Il reato di gestione abusiva di rifiuti e l’occasionalità della condotta

di Vincenzo PAONE

Come è noto, la Cassazione con la decisione n. 5716 del 7 gennaio 2016 (dep. 11 febbraio 2016), P.M. in proc. Isoardi (http://www.lexambiente.com/materie/rifiuti/155-cassazione-penale155/12011-rifiuti-attivit%C3%A0-imprenditoriale-ed-illecita-gestione.html) ha concentrato la propria attenzione sul reato di gestione abusiva di rifiuti chiarendo, tra l’altro, quali caratteristiche deve avere la condotta perché sia punibile ai sensi del 1° comma dell’art. 256 d.leg. 152/06: è stato infatti evidenziato che non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente (che dunque può anche non essere titolare formale di un’impresa, essendo sufficiente che sia gestore di fatto della stessa), bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi «purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità».

La sentenza Isoardi ha perciò individuato due requisiti per la configurabilità del reato, uno positivo, e cioè il concetto di attività, e l’altro negativo, e cioè il concetto di occasionalità.

La Corte non ha fornito una definizione di tale ultimo concetto, però, tenendo conto delle indicazioni derivanti da varie norme ambientali, tra cui proprio la normativa sui rifiuti che distingue l'occasionale abbandono o scarico di rifiuti (art. 255/256, 2° comma) rispetto alla condotta abituale e continuativa che caratterizza la discarica non autorizzata di cui al 3° comma dell’art. 256, è plausibile che il concetto di occasionalità, applicato alla contravvenzione di cui al 1° comma dell’art. 256, stia ad indicare non il compimento di un singolo atto, bensì l’effettuazione di un’attività connessa alla durevole necessità di gestire i rifiuti prodotti dalla propria attività o da quella di terzi.

All’uopo, si segnalano alcuni passaggi della decisione:

- «la rilevanza della "assoluta occasionalità" ai fini dell'esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dal tenore della fattispecie penale, che, punendo la "attività" di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d'azione su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la condotta assolutamente occasionale»;

- «se un soggetto - anche, come nel caso di specie, mero "detentore" di rifiuti - appresta una serie di condotte finalizzate alla gestione di rifiuti, mediante preliminare raccolta, raggruppamento, trasporto e vendita di rifiuti, pur non esercitando in forma imprenditoriale, pone in essere una "attività" di gestione di rifiuti per la quale occorre preliminarmente ottenere i necessari titoli abilitativi»;

- «Nel caso di specie, e limitandosi alle condotte che risultano contestate nell'imputazione, risulta che il trasporto ed il conseguente commercio di rifiuti ferrosi siano stati effettuati in tre distinte occasioni; tali condotte, lungi dall'essere connotate da assoluta occasionalità, denotano un minimum di organizzazione, atteso che la raccolta di ben 932 kg. di rifiuti metallici implica una preliminare fase di raggruppamento e cernita dei soli metalli, il trasporto di un tale consistente quantitativo di rifiuti necessita di un apposito veicolo, adeguato e funzionale al contenimento degli stessi, ed il commercio è evidentemente finalizzato all'ottenimento di un profitto».

Partendo dalla conclusione propugnata dalla Corte che il fulcro del fatto tipico incriminato è lo svolgimento di un’«attività» e non il compimento di una sola operazione, suscita perplessità il fatto che la sentenza ribadisca la tesi che il reato di cui trattasi è istantaneo. Infatti, per replicare alla pretesa irrilevanza penale della condotta (oggetto del giudizio) in ragione della sua occasionalità, la Cassazione afferma «che, trattandosi di illecito istantaneo, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs 152 del 2006, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale purchè costituisca una "attività" e non sia assolutamente occasionale».

In effetti, ci pare contraddittorio sostenere, da un lato, che per la sussistenza del reato occorra un’attività, e cioè una serie di condotte finalizzate alla gestione di rifiuti, e, dall'altro lato, che anche una sola operazione, che potrebbe essere del tutto «occasionale», sia sufficiente per consumare il reato.

Tuttavia, al di là di questa annotazione, il merito della Isoardi è indiscutibile perché ha lucidamente analizzato la fattispecie criminosa superando, di fatto, l'orientamento più tradizionale (1).

In questa prospettiva, è interessante vedere se le più recenti sentenze della Cassazione hanno fatto tesoro delle novità contenute nella Isoardi.

