DOC e IRDP nella disciplina delle discariche. Riflessioni sul confine tra parametro di rischio e indice di trattamento a margine dell’interpello della Regione Puglia del 20 dicembre 2024 e della risposta del MASE
di Oreste PATRONE
Mi hanno insegnato che chiedere è lecito e rispondere è cortesia.
Se, nondimeno, la risposta a una domanda deve avvenire nel perimetro di una norma ben precisa — quale è l’articolo 3-septies del d.lgs. 152/2006 — allora la risposta è qualcosa di più di una mera cortesia. È un dovere, che non si esaurisce in un’ordinata ricostruzione del quadro normativo.
Chiarito questo, occorre intendersi su cosa sia, davvero, una risposta.
Una risposta è tale quando soddisfa il quesito, fornendo criteri interpretativi utili all’esercizio delle attività di competenza. Diversamente, non è una risposta.
L’interpello della Regione Puglia in materia di discariche per rifiuti non pericolosi — e, in particolare, sul rapporto tra il parametro DOC (carbonio organico disciolto) e l’indice di respirazione dinamico potenziale (IRDP) — e la conseguente risposta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rappresentano, sotto questo profilo, un caso da manuale.
Il contesto è noto agli operatori del settore, ma vale la pena ricostruirlo con ordine.
Dopo il recepimento della direttiva (UE) 2018/850, il D.lgs. 36/2003 è stato modificato dal D.lgs. 121/2020, che ha ricondotto nel corpo del decreto i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica contenuti nel DM 27 settembre 2010, abrogato dall’articolo 2. Tra questi, per i rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, EER 190501, compare il limite di IRDP ≤ 1.000 mg O₂/kgSVh, quale condizione per l’ammissibilità quando il DOC in eluato supera i 100 mg/L.
In Puglia, i controlli straordinari condotti da ARPA tra il 2023 e il 2024 sugli impianti TMB hanno mostrato che in oltre metà dei casi analizzati, l’IRDP del sottovaglio risultava superiore alla soglia normativa. Una criticità che ha spinto la Regione a fare ciò che un’amministrazione dovrebbe fare in questi casi: ha chiesto chiarimenti al Ministero.
Il quesito della Regione Puglia
L’interpello pugliese è ben scritto e, soprattutto, onesto. Esso pone tre domande.
La prima è la più delicata: la deroga ai limiti di DOC prevista dall’art. 7-sexies per le sottocategorie di discariche può estendersi anche al limite di IRDP? In altri termini, l’indice di respirazione è un limite assoluto o un parametro derogabile attraverso l’analisi di rischio?
La seconda domanda è conseguenziale: un rifiuto EER 190501 con IRDP superiore a 1.000 può comunque dirsi “trattato” ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.lgs. 36/2003, oppure il superamento del limite biologico svuota di significato il trattamento preliminare?
La terza, infine, prova ad aprire uno spazio tecnico: se si deve valutare il rischio in modo integrato, è possibile considerare anche la componente biogas attraverso strumenti diversi dall’Allegato 7, come le linee guida APAT del 2005?
La “risposta” del MASE
In quattro pagine altrettanto ben scritte, ordinate e piene di richiami normativi, corredate da un parere ISPRA, il Ministero sostanzialmente non prende posizione.
Sul primo quesito, il Ministero ribadisce che l’art. 7-sexies consente deroghe ai parametri DOC e TSD, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio di cui all’Allegato 7. Richiama quindi la prima nota della tabella 5 dell’Allegato 4, ricordando che il limite al DOC non si applica a determinate tipologie di rifiuti — tra cui quelli derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, identificati dal codice EER 190501, oggetto dell’interpello — a condizione, però, che il valore dell’IRDP resti inferiore a 1.000 mg O2/kgSVh.
La trattazione del quesito si conclude con l’osservazione secondo cui tale previsione non si applica alle sottocategorie di discariche nelle quali sono ammessi anche rifiuti caratterizzati da valori di DOC diversi da quelli della tabella 5 dell’Allegato 4. Un’affermazione, peraltro, difficilmente contestabile, se si considera che la nota richiamata fa riferimento proprio ai limiti tabellari e che la ratio della deroga è, per definizione, quella di discostarsene.
Il punto, tuttavia, è un altro. Il nodo dell’interpello non viene sciolto. Non viene mai chiarito se l’IRDP sia o meno derogabile quale conseguenza della deroga al DOC. La risposta si limita a descrivere il sistema normativo, ma lascia di fatto irrisolto il quesito sottoposto dall’amministrazione regionale.
Sul secondo quesito, relativo al trattamento preliminare, il Ministero ricorda che il trattamento deve modificare le caratteristiche del rifiuto, ma aggiunge che l’avvenuto trattamento non implica automaticamente la sua ammissibilità in discarica. In altri termini, un rifiuto può essere trattato e, nondimeno, non ammissibile allo smaltimento.
