Rifiuti speciali. Decreto 11 aprile 2011, n. 82. Regolamento per la gestione  degli pneumatici fuori uso (PFU)

di Rosa Bertuzzi

DECRETO 11 aprile 2011, n. 82 ( G.U. n. 131 del 8 giugno 2011 )

Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare attraverso DECRETO 11 aprile 2011, n. 82 “Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2011, con entrata il vigore dal 9 giugno 2011, disciplina  la  gestione  degli  pneumatici fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il  recupero,  prevenirne  la formazione e proteggere l’ambiente.

Il decreto in commento si basa sull’art.  228  del Decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152 il quale sancisce la disciplina, i tempi e le modalità d’attuazione per ottimizzare il recupero degli pneumatici  fuori  uso, per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione. Attraverso tale articolo è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici  di provvedere,  singolarmente  o  in  forma  associata  e  con periodicità almeno annuale, alla gestione di  quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi  immessi sul  mercato  e  destinati  alla  vendita  sul   territorio

nazionale,  provvedendo  anche  ad  attività  di  ricerca, sviluppo  e  formazione  finalizzata  ad   ottimizzare   la gestione   dei   pneumatici   fuori   uso.

In   tutte   le   fasi   della commercializzazione dei pneumatici e’ indicato  in  fattura il contributo a  carico  degli  utenti  finali  necessario, anche in relazione alle diverse  tipologie  di  pneumatici,per far fronte agli oneri.

Il trasferimento all’eventuale  struttura  operativa associata,  da  parte  dei  produttori  e importatori   di pneumatici che ne fanno parte, delle  somme  corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato  sul  quantitativo di pneumatici  immessi  sul  mercato  nell’anno  precedentecostituisce adempimento obbligatorio  con esenzione del produttore o  importatore  da  ogni  relativa responsabilità. I  produttori  e  gli  importatori  di   pneumatici inadempienti  degli  obblighi  assoggettati  ad  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria proporzionata alla  gravità dell’inadempimento,  comunque non superiore al doppio del  contributo  incassato  per  il periodo considerato.

L’art. 1 del Decreto 11 aprile 2011, n. 82 definisce i principi generali e le esclusioni da tale disciplina. Il Decreto ha come obbiettivo primario la  gestione  degli  pneumatici fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il  recupero,  prevenirne  la formazione e proteggere l’ambiente. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto: i pneumatici per bicicletta, le camere d’aria, i relativi protettori (flap) e le  guarnizioni in gomma, i pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere. In particolare i pneumatici montati su veicoli per i quali  sia  applicabile il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n. 209 (veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore)  o  il disposto dell’articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152 (a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209) si applica quanto sancito dall’articolo 7.

 

L’art. 2 determina le singole definizioni, quelle più rilevanti sono:

a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da  un involucro prevalentemente in gomma e destinati a  contenere  aria  in pressione;

b) pneumatici fuori uso (PFU): gli  pneumatici,  rimossi  dal  loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore  si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di  disfarsi  e  che  non  sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo;

d) produttore o importatore degli pneumatici: la persona  fisica  o giuridica che immette per la prima volta sul  mercato  pneumatici  da impiegare come ricambio;

e) gestione: le attività per assicurare, anche in forma indiretta, la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento degli  PFU,  nonchè  l’attività   di   controllo   sulle  predette operazioni;

f) gestore degli PFU: la persona fisica o giuridica che effettua, a qualsiasi stadio del processo, attività di gestione degli PFU;

g) detentore degli PFU: il generatore di PFU o la persona fisica  o giuridica che li detiene;

h) generatore  degli  PFU:  la  persona  fisica  o  giuridica  che, nell’esercizio della sua attività imprenditoriale, genera PFU;

i) ricambio: l’attività di sostituzione sul  territorio  nazionale degli pneumatici sul veicolo, con  esclusione  degli  pneumatici  che vengono montati sui veicoli per la prima immatricolazione;

m) stock storico: qualsiasi stoccaggio degli PFU preesistente  alla data di entrata in vigore degli obblighi di cui al presente decreto;

o) tipologie di pneumatici: gli pneumatici sono classificati secondo la tabella di cui  all’allegato

E,  le  cui  modifiche  e  aggiornamenti  sono  adottati   da   parte dell’autorità competente  contestualmente  all’approvazione  annuale del contributo di cui all’articolo 5.

 

All’art. 3 vengono individuati gli obblighi del produttore e dell’importatore degli pneumatici. Sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantità di PFU equivalenti alle quantità di pneumatici  che hanno immesso nel mercato nazionale  del  ricambio  nell’anno  solare precedente, calcolata

sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive  quote  di immissione nel mercato nazionale. Entro il 31  maggio  di  ogni  anno  il produttore o  importatore  deve di  dichiarare  all’autorità  competente la quantità e le tipologie degli pneumatici immessi sul mercato del  ricambio  nell’anno  solare precedente. Altro adempimento con scadenza entro il 31  maggio  di  ogni  anno  è le comunicazione  delle quantità, tipologie e le destinazioni di recupero o maltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e  gestiti  nell’anno  solare  precedente  e  di inviare alla stessa autorità un rendiconto economico completo  della gestione.

Il produttore o l’importatore può gestire  gli  PFU  sia direttamente sia attraverso gestori autorizzati di PFU. Nel  caso  in cui il produttore o l’importatore gestisce gli PFU attraverso gestori autorizzati, invia apposita dichiarazione  all’autorità  competente, entro  il  30  novembre dell’anno precedente.

