Il sottoprodotto:tra disciplina probatoria e l’esigenza di un cambio di prospettiva

di Costanza TESTA

Sommario: 1. Genesi ed evoluzione del sottoprodotto nella giurisprudenza della CGUE; 2. Evoluzione normativa del sottoprodotto nell’ordinamento UE; 2.1. Evoluzione normativa del sottoprodotto nell’ordinamento nazionale; 3. Profili problematici: la disciplina probatoria; 4. Il sottoprodotto come strumento strategico nella realizzazione dell’economia circolare.

1. Genesi ed evoluzione del sottoprodotto nella giurisprudenza della CGUE

Il concetto di sottoprodotto si colloca all’interno di uno scenario normativo estremamente complesso, in cui si intrecciano ragioni economiche e ragioni di tutela ambientale. L’istituto del sottoprodotto, i cui tratti salienti 1 sono stati individuati dalla Corte di giustizia, assume grande rilievo nel diritto penale dell’ambiente e nel diritto ambientale, poiché costituisce un’alternativa alla disciplina gestionale del rifiuto.

La nozione di sottoprodotto è stata delineata per la prima volta dai giudici di Lussemburgo al fine di qualificare una determinata categoria di sostanze od oggetti residuali, i quali «dal punto di vista economico hanno valore di prodotti» 2 e che, pertanto, sono sottratti alla disciplina sui rifiuti. Occorre chiarire in via preliminare che il concetto di “residuo” non è contrapposto a quello di “rifiuto”, poiché il rifiuto è costituito proprio da un residuo. Infatti, il residuo di un processo di produzione è ciò che viene prodotto in modo del tutto casuale e che non è il risultato diretto del processo produttivo principale. Si tratta di un “ingombro” che il produttore cerca di limitare e che, nella maggior parte dei casi, costituisce un rifiuto di cui disfarsi.

Un’eccezione a tale automatismo è costituita dal bene o materiale derivante da un processo di fabbricazione che non è destinato a produrlo, di cui il detentore non intende disfarsi, potendolo utilizzare ulteriormente, facendone oggetto di sfruttamento diretto o commerciandolo a condizioni favorevoli per l’impresa. In una situazione del genere il residuo non è un “ingombro” di cui disfarsi, bensì una risorsa per il produttore.

In base all’id quod plerumque acciditnormalmente il residuo è rifiuto, ma, in presenza di una serie di condizioni puntualmente individuate dalla Corte di giustizia, esso dà luogo ad un nuovo istituto. Il Decreto Ronchi3, infatti, non prevedeva alcun riferimento alla realtà del sottoprodotto, la cui codificazione mutatis mutandisda parte del Testo Unico Ambientale costituisce il punto di arrivo di un lungo processo di elaborazione giurisprudenziale e normativa.

La particolare classe di residui compare con il nome di sottoprodotto, per la prima volta, nella sentenza Palin Granit Oy 4 che costituisce decisione emblematica della Corte di Lussemburgo. In quella sede, i giudici della CGUE osservano: «un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale l’impresa non ha l’intenzione di «disfarsi» […] ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari»5.

La Corte, consapevole del pericolo di abuso da parte degli operatori economici, elabora una serie di condizioni che circoscrivono l’ambito applicativo di tale nuovo istituto, quali: il riutilizzo del materiale o materia prima sia certo; il riutilizzo possa avere luogo in assenza di previe trasformazioni preliminari e nel corso del processo di produzione6. Si tratta della prima apertura della Corte di giustizia al sottoprodotto, che, tuttavia, non è formulata in termini assoluti: la Corte fa riferimento ad attività in cui il materiale può essere reimpiegato per la funzione che gli è propria, sono questi i termini stringenti in cui occorre interpretare l’attività di riutilizzo 7 del sottoprodotto8.

Poco dopo la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha manifestato il proprio orientamento a proposito, affermando che la sentenza Palin Granit costituisce la prima apertura dell’ordinamento comunitario in materia ed è «incentrata sul concetto di “prodotto” e di “sottoprodotto” […] avente una autonoma rilevanza rispetto al “rifiuto” benché i confini siano labili»9.

Alla sentenza Palin Granit segue la pronuncia Avesta Polarit Chrome10, che costituisce l’occasione per i giudici di Lussemburgo di approfondire e chiarire alcune formule controverse 11 impiegate nella sentenza Palin Granit. L’operato della Corte si rivela, però, un tentativo vano di chiarimento, limitandosi a ribadire quanto già affermato dalla sentenza pilota. La sentenza Avesta Polarit pone l’accento sull’esigenza di certezza del reimpiego del sottoprodotto, con ciò intendendo il fatto che il produttore deve ab origineindividuare i termini del reimpiego del residuo, soltanto così l’esigenza di certezza può essere realizzata. In questi termini il sottoprodotto lunge dall’essere uno strumento utile e funzionale al risparmio delle risorse, configurandosi, al contrario, come un istituto di scarsa portata applicativa, stante la vaghezza dei requisiti che, quando vengono interpretati, finiscono per essere assoggettati ad una disciplina rigorosa e stringente, figlia dell’impostazione tradizionale del “tutto rifiuto”.

La Corte di Lussemburgo, dopo le sentenze Palin Granit e Avesta Polarit, viene investita di numerose domande pregiudiziali relative al sottoprodotto. In particolare, assume rilievo l’ordinanza Saetti e Frediani12, il cui valore è stato oggetto di discussione. Invero, alcuni 13 ritengono che non debba essere annoverata tra le pronunce che concorrono a chiarire il concetto di sottoprodotto poiché, proprio per la natura dell’atto, la medesima non sembra essere idonea ad apportare alcun mutamento giurisprudenziale; altro orientamento, invece, ne valorizza la portata. Accogliendo questa seconda linea di pensiero, si ritiene che l’ordinanza Saetti e Frediani possa essere d’aiuto per comprendere il significato del requisito di impiego del sottoprodotto “nello stesso processo produttivo”. Le circostanze di specie vedono il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela sollevare una domanda di pronuncia pregiudiziale nell’ambito di un p.p. a carico del direttore ed ex direttore della raffineria di Gela. La questione controversa riguarda la natura del pet-coke 14 prodotto dallo stabilimento di Gela e, presso lo stesso, usato come combustibile. L’ordinanza Saetti e Frediani è emblematica poiché amplia una condizione di esistenza del sottoprodotto, da sempre spinosa, quale è l’esigenza di reimpiegare il residuo di produzione nel corso del medesimo ciclo produttivo in cui è venuto ad esistenza. Invero, la CGUE ammette la possibilità di reimpiegare il sottoprodotto in cicli produttivi diversi da quello di origine, ponendo l’accento sul vantaggio economico 15 derivante dalla commercializzazione del residuo di produzione. Nella disamina della Corte, il fatto che il cokeda petrolio costituisca una prospettiva di guadagno per la società che lo produce sembra legittimarne l’esclusione dalla disciplina sul rifiuto.

Si giunge, così, alla sentenza Niselli16, punto di arrivo dell’elaborazione della giurisprudenza comunitaria in tema di sottoprodotto. Con tale pronuncia la Corte di giustizia ammette operazioni e trattamenti sul residuo di produzione al fine di fargli acquisire le caratteristiche della sostanza o materiale che il sottoprodotto andrà a sostituire.

