del tribunale di Siracusa, deducendo, tre motivi di impugnazione.
Con il primo rappresenta la nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 522 del codice di procedura penale evidenziando come il capo di imputazione riportato nell’intestazione della sentenza non corrisponderebbe a quello originario e non si tratterebbe, per la presenza di alcune specificazioni che vengono indicate nel motivo di ricorso, di un mero errore materiale.
Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione con riferimento alla intervenuta riqualificazione del reato osservando come la valutazione effettuata dal tribunale sarebbe errata e come non sarebbe stata fornita alcuna giustificazione delle ragioni per le quali si era esclusa la diversa e autonoma fattispecie di reato di cui al comma tre dell'articolo 256.
Con il terzo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge e di motivazione sostenendo la sussistenza del travisamento delle risultanze processuali. Il ricorrente censura anche la valutazione del tribunale circa la natura dei rifiuti; indicati tutti come non pericolosi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che in ordine alla intervenuta oblazione di cui alla sentenza impugnata, il parere del P.M. quand’anche positivo non integra, in assenza di ogni disposizione al riguardo, alcuna preclusione alla sua facoltà di impugnazione, si osserva, quanto al primo motivo, che la sostituzione, nella sentenza impugnata, del capo di imputazione originario e per cui è processo, con altro capo di imputazione effettivamente recante una diversa articolazione descrittiva, non impedisce che la decisione qui in esame debba valutarsi in rapporto alla contestazione originaria, che come tale non muta per la sola modifica, nella epigrafe della sentenza, di taluni passaggi del capo di imputazione. Del resto risulta l’intervenuta correzione della intestazione della sentenza con ordinanza del giudice, in data 16.7.2025. Così che non è rinvenibile alcuna nullità, come noto tassativamente disciplinata. In proposito, questa Corte ha già evidenziato (Sez. 5, n. 15324 del 18/03/2009, Rv. 244473 – 01) che l'art. 546 c.p.p., nel comma 3, sanziona a pena di nullità la sola mancanza o incompletezza del dispositivo e non anche la incertezza dei dati contenuti nella intestazione ed inoltre, altra giurisprudenza ha sottolineato, con decisione che appare delineare un principio estensibile anche al caso di specie - ancorchè riferito ad una sentenza di primo grado che risulta chiaramente intervenuta sul capo di imputazione originario delineato dal pubblico ministero in sede di citazione a giudizio -, come non sia affetta da nullità la sentenza nella cui intestazione non figuri il reato addebitato e sul quale sia intervenuta decisione, allorché l'indicazione di esso risulti dall'epigrafe della sentenza di primo grado o dal decreto di citazione per il giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 6978 del 26/04/2000 Ud. (dep. 14/06/2000 ) Rv. 220630 - 01). In tal modo non può neppure ritenersi che si sia versato in tema di omessa pronuncia su uno o più capi di imputazione, poiché nella specie si è solo verificata una diversa qualificazione del medesimo fatto. Ogni altra determinazione in ordine alla condotta che abbia portato alla predetta modifica è, al più, affidata ad organi diversi da questa Corte.
Il secondo motivo è fondato. Rispetto al capo di imputazione, descrittivo in diritto e in fatto, di una fattispecie inerente la realizzazione di una discarica abusiva, il giudice ha previamente richiamato dichiarazioni testimoniali inerenti l’effettuazione, sull’area di cui al capo di imputazione, recintata e dall’ingresso precluso da una catena, di plurimi e “sistematici” ingressi di camion carichi di rifiuti, che venivano ivi scaricati e livellati con un escavatore, pure ivi portato attraverso un altro camion. Gli esiti di appositi carotaggi avevano dato atto della presenza in profondità di rifiuti inerti, oltre che di “latte di vernici “ (anche contenenti solventi e, talune semipiene secondo un testimone) e di vari tipi di abbigliamento. Per un teste, erano presenti anche pezzi contenenti probabilmente amianto. L’Arpac aveva tra l’altro rilevato anche “qualche piccolissima traccia di eternit”. Rispetto al predetto stato di fatto della zona di interesse, come qui sintetizzato, è seguita l’affermazione per cui “per tutte le suesposte ragioni la condotta contestata …deve essere più correttamente ricondotta nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) Dlgs. 152/06”.
2.1. Si tratta di motivazione del tutto assertiva e quindi apparente, in assenza di ogni illustrazione delle ragioni per cui, a fronte di un sistematico e organizzato sversamento e livellamento di ingenti quantità di rifiuti, debba escludersi la contestata discarica abusiva, configurando piuttosto la non meglio specificata, in concreto, fattispecie di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) del Dlgs citato ( quest’ultima lettera evidentemente operante fino alla abrogazione stabilita con D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116). Invero, ai sensi del predetto primo comma, “chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro” e quindi, come sopra già anticipato, la sentenza impugnata è del tutto priva di specificazione anche sullo specifico inquadramento della concreta vicenda in una delle condotte contemplate nel predetto comma 1.