Cominciamo da Cass. 7 aprile 2016, n. 35395, Lenti: l’imputato era stato condannato per avere eseguito la raccolta e lo scarico di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da calcinacci, mattoni, pietrisco, provenienti da attività di demolizione, scaricati in una buca realizzata in un piazzale di proprietà del medesimo imputato. In sede di ricorso, l’imputato eccepiva che era stata affermata la sua responsabilità quale privato e non quale titolare di una attività di impresa.

La Cassazione ha escluso la fondatezza dell'interpretazione proposta dal ricorrente, e cioè la natura dì reato proprio del reato di cui all'art. 256, comma 1, che sarebbe configurabile solamente allorquando l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata sia svolta nell'ambito di una attività di impresa o, comunque, dì natura professionale: la Corte infatti ha sostenuto che la norma sanziona la condotta dì chiunque ponga in essere una delle condotte vietate, indipendentemente, dunque, dalla natura professionale o meno del contesto in cui tale attività sia stata compiuta, che quindi assume rilevanza penale indipendentemente dalla veste di chi la abbia posta in essere e dell'ambito, professionale o meno, in cui si sia verificata.

Orbene, è vero che la Isoardi esclude che la professionalità sia un requisito della condotta di gestione dei rifiuti, ma è anche vero che, mettendo l'accento sulla necessità che l'attività non sia assolutamente occasionale, finisce per dire che, quantomeno, l'attività debba essere continativa. Perciò, da questo punto di vista, la sentenza n. 35395 non affronta a fondo la questione sollevata in ricorso.

Nel caso trattato da Cass. 10 maggio 2016, n. 35496, Lo Bello, l’imputato, condannato per il reato di cui all'art. 6, comma 1, lett. d), n. 1, L. 210/2008, lamentava la qualificazione giuridica del fatto, che, in assenza di abitualità del trasporto, doveva sussumersi nella meno grave ipotesi di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), prima parte, L. 210/2008. La Cassazione ha respinto il ricorso ribadendo, lapidariamente, il principio che il delitto contestato, così come l'omologo reato contravvenzionale previsto dall'art. 256, 1° comma, d.leg. 152/06, costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti. Anche in questo caso, la sentenza non si misura con le innovazioni contenute nella Isoardi.

Infine, Cass. 31 maggio 2016, n. 35197, Ion, ha ritenuto infondato il ricorso in cui si sosteneva, in un caso di trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi, che la norma penale farebbe riferimento al concetto di "attività" da ritenersi esclusa in presenza di una condotta occasionale attuata con minima e rudimentale organizzazione. La Cassazione, da un lato, ha ribadito che il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale e perciò, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale; dall’altro lato, ha affermato che «non di meno, occorre pur sempre che costituisca una "attività" e non sia assolutamente occasionale».

Come si vede, anche in questa sentenza si coglie la contraddizione segnalata in precedenza. Per completezza, va aggiunto che, nella specie, la non occasionalità della condotta è stata esclusa avuto riguardo alla circostanza che l’imputato era titolare del mezzo usato per il trasporto e della iscrizione presso la camera di commercio dimostrativa dello svolgimento di una attività di impresa. In questo panorama, la fattispecie del trasporto di rifiuti è il banco di prova della posizione assunta dalla sentenza Isoardi. Infatti, alla luce del nuovo corso della Cassazione, dubitiamo che si possa continuare a sostenere la tesi che un qualsiasi atto isolato o episodico di trasporto di rifiuti costituisca sempre reato.

Per questa ragione, ci pare significativa la decisione n. 29975 del 23 marzo 2016, depositata il 14 luglio 2016, Bottazzi (http://www.lexambiente.com/materie/rifiuti/155-cassazione-penale155/12346-rifiuti-trasporto-illecito-ed-occasionalit%C3%A0-della-condotta.html) che ha recepito le riflessioni in tema di occasionalità.

Nella specie, il prevenuto era stato condannato per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.leg. 152/06 «perché effettuava attività di gestione (raccolta e trasporto) non autorizzata di rifiuti ferrosi non pericolosi (nella fattispecie, utilizzando l'autocarro targato CR487824, di sua proprietà, ed effettuando l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti ferrosi vari)».

Dagli atti processuali risultava che, in data 21 dicembre 2011, il ricorrente stesse trasportando sul suo furgone vari rifiuti ferrosi e in legno (sedie, banchi da lavoro, trafilati, un'impastatrice per cemento, pali ed altro) provenienti dal rustico in ristrutturazione di suoi amici, i quali lo avevano svuotato per la prima volta dopo alcuni anni dall'acquisto, in occasione dei lavori. Secondo la ricostruzione del giudice del merito, i proprietari del rustico avevano chiesto, a titolo di piacere personale, al loro amico Bottazzi (che era anche titolare di un'azienda agricola, ma non si era mai occupato di gestione di rifiuti) di trasportare, con il suo furgoncino, il materiale sopra indicato nella discarica di Pozzolo.