I produttori e gli importatori, devono provvedere alla utilizzazione di mezzi  e  strumenti  informatici  certificatori  attraverso  i  quali rendono tracciabili i flussi quantitativi dei PFU dall’origine,  alla raccolta, all’impiego.

 

I produttori e importatori di pneumatici  adempiono  possono adempiere agli obblighi sopra esposti anche attraverso la  costituzione  di  strutture  societarie  dotate  di  autonoma  personalità giuridica, di natura consortile con scopo mutualistico, che  provvede ad ogni attività di gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi  di comunicazione e di rendiconto. Tale forma associativa è prevista all’art. 4 del Decreto in commento.

 

L’art. 5 definisce il Contributo ambientale per la gestione degli PFU.  Tale contributo è fissato al comma 2 dell’articolo  228  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I produttori e  gli importatori  degli  pneumatici  o  forme associate comunicano all’autorità competente,  entro

il 30 settembre di ciascun anno, le stime degli oneri  relativi  alle componenti di costo per l’anno  solare  successivo.  L’autorità competente,  entro  il   30 novembre del medesimo anno, individua l’ammontare del contributo e lo approva. Nelle fasi di  commercializzazione  del  pneumatico  nel

mercato del ricambio, il contributo e’  indicato  in  modo  chiaro  e distinto sulla fattura. Il contributo varia a seconda delle diverse tipologie degli pneumatici.

 

Le sanzioni sono previste dall’art. 6 il quale sancisce che i produttori ed agli importatori degli pneumatici o le forme associate che, pur provvedendo  alla  gestione  degli

PFU,  non  raggiungono  le  quantità  minime è applicata  una  sanzione  amministrativa

pecuniaria  pari  al  contributo  percepito  per  i  quantitativi  di pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici  o  le forme associate che omettono di adempiere agli obblighi di  comunicazione e’   applicata   una   sanzione

amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento  del  contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione, per  ognuna delle violazioni accertate. Se l’adempimento degli obblighi di comunicazione è tardivo sarà e’ applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al cinque  per cento del contributo percepito per l’anno al quale  si  riferisce  la violazione, per ognuna delle violazioni accertate.

Ai produttori  e  agli  importatori  degli  pneumatici  che  non

provvedono  al trasferimento del contributo e’  applicata  una sanzione amministrativa pecuniaria  pari  al  doppio  del  contributo percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti.

Se manca la determinazione del contributo ai fini dell’irrogazione delle sanzioni,  verrà  effettuata, dall’autorità competente.

 

L’art. 7 prende in considerazione i PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita e determina la costituzione presso  l’Automobile  Club  d’Italia (ACI) un Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso. Il Comitato e i produttori e gli importatori degli pneumatici  e

le loro forme associate, valutano periodicamente e congiuntamente le attività allo  scopo  di  ottimizzarne efficacia, efficienza  ed  economicità  e  per  ricercare  soluzioni condivise ad eventuali criticita’ emergenti.

Il Comitato,inoltre, individua,sulla base della  documentazione fornita  dai  produttori  e  dagli  importatori   degli   pneumatici, determina l’entità del contributo per la copertura dei  costi  di  raccolta  e gestione degli pneumatici dei veicoli  a  fine  vita  e  lo  comunica all’autorità competente  la  quale,  entro  trenta  giorni,  approva l’ammontare del contributo.

 

Il contributo e’ riscosso dal rivenditore del  veicolo  all’atto  della  vendita  di  ogni  veicolo  nuovo  nel territorio nazionale e versato in un fondo  appositamente  costituito presso l’Automobile Club Italia (ACI), utilizzato  per  la  copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a  fine vita. I produttori e  gli  importatori  degli  pneumatici  o  le  loro eventuali  forme  associate  comunicano  al  Comitato,  entro  il  30 settembre di  ciascun  anno,  le  stime  degli  oneri  per dell’aggiornamento del contributo per l’anno solare  successivo.  Il  Comitato provvede a fornire  ai  consumatori,  attraverso  adeguate  forme  di pubblicità, informazioni sulle componenti di  costo  che  concorrono alla formazione  del  contributo  e  sulle  finalità  dello  stesso.

I PFU provenienti da veicoli a fine  vita  sono  conteggiati  ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all’articolo 7, comma 2,  del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

 

In conclusione l’art. 8 istituisce un tavolo permanente di consultazione presso l’autorità competente per la gestione degli PFU. Tale tavolo ha il compito di esaminare la gestione degli  PFU  con la finalità di incrementare il livello  qualitativo  e  quantitativo delle fasi che vanno dalla raccolta al trattamento degli PFU, ai fini di  una  maggiore  tutela  ambientale  nonchè dell’applicazione  di criteri di efficienza, efficacia ed economicità.  Inoltre il  tavolo  ha  il

compito di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i soggetti interessati alla raccolta ed al trattamento degli PFU.

Nell’Allegato A del decreto è inserito il Modello di dichiarazione annuale di pneumatici immessi sul mercato da parte dei Produttori e Importatori. Nell’ Allegato B è presente il Modulo  di  dichiarazione  annuale  di  PFU  gestiti nell’anno solare precedente. Allegato C è composto dal Modulo di dichiarazione per le scelta della gestione indiretta.