Cass. Sez. III n. 47032 del 13 dicembre 2022 (UP 14 set 2022)
Pres. Ramacci Est. Gentili Ric. Bianculli
Rifiuti.Fertirrigazione
La pratica della fertirrigazione non consiste nell’indiscriminato spandimento dei rifiuti fecali delle bestie sul terreno, presupponendo, quanto meno, che tale operazione sia eseguita - adottando delle buone prassi agricole e non facendo estemporaneamente tracimare il prodotto, in ipotesi fertilizzante - laddove si trovino a vegetare delle coltivazioni che da essa possano trovare giovamento; detta pratica, che sottrae il deposito delle deiezioni animali alla disciplina dei rifiuti, richiede, in primo luogo, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo ed al fabbisogno delle colture, e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione da diverse causali originata, quale, ad esempio, lo spandimento dei liquami lasciati scorrere per caduta
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunziata in data 8 giugno 2021, il Tribunale di Lagonegro ha dichiarato la penale responsabilità di Bianculli Pasquale in relazione alla violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, e 256, comma 2, del dlgs n. 152 del 2006 per avere questo, nella qualità di legale rappresentante di una società in accomandita semplice operante nel settore zootecnico, immesso dei liquami provenienti dalla azienda condotta da quest’ultima, nella specie tracimanti rispetto alla capienza delle vasche di raccolta delle deiezioni dei suini ivi allevati, che, sversati nel terreno circostante, erano giunti, attraverso fenomeni di ruscellamento, sino alle acque superficiali scorrenti nel fondo del vallone sottostante, e lo ha condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia.
Ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, articolando 4 motivi di ricorso.
Il primo di essi riguarda la ritenuta violazione di legge ed omessa valutazione di una prova decisiva; infatti, sostiene la difesa del prevenuto, il Tribunale non ha adeguatamente considerato l’avvenuta produzione da parte della difesa del Bianculli di un documento, consistente nell’elenco delle acque pubbliche del Comune di Montesano sulla Marcellana, nell’ambito del cui territorio i fatti si sarebbero verificati, all’interno del quale non è censito alcun corso d’acqua che percorra il vallone Magorno.
Il secondo motivo di ricorso riguarda la ritenuta contraddittorietà della sentenza impugnata in quanto nella stessa per un verso si fa riferimento alla esistenza di uno stabile sistema di collettamento delle acque ma, per altro verso, qualifica come rifiuti i reflui di tale sistema e non come scarichi; la distinzione non è priva di rilevanza, in quanto lo sversamento di scarichi non autorizzati integra esclusivamente un illecito amministrativo e non un reato penale.
Il terzo motivo di ricorso attiene alla violazione di legge ed al vizio di motivazione per non avere i giudici del merito ritenuto applicabile alla ipotesi in questione a disciplina derogatoria dettata dall’art. 185, lettera f), del dlgs n. 152 del 2006, atteso che i liquami di cui alla imputazione, frutto dell’attività agricola svolta dalla impresa del ricorrente erano riutilizzati attraverso a pratica della fertirrigazione a fini produttivi.
Con il quarto motivo il ricorrente, premessa la natura istantanea del reato in questione, lamenta il fatto che il Tribunale di Lagonegro non abbia dichiarato l’avvenuta estinzione per prescrizione del reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultati inammissibili o, comunque, manifestamente infondati i motivi posti a suo fondamento, deve essere dichiarato a sua volta inammissibile.
Quanto al primo motivo di impugnazione, premessa la natura evidentemente non costitutiva della esistenza del corpo recettore da attribuirsi alla effettiva o meno registrazione nell’elenco delle acque pubbliche del Comune di Montesano sulla Marcellana del corso d’acqua fluente lungo il fondo dl vallone Magorno, si osserva che la sentenza impugnata dà atto del fatto che il Tribunale di Lagonegro ha preso contezza della esistenza del corso d’acqua scorrente nella parte infima del vallone in questione attraverso una documentazione fotografica attestante siffatta presenza.
A fronte della omessa contestazione di tale documentazione, deve, conclusivamente sul punto, affermarsi la inammissibilità del motivo di gravame per aspecificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato con le ragioni in base alle quali il Tribunale ha affermato la sussistenza di un dato della realtà fenomenica.
Anche il secondo motivo di ricorso è privo di pregio; esso, infatti, appare viziato sotto il profilo della stessa impostazione della questione dedotta.
Infatti, sebbene sia pur vero che vi era una forma di collettamento dei rifiuti liquidi o comunque fluidi prodotti dalle stalle della azienda in questione, deve rilevarsi, per come emerge dalla descrizione dei luoghi contenuta nella sentenza impugnata, che tali canali di collettamento, una volta pervenuti alle vasche di raccolta, non risulta che proseguissero verso un successivo corpo recettore finale, essendo, invece, indicato in sentenza che i liquami convogliati presso le predette vasche fossero liberamente tracimanti da esse una volta esauritane la capienza, riversandosi il loro contenuto sul terreno sottostante.
Deve, pertanto, rilevarsi la estraneità della presente fattispecie alla tematica del corretto convogliamento dei rifiuti liquidi verso in corpo recettore, posto che, come questa Corte ha chiarito, integra il reato di cui all’art. 256, comma 2, del dlgs n. 152 del 2006, disposizione la cui violazione non a caso è stata contestata al Bianculli, l’abbandono incontrollato di liquami, in quanto la diversa disciplina sugli scarichi trova applicazione solo se il collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato, senza soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema di collettamento (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 febbraio 2018, n. 6998; idem Sezione III penale, 21 aprile 2015, n. 16623).
Egualmente non pertinente alla fattispecie ora in questione è il richiamo alla pratica della fertirrigazione; essa, infatti, non consiste nell’indiscriminato spandimento dei rifiuti fecali delle bestie sul terreno, come è risultato accedere nella presente occasione, presupponendo, quanto meno, che tale operazione sia eseguita - adottando delle buone prassi agricole e non facendo estemporaneamente tracimare il prodotto, in ipotesi fertilizzante - laddove si trovino a vegetare delle coltivazioni che da essa possano trovare giovamento; in tale senso si è, più volte espressa la giurisprudenza di questa Corte precisando che la pratica della fertirrigazione, che sottrae il deposito delle deiezioni animali alla disciplina dei rifiuti, richiede, in primo luogo, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo ed al fabbisogno delle colture, e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione da diverse causali originata, quale, ad esempio, lo spandimento dei liquami lasciati scorrere per caduta (per tutte, data la perspicuità rispetto al caso di specie: Corte di cassazione; Sezione III penale, 12 ottobre 2015, n. 40782).
Manifestamente infondato è, infine, il motivo legato alla ritenuta prescrizione del reato; si rileva, infatti, che, essendo flagrante il reato al momento della ispezione che ha condotto alla acquisizione della notitia criminis, cioè alla data del 6 aprile 2017, questo, pur avendo natura contravvenzionale ed essendo istantaneo, si sarebbe prescritto, nella indiscussa presenza di fattori interruttivi il fenomeno estintivo, solo in data 6 aprile 2022, quindi successivamente alla data del 8 giugno 2021 in cui il Tribunale di Lagonegro ha pronunziato la sentenza ora impugnata.
La dichiarata inammissibilità dei precedenti motivi di ricorso, avendo impedito la stessa costituzione del rapporto processuale nella presente fase di legittimità, rende irrilevante ai fini della decorrenza del termine prescrizionale il tempo trascorso fra la pronunzia della sentenza di merito e la attuale dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Questo deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2022