Anche in questo caso, la tesi difensiva era la mancata integrazione della fattispecie incriminatrice a causa della realizzazione di un trasporto di rifiuti del tutto occasionale.

La Corte, dopo aver osservato che “l'approdo cui è giunto il Tribunale risulta in linea con l'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità”, ha dato atto che, più recentemente, il precedente orientamento è stato rivisitato dalla giurisprudenza della Corte che ha inaugurato un diverso indirizzo, secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, rileva la concreta attività posta in essere purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità.

Fatta questa premessa, la Corte ha osservato che «per la configurabilità dell'illecito, è necessario accertare che l'attività di gestione dei rifiuti, indipendentemente dalla qualifica giuridica soggettiva posseduta dall'agente o dalla accertata ripetitività delle condotte, sia svolta non occasionalmente con modalità diverse da quelle autorizzate, con la conseguenza che il tratto della "non occasionalità" rappresenta l'autentica cifra di riconoscimento della fattispecie di reato. Per converso, come è stato condivisibilmente affermato, soltanto il trasporto «occasionale», inteso nel senso rigoroso di operazione oggettivamente isolata e del tutto priva di collegamento rispetto ad una stabile o, anche solo, continuativa attività di gestione di rifiuti o comunque scollegata da una fonte stabile di produzione del rifiuto stesso, fuoriesce dall'ambito di operatività della norma incriminatrice» (2).

Applicando questo principio, la Corte ha perciò concluso che era stato occasionale il trasporto eseguito dal ricorrente e di conseguenza la sentenza è stata annullata perché il fatto non sussiste.

Non resta dunque che augurarci che la giurisprudenza futura si muova coerentemente nel solco tracciato dalla Isoardi valorizzando il contesto complessivo in cui si colloca il trasporto di rifiuti onde accertare l’esistenza o meno di quella condotta continuativa ed organizzata che integra l’«attività» cui si riferisce il reato di cui all’art. 256, 1° comma, d.leg. 152/06.

1 E’ noto che la posizione della Corte di Cassazione si è consolidata nel senso che il reato di raccolta e trasporto di rifiuti ha carattere istantaneo giacché «esso si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizzano le singole condotte tipiche, a meno che, nel caso in cui la condotta è ripetuta, non si configuri come reato eventualmente abituale, per evitare un aggravamento sanzionatorio che sembra obiettivamente eccedente rispetto alla portata offensiva della condotta»: v. Cass. 30 novembre 2006, Gritti, Ced Cass., rv. 236326; Cass. 13 aprile 2010, Hrustic, Ced Cass., rv. 247605, Omerovic, inedita e Pireddu, Foro it., 2011, II, 106; Cass. 25 maggio 2011, D'Andrea, Ced Cass., rv. 250674 («la norma contestata punisce anche la condotta illecita occasionale, a differenza di quanto previsto dall'art. 260 stesso decreto, che sanziona la continuità della attività illecita»); Cass. 19 dicembre 2012, Caraccio, Ambiente e sviluppo, 2013, 574; Cass. 4 ottobre 2012, De Rosa, ibid., 469; Cass. 24 ottobre 2012, n. 49449, D’Angelo, inedita; Cass. 23 gennaio 2013, n. 15617, Massa, inedita; Cass. 23 gennaio 2013, n. 24787, Cuomo, inedita; Cass. 17 ottobre 2013, Carlino, Ced Cass., rv. 257631 e Riv. giur. ambiente, 2014, 346, con nostra nota critica, Un trasporto occasionale di rifiuti è sempre sufficiente per integrare la fattispecie incriminatrice?; Cass. 4 novembre 2014, Guadagno, n. 48015, www.lexambiente, con nostro commento Ci risiamo: per la Cassazione anche un trasporto occasionale di rifiuti è punibile penalmente; Cass. 2 ottobre 2014, Pm in proc. Cristinzio, Ced Cass., rv. 262514, e Foro it., 2015, II, 344; Cass. 1° luglio 2014, Chiarenza, Foro it., 2015, II, 344.

2 In questi termini, v. Paone, Un trasporto occasionale di rifiuti è sempre sufficiente per integrare la fattispecie incriminatrice?, in Riv. Giur Ambiente, 2014, 346; Id., Ma è proprio vero che il reato di trasporto abusivo di rifiuti si realizza anche in presenza di una condotta occasionale?, in Foro it., 2014, II, 43.