Prime osservazioni al DL 116/25 sui reati in materia di rifiuti

di Stefano MAGLIA 

pubblicato su tuttoambiente,it
Dal 9 agosto, non riuscire a dimostrare la correttezza di un deposito temporaneo, oppure non vigilare sulle autorizzazioni di trasportatori e destinatari dei propri rifiuti, oppure abbandonare rifiuti pericolosi o spedirli illecitamente, è diventato un delitto punibile con la reclusione.

Tanto per capirci: questo “slittamento” da contravvenzioni a delitti fa si che in tutti questi casi non si possa più applicare ne’ il “giochino dell’oblazione” (artt.162 e 162-bis del Codice Penale) ne’ la procedura della parte VI bis TUA, che avrebbero prodotto – fino ad oggi – l’estinzione del reato. Non solo: divenendo “reati” gravi è decisamente più agevole utilizzare strumenti di indagine ben più “invasivi” ed efficaci, per esempio le “intercettazioni telefoniche” (andate a dare un’occhiata agli artt. 266 e 267 Cod proc pen !)

È dunque assolutamente indispensabile che le imprese italiane finalmente si attrezzino da subito nell’opera di prevenzione con competenza e consapevolezza rispetto a questi rischi: da ora ogni istante può essere quello giusto per un bel controllo che possa produrre questi effetti. E le responsabilità e i rischi per HSE, imprenditori e responsabili ambientali sono decisamente aumentate!

Finalmente si fa sul serio. Ci sono modifiche non solo alla parte IV del TUA, ma persino al Codice penale ed al Dlvo 231!

È stato pubblicato infatti sulla GU dell’8 agosto il DL n. 116 (vigente dal giorno successivo e che dovrà essere convertito in legge entro 60gg) recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita’ illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonche’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.

Il provvedimento consta di 12 articoli. Il primo – decisamente il più importante ed impattante – modifica parecchi articoli del TUA.

Al 212 (iscrizione all’“Albo nazionale gestori ambientali”), viene inserito un nuovo comma che aggiunge nuove sanzioni accessorie, che possono portare fino alla cancellazione dallo stesso Albo degli autotrasportatori, mentre al 255 (che da ora si chiama “Abbandono di rifiuti non pericolosi”), viene aggiunta, tra l’altro, la sanzione accessoria della sospensione della patente “quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore”, nonché l’ulteriore inasprimento delle sanzioni contravvenzionali, con particolare riferimento all’abbandono o deposito commesso in ambito di attività di impresa. Sono poi inseriti due nuovi delitti: il 255 bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) ed il 255 ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), entrambi punibili con la reclusione.

Importantissime le modifiche all’art. 256, c 1 (il più comune dei reati in materia di gestione illecita rifiuti ed il principale reato presupposto ambientale del DLvo 231!) che è diventato anch’esso un delitto punito con la reclusione fino a 5 anni, con l’aggiunta della sanzione accessoria della sospensione della patente se tali violazioni siano commesse mediante l’utilizzo di veicoli a motore. Il comma 2 – riferentesi all’abbandono o deposito incontrollati commessi nell’ambito di attività di impresa – viene logicamente abrogato in virtù delle modifiche operate al 255 ed all’inserimento dei due nuovi reati, ed il comma 3 (discarica abusiva) viene integralmente sostituito e diventa anch’esso un delitto, mentre rimangono sostanzialmente invariati il c. 4 (purtroppo, in quanto reato di natura meramente formale e di origine amministrativa relativo agli inadempimenti prescrizionali) ed i c. 5 (“Miscelazione vietata”, che non subisce – misteriosamente – lo slittamento da contravvenzione a delitto) .

L’art. 256 bis (“Combustione illecita”, impropriamente definito “Terra dei Fuochi”) subisce numerose modifiche ma, ovviamente, rimane un delitto, anche se inserisce aggravamento delle sanzioni, anche per adempiere a quanto preteso dalla UE con la sentenza CEDU del 30 gennaio 2025. Personalmente rimango molto scettico sulla effettiva efficacia di tale norma…

Anche l’art. 258 (Violazione obblighi. MUD, Registri FIR) viene modificato con l’inasprimento delle sanzioni che rimangono comunque amministrative tranne – ancora – con riferimento al c. 4 (trasporto rifiuti pericolosi senza formulario), che non rimanda più all’art. 483 Cod. pen., ipotizzando per altro la medesima sanzione della reclusione da 1 a 3 anni.

Non sfugge alle modifiche anche il 259 (finalmente non solo viene sostituita la balorda rubrica precedente con quella di “Spedizione illegale di rifiuti”, ma viene altresì citato correttamente il riferimento al REG UE n. 2024/1157) che diventa anch’esso un delitto punito con la reclusione.

L’art. 1 termina con l’inserimento di due nuovi articoli al TUA, il 259 bis (“Aggravante all’attività di impresa”, con riferimento diretto all’art. 9 del DLvo 231) ed il 259 ter (“Delitti colposi in materia di rifiuti”, prevedendo diminuzioni di pena in caso di reati commessi con colpa).

L’art. 2 del DL 8 agosto 2025, n. 116 è dedicato alle “Modifiche al Codice penale”, con particolare riferimento agli artt. 131 bis (Tenuità del fatto), 452 sexies (Materiali ad alta radioattività) e – ovviamente – all’art. 452 quaterdecies (“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”) che rimane – ovviamente – un delitto, ma con un ulteriore aggravamento delle pene.

L’art. 3 modifica l’art. 382 bis Cod proc pen (Arresto in flagranza differita), da ora applicabile anche a tantissimi reati sulla gestione illecita rifiuti.

L’art 4 modifica l’art. 9 della L 146/06 (“Operazioni sotto copertura”) estendendone l’applicabilità a molti reati già esaminati poco sopra, tra cui (attenzione!) all’art. 256 c. 1.

L’art. 5 modifica norme delle leggi antimafia sempre con riferimento ai medesimi reati.

L’art 6 giunge a modificare addirittura l’art. 25 undecies (Reati presupposto ambientali) del Dlvo 231/01, aumentandone le sanzioni, anche interdittive. In particolare viene sostituito il c 7, relativamente ad ipotesi di “interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività”. Su questo punto mi si permettano due riflessioni: quando i nuovi reati inseriti dal DL 116 saranno inseriti anch’essi tra i reati presupposto dell’art. 25 undecies? Saremo poi pronti a rivedere integralmente tutto l’impianto della norma già dalla prossima primavera quando necessariamente dovremo recepire la Dir. UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente?

L’art. 7 modifica il Codice della strada con riferimento, in particolare, ai rifiuti abbandonati o “gettati” da “veicoli in sosta o in movimento”

Gli artt. 8 (Utilizzo della Carta nazionale dell’uso del suolo dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura), 9 (Misure urgenti per il finanziamento della attivita’ di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi), 10 (Misure urgenti per l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi) e 11 (Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche ), riguardano prevalentemente provvedimenti “tampone”, mentre il 12 ne segnala l’entrata in vigore il giorno 9 agosto 2025.

Ora aspettiamo entro due mesi le possibili – probabili – modifiche che verranno introdotte dalla legge di conversione, ma un fatto è certo: queste norme sono già vigenti ed operative!

Non facciamoci distrarre da Ferragosto. La prevenzione ambientale non va in vacanza. E nemmeno i rischi e le sanzioni…

Per un’analisi completa su tutte le sanzioni e responsabilità in materia ambientale, si segnala il Corso di formazione “Responsabilità e sanzioni ambientali”, il 28 ottobre 2025.