Si tratta di un’apertura tra le più importanti della giurisprudenza comunitaria, tale da realizzare un equilibrio tra le due principali e tradizionali esigenze, quali quella economica e quella ambientale. Invero, si prende atto che un’interpretazione eccessivamente ampia del rifiuto 17 finisce per imporre alle aziende costi superflui e un eccessivo appesantimento amministrativo18, rendendo poco interessante il riutilizzo di materiali o sostanze che possono ancora essere inseriti nel processo economico. Al contempo, si è consapevoli che un’interpretazione troppo restrittiva di rifiuto potrebbe comportare danni alla salute e frustrare la normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela ambientale19.
Dalla sentenza Niselli in poi tutta l’attività giurisprudenziale non farà altro che consolidare l’impostazione adottata dalla Corte di giustizia, e la copiosa attività della Corte di Lussemburgo farà il suo ingresso nella c.d. Direttiva rifiuti e nella normativa nazionale.

2. Evoluzione normativa del sottoprodotto nell’ordinamento UE

L’eco del dibattito europeo, politico e tecnico, sull’opportunità di sottrarre alla disciplina sui rifiuti taluni residui in favore di quella sui sottoprodotti, trova espressione formale nella Direttiva 2008/98/CE20. La c.d. Direttiva rifiuti, per la prima volta, codifica l’istituto e le relative condizioni di esistenza che fino a quel momento esistevano soltanto in via giurisprudenziale. La direttiva, in questo modo, segna una linea netta di demarcazione tra ciò che è rifiuto e ciò che è sottoprodotto. La finalità perseguita dall’atto normativo del 2008 è espressa dal Considerando n.28, in cui si dichiara manifestamente lo scopo di aiutare l’Unione a realizzare una società del riciclaggio mediante la limitazione della produzione di rifiuti, tentando, anzi, di utilizzare gli stessi come risorse. La direttiva si occupa, inoltre, di chiarire la distinzione tra sottoprodotto, che non è rifiuto e non lo è mai stato, e “cessazione della qualifica di rifiuto”21, che attiene ad un residuo di produzione che effettivamente era rifiuto ma che, a seguito di determinate operazioni, ha perso tale status.Ad ogni modo, la direttiva del 2008 non si presenta come particolarmente innovativa sotto il profilo contenutistico, limitandosi a recepire gli orientamenti espressi in punto di definizione e di condizioni di esistenza del sottoprodotto così come elaborati dalla giurisprudenza comunitaria.

Il quadro normativo e pratico sembra destinato ad evolversi alla luce della direttiva 851/2018/Ue22, che ha modificato e superato quella precedente, introducendo poche, ma rilevanti, novità23. Il Considerando n.16 annovera tra le finalità perseguite dalla nuova direttiva quella di «promuovere l’utilizzo sostenibile delle risorse e la simbiosi industriale» 24 nella prospettiva dell’adozione, da parte degli Stati membri, di misure idonee a riconoscere come sottoprodotto «una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto, laddove siano rispettate le condizioni armonizzate fissate a livello di Unione». A tal fine vengono attribuite alla Commissione delle competenze di esecuzione funzionali sia alla definizione dei parametri di riconoscimento dello statusdi sottoprodotto, sia all’adozione di atti di esecuzione per stabilire principi che realizzino l’applicazione uniforme della disciplina.

Nella direttiva del 2018 è, inoltre, apprezzabile un vero e proprio upgrade in termini di interessi perseguiti: i 67 Considerando mirano alla realizzazione di un modello economico e politico che sia in grado di tutelare le risorse ambientali, ma anche di andare incontro alle esigenze della produzione. Si tratta di sfere che, finalmente, sembrano poter – concretamente – coesistere nell’istituto del sottoprodotto e della materia prima secondaria: in questo scenario gli Stati membri svolgono un ruolo centrale, dovendo recepire ed attuare al più presto il dettato comunitario. Risulta, quindi, evidente l’innovazione introdotta con la direttiva n.851: se in base alla direttiva 2008/98/CE, art. 5, il sottoprodotto costituiva una mera possibilità, ad oggi gli Stati membri sono invitati a potenziare la diffusione del sottoprodotto affinché questo passi dall’essere eccezione ad essere la prassi25 .

2.1. Evoluzione normativa del sottoprodotto nell’ordinamento nazionale


La normativa del sottoprodotto risulta piuttosto travagliata a causa delle sue caratteristiche. Il sottoprodotto non nasce come rifiuto per poi diventare prodotto, bensì nasce proprio come prodotto26, ed in quanto tale fuoriesce dalla disciplina sui rifiuti. Non si tratta di una situazione derogatoria nell’ambito della categoria dei rifiuti, ma di una situazione esclusa ab origineda tale regime, e come tale dev’essere disciplinata separatamente. Ma tale disciplina autonoma non ha avuto, e non ha, vita facile nel nostro ordinamento, che è da sempre fedele alla logica “tutto rifiuto”. L’evoluzione dell’istituto del sottoprodotto sul piano della giurisprudenza comunitaria viene recepita dal legislatore nazionale che, con il decreto legislativo n. 152/2006, introduce il c.d. Testo Unico ambientale (TUA), il cui articolo 183 lett. n forniva per la prima volta la definizione di sottoprodotto. Tuttavia, l’originaria definizione prevista dal TUA viene ben presto abrogata a causa dell’incompatibilità rispetto al dettato comunitario. Ciò che si contesta al legislatore nazionale è che la definizione formulata è eccessivamente ampia sotto diversi aspetti27, di conseguenza la Suprema Corte 28 dichiara l’incompatibilità della definizione nazionale rispetto a quella comunitaria. Il legislatore, dunque, interviene con il correttivo di cui al decreto legislativo n. 4 del 2008, che modifica la definizione di sottoprodotto disciplinandola all’articolo 183, lett. p.

Il correttivo del 2008 definisce i sottoprodotti come: «sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato».

Si tratta di un dettato più conforme alle previsioni comunitarie, in cui l’esistenza del sottoprodotto è subordinata alla certezza in ordine al reimpiego integrale del residuo, direttamente nel corso del processo di produzione o utilizzazione preventivamente definito. Risulta omesso il riferimento all’impiego direttamente nel ciclo di consumo29, omissione che allinea la disciplina nazionale a quella comunitaria, ma che non basta a preservare la definizione fornita dal d.lgs. n. 4/2008. A tal proposito, taluno 30 ha sostenuto che il terzo requisito, relativo all’impatto ambientale, non è soddisfacente, e che sarebbe stato opportuno prevedere il confronto tra l’impatto ambientale derivante dall’impiego del residuo quale sottoprodotto e quello relativo allo smaltimento dello stesso come rifiuto. Il correttivo del 2008 viene ben presto superato dall’attuale definizione di sottoprodotto, di cui all’art. 184 bis, introdotto con il decreto legislativo n. 205/2010.
L’attuale articolo 184 bis31fornisce la definizione di sottoprodotto e ne delinea le condizioni di esistenza, cristallizzando nell’ordinamento interno quanto già affermato dalla Corte di Lussemburgo nelle sue numerose sentenze: «1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a)la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b)è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c)la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d)l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria»32.