Una simile affermazione, tuttavia, merita di essere problematizzata.
Se la finalità del trattamento, come definita dall’art. 2, lettera h), del d.lgs. 36/2003, è quella di favorire lo smaltimento del rifiuto in condizioni di sicurezza, tale sicurezza non può che essere valutata anche e soprattutto alla luce del rispetto dei requisiti di ammissibilità. In questa prospettiva, la nozione di trattamento non può essere ridotta a un mero dato formale, ma deve essere letta in funzione del risultato che l’ordinamento intende perseguire.
Ne consegue che la questione della qualificazione del rifiuto come trattato non è logicamente scindibile da quella della sua ammissibilità allo smaltimento. Se il nodo interpretativo relativo alla derogabilità o meno dell’IRDP resta irrisolto, non può dirsi sciolto neppure il quesito successivo, che da esso direttamente discende. Affermare che un rifiuto possa essere trattato e tuttavia non ammissibile equivale, in ultima analisi, a svuotare di contenuto la funzione stessa del trattamento preliminare.
Il terzo quesito viene liquidato con la mera precisazione che le linee guida APAT del 2005 sono state ritirate e risultano attualmente in corso di aggiornamento. Nessuna indicazione alternativa, nessuna apertura metodologica.
Il risultato complessivo è deludente, oltre che paradossale. L’interpello, che dovrebbe orientare l’azione amministrativa e garantire uniformità interpretativa, abdica alla propria funzione limitandosi a fornire precisazioni di carattere tautologico, prive di reale utilità applicativa.
Questo interpello dice molto anche sul rapporto tra tecnica e diritto ambientale.
Il DOC è un parametro che l’ordinamento valuta in funzione del rischio ambientale del sito e che, proprio per questo, è derogabile tramite analisi di rischio. L’IRDP è, invece, un indicatore di prestazione del processo di trattamento. A differenza dei valori tabellari tradizionali, che operano secondo una logica presuntiva — il superamento della soglia come indice automatico di rischio, il suo rispetto come condizione di tollerabilità — l’IRDP misura direttamente la reattività biologica residua del rifiuto, interrogando il processo piuttosto che limitarsi a fotografarne gli esiti chimici. Confondere questi due piani significa eludere il nodo reale: se il sistema di trattamento non funziona, non è l’analisi di rischio in discarica che può rimediare a monte a un difetto di stabilizzazione.
È proprio questo equivoco a rendere fragile l’impostazione seguita dal Ministero. Scegliendo di non distinguere tra parametri presuntivi di conformità e indicatori dinamici di processo, la risposta si arresta a una descrizione del sistema, senza assumere una posizione sul significato sostanziale dell’IRDP, esponendo il territorio resta al rischio che deriva dall’incertezza applicativa.
Una possibile risposta sull’IRDP
Tutto ciò premesso, una trattazione che si limitasse a elencare quello che, a giudizio di chi scrive, il Ministero ha omesso o evitato non sarebbe completa e, in fondo, non sarebbe neppure intellettualmente onesta. La funzione critica dell’analisi non può esaurirsi nella constatazione delle mancanze. Per questo, proveremo a formulare una tesi. Non l’unica possibile, non definitiva, ma una ricostruzione argomentata che possa contribuire ad alimentare il dibattito.
Se si prova a ricomporre il quadro normativo senza forzature, emerge una distinzione che nell’interpello resta sullo sfondo ma che è decisiva: non tutti i parametri di ammissibilità hanno la stessa natura giuridica e funzionale.
Il DOC, come il TSD, è un parametro che descrive una pressione ambientale potenziale associata allo smaltimento in discarica. La sua rilevanza è intrinsecamente legata al sito, alle caratteristiche idrogeologiche, ai presidi di contenimento e, in ultima analisi, al rischio di contaminazione delle matrici ambientali. Non è un caso che il legislatore abbia previsto, proprio per questi parametri, la possibilità di una deroga fondata su una valutazione di rischio sito-specifica.
L’IRDP, l’abbiamo già detto, è cosa diversa. Non descrive un rischio futuro, ma una condizione presente, ossia l’esito di un processo di trattamento già avvenuto o non avvenuto in modo efficace. È, a tutti gli effetti, un indice di prestazione del trattamento biologico, come chiaramente affermato dalla letteratura tecnica di settore. In particolare, uno studio condotto dal Politecnico di Bari sull’impianto di Trattamento Meccanico-Biologico di AMIU Puglia (Gadaleta et al., Ingegneria dell’Ambiente, 2021) identifica esplicitamente l’IRDP come parametro di controllo dell’efficienza del processo di biostabilizzazione del rifiuto destinato a discarica (EER 190501).
