Consiglio di Stato, sez. V, n.1831 del 7 aprile 2003
Ordinanze d'urgenza. Ordinanza del sindaco con la quale veniva ordinato alla Società di provvedere all’esecuzione di alcuni lavori resisi urgenti al fine di eliminare il pericolo di inquinamento ambientale e di tutelare la salute pubblica;
REPUBBLICA ITALIANA N. 1831/03 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 2055 REG.RIC.
Il
Consiglio di
Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ANNO
1994
ha pronunciato la seguente
decisione
sul
ricorso in appello n. 2055/1994, proposto dal Comune di Nole rappresentato
e difeso dagli avv.ti C. Dal Piaz e
M. Contaldi, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via Pier
Luigi da Palestrina n. 63;
contro
AIMERI, sp.a., incorporante
s.r.l. I.S.P.A. - Impresa servizi pubblici appaltati, rappresentate
e difese dagli avv.ti M. Siniscalco, R. Montanaro e P. Vaiano, elettivamente
domiciliate presso quest’ultimo in Roma, Lungotevere Marzio n.3;
e
nei confronti
la Regione Piemonte, in persona
del Presidente p.t. G.R.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Sorniotto Grella ed E. Romanelli,
elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, viale Giulio Cesare n.
14;
per la riforma
della sentenza del T.A.R.
Piemonte, Sezione 2°, n.92 del 4.3.1993, con la quale è stato
accolto il ricorso proposto dalla società ISPA;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della
Regione e della società ISPA, che ha proposto anche appello incidentale;
Vista
l’ordinanza di questa sezione giudizio n. 3583 del 1°.7.2002 di interruzione
del giudizio;
Visto il ricorso per
riassunzione a cura del Comune;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio dela società AIMERI, incorporante della
società ISPA;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti
della causa;
Alla pubblica udienza del 28.1.2003, relatore il
Consigliere Aniello Cerreto ed uditi, altresì gli avvocati Dal Piaz, Vaiano e
Romanelli;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto:
FATTO
Con
l’appello in epigrafe, il comune di Nole ha fatto presente che la società
ISPA aveva impugnato davanti al TAR Piemonte l’ordinanza del sindaco n. 22
dell’11.6.1992, con la quale veniva ordinato alla Società di provvedere
all’esecuzione di alcuni lavori resisi urgenti al fine di eliminare il
pericolo di inquinamento ambientale e di tutelare la salute pubblica; che
l’area interessata corrispondeva a quella destinata alla ex discarica sita nel
comune di Nole Canavese e gestita sin dal 1979 dalla ditta ISPA, appaltatrice
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuto solidi urbani; che i rifiuti
ivi scaricati non erano stati per tempo perfettamente ricoperti ed il percolato
fuoriuscente aveva creato grosse pozzanghere ricolme di acqua stagnante,
rendendo necessario un adeguato intervento per la copertura dell’area,
l’approntamento di un efficace sistema di drenaggio e la predisposizione di un
idoneo progetto di bonifica e di recupero ambientale; che ad avviso
dell’Amministrazione la
situazione venutasi a creare era imputabile alla Ditta ISPA; che di recente poi
erano pervenute all’amministrazione alcune segnalazioni da parte di Guardie
ecologiche della provincia di Torino, che individuavano nell’ISPA e negli
addetti allo smaltimento dei rifiuti gli unici responsabili della situazione;
che tali addetti avevano trasgredito le ordinanze sindacali adottate
dall’Amministrazione dal 1983 in poi; che infine l’Amministrazione adottava
l’ordinanza n.22/1992 impugnata dalla Società; che il TAR, con la sentenza
appellata, accoglieva il ricorso in relazione ad una presunta carenza di
elementi innovativi di pericolo per la pubblica incolumità tali da legittimare
il provvedimento contingibile ed urgente, rendendo così credibile la denuncia
di sviamento contenuta del ricorso.