Si impone così l’istituto del sottoprodotto in Italia, un concetto nuovo 33 ed autonomo 34 rispetto alla nozione di rifiuto. Quella del 2010 è la terza definizione in quattro anni, più specifica rispetto alla normativa comunitaria, e che delega al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) il compito di definire i criteri e principi 35 in presenza dei quali determinate categorie di residui di produzione possano essere qualificati sottoprodotti e non rifiuti.

3 . Profili problematici: la disciplina probatoria


Al fine di comprendere e affrontare le implicazioni derivanti dalla disciplina probatoria prevista per l’istituto del sottoprodotto, occorre chiarire fin da subito alcuni aspetti.

La centralità della disciplina ambientale deriva da due motivi principali. In primo luogo, il nostro Paese è tristemente noto per la cattiva gestione dei rifiuti, fenomeno che si potrebbe definire bicefalo: da un lato la contravvenzione alle previsioni di legge in materia, dall’altro i fenomeni legati alla macro-criminalità. Di fatti, stante l’onerosità della gestione legale dei rifiuti, sempre più spesso gli operatori economici l’affidano alle c.d. eco-mafie, che garantiscono costi più bassi in termini monetari, ma, al tempo stesso determinano costi molto più alti in termini di tutela ambientale e della salute. In secondo luogo, la corretta gestione dei rifiuti passa attraverso la corretta gestione delle materie prime: in un sistema dedito allo spreco, come quello attuale, sono necessarie una politica ed un sistema che favoriscano e promuovano il reimpiego delle risorse36.

I principi cardine in materia ambientale sono espressi da un trittico di norme: artt. 177, 178 e 179 TUA.
L’art. 177 definisce il campo di applicazione della disciplina prevista dal TUA e gli scopi perseguiti, identificando la gestione dei rifiuti quale “attività di pubblico interesse” che dev’essere perseguita nel rispetto del dettato comunitario in materia. La disposizione, inoltre, contempla misure volte alla riduzione degli impatti negativi della produzione e della gestione di rifiuti.

Segue l’art. 178, il quale richiede che siano i principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti37, mutuati dal diritto dell’Unione europea, a ispirare qualsiasi attività inerente alla gestione 38 dei rifiuti, nonché il principio “chi inquina, paga”, anch’esso di derivazione europea.
Tanto l’art. 177, tanto l’art. 178 soggiacciono ad un principio ulteriore, quello di gerarchia, espresso dall’art. 179 e di derivazione comunitaria39.

Il principio di gerarchia esprime l’interesse preminente del legislatore alla limitazione dell’attività di smaltimento dei rifiuti, che si presenta quale extrema ratio nella gestione degli stessi.
In questi termini lo smaltimento si configura come attività certamente perseguibile, ma solo nella misura in cui non sia possibile sottoporre il residuo di produzione ad alcuna attività di riciclaggio, preparazione per il riutilizzo o recupero di altro tipo, secondo il criterio di priorità previsto dall’art. 17940. Dalla lettura del trittico di norme 177-179 TUA emerge in maniera oltremodo evidente la volontà del legislatore di ridurre al minimo la produzione di rifiuti, privilegiandone il reimpiego, attraverso istituti come il sottoprodotto o l’ end of waste.

È proprio il principio di gerarchia che deve (o, quanto meno, dovrebbe) guidare il legislatore nell’adozione di una disciplina che renda più agevole e interessante il raggiungimento di detto traguardo, individuando “zone franche” 41 di residui di produzione che, al ricorrere di determinate condizioni, rimangono escluse dalla disciplina sui rifiuti.

La finalità preventiva espressa dal TUA viene ribadita nel Rapporto sullo stato dell’ambiente in Europa, prodotto dall’Agenzia europea per l’ambiente, in cui la stessa indaga sulla produzione di beni e sulla gestione di rifiuti.

L’Agenzia ritiene che l’elemento chiave delle politiche europee sia il tentativo di spezzare il legame tra “crescita economica e impatti ambientali di consumo, uso delle risorse e generazione rifiuti”42. Nella medesima direzione si colloca la direttiva 2008/98/CE che, fornendo all’art. 3 n. 12 la definizione di “prevenzione”, prende atto del fatto che soltanto riducendo la quantità di rifiuti generati è possibile ridurre in via diretta gli impatti derivanti dalla loro gestione e lo spreco di risorse impiegate.

L’istituto del sottoprodotto si configura, quindi, quale sintesi di tali obbiettivi di riduzione della produzione di rifiuti 43 e di spreco delle risorse, attraverso quell’attività di reimpiego che gli è propria.

Preso atto della ratio del sottoprodotto, va da sé che la realizzazione dei principi di cui si fa portatore l’istituto richiede una normativa idonea e coerente con tali propositi.
Tuttavia, il progetto di un’economia circolare che sottende l’istituto si scontra con una realtà che sembra muoversi – regredendo – nella direzione opposta. Infatti, aldilà dei nodi esegetici e delle articolate previsioni burocratiche che caratterizzano negativamente la disciplina del sottoprodotto, se anche riuscissimo a superare questi ostacoli, finiremmo per trovarne uno ulteriore e apparentemente insormontabile: la disciplina probatoria.
La giurisprudenza di merito è unanime nel ritenere che, in caso di controversie aventi ad oggetto i sottoprodotti, l’onere della prova circa la natura del residuo grava in capo al soggetto che ne invoca la disciplina. Tale uniformità trova avallo nel Decreto Ministeriale n. 264 del 2016 che nei suoi primi articoli codifica, cristallizzandola, la regola probatoria per la quale l’onere di dimostrare la natura di sottoprodotto grava in capo a chi ne invoca la disciplina.

Tra le prime sentenze della Suprema Corte, successive al TUA, che delineano la suddetta impostazione vi è la sentenza n. 41836 del 30 settembre 200844.

Per citare altre decisioni, si pensi alla sentenza n. 39400 del 8 settembre 201845, pronunciata in tema di materiale plastico destinato alla produzione di pile tessile.

Negli stessi termini, la sentenza n. 1583 del 30 ottobre 2019 46 in cui la Corte ritiene che il sottoprodotto costituisce una disciplina derogatoria rispetto alla gestione di rifiuti, pertanto l’onere di dimostrare la sua esistenza spetta all’operatore economico.

Rilevante è altresì la sentenza n. 23656 del 17 luglio 202047, in cui la Suprema Corte si è pronunciata negli stessi termini nell’ambito di un sequestro di 41 containers di ritagli in pelle destinati alla Repubblica Popolare Cinese.

Ancora, si pensi alla sentenza n. 22313 del 8 giugno 2021 in relazione alla spedizione transfrontaliera di quattro container di materiali plastici; alla sentenza n. 40571 del 10 novembre 2021 e n. 38864 del 14 ottobre 2022, in cui la Corte ribadisce che il titolare dell’onere di provare la natura di sottoprodotto si individua nell’imputato – in questo caso la regola probatoria viene applicata in materia di terre e rocce da scavo.

Altresì rilevante è la sentenza della Corte di Cassazione n. 11065 del 30 marzo 202248, relativa alla natura di sottoprodotto di rottami ferrosi, ceneri derivanti da combustione, una batteria esausta per muletto e imballaggi metallici.

