Cass. Sez. III n. 37843 del 16 settembre 2014 (Ud 20 mag 2014)
Pres. Squassoni Est. Aceto Ric. Laccetti ed altri
Rifiuti. Deposito temporaneo e nozione di luogo di produzione

A norma dell'art. 183, comma 1, lett. aa), d.lgs. 152/2006, il deposito temporaneo può essere effettuato solo nel luogo di produzione del rifiuto, dovendosi per tale intendere, nella sua accezione più lata, quello che si trova nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione

{pdf=http://www.lexambiente.it/acrobat/LACCETTI.pdf|590|800}