di Stefano Ciafani
Relazione tenuta al corso "Gestione dei Rifiuti" Rispescia (GR) maggio 2003 presso il Centro Studi di diritto Ambientale dei CEAG - Legambiente
Il Decreto recepisce la Direttiva
99/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e abroga il paragrafo sulle
discariche della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio
1984.
Classificazione
delle discariche (art. 4)
Le discariche
vengono classificate in tre categorie:
-
per rifiuti inerti (ex discariche di II categoria, tipo A);
-
per rifiuti non pericolosi (ex discariche di I categoria e II
categoria, tipo B);
-
per rifiuti pericolosi (ex discariche di II categoria, tipo C, e
III categoria);
Obiettivi
di riduzione di conferimento dei rifiuti (art. 5)
Le Regioni, entro
un anno, elaborano un programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da
smaltire in discarica per perseguire i seguenti obiettivi a livello di ATO o di
Provincia:
-
entro 5 anni 173
kg/anno per abitante;
-
entro 8 anni 115
kg/anno per abitante;
-
entro 15 anni 81
kg/anno per abitante.
La Direttiva europea (99/31/CE), a
tal proposito, riporta un valore percentuale complessivo di riduzione non
applicabile nel nostro Paese per assenza del valore del riferimento,
mentre va segnalato che i valori fissati sono superiori rispetto a quanto
oggi presenti in alcune realtà nazionali, nelle quali la produzione
pro-capite di rifiuti biodegradabili è inferiore alla media nazionale. Pertanto
tali valori potrebbero determinare, nelle citate realtà, una situazione di disincentivazione
dello sviluppo dei trattamenti dei rifiuti prima del loro smaltimento in
discarica.
Rifiuti
non ammessi in discarica (art. 6)
Anche in relazione
all’abrogazione del DM 11 marzo 1998 sono stati esplicitamente individuati
alcune tipologie di rifiuti non ammessi in discarica, tra i quali evidenziamo:
-
rifiuti contenenti
fluidi refrigeranti di CFC e HCFC, o contaminati da CFC o HCFC in quantità
superiore a 0,5% in peso
riferito al materiale di supporto. Tale previsione continua ad escludere lo
smaltimento in discarica di apparecchiature refrigeranti o delle carcasse delle
stesse;
-
pneumatici interi
fuori uso dal 16 luglio 2003,
salvo quelli usati come materiali di ingegneria e dal 16 luglio 2006 anche
quelli triturati;
-
rifiuti con potere calorifico inferiore maggiore di 13000 KJ/Kg, a
partire dal 1° gennaio 2007.
Autorizzazioni
e chiusura (art. 8-13)
Il sistema
autorizzativo è regolato dagli articoli 8, 9 e 10, mentre l’articolo 11
prevede specifiche disposizioni per quanto attiene le “procedure di
ammissione” in discarica.
Al riguardo va
evidenziato che l’autorizzazione all’esercizio potrà essere rilasciata
solo dopo l’accettazione da parte della Regione delle due garanzie finanziarie
relative alla gestione e alla post-gestione, secondo previste
modalità.
Per quanto attiene
alla “procedura di chiusura” di una discarica, salvo quanto indicato
dall’autorizzazione, l’articolo 12 prescrive specifiche disposizioni
generali, mentre il successivo articolo 13 detta prescrizioni per quanto
riguarda la gestione operativa e post-operativa della stessa.
Quest’ultima viene imposta per un periodo non inferiore ai trent’anni
(v.art.8, lettera m)).
La domanda di autorizzazione dovrà
contenere:
-
il piano di gestione della discarica (redatto sulla base delle modalità
tecniche indicate negli allegati al Dlgs, che definiscono la corretta gestione
operativa e post-operativa della discarica);
-
il piano di sorveglianza (per la prevenzione dei rischi ambientali);
-
il piano di ripristino ambientale (le misure per il recupero dell'area
dopo la chiusura della discarica);
- il piano finanziario (prevede tutti i costi della discarica: realizzazione, esercizio, garanzie finanziarie; procedura di dismissione; per un periodo di 30 anni).
Garanzie
finanziarie (art. 14)
In merito alle garanzie finanziarie
sono state considerate due tipi di garanzie: una per la fase di
gestione e una per la fase di post-gestione, la prima di tipo
ambientale, la seconda di tipo finanziario, entrambe determinate
nell’ambito dell’autorizzazione.
Ai fini della coerenza con le
diverse fasi della gestione della discarica le garanzie possono essere prestate
per lotti e, per quanto concerne la durata, quella per la fase di gestione copre
il periodo di lavorazione del lotto più due anni, mentre per quella di
post-gestione l’ammontare da garantire si sommerà nel tempo in relazione ai
lotti attivati e avrà un durata trentennale a decorrere dalla data di
comunicazione di approvazione della chiusura da parte dell’ente territoriale
competente.
Le garanzie richieste sono
prestate ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 348/1982 (cauzione, ai
sensi dell’art. 54 R.D. 827/24; fideiussione bancaria rilasciata da
istituto di cui all’art. 5 R.D.L. 375/36 e s.m.i., ovvero idonea
polizza assicurativa).
Per gli impianti esistenti, la cui
utilizzazione all’entrata in vigore della Legge siano utilizzati per l’80%,
il massimale della garanzia finanziaria è ridotto del 40%, mentre le Regioni
possono prevedere l’esclusione dell’applicazione delle garanzie finanziarie
alle discariche di rifiuti inerti realizzate e gestite nel rispetto delle nuove
disposizioni.