Ancora, la decisione n. 39150 de 27 settembre 2022 49 in cui la Corte, in materia di attività di trattamento meccanizzato di rifiuti urbani indifferenziati e contenenti materiale putrescibile, ha richiamato la propria giurisprudenza di legittimità per affermare che la disciplina del sottoprodotto è derogatoria rispetto a quella generale, attribuendo quindi l’onere della prova in materia di sottoprodotto alla difesa.

La giurisprudenza più recente si occupata della questione de quocon sentenza n. 385 del 10 gennaio 2023 50 in merito all’impiego del c.d. digestato51.

Le numerose decisioni della Corte di Cassazione sul punto rappresentano un orientamento ormai pacifico. Ma, a ben vedere, la giurisprudenza di Cassazione postula un assunto che è dirimente: la natura eccezionale del sottoprodotto.

Asserire che il sottoprodotto sia una figura derogatoria rispetto alla natura di rifiuto dei residui comporta che l’onere di dimostrare l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 184 bis TUA gravi su colui che intende avvalersi della relativa disciplina. Il rifiuto è la regola e il sottoprodotto l’eccezione.

Solo se è vera questa premessa è ammissibile la c.d. inversione dell’onere della prova rispetto alle ordinarie regole previste dal Codice di procedura penale.

La premessa in esame è tutt’altro che pacifica. Parte dei commentatori 52 vede nel sottoprodotto una disciplina autonoma e non eccezionale rispetto a quella del rifiuto, perché relativa ad un oggetto diverso. Infatti, la disciplina sui rifiuti attiene a residui che il produttore deve o vuole smaltire; la disciplina sul sottoprodotto attiene a residui di produzione che possono essere reimpiegati alle condizioni di cui all’art. 184 bis TUA, e di cui il detentore non intende disfarsi. Pertanto, il discrimen viene individuato proprio nel diverso protagonista delle due discipline: il rapporto di regola-eccezione presuppone l’identità dell’oggetto, ma nel caso di specie le due discipline attengono a residui differenti.
Posta la differente premessa, cambiano le regole probatorie applicabili: il dettato del codice di rito sul punto è piuttosto chiaro.

La ricerca delle fonti di prova 53 spetta alle parti ed in primo luogo al Pubblico Ministero54, sul quale grava l’onere di persuadere il giudice della reità dell’imputato; successivamente, al fine di confutare la tesi dell’accusa, spetta all’imputato l’onere di ricercare le prove che possano convincere il giudice della sua innocenza55. Che l’onere di provare i fatti addebitati all’imputato gravi sul Pubblico Ministero è previsto anche dall’art. 27, comma 2 Cost., il quale afferma che l’imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva56. Si tratta di una disposizione densa di significato e che assurge alla funzione di regola di trattamento, tale per cui l’imputato non può essere presentato come colpevole fintanto che non sia stata adottata la sentenza definitiva di condanna. L’art. 27, co. 2, Cost., però, assurge anche alla funzione di regola probatoria che impone la presunzione di innocenza dell’imputato.
Ciò tende ad ottenere l’effetto dell’art. 2728, comma 1, c.c., secondo cui «le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite» che rinvia a sua volta all’art. 2698 c.c. e indirettamente al 2697 c.c. che cristallizza il principio onus probandi incumbit ei qui dicit 57, a dimostrazione che l’onere della prova ricade sulla parte che muove l’accusa58.

La presunzione di innocenza è una presunzione legale relativa59, che vale fino al momento in cui venga dimostrato il contrario. Pertanto, all’inizio del procedimento, l’onere della prova ricade su quella parte che ha formulato le contestazioni a carico dell’imputato, il Pubblico Ministero, che deve formulare – prima – un addebito provvisorio, e – dopo – quello definitivo. Dunque, l’intera attività probatoria postula sempre, in prima battuta, l’onere della prova in capo all’accusa60.
Ma, di fatto, la regola enunciata dal Decreto n. 264 del 2016 delinea una struttura probatoria diametralmente opposta, che vede l’accusa formulare l’imputazione avente ad oggetto la qualificazione del residuo come rifiuto. Tale etichetta viene attribuita aprioristicamente, sulla base della sola attività d’indagine svolta fino a quel momento dal Pubblico Ministero e di cui l’operatore economico rimane all’oscuro fino alla notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p., con cui lo stesso prende conoscenza, attraverso la discovery, di tutti gli atti di indagine acquisiti nel fascicolo del Pubblico Ministero.

Calando, dunque, il tema del sottoprodotto nella struttura probatoria appena descritta, deriva che l’operatore economico dovrà dimostrare in giudizio la natura di sottoprodotto del residuo di produzione. Tale prova però non dovrebbe essere richiesta “a priori” 61 ma fornita in un contesto probatorio in cui ognuno assolve al proprio onere. L’accusa deve dimostrare quanto addebitato all’operatore economico, quindi che il residuo di produzione è un rifiuto; la difesa ha l’onere di dimostrare che quel residuo è, in realtà, un sottoprodotto.
Qualunque sia la premessa deve comunque trovare applicazione l’art. 530, co. 3 c.p.p., il quale prevede che l’in dubio pro reovale per tutti gli elementi dalla cui presenza o assenza dipenda l’affermazione della responsabilità.

Tale disposizione sembra essere disattesa dall’attuale disciplina probatoria del sottoprodotto che prevede, in caso di mancata prova di uno degli elementi di cui al 184 bis TUA, la qualifica automatica di rifiuto 62 del residuo e, quindi, che l’operatore economico venga ritenuto colpevole.
Il contrasto tra la suddetta previsione di legge e gli epiloghi dell’odierna disciplina probatoria del sottoprodotto sono quanto mai lampanti: il principio in dubio pro reosembra essere soppiantato dall’in dubio pro natura63, poiché in caso di incertezza si tende ad adottare la decisione che si ritiene (erroneamente) possa tutelare maggiormente l’ambiente, cioè qualificare il residuo di produzione come rifiuto.
Dunque, la compresenza degli argomenti esposti in tema di diritto; della centralità attribuita dal diritto nazionale ed europeo al principio di gerarchia all’interno della disciplina ambientale; della direttiva 851/2018/UE che sancisce, senza precedenti, l’importanza del sottoprodotto come strumento per abbattere la produzione di rifiuti, mettono in dubbio l’idea che sia onere dell’operatore dimostrare la natura di sottoprodotto.
Infatti, asserire che l’onere della prova del sottoprodotto spetti all’operatore economico significa limitarne indebitamente l’ambito di operatività. Gli operatori economici sono gravati di una serie di adempimenti burocratici e procedurali per poter reimpiegare un residuo di produzione come sottoprodotto, potendo fare ciò solo dopo aver interpretato e compreso la portata delle condizioni di cui devono provare l’esistenza.

In altre parole, si chiede all’impresa, lecitamente, di arginare la produzione di rifiuti in favore di sottoprodotti e materie prime secondarie; l’operatore economico deve, poi, interpretare il dettato legislativo ricco di tecnicismi e contraddizioni64. Dopo ciò si impone il rispetto di quelle stesse condizioni, ammesso e non concesso che se ne sia compresa la portata, ed in caso di difformità tra l’attività ed i requisiti di legge, l’imprenditore è tenuto a dimostrare i motivi per cui ha ritenuto che il residuo potesse essere un sottoprodotto.