2.2. Ma ancor prima, come accennato, manca ogni indicazione delle ragioni che hanno portato il giudice ad escludere la sussistenza della discarica abusiva. Nonostante la chiarezza sia della situazione di fatto come emergente in sentenza, sia degli indirizzi di legittimità, secondo i quali :
ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato.( Sez. 3, Sentenza n. 47501 del 13/11/2013 Rv. 257996 – 01);
ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è sufficiente l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito, con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata (Sez. 3, Sentenza n. 39027 del 20/04/2018 Ud. (dep. 28/08/2018 ) Rv. 273918 – 01);
Il concetto di gestione di una discarica abusiva deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente. Di conseguenza, devono ritenersi sanzionate non solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discarica, ma anche tutte quelle che contribuiscano a mantenere tali, nel corso del tempo, le condizioni del sito stesso (Sez. 3, n. 12159 del 15/12/2016, dep. 2017, Rv. 270354 - 01);
in tema di reati ambientali, la contravvenzione di abbandono di rifiuti, di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nel solo caso di condotta estemporanea e meramente occasionale, che abbia ad oggetto quantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche, essendo altrimenti configurabile la contravvenzione di discarica abusiva. (In motivazione, la Corte ha precisato che, tra i due reati, si verifica un fenomeno di "progressione criminosa", risolvibile sulla base del principio di specialità, con conseguente applicazione del solo regime sanzionatorio previsto per il più grave reato di discarica abusiva).In tema di rifiuti, la condotta di realizzazione di una discarica abusiva può consistere anche solo nell'allestimento ovvero nella mera destinazione di un determinato sito al progressivo accumulo dei rifiuti, senza che sia necessaria l'esecuzione di opere atte al funzionamento della discarica stessa. (Sez. 3, n. 18399 del 16/03/2017, , Rv. 269915 - 01);
il reato di illecita gestione di rifiuti (art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è autonomo e non resta assorbito in quello di gestione di discarica abusiva (art. 256, comma terzo, del citato d.lgs.). (Sez. 3, n. 10518 del 17/01/2012, Rv. 252361 - 01);
In tema di rifiuti, l'abbandono differisce dalla discarica abusiva per la mera occasionalità, desumibile dall'unicità ed estemporaneità della condotta - che si risolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive - e dalla quantità dei rifiuti abbandonati, mentre nella discarica abusiva la condotta o è abituale - come nel caso di plurimi conferimenti - o, pur quando consiste in un'unica azione, è comunque strutturata, ancorché grossolanamente, al fine della definitiva collocazione dei rifiuti "in loco" (Sez. 3, Sentenza n. 18399 del 16/03/2017 Ud. (dep. 11/04/2017 ) Rv. 269914 – 01); Quanto al termine di consumazione, occorre ricordare che l'attività di gestione abusiva o irregolare di una discarica comprende anche la fase post-operativa, con la conseguenza che la permanenza del reato cessa: 1) con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell'autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area; 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell'area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado. (Sez. 3, n. 9954 del 19/01/2021, Rv. 281587 - 03)
La fondatezza del secondo motivo assorbe e rende pleonastica l’analisi dell’ultimo motivo. Riguardo al quale è sufficiente ribadire che, da una parte, la presenza o meno di rifiuti pericolosi non incide ai fini della individuazione di una discarica abusiva ( se non in punto di pena), e dall’altra, pur a fronte della successione e aggiornamento nel tempo del catalogo dei rifiuti pericolosi, persiste il principio generale di determinazione degli stessi per cui, in tema di gestione dei rifiuti, l'accertamento della pericolosità di un rifiuto prescinde dal riferimento alla sostanza in esso contenuta per i rifiuti contrassegnati da un asterisco, per i quali vige una presunzione assoluta di pericolosità mentre, per i rifiuti in relazione ai quali la pericolosità viene fatta derivare dalle sostanze pericolose in essi contenute (rifiuti con codice “a specchio”), è necessaria un'analisi per accertare se tali sostanze eccedano i limiti stabiliti (su tale ultimo criterio cfr. già Sez. 3, , n. 32143 del 30/05/2002 Ud. (dep. 26/09/2002 ) Rv. 222256 – 01 e successivamente Sez. 3, , n. 19882 del 11/03/2009 Ud. (dep. 11/05/2009 ) Rv. 243718 – 01). Tale impostazione appare adeguata sintesi di quanto attualmente previsto dall’allegato D della parte IV del Dlgs. 152/06: “1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti. Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevalgono i risultati della prova.
Classificazione di un rifiuto come pericoloso. I rifiuti contrassegnati da un asterisco () nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE. Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: l'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» è effettuata conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana; i rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4- clorofenil) etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) devono essere classificati come pericolosi; i limiti di concentrazione di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe che sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (); se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008: 1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U; 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5; dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi “.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che vada annullata la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Siracusa, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Siracusa, in diversa persona fisica. Così è deciso, 11/2/2026




