Cass. Sez. III n. 34397 del 20 settembre 2022 (UP 21 giu 2022)
Pres. Ramacci Est. Cerroni Ric. Venturi ed altri
Rifiuti.Responsabilità appaltatore

In tema di gestione dei rifiuti, l’appaltatore, per la natura del rapporto contrattuale che lo vincola al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell’intera attività, riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto e su di lui gravano gli obblighi di corretto smaltimento, salvi i casi in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sull’attività dell’appaltatore, i relativi doveri si estendono anche a tale soggetto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 luglio 2020 il Tribunale di Rimini ha condannato Giancarlo Venturi, Manuele Lorenzi e Matteo Bianchini alla pena di euro quattromila di ammenda ciascuno per il reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. nonché 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; nonché la s.r.l. Eureko e la s.n.c. S.A.R.M. alla sanzione amministrativa pari a 160 quote sociali nel minimo di euro 258 ciascuna per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-undecies, comma 2 lett. b-1) d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, rispettivamente articolati su uno (Venturi, Lorenzi e Bianchini, Eureko s.r.l.) e tre (S.A.R.M.) motivi di impugnazione.
3. Ricorso Venturi
3.1. Il ricorrente, nella qualità di amministratore della s.r.l. Eureko, ha osservato che, dall’istruttoria esperita, l’attività posta in essere era consistita al più in una messa in riserva dei rifiuti in attesa di essere smaltiti, e non in uno stoccaggio del materiale, e se non altro si trattava di deposito temporaneo. Né era stato accertato il tempo di passaggio dei rifiuti dai locali della S.A.R.M. a quelli della Eureko, al fine di verificare la natura dell’attività svolta.
4. Ricorsi Lorenzi e Bianchini
4.1. I ricorrenti, titolari della S.a.r.m., hanno dato conto dell’ipotesi di accusa (consegna di lana di roccia alla Eureko, ancorché quest’ultima fosse priva delle relative autorizzazioni allo stoccaggio), peraltro osservando che la Eureko, anziché smaltire il materiale consegnatole dalla S.a.r.m., lo aveva temporaneamente depositato nella propria sede senza darne conto alla stessa S.a.r.m., la quale era all’evidenza impossibilitata ad ingerirsi nell’organizzazione della Eureko, cui aveva affidato i materiali.
Si trattava pertanto di manifesto travisamento della prova e di illogicità motivazionale.
5. Ricorso Eureko
5.1. La società ricorrente ha contestato l’esistenza di un autonomo profilo di responsabilità amministrativa dell’ente, atteso che la sentenza impugnata si era limitata a fare derivare detta responsabilità da quella degli imputati, senza individuare – in esito a giudizio autonomo - interesse o vantaggio di sorta per il medesimo ente.
6. Ricorso S.A.R.M.
6.1. Col primo motivo è stata eccepita la nullità degli atti processuali a partire dal momento in cui il legale rappresentante dell’ente, imputato nel giudizio, aveva provveduto a nominare alla società altro difensore di fiducia in luogo del precedente, che aveva rinunciato al mandato.
6.2. Col secondo motivo, quanto al vizio di motivazione, alcunché era stato osservato in relazione al vantaggio e all’interesse della società, ipoteticamente perseguiti ed ottenuti dalla società. Né vi era stata motivazione di sorta in ordine al trattamento sanzionatorio applicato, mentre comunque la società aveva posto in essere un adeguato sistema cautelare  idoneo alla prevenzione dei reati.
6.3. Col terzo motivo erano ripresi i motivi di doglianza già ricordati sub 4.1..    
6.4. E’ stata infine depositata memoria, insistendo sui motivi già dedotti.
7. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso di Giancarlo Venturi; l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la posizione di Eureko s.r.l., Lorenzi e Bianchini; l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione atti ·per la posizione di S.A.R.M. s.n.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

8. I ricorsi di Venturi, Lorenzi e Bianchini sono inammissibili, mentre fondate sono le impugnazioni di Eureko e S.A.R.M. nei termini di seguito indicati.