Il tutto sembra risolversi in un grande tentativo di disincentivare l’impiego del sottoprodotto anziché favorirlo. Allo stato attuale rischia di innescarsi un cortocircuito tale per cui tutto ciò che potrebbe essere reimpiegato come sottoprodotto, a causa della normativa contraddittoria e a tratti “antagonista” delle imprese, finisce per essere smaltito.

Si verifica, quindi, proprio ciò che il legislatore cerca di scongiurare: la produzione di masse di rifiuti sempre maggiori con un conseguente aggravio delle condizioni ambientali, a discapito dell’effettiva circolarità delle risorse65.

Tuttavia, nonostante le ragioni applicative lascino immaginare il superamento dell’inversione dell’onere probatorio, la Suprema Corte è granitica sul proprio orientamento, e ciò in ragione del principio consolidato nella giurisprudenza comunitaria per cui la nozione di rifiuto non può essere interpretata in maniera restrittiva66.

Di conseguenza, tutti gli istituti idonei a sottrarre i residui dal campo di applicazione del rifiuto, in quanto asseritamente eccezionali, vengono interpretati in maniera restrittiva con la conseguente applicazione dell’inversione dell’onere probatorio.

Posta quindi l’impossibilità67, allo stato attuale, di un superamento di tale regola probatoria, è comunque ipotizzabile l’introduzione di strumenti di raccordo tra la regola probatoria e l’esigenza di circolarità. Come acutamente osservato da un autore68, occorre interrogarsi sull’opportunità di temperare la rigida impostazione probatoria giurisprudenziale informandola ai principi fondanti l’istituto e ai principi propri dell’economia circolare.

Una delle censure più frequenti della Corte di Cassazione è la mancata prova della certezza del riutilizzo del residuo, che dev’essere dimostrato attraverso contratti con il futuro utilizzatore o documenti, presenti al momento della produzione, che accertano il futuro reimpiego del materiale. Ebbene, potrebbe essere interessante prevedere la possibilità per l’operatore economico di limitarsi a dimostrare la volontà di non disfarsi del residuo (ad esempio attraverso l’attività di conservazione dei residui in apposita area indicata e predisposta ad hoc; o la produzione di attività di contrattazione successiva alla realizzazione del residuo con un eventuale acquirente; o la prospettazione dell’esistenza di un mercato in cui il residuo verrà reimpiegato69).

Altra censura frequente della Corte è il mancato soddisfacimento del requisito del reimpiego in assenza di trattamenti diversi dalla “normale pratica industriale”70.

Posta la complessità interpretativa che connota l’articolo 184 bis TUA che, inevitabilmente, si riflette sul difficile soddisfacimento dell’onere probatorio, si potrebbe pensare di mettere mano al dettato normativoin modo da renderne più agevole la comprensione e, di conseguenza, la prova.

Potrebbe essere d’aiuto sostituire il requisito della “normale pratica industriale” con una formula più chiara, ad esempio «la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata, se necessita, previ trattamenti espressamente indicati dall’apposita Tabella allegata al d. lgs. 152/2006, recante le operazioni ammesse 71 per ogni categoria di residuo di produzione».
L’elenco delle operazioni indicate dalla Tabella sarebbe suscettibile di aggiornamento periodico, in modo da rendere possibile l’adattamento all’innovazione scientifica e tecnologica, ed ammette, inoltre, trattamenti sperimentali, che, sebbene non ancora consolidati nei vari settori, siano conformi a standardsdi tutela ambientale. In questo modo verrebbe meno la formula controversa di “normale pratica industriale”, privilegiando una formula più chiara, espressione di una disciplina normativa che individua ab origine– con l’ausilio irrinunciabile di personale tecnico – le attività ammesse a seconda del residuo di produzione di cui si tratta. Si ritiene che le operazioni ammesse per ogni tipo di residuo possano essere denominate con codici alfanumerici che ne rendano agevole l’individuazione, tanto da parte dell’imprenditore, quanto in sede di controllo. Grazie a questi accorgimenti si permetterebbe all’operatore economico di stabilire nel breve termine se un residuo può essere impiegato come sottoprodotto, con un notevole risparmio di tempo rispetto all’evenienza di una consulenza tecnica “volta per volta”, facilitandone altresì la prova in sede processuale.

In conclusione, appare evidente la necessità di attenuare la rigidità dell’impianto probatorio delineato dalla Corte di Cassazione, che non lascia alcun margine di manovra all’operatore economico. Invero, se da un lato tale rigidità vuole preservare l’ambiente da condotte abusive, dall’altro lato svilisce e depotenzia drasticamente la portata innovativa del sottoprodotto. La chiave di volta non che può essere individuata nell’equilibrio tra le due istanze, giurisprudenziale e degli operatori.