Ha
dedotto che detta sentenza era erronea ed ingiusta per le seguenti ragioni;
-
non era correttamente motivata nel punto in cui aveva stabilito che il
privilegiare senza specifiche ragioni, su qualsiasi altro elemento, il solo
nesso di causalità tra la condotta e la situazione di pericolo ed inoltre a
notevole lasso di tempo, faceva sì che il provvedimento contingibile ed urgente
finiva per apparire, più che un mezzo per tutelare in modo diretto il pubblico
interesse, uno strumento per risolvere il diverso problema della responsabilità
risarcitoria per un condotta illecita;
-
parimenti non poteva condividersi l’assunto secondo cui l’attività scolta
dalla Società in esecuzione delle ordinanze sindacali dal 1983 in poi non
rappresentava un titolo sufficiente per individuare nella stessa la destinataria
dell’ordinanza, atteso che sussisteva tale nesso di causalità in
considerazione delle inadempienze della Società, con aggravamento notevole
nell’ultimo periodo:
-
la Società in fase di predisposizione del sito aveva omesso di adottare tutti
gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare la percolazione;
-
con la nota del 5.7.1985 veniva già evidenziato come la situazione fosse di
sicuro pericolo per la salute pubblica in quanto i rifiuti non erano
perfettamente ricoperti, con forti odori nauseabondi, possibilità di ulteriore
spargimento da parte di animali e libero contatto per chiunque, per cui
occorreva un adeguato ed urgente intervento per la copertura regolare di tutti i
rifiuti;
-
significativa era la segnalazione effettuata in data 22.7.1991 da una Guardia
ecologica in ordine al riversamento del liquame nel terreno circostante,
mediante motopompa e tubo di scarico da parte di addetti della Ditta ISPA;
-
l’Impresa poi era senz’altro il soggetto più adatto per la rimozione della
situazione di pericolo che si era venuta a creare;
-
la circostanza che la situazione di fatto esistesse da tempo non escludeva la
necessità di provvedere con urgenza, atteso che il ritardo nel provvedere
veniva ad accentuare l’urgenza anziché escluderla, come chiarito dalla
giurisprudenza;
-
nella specie sussisteva l’esigenza improcrastinabile di salvaguardare
l’ambiente e di tutelare la salute pubblica, come precisato nell’ordinanza
stessa in relazione all’art. 12 D.P.R. 10.9.1982 n.915ed all’art. 38 L.
8.6.1990 n.142;
-
l’invito rivolto dalla Provincia al Comune di rimuovere la situazione non
poteva essere sottovalutato in relazione ad un evidente aggravamento del
pericolo.
Costituitasi
in giudizio la società ISPA ha proposto appello incidentale facendo presente
quanto segue:
-
il Sindaco di Nole, con ordinanze n. 6/1983 e n.15/1983, le aveva ordinato, su
parere conforme delle autorità sanitarie locali, di smaltire i rifiuti in un
terreno nel territorio comunale (foglio 3, mappali 9 e 10);
-
tali ordinanze erano state assunte ai sensi dell’art. 12 D.P.R. n-915/1982,
che consentiva al Sindaco di ordinare il ricorso a speciali forme di smaltimento
dei rifiuti; che a seguito di tali ordinanze la Sociètà dovette procedere
immediatamente all’utilizzo del terreno per lo scarico dei rifiuti, senza
poter porre in essere alcuna attività preparatoria, che avrebbe richiesto tempi
lunghi ed incompatibili con la situazione di emergenza; che alcune prescrizioni
tecniche ed in particolare l’impianto di raccolta del percolato, peraltro
previsto solo nella seconda ordinanza, non vennero realizzate per procedere
immediatamente al deposito dei rifiuti;
-
con relazione tecnica in data 29.7.1992, depositata in 1° grado, erano state
evidenziate le incongruenze di dette ordinanze e le conseguenze dirette che
ebbero sulla situazione che si era venuta a creare;
-
terminato il periodo di validità delle ordinanze, la Società effettuava
l’attività di copertura e chiusura degli accumuli, mentre esulava dai suoi
compiti il controllo e la manutenzione delle relative zone;
-
con delibera G.P. di Torino in data 17.12.1987 la Società veniva autorizzata ad
attivare una discarica di 1° categoria in terreni limitrofi a quelli precedenti
ed il relativo impianto veniva progettato con i criteri ordinari e con tutti gli
accorgimentio del caso;
-
nel corso del 1991 si verificavano problemi di fuoruscita del percolato dalla
discarica regolarmente autorizzata, anche a causa di eccezionali piogge, per cui
la Società, cui gravavano gli oneri di controllo e manutenzione, predisponeva
un adeguato progetto di bonifica, segnalando con nota del 3.9.1991 la necessità
di procedere ad interventi simili anche
sulle aree limitrofe destinate negli anni 1983-84 ad accumuli di rifiuti in via
d’urgenza;
-
la provincia di Torino, con nota del 13.12.1991, riteneva necessario un
intervento complessivo di bonifica dell’intera area della localitàVauda,
invitando il comune di Nole a predisporre il relativo progetto per il recupero
ambientale delle aree;
-
con nota del 17.1.1992 indirizzata alla provincia di Torino e comuni
interessati, il Sindaco di Nole asseriva che l’onere dell’operazione di
bonifica doveva gravare in tutto o in parte sulla Società;
-
la Provincia, con nota del 10.4.1992, ribadiva che gli oneri di bonifica per la
discarica di emergenza gravavano sul comune di Nole, mentre per le altre zone i
relativi oneri erano a carico dei soggetti pubblici interessati;
-
il Sindaco di Nole, invece di attenersi alle indicazioni della Provincia,
adottava l’ordinanza impugnata che veniva annullata con la sentenza appellata,
con accoglimento di alcuni motivi mentre venivano dichiarate inammissibili le
censure rivolte avverso le ordinanze del 1983 e del 1984.
