Cass.Sez. III n. 42465 del 16 ottobre 2013 (Ud 20 set 2013)
Pres.Mannino Est.Lombardi Ric. Romeo
Rifiuti.Ricezione di rifiuti accompagnati da formulari incompleti

La fattispecie incriminatrice dell'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006, che punisce la gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione o iscrizione, non può essere applicata analogicamente a fattispecie diverse, quali la ricezione di rifiuti accompagnata da formulari incompleti.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 20/09/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2825
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 24309/2013
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Romeo Paola, nata a Firenze il 05/07/1938;
avverso la sentenza in data 03/07/2012 del Tribunale di Trani;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trani ha affermato la colpevolezza di Romeo Paola in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), a lei ascritto perché, in qualità di legale rappresentante dell'azienda Centro Raccolta Vetri S.r.l., effettuava una illecita gestione di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da vetro proveniente dalla raccolta differenziata, nonché da attività di demolizione di autovetture (codice CER 13), successivamente lavorati e/o trattati e commercializzati con fonderie e vetrerie con il codice CER 5, in assenza dei certificati analitici del prodotto in ingresso, condannandola alla pena di Euro 6.000,00 di ammenda. Il giudice di merito ha accertato che i rifiuti, costituiti da materiale vetroso, erano ricevuti dall'azienda accompagnati da F.I.R. privi di rapporto analitico ed il materiale in uscita veniva accompagnato solo dal D.D.T., senza che ad esso fosse allegata e/o facesse riferimento ad alcuna certificazione analitica attestante l'idoneità del materiale.
La sentenza ha affermato che, in applicazione del principio della "responsabilità condivisa", il titolare dell'azienda che riceve i rifiuti deve accertare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni normative ed alle caratteristiche dell'impianto ed effettuare analoga verifica per quello in uscita.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso personalmente l'imputata che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione. 2.1 Violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), in relazione ai D.M. 5 febbraio 1998 e D.M. n. 186 del 2006.
In sintesi, si deduce che i citati decreti ministeriale prescrivono esclusivamente che i rifiuti siano accompagnati dal F.I.R. (formulario di identificazione del rifiuto), che contiene già i dati analitici del rifiuto, senza che la norma preveda alcun certificato di analisi aggiuntivo. Nel caso in esame la stessa sentenza da atto che i rifiuti vetrosi erano regolarmente accompagnati dal FIR. 2.2 Mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nella sostanza, il vizio di motivazione viene ravvisato nell'avere il giudice di merito fondato l'affermazione di colpevolezza sulla base delle opinioni espresse dal teste escusso senza valutare il dato normativo ed esaminare la conformità della condotta ascritta all'imputata alle sue prescrizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2 Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 sanziona
l'effettuazione di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. La sussistenza di detto reato, che pure aveva formato oggetto di contestazione nel capo a) dell'imputazione, sotto il profilo della prosecuzione della attività in assenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, è stata, però, esclusa nella parte motiva della sentenza in base al rilievo che l'azienda aveva presentato istanza di nuova autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 208 e 212 ed era, pertanto, legittimata alla prosecuzione dell'attività "fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente ...".
Orbene, la norma in esame, che punisce la gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione o iscrizione, ovviamente non può essere applicata analogicamente a fattispecie diverse, quale quella accertata dal giudice di merito (ricezione di rifiuti di vetro accompagnati da F.I.R. incompleti).
Osserva inoltre la Corte che l'art. 256, comma 4 sanziona l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o l'assenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le comunicazioni o iscrizioni, ma tale ipotesi, eventualmente sotto il primo profilo, non ha neppure formato oggetto di contestazione.
La carenza dei formulari di identificazione dei rifiuti o la loro incompletezza è, invece, prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258 che puniva e tuttora punisce con sanzione amministrativa la assenza o incompletezza dei F.I.R. (comma 4) allorché si tratti di rifiuti non pericolosi.
Orbene, nell'imputazione è espressamente indicata la natura non pericolosa dei rifiuti in questione.
Peraltro, in materia è intervenuta, successivamente alla commissione dei fatti di cui alla contestazione, la normativa (D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009; D.Lgs. n. 205 del 2010 e successive modifiche) sul sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che ha ulteriormente esteso la punibilità con sanzione amministrativa delle attività di trasporto di rifiuti in assenza o insufficienza dei formulari (cfr. sez. 3, Sentenza n. 29973 del 21/06/2011, Rv 251019).
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio perché il fatto ascritto alla Romeo non sussiste.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2013