4. Il sottoprodotto come strumento strategico nella realizzazione dell’economia circolare

Il quadro normativo attuale limita e rende difficoltoso l’impiego del sottoprodotto, ostacolando il raggiungimento di un’economia circolare72, della quale – ora più che mai – si sente l’esigenza. Attraverso un sistema economico, produttivo e di consumo di tipo circolare si persegue l’obbiettivo di ridurre gli sprechi di risorse naturali in favore della reintroduzione, nel ciclo economico, di masse di residui e di scarti, sempre maggiori, generati nel corso del ciclo di vita dei beni, dalla loro produzione fino al postconsumo73.
L’assenza di un’economia circolare sta portando a conseguenza disastrose, si consideri che soltanto nei Paesi dell’Unione Europea, nel 2021, sono stati generati circa 231,3 miliardi di tonnellate di rifiuti, il 2,6% in più rispetto al triennio precedente74.
Si tratta delle conseguenze di un’economia lineare industriale, cioè del modello di produzione illimitata basata sullo schema “estrarre – produrre – utilizzare – gettare” che ha portato, sì, alla produzione illimitata, ma anche al consumo di grandi quantitativi di risorse e, di conseguenza, alla produzione di volumi di rifiuti sempre maggiori75. Un modello di questo tipo non è più sostenibile.
Il Circularity gap report, elaborato da Circle Economy, ha riportato dati spaventosi: soltanto nel 2020 sono state consumate più di 100 miliardi di tonnellate di materie prime, e l’OCSE ipotizza che tale consumo mondiale sia destinato a raddoppiare entro il 2060, comportando una pressione insostenibile sull’ambiente.
Questo è lo scenario attuale, e perciò si fa sempre più indispensabile il passaggio ad un’economia circolare che persegue, tra i diversi obbiettivi, quello di prevenire la produzione di rifiuti. Caratteristica propria dell’economia circolare è, infatti, il c.d. fattore tempo: estendendo il ciclo di vita delle sostanze e materiali, la CIE 76 riduce l’impiego di materie prime ed il volume di produzione dei rifiuti. In altri termini: raddoppiando il ciclo di vita delle risorse si dimezza lo scarto77. Ed è qui che il sottoprodotto acquisisce tutta la propria rilevanza.
In passato, al fine di tutelare l’ambiente, l’orientamento prevalente era quello di ampliare la nozione di rifiuto al punto che si parlava del c.d. partito “tutto rifiuto”78; progressivamente, però, si è fatta strada la propensione opposta. Si tratta di una tendenza che ha portato ad escludere dalla categoria dei rifiuti varie sostanze e materiali in presenza di determinate condizioni (c.d. sottoprodotti) e, contestualmente, far uscire dal novero dei rifiuti sostanze e materiali prima qualificati come tali ma che poi, a seguito di specifiche operazioni, perdono tale qualifica (c.d. cessazione della qualifica di rifiuto o end of waste ).
Poste queste premesse non appare dunque improprio rinviare alle possibili riforme per quanto attiene sia alla formula impiegata dall’art. 184 bis TUA in materia di sottoprodotto, sia alla relativa disciplina probatoria.
Tali riforme potrebbero realizzare un più largo impiego del sottoprodotto, che a sua volta può determinare l’ascesa dell’economia circolare in Italia, perché entrambi figli della stessa logica che mira alla salvaguardia delle risorse.
In relazione a tale impiego del sottoprodotto si ritiene che la diffusione dell’istituto passi attraverso un’attività di sensibilizzazione in merito ai vantaggi, in termini ambientali, che derivano dal relativo utilizzo. L’attività di sensibilizzazione dev’essere, altresì, volta a parificare i beni ed oggetti realizzati mediante l’impiego del sottoprodotto a quelli derivanti da materie prime pure.
Aldilà della campagna di sensibilizzazione, è innegabile che il vero motore delle riforme è sempre il fattore economico. Pertanto, in seguito alla semplificazione della disciplina potrebbe essere utile prevedere alcuni “meccanismi premiali” di natura finanziaria che rendano più appetibile l’impiego del sottoprodotto. Si impone una premessa: il Green Deal in accordo con Next Generation EUper la ripresa e la resilienza post Covid-19 (NGEU) destina il 25% di 1000 miliardi di euro 79 ad investimenti green80.Dunque, ipotizzando le modalità di impiego di tale capitale, si potrebbe pensare all’introduzione di strumenti finanziari idonei a coadiuvare il decollo dell’economia circolare in Italia.
Si potrebbe dunque prevedere un c.d. cashback ecologico,che vede il riconoscimento di una somma di denaro a coloro che limitano il più possibile lo spreco di materie prime in favore di un più largo impiego del sottoprodotto e di materie prime secondarie. La misura finanziaria viene strutturata a scaglioni per cui, in base alla misura del reimpiego ed alla natura del residuo reimpiegato, viene attribuito un premio economico proporzionato alla materia prima risparmiata. Al cashback ecologico si potrebbero accompagnare ulteriori benefitsin favore di coloro che decidono di impiegare il sottoprodotto nelle proprie attività produttive, come ad esempio la predisposizione di un sistema di detrazione fiscale scaglionato, in cui la misura della detrazione varia a seconda dell’entità del reimpiego e della natura delle materie prime risparmiate.
Si potrebbe predisporre anche il c.d. superbonus ecologicofinalizzato ad agevolare la realizzazione di strutture industriali ad impatto minimo o ad impatto zero, sulla falsariga della Biopiattaforma di Sesto San Giovanni81. Il superbonusviene rilasciato all’esito di una verifica in ordine alla condizione strutturale, economica e legale dell’impresa, ampiezza della stessa e natura del bene prodotto. A parità di requisiti, il premio viene riconosciuto all’impresa che svolge l’attività maggiormente pericolosa per le risorse ambientali.
Volgendo, infine, uno sguardo sulla situazione attuale viene in rilievo la Legge di Bilancio 2023, pubblicata il 29 dicembre 2022 in Gazzetta Ufficiale, che prevede un credito di imposta al 36% entro il limite di 20 mila euro per ciascun beneficiario per gli acquisti aziendali, documentati, di materiali riciclati e provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o di imballaggi biodegradabili o riutilizzabili, oppure di packaging derivante dalla raccolta differenziata di carta, alluminio e vetro.
La misura, introdotta con la Legge di Bilancio 2019, è stata autorizzata con la nuova manovra anche per gli anni 2023 e 2024 e riconosce, per questo intervento, un tetto massimo di 10 milioni di euro finalizzato ad assicurare il soddisfacimento di tutte le istanze presentate. Altra novità è il rifinanziamento del “programma sperimentale mangiaplastica” per un importo di 14 milioni di euro (6 milioni per l’anno 2023 e 8 milioni per l’anno 2024) che mira al finanziamento di macchinari eco-compattatori per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET (gli aventi diritto potranno presentare le domande a partire dal 31 gennaio fino al 31 marzo 2023).
Anche sul piano sovranazionale è apprezzabile il tentativo di incentivare la realizzazione della società circolare. Invero, la Commissione, dopo aver promosso una consultazione pubblica fino al 16 agosto 2022, ha proposto la revisione della Direttiva 2018/851/UE al fine di migliorare i risultati ambientali della gestione dei rifiuti, in linea con il principio di gerarchia, e basata sulla logica “riduci – riutilizza – ricicla”82.
Tirando le fila della riflessione svolta, si ritiene che il sottoprodotto sia uno strumento fondamentale per la realizzazione dell’economia circolare, che costituisce un impegno che non può più essere rimandato.
Ciò che desta perplessità è proprio la disciplina tortuosa e complessa prevista per l’istituto. Si tratta un po’ del cliché della normativa italiana che, da un lato predispone il sottoprodotto come strumento innovativo e idoneo alla salvaguardia di risorse, mentre, dall’altro lato, toglie, accompagnando al sottoprodotto una disciplina decisamente antitetica e anacronistica, che ne rende quasi impossibile l’applicazione.
La società circolare appare dunque un traguardo sicuramente raggiungibile, basterebbe rendere gli strumenti più agevoli e incentivarne la diffusione. Si tratta di attività che possono e devono essere fatte, ma se ciò non avviene – forse – non è per la carenza di strumenti, ma perché ciò che manca è la volontà e il coraggio di cambiare l’ordine delle cose, accettando il rischio di una produzione più lenta e la fine della società del consumo cui siamo abituati.
Come sempre accade nel diritto, si riduce tutto al bilanciamento tra gli interessi in gioco, in cui però siamo noi l’ago della bilancia: produzione illimitata o produzione circolare e salvaguardia del pianeta in cui viviamo?

1 V. PAONE, Sottoprodotti: una parola chiara dalla Cassazione , in Ambiente & Sviluppo, 2012, 11, 912.

2 D. IACOVELLI, Dal rifiuto all’end of waste, in Il diritto dell’economia , 1, 2019, 206 ss.

3 Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, prima fonte nazionale in materia ambientale, poi superato dal c.d. Testo unico ambientale, adottato con decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in recepimento della direttiva 2008/98 sui rifiuti.

4 Sentenza Corte di giustizia, causa C-9/00 del 18 aprile 2002.

5 Punto 34, sentenza Palin Granit.

6 Punto 36, sentenza Palin Granit.

7 Concetto su cui la medesima Corte si era già soffermata nella sentenza Arco, 15 giugno 2000, in cui i giudici di Lussemburgo dispongono che le operazioni di recupero completo, operazioni di cernita e trattamenti preliminari non escludono la qualifica di rifiuto del residuo di cui si tratta.

