Il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il formulario d’identificazione per il trasporto dopo le modifiche del dlgs 116/2020 (Parte I)
di Bernardino ALBERTAZZI
Sistema di tracciabilita' dei rifiuti
Il nuovo Art. 188-bis “Sistema di tracciabilita' dei rifiuti”, che ha completamente sostituito il previgente, afferma che il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si compone: a) delle procedure e b) degli strumenti di tracciabilita' dei rifiuti, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti che, com’è noto, è stato istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei Gestori (di cui all'articolo 212).
La norma rinvia ad uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n.400/1988, (cioè Regolamenti del Governo) , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione delle modalità che consentiranno: 1) la lettura integrata dei dati, 2) gli adempimenti relativi a compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193.
Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti è collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed e' articolato in : a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attivita' inerenti alla gestione dei rifiuti; b) una sezione Tracciabilita', comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.
I decreti sopra cit. disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilita' , consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilita' dei costi a carico degli aderenti al sistema.
In particolare i decreti devono individuare: a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193, con l'indicazione altresi' delle modalita' di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi; b) le modalita' di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, con la previsione di criteri di gradualita' per la progressiva partecipazione degli operatori; c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalita' di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonche' dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto; d) le modalita' per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189; e) le modalita' di interoperabilita' per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonche' le modalita' di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale; f) le modalita' di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale; g) le modalita' di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo; h) le modalita' per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonche' le responsabilita' da attribuire all'intermediario. Si rileva che il comma 5, cit., dell’articolo 188, fa riferimento alla sola “attestazione di avvenuto smaltimento” mentre nulla dice a proposito della necessità di un analogo documento in relazione all’avvenuto recupero dei rifiuti. Ci si chiede quindi se il legislatore sia stato impreciso nel comma 5, omettendo i necessari riferimenti alla “attestazione di avvenuto recupero”, o nel comma 4, lett.h) dell’articolo 188-bis, citando a sproposito la “comunicazione di avvio a recupero” (su cui vedi oltre).
Il quinto comma dispone testualmente che gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 (Registri e Formulari) sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati al R.E.N. ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi (ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135); negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo.
In entrambi i casi la modulistica e' scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.
Gli aggiornamenti dei modelli di cui sopra sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Il comma 7 contiene la norma transitoria che regolamenta i Registri ed i Formulari, fino all'entrata in vigore del decreto sopra richiamato.
Fino a tale momento continueranno ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.
I dati obbligatori del F.I.R. . In particolare “il produttore e il detentore”
L' articolo 193 “Trasporto dei rifiuti”, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' stato interamente sostituito dal Dlgs 116/2020 . Il nuovo testo dispone ora che il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, e' accompagnato da un formulario di identificazione (FIR), dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.
In merito al requisito sub a) (nome ed indirizzo del produttore e del detentore ), merita evidenziare la non alternatività tra l’indicazione del produttore del rifiuto e del detentore dello stesso, quando tali soggetti non coincidono. La legge richiede infatti l’indicazione dei dati “del produttore e del detentore”. Il caso tipico di non coincidenza tra il produttore ed il detentore del rifiuto si ravvisa ad es. nella spedizione dei rifiuti da parte di un soggetto titolare di una mera attività di stoccaggio (ove i rifiuti in ingresso non vengono trattati in alcun modo ed eventualmente miscelati esclusivamente con altri rifiuti appartenenti alla medesima tipologia). Il soggetto titolare dell’ attività di stoccaggio, responsabile della compilazione del formulario per il trasporto, dovrà indicare, in tale documento, se stesso quale “detentore del rifiuto” e il soggetto che ha materialmente prodotto il rifiuto (che gli è stato consegnato mediante un trasportatore autorizzato) appunto quale “produttore” dello stesso.
Quanto sopra esplicitato trova ulteriore conferma nel primo dei requisiti sub b), cioè l’ “origine” del rifiuto. Tale termine ha come significati nella lingua italiana: 1) nascita, albori, inizio, momento iniziale, 2) punto iniziale, 3) luogo di provenienza, 4) principio generale, causa scatenante. E la locuzione “all'origine” significa “direttamente nel luogo di produzione”. Applicando la definizione di “origine” al requisito di cui al comma primo dell’art.193 del Dlgs 152 del 2006 e s.m., risulta del tutto evidente che tale requisito richiede l’espressa indicazione del luogo in cui i rifiuti sono stati effettivamente prodotti (e dunque del produttore), e non già di quello in cui siano stati, successivamente ed eventualmente, stoccati.