Ha
dedotto che l’appello principale era infondato e comunque in via subordinata
proponeva appello incidentale in quanto la sentenza del TAR era da riformare per
le seguenti ragioni:
-
il primo motivo del ricorso originario era rivolto avverso la motivazione
dell’ordinanza impugnata nella parte in cui veniva asserito che i fenomeni di
inquinamento sarebbero diretta conseguenza del mancato ripristino dell’area
come previsto e prescritto nelle relative
ordinanze, in quanto tali prescrizioni non erano presenti nella gran parte delle
ordinanze ed anche se presenti non erano oggettivamente realizzabili in
considerazione del disposto immediato utilizzo di un’area del tutto
impreparata, come sottolineato nella menzionata relazione tecnica atteso che
l’unica ordinanza in cui si ordinava la realizzazione delle reti di raccolta
era la n.15/83 che però riguardava la prosecuzione dell’utilizzo dei mappali
9 e 10;
-
era fondata anche la censura del ricorso originario, ritenuta assorbita dal TAR,
con la quale si assumeva che l’ordinanza impugnata, pur richiamando le note
della Provincia, non ne teneva conto in quanto esse ponevano direttamente a
carico del Comune di Nole o dei Comuni interessati gli oneri per la bonifica;
-
era erroneo nell’ordinanza impugnata il richiamo all’art. 12 D.P.R. n.
915/1982;
-
l’intervento di bonifica doveva essere effettuato con gli strumenti ordinari
di cui all’art. 5 L. n. 441/1987, art. 9 L. n. 475/1988 e D.M. 16.5.1989.
Costituitasi
in giudizio, la Regione Piemonte ha chiesto l’accoglimento dell’appello
principale, considerando che le ordinanze contingibili ed urgenti potevano
essere emanate anche per prevenire un pericolo per la salute pubblica o per
evitare il suo aggravamento pur nell’ipotesi di una situazione protrattasi nel
tempo; inoltre ai fini dell’individuazione del destinatario dell’ordine era
corretto tener conto del nesso di causalità tra condotta e situazione di
pericolo insorta, ricollegabile all’attività
di smaltimento svolta dalla società.
Con
ordinanza n.3583 del 1°.7.2002, questa Sezione ha
interrotto li giudizio, che poi è stato riassunto dal comune di Nole.
Si
è costituita in giudizio la società AIMERI, incorporante della società ISPA,
che si è richiamata all’appello incidetale proposto dalla società ISPA.
Con
memoria conclusiva la società AIMERI ha ulteriormente illustrato le ragioni di
infondatezza dell’appello principale.
Alla
pubblica udienza del 28.1.2003, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.
Con sentenza T.A.R. Piemonte, Sezione 2°,
n.92 del 4.3.1993, dichiarata l’inammissibilità di alcune censure, è
stato poi accolto il ricorso proposto dalla società ISPA avverso l’ordinanza
del Sindaco di Nole n.22 dell’11.6.1992 con la quale, sulla base dell’art.