8 V. PAONE, Residui, sottoprodotti e rifiuti: quale futuro? , in Ambiente & Sviluppo, 2005, 6, 553.

9 Corte di Cassazione, sez. III, 31 luglio 2003, n. 32235.

10 Sentenza della Corte di giustizia, causa C-114/01, 11 settembre 2003, da qui Avesta Polarit.

11 A titolo esemplificativo, l’esigenza di reimpiegare il sottoprodotto “nel corso del processo di produzione”.

12 Ordinanza della Corte di giustizia, causa C-235/02, 15 gennaio 2004.

13 V. PAONE, La tutela dell’ambiente e l’inquinamento da rifiuti , Giuffrè, 2008, 198.

14 Massa carboniosa che si ottiene attraverso un processo termico di scissione di residui pesanti del petrolio (coking) per ottenere gas combustibili, benzina, gasolio. Viene solitamente utilizzato come combustibile, ma può trovare impiego anche nella preparazione di alcuni elettrodi.

15 La cui rilevanza era già stata riconosciuta dalla Corte nelle sentenze Palin Granit punto 37 e Avesta Polarit punto 33, ma mai in questi termini.

16 Sentenza della Corte di giustizia, causa C-457/02, 11 novembre 2004.

17 Era questa l’impostazione dominante fino all’elaborazione dell’istituto del sottoprodotto.

18 L. PRATI, L’interpretazione autentica della nozione di rifiuto al vaglio del giudice di merito , in Ambiente & Sviluppo, 2003, 1, 5.

19 D. RÖTTGEN, End of waste tramite provvedimenti autorizzativi, in Ambiente & Sviluppo, 2012, 10, 809.

20 A. MURATORI, Sottoprodotti: la Suprema Corte in difesa del sistema tolemaico? (nota a Cass. N. 17453/2012) , in Ambiente & Sviluppo, 2012, 7, 605.

21 V. art. 184 ter, co. 1, TUA come modificato dal d.lgs. 116/2020.

22 La direttiva in commento fa parte di un più ampio pacchetto di interventi relativi all’economia circolare che comprende quattro direttive: 849/2018/Ue; 850/2018/Ue; 851/2018/Ue; 852/2018/Ue, tutte datate al 30 maggio 2018.

23 A. SCIALÒ, I sottoprodotti dopo la direttiva 2018/851/Ue, tra persistenti incertezze definitorie e nuove prospettive, in Ambiente & Sviluppo, 2019, 2, 101.

24 Taluno ha sostenuto che le c.d. pratiche di simbiosi industriale implicano l’istituzione di strumenti operativi come ad esempio piattaforme informatiche che agevolino l’incontro tra la domanda di risorse da parte degli operatori economici e dell’offerta di sottoprodotti residuati da altre attività, così A. MURATORI in La riformata direttiva quadro sui rifiuti: a beneficio dell’economia circolare, novità sui sottoprodotti e sulla perdita della qualifica di rifiuto, in Ambiente & Sviluppo, 2018, 519.

25 A. MURATORI, La riformata direttiva quadro sui rifiuti, op. cit.

26 In presenza delle condizioni di cui all’art. 184 bis TUA, come si dirà a breve.

27 In particolare, la definizione normativa sottraeva alla disciplina sui rifiuti il sottoprodotto impiegato in un ciclo produttivo diverso rispetto a quello di origine, in P. FIMIANI, I nuovi criteri di individuazione del concetto di sottoprodotto, in Rete ambiente, 2011,183, 3.

28 Corte di Cassazione, sez. III, 21 dicembre 2006, n. 14557, Palladino, in cui i giudici hanno ritenuto che la disciplina nazionale fosse in contrasto con quella comunitaria perché sottraeva alla disciplina sui rifiuti il sottoprodotto riutilizzato in un ciclo produttivo diverso rispetto a quello di origine, precisando che il detentore non si disfa del residuo quando lo riutilizza “tal quale” o lo commercia a condizioni economicamente favorevoli, purchè venga riutilizzato in altri processi produttivi.

29 Nel senso che non si fa più riferimento al sottoprodotto che deve essere reimpiegato nel ciclo di produzione o di consumo in cui è stato generato, ma si fa riferimento al solo processo di produzione, in P. FIMIANI, I nuovi criteri di individuazione del concetto di sottoprodotto , op. cit.

30 V. PAONE, in I sottoprodotti tra diritto comunitario, testo unico e «secondo decreto correttivo», op. cit.

31 Introdotto con d.lgs. 205/2010, art. 10 il quale ha introdotto l’art. 183 lett. qq, TUA, che definisce il sottoprodotto come «qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’art. 184 bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’art. 184 bis, comma 2; la definizione viene quindi completata con l’art. 184 bis introdotto con l’art. 12 d.lgs. 205/2010.

32 Si ricorda anche l’importanza del requisito dell’intenzionalità del riutilizzo tale per cui solo il residuo che non è intenzionalmente prodotto può essere qualificato come rifiuto o sottoprodotto, a seconda dei casi, dovendosi ritenere “prodotto industriale primario” soltanto ciò che si ha intenzione di produrre, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo datata 21 febbraio 2007 n.57 (che presiede alla realizzazione della direttiva 2008/98/CE) relativa alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sottoprodotti, in C. M. GRILLO, Il ruolo della normativa comunitaria ambientale nella giurisprudenza degli Stati membri: due casi italiani , in Ambiente & Sviluppo, 2013, 1, 41.

33 Non era previsto nel Decreto Ronchi n. 22/1997, che ha costituito fino al 2006 l’unica fonte disciplinare in materia di rifiuti.

34 A tal proposito, taluno ha sostenuto che la differenza tra sottoprodotti e rifiuti in termini di gestione costituisce una conseguenza diretta della diversa natura e destinazione delle due sostanze. Per tale motivo concettuale la disciplina del sottoprodotto è diversa e autonoma rispetto alla disciplina sui rifiuti, v. P. GIAMPIETRO, I trattamenti del sottoprodotto e la “normale pratica industriale” , in Giampietro Ambiente, 2013.

35 F. GIAMPIETRO; A. MURATORI; D. RÖTTGEN, Il d.lgs. n.205/2010 sui rifiuti: prima lettura… , in Ambiente & Sviluppo, 2011, 2, 105.

36 S. MAGLIA, Diritto ambientale: alla luce del T.U. ambientale e delle novità 2011 , Milano, 2011, 108.

37 In virtù del principio di corresponsabilità che attiene tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti, ai sensi dell’art. 188, comma 1, TUA.

38 Art. 183, comma 1, lett. n), TUA, definisce “gestione” «la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.»

39 Direttiva 2008/98/CE, art. 4.

40 L. RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente. I principi fondamentali, gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, Piacenza, La Tribuna, II ed., 2017, 241.

41 Così R. BIANCHI, L’interesse del detentore a produrre rifiuti: l’ultima parola della Corte CE sugli scarti alimentari, 2004, 465, in V. PAONE, La tutela dell’ambiente e l’inquinamento da rifiuti , Milano, 2008, 39.

