Classificazione dei rifiuti. Osservazione sulla premessa all’allegato D
di Walter FORMENTON e Mariano FARINA
La legge n. 116 del 2014 ha introdotto una premessa all’allegato D alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) che ha sollevato un vespaio di proteste in quanto, secondo tutti gli interventi critici, dal 18 febbraio 2015, ci sarebbe un aumento considerevole di rifiuti, che prima non erano classificati pericolosi e ora invece lo diventerebbero, con seri problemi per le aziende, anche in ordine allo smaltimento, oltre che al pericolo di commettere illeciti ambientali.
Si richiamano in particolare gli interventi:
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su Italia Oggi del 19/2/2015 di Giovanni Galli e Cinzia De Stefanis: “Una rivoluzione (silenziosa) nella classificazione dei rifiuti pericolosi.”; “ L’effetto è che due terzi circa di rifiuti speciali non pericolosi prodotti oggi in Italia sono adesso considerati pericolosi”; “… la norma.-.trasforma di fatto in “pericolosi” la gran parte dei rifiuti speciali, che pericolosi in realtà non sono…”.
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sul Sole 24 ore del 18/2/2015 di Paola Ficco: “ Aumentano i rifiuti pericolosi più costi e rischio impianti”.
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sul Sole 24 Ore del 19/2/2015 di A. Gal. “Proteste delle imprese e dei chimici” “una classificazione che ora è, di fatto, svincolata da parametri scientifici, è votata a un criterio ultraprudenziale e ultrasoggettivo.”
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dal Sole 24 Ore del 19/2/2015 di A. Calò. “la classificazione penalizza l’intera filiera”
Si citano, in particolare, le proteste del Consiglio nazionale dei Chimici e di Federambiente.
Come noto, tutto nasce dal comma 5 dell’art. 13 della legge 116/2014 che si riporta testualmente:
5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
In questo comma è presente una fallacia logica;
“sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici” che è un caso di scuola della fallacia logica” negazione dell’antecedente”. Infatti, la corretta formulazione logica (ponens) è:
Se i componenti sono rilevati dalle analisi chimiche in modo specifico, allora sono noti i composti specifici, che è logicamente vera, ma non è vera la negazione :
“Se i componenti sono rilevati dall’analisi chimica in modo non specifico (aspecifico), allora non sono noti i composti specifici”, che è una fallacia poiché i composti specifici possono essere noti non solo sulla base dell’analisi chimica, ma anche conoscendo il ciclo di produzione, la scheda informativa del produttore, le proprietà chimiche e fisiche dei composti chimici, ecc. L’analisi chimica è solo un tassello della conoscenza e fornisce alcune informazioni che unite ad altre, secondo la corretta interpretazione scientifica, possono permettere ragionevolmente di dedurre il composto specifico presente o un gruppo di composti specifici.
Solo nel caso ciò non sia possibile, allora si dovrà optare per la scelta del “composto peggiore”, che è la sostanza, o combinazioni di sostanze, che si possono ragionevolmente supporre presenti nel rifiuto e che rendono il rifiuto pericoloso alle più basse concentrazioni, scartando quelle sostanze che, sulla base della stechiometria, delle proprietà chimiche e fisiche del rifiuto e della provenienza si possano ragionevolmente escludere.
Pertanto il comma 5 citato deve essere interpretato, unitamente al comma 4, togliendo la fallacia logica in esso contenuta:
“5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
Così’ correttamente interpretato, tutte le polemiche sollevate svaniscono nel nulla perché la nuova norma nulla aggiunge di diverso da quanto si faceva prima del 18 febbraio nella classificazione dei rifiuti da parte di chimici preparati.
Comunque un intervento di correzione da parte del Ministero dell’ Ambiente è, quantomeno, dovuto.
Nel frattempo nessuna preoccupazione, poiché nulla è cambiato nella classificazione dei rifiuti, almeno sino il 1 giugno 2015, quando scatterà la vera rivoluzione con l’entrata in vigore del nuovo regolamento UE 1457/2014 che richiederà la completa revisione delle classificazioni sino a quel momento adottate.
La rivoluzione avverrà poiché cambiano le regole europee, ma non ci si deve aspettare un drastico cambiamento della classificazione dei rifiuti. La maggior parte dei rifiuti, in precedenza non pericolosi, resterà non pericolosa, tuttavia, in alcuni casi, rifiuti prima non pericolosi diventeranno pericolosi, ma ci potranno essere anche casi contrari.
Di fronte a tale rivoluzione si resta quantomeno perplessi che si sia voluto inserire la premessa contestata all’allegato D, quando fra poco si dovrà rivedere drasticamente l’allegato stesso.
Urge chiarire, prima dell’entrata in vigore del Regolamento, le parti dubbie, controverse o difformi dalle norme italiane, tenuto conto che è un regolamento e si applica dal 1 giugno a tutti gli stati membri. In Gran Bretagna già esiste la guida su come applicare il nuovo regolamento, e da noi? Eppure alcuni chiarimenti servono da subito, come ad esempio la classificazione di ecotossico, per la quale l’Italia adotta un metodo diverso da quello delle altre nazioni europee.
dr. Walter Formenton
dr. Mariano Farina