12 D.P.R. 10.9.1982 n. 915 e dell’art. 38 L. 8.6.1990 n. 142, veniva ordinato
alla Società di provvedere a propria cura e spese all’esecuzione di alcuni
lavori resisi urgenti al fine di eliminare il pericolo di inquinamento
ambientale e di tutelare la salute pubblica.
Avverso
detta sentenza ha proposto appello principale il Comune ed appello incidentale
subordinato la società ISPA, incorporata nelle more del giudizio dalla società
AIMERI, che si è costituita in giudizio.
2.
L’appello principale è fondato in parte.
2.1.
Il TAR ha accolto il ricorso della Società, ritenendo
sostanzialmente che nell’ordinanza era stato privilegiato senza
specifiche ragioni, su qualsiasi altro elemento, il solo nesso di causalità tra
la condotta e la situazione di pericolo ed inoltre a notevole lasso di tempo,
con la conseguenza che il provvedimento contingibile ed urgente finiva per
apparire, più che un mezzo per tutelare in modo diretto il pubblico interesse,
uno strumento per risolvere il diverso problema della responsabilità
risarcitoria per un condotta illecita; che inoltre
l’attività svolta dalla Società in esecuzione delle ordinanze
sindacali del 1983-84 non poteva rappresentare un titolo sufficiente per
individuare nella medesima la destinataria dell’ordinanza e comunuqe non
sussistevano i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed
urgente atteso che il pericolo cui si intendeva ovviare era prevedibile e già
esistente da tempo, senza alcun riferimento ad aggravamento della situazione.
2.2.
Vanno accolte le doglianze del Comune con le quali si sostiene che sussistevano
i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente e che
il destinatario dell’ordinanza era stato correttamente individuato nella
società ISPA.
2.2.1.
Per quanto rigurda il primo aspetto è sufficiente richiamare la giurisprudenza
di questo Consiglio, che il Collegilo condivide,
in base alla quale l’ordinanza contingibile ed urgente emessa dal
Sindaco ai sensi dell’art. 38 L. n. 142/1990, può essere adottata non solo
per porre rimedio a danni già verificatisi in materia di sanità ed igiene (
oltre che in materia edilizia e polizia locale)
ma ache per prevenire tali danni (V. le decisioni sez. IV n. 926 del
21.11.1994, sez. V n. 1904 del 2.4.2001), come del resto espressamente previsto
dal menzionato art. 38 che consente tali provvedimenti “al fine di prevenire
ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini”.
Orientamento ribadito recentemente anche dalla Cassazione a sezioni unite
(sentenza n. 490 del 17.1.2002) nell’annullare con rinvio la sentenza Trib.
Sup acque pubbliche in data 19.5.2000.
Nella
specie poi era indubbiamente sussistente una grave situazione di pericolo per la
salute pubblica e per l’ambiente, come del resto segnalato dalla Provincia di
Torino con note del 13.12.1991 e 10.4.1992. Inoltre, la stessa Società ISPA,
con nota del 3.9.1991, in relazione a problemi di fuoruscita del percolato dalla
discarica regolarmente autorizzata, aveva predisposto un progetto di bonifica,
segnalando la necessità di procedere ad interventi simili anche sulle aree
limitrofe destinate negli anni 1983-84 ad accumuli di rifiuti in via
d’urgenza.
2.2.2.
Nell’urgenza di provvedere poi legittimamente è stato individuato nella
società ISPA il soggetto destinatario dell’ordinanza, per essere tale Società
incaricata dello smaltimento dei rifiuti con riferimento sia alla discarica
autorizzata sia alle aree limitrofe
destinate negli anni 1983-84 ad accumuli di rifiuti in via d’urgenza.
3.
L’accoglimento dell’appello principale nei limiti indicati comporta
l’esame anche dell’appello incidentale, che è pur esso fondato nella parte
in cui si deduce difetto di istruttoria e di motivazione dell’ordinanza
impugnata per non aver correttamente valutato la situazione al fine di far
gravare sulla Società ogni onere economico per il ripristino ambientale delle
aree interessate nonchè nel punto in cui si rileva che l’ordinanza impugnata,
pur richiamando le note della Provincia, non ne teneva conto in quanto esse
ponevano direttamente a carico del Comune di Nole o dei Comuni interessati gli
oneri per la bonifica.
3.1.