42 S. TUNESI, Conservare il valore: l’industria del recupero e il futuro della comunità , Roma, 2014, 91.

43 L. RAMACCI, Rifiuti: la gestione e le sanzioni, Piacenza, II ed., 2014, 35.

44 Sentenza in cui si dichiara che “in materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione come sottoprodotti di sostanze e materiali, incombe sull'interessato l'onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo

45 In cui la Corte dispone “ secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, con pronunce intervenute dopo la novella del 2010, la presunzione legale iuris tantum della qualifica di rifiuto non è vinta da chi eccepisce la natura di sottoprodotto della sostanza derivante dalle predette attività (da ultimo, Sez. 3, n. 37168 del 09/06/2016, Bindi, non mass.), laddove, trattandosi di invocare una condizione per l'applicabilità di un regime derogatorio a quello ordinario dei rifiuti, incombe sull'interessato l'onere di provare che tutti i requisiti, richiesti dall'articolo 184- bis per attribuire alla sostanza la qualifica di sottoprodotto, siano stati osservati”

46 Esemplificativa è la frase: “trattandosi di una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria, essendo causa di esclusione di responsabilità penale, grava sull’imputato la prova circa la sussistenza delle condizioni appena indicate, che definiscono la categoria di sottoprodotto”.

47 La Corte dichiara che “i ricorrenti non hanno (n.d.r.) dimostrato la prova del certo utilizzo senza ulteriori interventi manipolativi che vadano oltre la normale pratica industriale, per ritenere i beni sequestrati quali sottoprodotto e, come tali, sottratti alla disciplina dei rifiuti, al tempo della produzione, non potendo diventare tale in un tempo successivo alla generazione del residuo.L'assenza di documentazione di cui alD.M. n. 13 ottobre 2016, n. 264, art. 5,comma 4, e della predisposizione della scheda tecnica contenente le informazioni di cui all'All. 2, non consentiva di ritenere dimostrata la certezza del futuro utilizzo, e dunque non era stata dimostrata la natura di sottoprodotto dei beni contenuti nei containers per l'applicazione della disciplina derogatoria di cui alD.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 bis ”.

48 Negli stessi termini la Suprema Corte dispone “venendo in rilievo una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria, la dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività è a carico dell’imputato”.

49 In cui si dice “richiama la giurisprudenza di legittimità che pone a carico del produttore l'onere di provare la natura di sottoprodotto di determinati materiali proprio in ragione del fatto che tale qualifica determina l'applicazione di una disciplina derogatoria rispetto a quella generale”.

50 In cui la Suprema Corte ha ribadito che la possibilità di reimpiego “è subordinata alla prova positiva, gravante sull’imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività

51 Residuo del processo di digestione anaerobica di: effluenti zootecnici; biomasse vegetali; sottoprodotti di origine animale (SOA); fanghi di depurazione; frazione organica dei residui solidi urbani (FORSU).

52 Per citarne alcuni: P. GIAMPIETRO, I trattamenti del sottoprodotto e la “normale pratica industriale” ; A. BORZÌ, Rifiuto e sottoprodotto: evoluzione e prospettive di riforma in ambito comunitario ; E. FASSI, Qualificazione come sottoprodotti e ripartizione dell’onere probatorio.

53 Sono fonti di prova le persone, le cose ed i luoghi dai quali si può trarre un elemento di prova (cioè l’informazione che si ricava dalla fonte di prova quando non è ancora stata valutata dal giudice), in P. TONINI; C. CONTI, Manuale di procedura penale, Giuffrè, XXIII ed., 2022, 241.

54 Art. 326 c.p.p.

55 Art. 327 bis c.p.p.

56 P. TONINI; C. CONTI, Manuale di procedura penale, Giuffrè, XXIII ed., 2022, 265.

57 L’applicazione di questo principio in sede penale si desume anche dai lavori del Parlamento, nella seduta del 12 aprile 2017, quando alla Camera dei deputati si è discusso dell’opportunità di invertire l’onere probatorio in tema di reato commesso ai danni dell’autore di una violazione di domicilio.

58 P. TONINI; C. CONTI, Manuale di procedura penale, op. cit., 264.

59 Ibidem, 265.

60 V. Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo del 9 marzo 2016 (2016/343 UE) «gli Stati membri assicurano che l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa, fatti salvi l’eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile», in P. TONINI; C. CONTI, op. cit. , 265.

61 Quasi come se esistesse una presunzione relativa alla natura di rifiuto del residuo di produzione “fino a prova contraria”.

62 Che si configura, quindi, come concetto elastico, pronto a ri-espandersi non appena viene meno la situazione eccezionale che lo aveva limitato.

63 Per citare la Conferenza internazionale di Rio+20 sullo sviluppo sostenibile, 2012, in C. RUGA RIVA, L’inquinatore nuovo tipo di autore? , in Rivista italiana in Diritto penale e Procedura penale , fasc. 2, 2020, 1081.

64 A titolo esemplificativo basti pensare alla nebulosa formula “normale pratica industriale” che, da quando è stata introdotta nel 201, è stata oggetto di svariate interpretazioni e ancora non ha trovato pace.

65 R. LOSENGO, End of waste e sottoprodotti: l’onere della prova nell’epoca dell’economia circolare , in Rivista giuridica dell’ambiente, n. 38, 2023, 15.

66 Direttiva 75/442/CEE, sentenze Corte di giustizia cause riunite C-304/94, C-330/94, C.342/94, C-224/95, 25 giugno 1997, Tombesi; C-418/98 e C-419/97, 15 giugno 2000, Arco Chemie Nederland; Corte di giustizia C-9/00, 18 aprile 2002, Palin Granit Oy.

67 O, quanto meno, estrema difficoltà dato che la giurisprudenza della Suprema Corte è confluita nel D.M. n. 264/2016, adottato in virtù della delega contenuta nel TUA, ed ha quindi forza cogente nell’ordinamento.

68 R. LOSENGO, op. cit., 12.

69 R. LOSENGO, op. cit., 14.

70 Art. 184 bis, comma 1, lett. C, da sempre di difficile interpretazione.

71 Ad esempio: cernita, pulizia, selezione, vagliatura, essiccazione, triturazione.

72 Modello di produzione e di consumo che richiede la condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo di materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile, DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, Economia circolare: definizione, importanza e vantaggi, 2022.

73 A. MURATORI, La riformata direttiva quadro sui rifiuti: a beneficio dell’economia circolare, novità sui sottoprodotti e sulla perdita della qualifica di rifiuto , in Ambiente & Sviluppo, 2018, 8-9, 519.

74 Dati consultabili su www.isprambiente.gov.it

75 W. R. STAHEL, Economia circolare per tutti, Milano, 2019, 123.

76 Circular Industrial Economy.

77 W. R. STAHEL, Economia circolare per tutti, op. cit., 64.

78 L. DE LEONARDIS, Economia circolare: saggio sui tre diversi aspetti giuridici. Verso uno stato circolare? , in Diritto amministrativo, 1, 2017, 163.

79 Previsti dal Quadro finanziario pluriennale Europeo 2021 – 2027.

80 R. BIANCHI, I finanziamenti europei per il clima il piano Green Deal 2021, in Ambiente & Sviluppo, 2022, 4, 257.

81 Impianto che, una volta entrato in esercizio (marzo 2023) permetterà di produrre energia termica, elettrica ed eco – fertilizzanti a partire dai fanghi di depurazione e biometano dalla frazione organica di rifiuti. La Biopiattaforma si presenta come impianto “carbon neutral” perché a zero emissioni di CO2 di origine fossile.

82 Rappresentanza in Italia, Comunicato stampa “Ridurre gli sprechi alimentari e dei prodotti: la Commissione chiede il parere dei cittadini sulla revisione della direttiva quadro “rifiuti” “, 2022.