Disposizioni
transitorie e finali (art. 17)
Per quanto riguarda le discariche
esistenti, cioè autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto in
parola, potranno continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state
autorizzate fino al 16 luglio 2005. In ogni caso, per tali discariche, il
titolare dell’autorizzazione – o, su delega, il gestore - dovrà presentare
all’autorità competente, entro sei mesi dall’entrata in vigore del
decreto legislativo (27 settembre 2003), un piano di adeguamento della discarica
secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, incluse le garanzie
finanziarie di gestione e post-gestione a concorrenza di quanto già
eventualmente prestato.
L’autorità competente
all’approvazione del piano,
nell’autorizzare la prosecuzione dell’attività, fisserà il termine di
adeguamento stabilendo il termine che non potrà essere oltre il 16 luglio 2009.
Nel caso di mancata approvazione del piano, cioè in presenza di possibili gravi
danni all’ambiente ed alla salute, l’autorità competente prescriverà
modalità e tempi di chiusura della discarica.
Sono state infine abrogate
specifiche precedenti disposizioni che regolavano la materia.
Il provvedimento è corredato dai
seguenti allegati
1 - Criteri costruttivi e gestionali
degli impianti di discarica;
1 bis - Caratteristiche degli
impianti di deposito sotterraneo dei rifiuti;
2 - Piani di gestione operativa, di
ripristino ambientale, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo,
finanziario.
Dm Ambiente del 13 marzo
2003 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003.
Il
provvedimento sancisce:
-
gli obblighi di produttori di rifiuti e gestori delle
discariche,
-
individua quali rifiuti possano entrare in discarica,
-
disciplina il deposito temporaneo,
-
fissa le condizioni
per derogare alle condizioni
in materia di ammissibilità,
-
disciplina le modalità
di smaltimento dei rifiuti di amianto o contenenti amianto.
Obblighi del produttore dei rifiuti
Il
produttore deve effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti
(caratteristiche, tipo, origine, codice cer) al primo conferimento in
discarica e ogni qual volta sia intervenuta una “variazione significativa
del processo che origina i rifiuti”.
Obblighi
del gestore
Il
gestore della discarica deve verificare la conformità dei rifiuti smaltiti
almeno una volta all’anno e comunque ogni volta che ci sia una
variazione del processo di produzione dei rifiuti.
Inoltre,
egli deve conservare i dati relativi alla caratterizzazione per 5 anni, e
deve garantirne (qualora il produttore dei rifiuti sia ignoto) la correttezza.
Rifiuti
inerti
Alcuni
rifiuti (tra cui gli imballaggi in vetro, il vetro, i rifiuti derivanti dalla
lavorazione della pietra) possono essere smaltiti in discarica senza previa
caratterizzazione;
Viene
ammesso lo smaltimento per i rifiuti che soddisfino requisiti specifici indicati
dal Dm stesso e vieta la possibilità di smaltire in discarica gli inerti di
rifiuti che:
-
contengono o sono contaminati da particolari sostanze cancerogene;
-
contengono idrocarburi policiclici aromatici in concentrazione
superiore a quelle indicate dal dal Dm 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed
industriale;
-
contengono Pcb in concentrazione superiore a 1 mg/kg;
-
contengono diossine o furani in concentrazioni superiori 0,0001
mg/kg;
-
contengono cianuri liberi in concentrazioni superiori a quelle
previste dal Dm 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale.
Rifiuti non pericolosi
Possono
essere smaltiti in discarica:
-
i rifiuti non pericolosi individuati da un futuro Dm;
-
i rifiuti urbani;
-
i rifiuti contenenti fibre minerali artificiali, indipendentemente
dalla loro classificazione, come pericolosi o non pericolosi;
-
i materiali non pericolosi a base di gesso;
-
i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o
resinoidi;
-
tutti quei rifiuti non
pericolosi che soddisfino requisiti specifici indicati dal Dm stesso.
-
tutti i rifiuti che contengono Pcb in concentrazione inferiore a
10 mg/kg, diossine o furani in concentrazioni inferiori a 0,002 mg/kg.
Rifiuti pericolosi
Il Dm
elenca una serie di requisiti specifici che i rifiuti pericolosi debbono
rispettare per poter entrare in discarica, con particolare riferimento ai valori
limite di sostanze pericolose che tali rifiuti possono contenere:
-
eluato
con valori conformi alla tabella allegata;
-
tutti i rifiuti che contengono Pcb in concentrazione inferiore a
50 mg/kg, diossine o furani in concentrazioni inferiori a 0,01 mg/kg.
Deposito sotterraneo
Il
provvedimento ammette lo stoccaggio sotterraneo di rifiuti inerti e
rifiuti non pericolosi, senza limiti.
Vieta
lo stoccaggio per i rifiuti pericolosi che possano subire “trasformazioni
indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il deposito” (tra cui,
ad esempio, rifiuti allo stato liquido, rifiuti biodegradabili, rifiuti
dall'odore pungente, rifiuti classificati come Esplosivi - H1, Comburenti - H2 e
Infiammabili - H3-A e H3-B ai sensi dell'allegato 1 al Dlgs 22/1997).
Deroghe ai valori limite
Il Dm
ammette la possibilità di derogare a tali limiti (comunque in misura non più
amplia del triplo per la categoria di rifiuti di riferimento) per singole
discariche che, dopo una valutazione del rischio che abbia provato
l'inesistenza di pericoli per l'ambiente, siano state autorizzate dall’autorità
competente per territorio.
Amianto
Il
decreto ammette che i rifiuti di amianto o contenenti amianto siano
smaltiti nelle discariche per rifiuti pericolosi.
Qualora
si tratti di materiali da costruzione contenenti amianto è ammesso lo
smaltimento nelle discariche per rifiuti non pericolosi.
Deve
essere evitata la dispersione di fibre di amianto e la frantumazione
dei rifiuti contenenti tale sostanza.