Questa qualificazione trova un solido fondamento anche nella più ampia letteratura scientifica sulla stabilizzazione dei rifiuti organici. Studi sperimentali basati su test respirometrici riconoscono da tempo tali prove come strumenti affidabili per valutare il grado di stabilità biologica dei materiali trattati, in quanto misurano direttamente l’attività microbica residua e la disponibilità di carbonio biodegradabile. Lavori fondati sull’oxygen uptake rate (OUR) e sull’oxygen uptake cumulativo (COU) mostrano come questi parametri descrivano una proprietà intrinseca del rifiuto, determinata dalle condizioni e dall’efficacia del processo biologico, e non da fattori ambientali esterni o sito-specifici (Adhikari et al., Biodegradability of municipal organic waste, 2013).
Un ulteriore riscontro sperimentale proviene dalla letteratura europea sul trattamento meccanico-biologico. Il contributo presentato da Chantou et al. al Thirteenth International Waste Management and Landfill Symposium (Sardinia 2011) dimostra una forte correlazione tra gli indici respirometrici (RI) e la frazione organica reattiva residua del rifiuto, sia per le frazioni grossolane sia per le frazioni fini. Gli autori evidenziano come i test respirometrici costituiscano indicatori diretti di stabilizzazione del rifiuto, distinti dai parametri di lisciviazione quali il DOC, e come la persistenza di attività biologica residua sia associata a una potenziale produzione di biogas in discarica anche a valle di un trattamento MBT formalmente completato.
Una relazione tecnica di ARPA Sicilia sulla misura dell’IRDP (La tecnica di misura dell’IRDP, primi risultati e problematiche sulla convalida del metodo) qualifica esplicitamente l’indice come misura della stabilità biologica finalizzata allo smaltimento in discarica, sottolineando come esso sia volto a ridurre la sostanza organica biodegradabile, prevenire le emissioni di biogas e limitare il carico inquinante del percolato. La stessa relazione evidenzia come i valori di IRDP riflettano in modo diretto il tipo di impianto e la gestione del processo di biostabilizzazione, mostrando differenze significative tra gestori e confermando che l’indice è sensibile alle prestazioni del trattamento, non alle caratteristiche del sito di destinazione.
Nel loro insieme, queste evidenze confermano che i valori dell’indice respirometrico non sono riconducibili a condizioni ambientali esterne o a fattori specifici del sito, ma rispondono in modo diretto alle scelte impiantistiche e gestionali. La riduzione dei tempi di processo o l’aumento delle quantità trattate rispetto alla capacità autorizzata comportano incrementi significativi dell’indice, mentre un tempo di trattamento adeguato produce valori più bassi e, soprattutto, più stabili. La maggiore variabilità osservata proprio nel flusso destinato allo smaltimento non è interpretata come un limite del parametro, ma come un segnale sensibile delle prestazioni del processo.
In questa prospettiva, la collocazione dell’IRDP nella tabella dei limiti di ammissibilità non può essere letta come una mera analogia con il DOC. L’IRDP svolge una funzione diversa, nel senso che rappresenta il punto di raccordo tra l’obbligo di trattamento preliminare di cui all’art. 7, comma 1, del D.lgs. 36/2003 e l’obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili.
Ammettere che l’IRDP possa essere oggetto di deroga ai sensi dell’art. 7-sexies significherebbe spostare sul momento dello smaltimento una criticità che nasce a monte, nella fase di trattamento. In altri termini, vorrebbe dire trasformare l’analisi di rischio della discarica in uno strumento compensativo di un trattamento inefficace. Una simile lettura non solo indebolirebbe la gerarchia dei rifiuti, ma svuoterebbe di contenuto lo stesso obbligo di trattamento preliminare, riducendolo a un adempimento meramente formale.
Il problema, allora, non è stabilire se un rifiuto con IRDP superiore a 1.000 mg O₂/kgSVh sia “trattato” in senso astratto. Il punto è riconoscere che, in assenza di una riduzione apprezzabile della biodegradabilità – che la letteratura tecnica misura proprio attraverso gli indici respirometrici – il trattamento perde rilevanza giuridica ai fini dell’ammissibilità in discarica.
La conseguenza di questo ragionamento è che l’IRDP non è un parametro derogabile perché non appartiene alla sfera del rischio ambientale, bensì a quella della performance del processo di trattamento. Se il valore è elevato, non è l’analisi di rischio della discarica che deve farsi carico del problema, ma il sistema di trattamento che deve essere ripensato, adeguato o messo in discussione.
In questo senso, l’interpello pugliese mette a nudo una tensione irrisolta del sistema. La riduzione del ricorso alla discarica non può essere governata chiedendo alla fase finale di compensare le inefficienze delle fasi precedenti. Senza una presa di posizione chiara su questo punto, il rischio è quello di moltiplicare deroghe apparenti, incertezza applicativa e contenzioso, senza affrontare il nodo reale: la capacità degli impianti di trattamento di produrre rifiuti effettivamente stabilizzati, come la stessa letteratura tecnica e l’esperienza delle Agenzie ambientali indicano da tempo come condizione imprescindibile per uno smaltimento ambientalmente coerente.


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