9. Ricorso Venturi
9.1. Il ricorso è inammissibile.
In tema di gestione dei rifiuti, per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006; con la conseguenza che, in difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come “deposito preliminare” (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un’operazione di smaltimento), come “messa in riserva” (se il materiale è in attesa di un’operazione di recupero), come “abbandono” (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come “discarica abusiva” (nell'ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi)(Sez. 3, n. 38676 del 20/05/2014, Rodolfi, Rv. 260384).
Ciò posto, in tema di gestione illecita dei rifiuti ricorre la figura del deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all’anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza (Sez. 3, n. 50129 del 28/06/2018, D., Rv. 273965). In definitiva, quindi, il deposito temporaneo, ancorché affidato ad un terzo soggetto autorizzato, deve avvenire sempre e solo all’interno del luogo di produzione dei rifiuti stessi e non può assolutamente (al fine di rendersi esente dal regime autorizzatorio) essere realizzato da un terzo affidatario in un luogo diverso da quello in cui i rifiuti oggetto del deposito medesimo sono prodotti.
Va da sé, pertanto, che – anche a prescindere dalla non chiarissima rivendicazione, da parte del ricorrente, di un’attività di messa in riserva ovvero di una situazione di deposito temporaneo – quest’ultimo non poteva che essere effettuato di regola nel sito del produttore dei rifiuti, ed in ogni caso le condizioni che lo avrebbero legittimato dovevano essere provate dall’interessato, attesa la natura eccezionale e derogatoria di detto istituto (cfr. Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, Di Stefano, Rv. 267636).
Quanto alla pretesa messa in riserva, essa è attività di gestione, non rientra nella fattispecie del deposito temporaneo e consiste in un’operazione di recupero definita al punto R13 dell’Allegato C alla Parte Quarta del Codice Ambientale, sostanziandosi in una forma di stoccaggio di rifiuti avviati appunto a recupero.
In proposito, il ricorrente neppure si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la sola attività autorizzata alla Eureko consisteva nel trasporto e nello smaltimento di rifiuti, ossia tutt’altro rispetto alla messa in riserva dei materiali (che postulava un successivo recupero) e alla situazione di deposito temporaneo (v. supra, che non poteva avere luogo nel sito della Eureko).        
9.2. La manifesta infondatezza dell’impugnazione, che neppure si confronta appieno con l’iter argomentativo della decisione, non può che comportare l’inammissibilità del ricorso.
10. Ricorsi Lorenzi e Bianchini
10.1. I ricorsi sono inammissibili.
In relazione alla censura azionata, va invero ricordato che, in tema di gestione dei rifiuti, l’appaltatore, per la natura del rapporto contrattuale che lo vincola al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell’intera attività, riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto e su di lui gravano gli obblighi di corretto smaltimento, salvi i casi in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sull’attività dell’appaltatore, i relativi doveri si estendono anche a tale soggetto (sez. 3, n. 11029 del 05/02/2015, D’Andrea e altro, Rv. 263754).
In specie, la sentenza impugnata ha espressamente ritenuto la responsabilità dei ricorrenti osservando che la stessa Sarm non poteva andare esente da responsabilità “tenuto conto che i rifiuti venivano stoccati in big bag chiusi senza precise indicazioni sul contenuto e di precise modalità di smaltimento, da cui la sussistenza di responsabilità in capo ai legali rappresentanti di entrambe le società, peraltro, legati da anni di collaborazione e scambio”. In proposito – e parimenti senza osservazioni di sorta da parte ricorrente – la sentenza impugnata ha dato atto che i big bag contenevano dei rifiuti di lana di vetro contaminata da polvere, pezzi di plastica e di intonaco (oltre a cinque metri cubi di rifiuti costituiti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, peraltro oggetto di separata contestazione a carico di Eureko).
In sostanza, secondo il primo Giudice l’irregolare stoccaggio nella sede di Sarm, unito al rapporto consolidato con l’altra società Eureko da cui derivavano obblighi di vigilanza e controllo circa le operazioni delegate a terzi (eventualità che la stessa Sez. 3 n. 11029 cit. non esclude a priori), non poteva che ricondurre anche alla prima, e ai suoi legali rappresentanti, la responsabilità di cui all’art. 256 cit..