Occorre tener presente che- inizialmente il Sindaco di Nole, con ordinanza n.6
dell’8.6 1983., al fine di tutelare con urgenza la salute pubblica ai sensi
dell’art 12 D.P.R. 10.9.1982 n. 915 e su parere conforme delle autorità
sanitarie locali, aveva ordinato alla società ISPA, in mancanza di discariche
autorizzate e controllate, di ammassare, depositare ed interrare i rifiuti
solidi urbani comunali utilizzando in via temporanea (da giugno a settembre
1983) un terreno nel territorio comunale ritenuto idoneo allo scopo (foglio 3,
particelle 9 e 10).
Tra
le prescrizioni da osservare da parte della Società non veniva
prevista in detta ordinanza la preventiva sistemazione di opere di
captazione delle acque di percolazione con idoneo smaltimento delle stesse.
Cautela
che veniva inserita solo nella successiva ordinanza n.15 del 31.10.1983, di
proroga dell’ammasso dei rifiuti, quando il deposito dei rifiuti era già
avvenuto in via d’urgenza per circa cinque mesi senza alcuna preparazione
preventiva dell’area, ma ormai il danno ambientale era stato provocato, non
potendosi più provvedere ad adempimenti che potevano essere effettuati solo in
via preventiva.
In
una situazione del genere, la Società avrebbe dovuto rifiutarsi di adempiere
all’ordinanza n.15/1983 e per non averlo fatto è in parte colpevole, ma
certamente una buona parte dell’inquinamento ambientale provocato era
addebitabile proprio alla circostanza che la prima ordinanza non aveva
prescritto la preparazione del terreno e l’ammasso dei rifiuti da temporaneo
era diventato di una certa stabilità.
Quali
potrebbero essere state poi le ripercussioni di questa iniziale carenza e della
trasformazione di un ammasso di rifiuti da temporaneo a permanente
sull’inquinamento che era stato complessivamente provocato è aspetto che
doveva essere attentamente valutato dal Comune, prima di addossare ogni
responsabilità alla Società ISPA, mentre ciò non era stato fatto.
Né
in tal modo viene a sindacarsi la legittimità delle ordinanze n. 6/83 e 15/83,
ormai inoppugnabili, ma solo ne vengono tratte le dovute conseguenze in
relazione al loro specifico contenuto che era derogatorio della normativa
vigente sulla base dell’art. 12 D.P.R. n.915/82, anche con riferimento alle
norme tecniche di apertura e gestione di una discarica di rifiuti (V. Cassazione
penale, n.5378 del 30.5.1996 e precedenti ivi indicati). Potere derogatorio che
è stato solo dopo i fatti di causa ridimensionato, non potendo avere una durata
superiore a sei mesi e dovendosi comunque assicurare un elevato livello di
tutela della salute e dell’ambiente (ai sensi dell’art.13 D. L.vo 5.2.1997
n.22, come modificato dall’art. 1 D.L.vo 8.11.1997 n. 389).
3.2.
Merita adesione anche la doglianza della Società con la quale viene rilevato
che l’ordinanza sindacale, pur richiamando le note della Provincia, non ne
teneva conto in quanto esse erano inclini piuttosto a porre direttamente a
carico del Comune di Nole o dei Comuni interessati (essendo stata nel corso del
tempo l’area utilizzata come discarica anche da altri comuni)
gli oneri per la bonifica.
4.
Per quanto considerato l’appello principale e quello incidentale vanno accolti
in parte e per l’effetto va accolto con diversa motivazione il ricorso
originario, con l’annullamento in
parte qua dell’ordinanza impugnata, salvo gli ulteriori provvedimenti
dell’Amministrazione comunale.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di
giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie in
parte l’appello principale e quello incidentale e per l’effetto accoglie con
diversa motivazione il ricorso originario, con l’annullamento in parte qua
dell’ordinanza impugnata, salvo gli ulteriori provvedimenti
dell’Amministrazione comunale.
Spese compensate
Così deciso in Roma
nella Camera di Consiglio del 28.1.2003, con l’intervento dei Signori:
Pres.
Agostino Elefante
Cons.
Corrado Allegretta
Cons.
Goffredo Zaccardi
Cons.
Claudio Marchitiello
Cons.
Aniello Cerreto Est.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to Aniello Cerreto
f.to Agostino Elefante
IL
SEGRETARIO
f.to
Antonietta Fancello
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
il..........07/04/2003..............