A sostegno della particolare cautela che, secondo il legislatore, deve essere utilizzata dai produttori quando consegnano il loro rifiuto ad un impianto che svolge attività di smaltimento “non definitivo”, come sono gli impianti di mero stoccaggio, dove sono svolte attività di Deposito, si evidenzia che il quinto comma dell’art. 188 “Responsabilita' della gestione dei rifiuti” , disciplina la responsabilità, nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del decreto 152 e s.m. .
In tali casi la responsabilita' dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento e' esclusa, a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione, abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del d.p.r. n. 445 1 del 28 dicembre 2000, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno: 1) i dati dell'impianto e del titolare, 2) la quantita' dei rifiuti trattati, 3) la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.
Tale disposizione, che risulta di immediata applicazione, si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto sul Registro Elettronico Nazionale, (di cui all'articolo 188-bis, comma 1), in cui sono definite, altresi' : a) le modalita' per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonche' b) le responsabilita' da attribuire all'intermediario dei rifiuti..
I dati obbligatori del F.I.R.
Tornando ai dati obbligatori del FIR di cui all’articolo 193, comma 1, si evidenzia che la lett. c) richiede l’indicazione espressa dell’impianto di destinazione (senza specificare se si tratta di impianto di recupero e/o di smaltimento c.d. “definitivi”, cioè ove si svolgono attività diverse dal mero stoccaggio), la lett. d) richiede l’indicazione espressa della data del trasporto nonché del percorso preventivato per il trasporto medesimo, la lett.e) richiede l’indicazione espressa del nome e dell’indirizzo del destinatario, da intendersi quale ragione sociale ed indirizzo dell’impresa a cui sono indirizzati i rifiuti.
Come già per i Registri, anche l’articolo sui formulari rinvia ad un emanando decreto la disciplina del modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalita' di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilita' di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Il Ministero dell’Ambiente potrà adottare modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.
Il regime transitorio
Il comma 3 contiene la norma transitoria che regolamenta la disciplina dei FIR, fino all'entrata in vigore del decreto che fissa le modalità di utilizzo del Registro Elettronico Nazionale.
Fino a tale momento continueranno ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 2 , nonche' le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.
La vidimazione dei formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
Inoltre viene stabilito, in via transitoria, che, fino all'emanazione del nuovo decreto sui FIR, il formulario in formato cartaceo e' redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresi' dal trasportatore. Una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.
La trasmissione della quarta copia puo' essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Il nostro legislatore sembra fidarsi esclusivamente della carta….e sospettoso verso la documentazione elettronica. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni 3 .
L’esonero da responsabilità
Il meccanismo relativo alle quattro copie del formulario consente l’operatività della disposizione in materia di esonero della responsabilità del detentore, per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’art. 188 (Responsabilita' della gestione dei rifiuti), comma quarto, che detta:
“la responsabilita' del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa nei seguenti casi: a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorita' competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine e' elevato a sei mesi e la comunicazione e' effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.”.
Inoltre, sempre in via transitoria, dispone il comma 5 che, fino alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, in alternativa alle modalita' di vidimazione di cui sopra, il formulario di identificazione del rifiuto e' prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia.
La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalita' telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.
Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia 4 del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.
Le modalità sopra descritte non sono inserite tra quelle che l’art.188 indica come idonee ad escludere la responsabilità del produttore o del detentore per il corretto smaltimento o recupero.
Esclusioni dal FIR
Ai sensi dei commi 7 e 8 dell’articolo 193, le disposizioni sui FIR non si applicano: 1) al trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi, 2) al soggetto che gestisce il servizio pubblico, 3) ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non piu' di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantita' giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri 5 , 4) al trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) (i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca; ), effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il formulario e' sostituito dai documenti previsti dall'articolo 194 per le Spedizioni transfrontaliere, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.
1 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa."
2 Per approfondimenti mi permetto di rinviare al mio “Le certificazioni obbligatorie nella gestione dei rifiuti: MUD, Registri e Formulari”, ed.E.P.C. Roma, 1998.
3 Nel regime previgente l’obbligo di conservazione durava cinque anni.
4 Il legislatore si fida evidentemente più di una fotocopia che di un documento digitale.
5 Nel regime previgente erano considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno.