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Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003

di Stefano Ciafani

 

Relazione tenuta al corso "Gestione dei Rifiuti" Rispescia (GR)  maggio 2003 presso il Centro Studi di diritto Ambientale dei CEAG - Legambiente

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Il Decreto recepisce la Direttiva 99/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e abroga il paragrafo sulle discariche della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984.

Classificazione delle discariche (art. 4)

Le discariche vengono classificate in tre categorie:

-         per rifiuti inerti (ex discariche di II categoria, tipo A);

-         per rifiuti non pericolosi (ex discariche di I categoria e II categoria, tipo B);

-         per rifiuti pericolosi (ex discariche di II categoria, tipo C, e III categoria);

Obiettivi di riduzione di conferimento dei rifiuti (art. 5)

Le Regioni, entro un anno, elaborano un programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da smaltire in discarica per perseguire i seguenti obiettivi a livello di ATO o di Provincia:

-         entro   5 anni 173 kg/anno per abitante;

-         entro   8 anni 115 kg/anno per abitante;

-         entro 15 anni   81 kg/anno per abitante.

La Direttiva europea (99/31/CE), a tal proposito, riporta un valore percentuale complessivo di riduzione non applicabile nel nostro Paese per assenza del valore del riferimento, mentre va segnalato che i valori fissati sono superiori rispetto a quanto oggi presenti in alcune realtà nazionali, nelle quali la produzione pro-capite di rifiuti biodegradabili è inferiore alla media nazionale. Pertanto tali valori potrebbero determinare, nelle citate realtà, una situazione di disincentivazione dello sviluppo dei trattamenti dei rifiuti prima del loro smaltimento in discarica.

 

Rifiuti non ammessi in discarica (art. 6)

Anche in relazione all’abrogazione del DM 11 marzo 1998 sono stati esplicitamente individuati alcune tipologie di rifiuti non ammessi in discarica, tra i quali evidenziamo:

-         rifiuti contenenti fluidi refrigeranti di CFC e HCFC, o contaminati da CFC o HCFC in quantità superiore a 0,5% in peso riferito al materiale di supporto. Tale previsione continua ad escludere lo smaltimento in discarica di apparecchiature refrigeranti o delle carcasse delle stesse;

-         pneumatici interi fuori uso dal 16 luglio 2003, salvo quelli usati come materiali di ingegneria e dal 16 luglio 2006 anche quelli triturati;

-         rifiuti con potere calorifico inferiore maggiore di 13000 KJ/Kg, a partire dal 1° gennaio 2007.

 

Autorizzazioni e chiusura (art. 8-13)

Il sistema autorizzativo è regolato dagli articoli 8, 9 e 10, mentre l’articolo 11 prevede specifiche disposizioni per quanto attiene le “procedure di ammissione” in discarica.

Al riguardo va evidenziato che l’autorizzazione all’esercizio potrà essere rilasciata solo dopo l’accettazione da parte della Regione delle due garanzie finanziarie relative alla gestione e alla post-gestione, secondo previste modalità.

Per quanto attiene alla “procedura di chiusura” di una discarica, salvo quanto indicato dall’autorizzazione, l’articolo 12 prescrive specifiche disposizioni generali, mentre il successivo articolo 13 detta prescrizioni per quanto riguarda la gestione operativa e post-operativa della stessa. Quest’ultima viene imposta per un periodo non inferiore ai trent’anni (v.art.8, lettera m)).

 

La domanda di autorizzazione dovrà contenere:

-         il piano di gestione della discarica (redatto sulla base delle modalità tecniche indicate negli allegati al Dlgs, che definiscono la corretta gestione operativa e post-operativa della discarica);

-         il piano di sorveglianza (per la prevenzione dei rischi ambientali);

-         il piano di ripristino ambientale (le misure per il recupero dell'area dopo la chiusura della discarica);

-         il piano finanziario (prevede tutti i costi della discarica: realizzazione, esercizio, garanzie finanziarie; procedura di dismissione; per un periodo di 30 anni).

Garanzie finanziarie (art. 14)

In merito alle garanzie finanziarie sono state considerate due tipi di garanzie: una per la fase di gestione e una per la fase di post-gestione, la prima di tipo ambientale, la seconda di tipo finanziario, entrambe determinate nell’ambito dell’autorizzazione.

Ai fini della coerenza con le diverse fasi della gestione della discarica le garanzie possono essere prestate per lotti e, per quanto concerne la durata, quella per la fase di gestione copre il periodo di lavorazione del lotto più due anni, mentre per quella di post-gestione l’ammontare da garantire si sommerà nel tempo in relazione ai lotti attivati e avrà un durata trentennale a decorrere dalla data di comunicazione di approvazione della chiusura da parte dell’ente territoriale competente.

Le garanzie richieste sono prestate ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 348/1982 (cauzione, ai sensi dell’art. 54 R.D. 827/24; fideiussione bancaria rilasciata da istituto di cui all’art. 5 R.D.L. 375/36 e s.m.i., ovvero idonea polizza assicurativa).

Per gli impianti esistenti, la cui utilizzazione all’entrata in vigore della Legge siano utilizzati per l’80%, il massimale della garanzia finanziaria è ridotto del 40%, mentre le Regioni possono prevedere l’esclusione dell’applicazione delle garanzie finanziarie alle discariche di rifiuti inerti realizzate e gestite nel rispetto delle nuove disposizioni.