Di siffatta complessiva ratio decidendi i ricorrenti non hanno tenuto alcun conto, limitandosi a sostenere che non poteva parlarsi di delega di funzioni, nonché di responsabilità di delegante e delegato, nell’ambito di un rapporto che correva tra società distinte.         
10.2. Anche in relazione a tali impugnazioni non vi è quindi uno specifico confronto col percorso motivazionale della sentenza censurata, e ciò non può che comportare l’inammissibilità dei ricorsi.
11. Ricorso Eureko
11.1. Il motivo di censura è fondato.
Vero è, infatti, che, a termini dell’art. 5 del d.lgs. 231 del 2001 cit., “1. l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.  
A questo proposito, si è osservato che i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 cit. all’<<interesse o al vantaggio>>, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261114; Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda s.c.a., Rv. 274320 – 02).
In conseguenza di ciò, ai fini della configurabilità della responsabilità da reato è sufficiente la prova dell’avvenuto conseguimento di un vantaggio ex art. 5 cit. da parte dell’ente, anche quando non sia possibile determinare l’effettivo interesse da esso vantato ex ante rispetto alla consumazione dell’illecito, purché il reato non sia stato commesso nell’esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi (Sez. 6, n. 15543 del 19/01/2021, 2L Ecologia servizi s.r.l., Rv. 281052).
 Per quanto poi concerne l’accertamento di responsabilità, l’autonomia di detta responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato-presupposto, prevista dall’art. 8, d.lgs. 231 cit., deve essere intesa nel senso che, per affermare la responsabilità dell’ente, non è necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un mero accertamento incidentale, purché risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto, tale autonomia operando anche nel campo processuale (Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda s.c.a., Rv. 274320 – 03). Tant’è che, in presenza ad es. di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso (che, però, non può appunto prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato)(Sez. 4, n. 22468 del 18/04/2018, Eurocos s.n.c., Rv. 273399; Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla e altri, Rv. 255369).
11.2. Ciò posto, il ricorso coglie nel segno, dal momento che in effetti la sentenza impugnata si è limitata ad accertare i profili di responsabilità delle persone fisiche, assumendo che doveva altresì riconoscersi la piena responsabilità amministrativa “sia a seguito di acquisizione della documentazione che dalle testimonianze escusse in dibattimento”. Va da sé che in tal modo non è individuato alcun percorso argomentativo idoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice, e il conseguente evidente difetto di motivazione non può che comportare l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Rimini in diversa composizione personale.
12. Ricorso S.A.R.M.
12.1. Va accolto il primo motivo di censura, con assorbimento degli ulteriori profili di doglianza.
Vero è infatti che, in tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell’ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001 (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264310). Sì che la mancata nomina di un difensore d’ufficio in sostituzione del difensore di fiducia dell’ente, nominato dal rappresentante legale incompatibile in violazione del divieto ex art. 39 cit., comporta la nullità degli atti successivi ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 15329 del 26/02/2019, Edilperri s.n.c., Rv. 275433).
In proposito, non poteva quindi provvedersi in corso di giudizio alla nomina di nuovo difensore di fiducia da parte del legale rappresentante della società, mentre invece detta nuova nomina fiduciaria non è stata revocata ed è stata mantenuta anche nella fase decisoria.
In ragione di ciò, la sentenza nei riguardi della società ricorrente va parimenti annullata, con rinvio al Tribunale di Rimini, quantunque in diversa composizione personale, atteso che fino all’impropria sostituzione del legale il giudizio era stato correttamente instaurato e la difesa tecnica dell’ente era stata in precedenza assicurata da difensore nominato da amministratore ad acta.
13. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, va ribadita l’inammissibilità dei ricorsi personali.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. e a carico dei ricorrenti persone fisiche, l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
13.1. Nel resto la sentenza impugnata va annullata nei confronti di Eureko s.r.l. e S.A.R.M. s.n.c. di Lorenzi Manuele e c., con rinvio al Tribunale di Rimini in diversa composizione personale.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Venturi Giancarlo, Lorenzi Manuele e Bianchini Matteo, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Eureko s.r.l. e S.A.R.M. s.n.c. di Lorenzi Manuele e c. con rinvio al Tribunale di Rimini in diversa composizione personale.
Così deciso in Roma il 21/06/2022