 

Disposizioni transitorie e finali (art. 17)

Per quanto riguarda le discariche esistenti, cioè autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto in parola, potranno continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate fino al 16 luglio 2005. In ogni caso, per tali discariche, il titolare dell’autorizzazione – o, su delega, il gestore - dovrà presentare all’autorità competente, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo (27 settembre 2003), un piano di adeguamento della discarica secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, incluse le garanzie finanziarie di gestione e post-gestione a concorrenza di quanto già eventualmente prestato.

L’autorità competente all’approvazione del piano, nell’autorizzare la prosecuzione dell’attività, fisserà il termine di adeguamento stabilendo il termine che non potrà essere oltre il 16 luglio 2009. Nel caso di mancata approvazione del piano, cioè in presenza di possibili gravi danni all’ambiente ed alla salute, l’autorità competente prescriverà modalità e tempi di chiusura della discarica.

Sono state infine abrogate specifiche precedenti disposizioni che regolavano la materia.

Il provvedimento è corredato dai seguenti allegati

1 - Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica;

1 bis - Caratteristiche degli impianti di deposito sotterraneo dei rifiuti;

2 - Piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, finanziario.

Dm Ambiente del 13 marzo 2003 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003.

Il provvedimento sancisce:

-         gli obblighi di produttori di rifiuti e gestori delle discariche,

-         individua quali rifiuti possano entrare in discarica,

-         disciplina il deposito temporaneo,

-         fissa le condizioni per derogare alle condizioni in materia di ammissibilità,

-         disciplina le modalità di smaltimento dei rifiuti di amianto o contenenti amianto.

Obblighi del produttore dei rifiuti

Il produttore deve effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti (caratteristiche, tipo, origine, codice cer) al primo conferimento in discarica e ogni qual volta sia intervenuta una “variazione significativa del processo che origina i rifiuti”.


Obblighi del gestore

Il gestore della discarica deve verificare la conformità dei rifiuti smaltiti  almeno una volta all’anno e comunque ogni volta che ci sia una variazione del processo di produzione dei rifiuti.

Inoltre, egli deve conservare i dati relativi alla caratterizzazione per 5 anni, e deve garantirne (qualora il produttore dei rifiuti sia ignoto) la correttezza.

Rifiuti inerti

Alcuni rifiuti (tra cui gli imballaggi in vetro, il vetro, i rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra) possono essere smaltiti in discarica senza previa caratterizzazione;

Viene ammesso lo smaltimento per i rifiuti che soddisfino requisiti specifici indicati dal Dm stesso e vieta la possibilità di smaltire in discarica gli inerti di rifiuti che:

-         contengono o sono contaminati da particolari sostanze cancerogene;

-         contengono idrocarburi policiclici aromatici in concentrazione superiore a quelle indicate dal dal Dm 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale;

-         contengono Pcb in concentrazione superiore a 1 mg/kg;

-         contengono diossine o furani in concentrazioni superiori 0,0001 mg/kg;

-         contengono cianuri liberi in concentrazioni superiori a quelle previste dal Dm 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale.

Rifiuti non pericolosi

Possono essere smaltiti in discarica:

-         i rifiuti non pericolosi individuati da un futuro Dm;

-         i rifiuti urbani;

-         i rifiuti contenenti fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione, come pericolosi o non pericolosi;

-         i materiali non pericolosi a base di gesso;

-         i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi;

-         tutti quei rifiuti non pericolosi che soddisfino requisiti specifici indicati dal Dm stesso.

-         tutti i rifiuti che contengono Pcb in concentrazione inferiore a 10 mg/kg, diossine o furani in concentrazioni inferiori a 0,002 mg/kg.

 

Rifiuti pericolosi

Il Dm elenca una serie di requisiti specifici che i rifiuti pericolosi debbono rispettare per poter entrare in discarica, con particolare riferimento ai valori limite di sostanze pericolose che tali rifiuti possono contenere:

-         eluato con valori conformi alla tabella allegata;

-         tutti i rifiuti che contengono Pcb in concentrazione inferiore a 50 mg/kg, diossine o furani in concentrazioni inferiori a 0,01 mg/kg.

 

Deposito sotterraneo

Il provvedimento ammette lo stoccaggio sotterraneo di rifiuti inerti e rifiuti non pericolosi, senza limiti.

Vieta lo stoccaggio per i rifiuti pericolosi che possano subire “trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il deposito” (tra cui, ad esempio, rifiuti allo stato liquido, rifiuti biodegradabili, rifiuti dall'odore pungente, rifiuti classificati come Esplosivi - H1, Comburenti - H2 e Infiammabili - H3-A e H3-B ai sensi dell'allegato 1 al Dlgs 22/1997).

 

Deroghe ai valori limite

Il Dm ammette la possibilità di derogare a tali limiti (comunque in misura non più amplia del triplo per la categoria di rifiuti di riferimento) per singole discariche che, dopo una valutazione del rischio che abbia provato l'inesistenza di pericoli per l'ambiente, siano state autorizzate dall’autorità competente per territorio.  

Amianto

Il decreto ammette che i rifiuti di amianto o contenenti amianto siano smaltiti nelle discariche per rifiuti pericolosi.

Qualora si tratti di materiali da costruzione contenenti amianto è ammesso lo smaltimento nelle discariche per rifiuti non pericolosi.

Deve essere evitata la dispersione di fibre di amianto e la frantumazione dei rifiuti contenenti tale sostanza.