Il trasporto di rifiuti alla luce del Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205
di Rosa BERTUZZI
La normativa di riferimento a livello nazionale in materia di rifiuti è rappresentata dal Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Tale Decreto dedica la parte IV alle “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” (articoli 177 – 266). E' stato pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010 il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 intitolato: “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”. Il testo si compone di 39 articoli e 6 allegati, è entrato in vigore dal 25 Dicembre 2010. Le nuove norme vanno a modificare le disposizioni, contenute nel “D.Lgs n. 152/2006 Norme in materia ambientale”, sulla gestione dei rifiuti senza incidere però sulla bonifica dei siti inquinati.
Prima di tale decreto la disciplina in materia di trasporto di rifiuti era la seguente:
Gli adempimenti obbligatori per chi trasportava rifiuti, siano essi prodotti dallo stesso trasportatore, che da altri, sono essenzialmente: Obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Formulario di Identificazione Rifiuti, Registro di carico e scarico, MUD – Modello unico di dichiarazione ambientale .
1) Tenuta del Formulario di identificazione del rifiuto: Art. 193 così sanzionato dall’art. 258 del D.L.vo 152/2006 – E’ poi ancora ad oggi attuabile il D.M. 1° aprile 1998, n. 145 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del Formulario di accompagnamento dei rifiuti…”. E ancora: CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98. Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati …”;
2) Tenuta del Registro di carico e scarico: Art. 190 così sanzionato dall’art. 258 del D.L.vo 152/2006 – E’ poi ancora oggi attuabile ( anche se emanato in attuazione del Decreto ronchi) il D.M. 1° aprile 1998, n. 148 “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti..”. E ancora: CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98. Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati in calce riportata;
3) Compilazione annuale del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, c.d. MUD, ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 e art. 189 così sanzionato dall’art. 258 D.L.vo 152/2006;
4) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali: Art. 212 così sanzionato dall’art. 256 del D.L.vo 152;
Le sanzioni applicabili erano ( sino all’entrata in vigore del D.L.vo 205/2010 ) :
Il formulario d'identificazione rifiuti – F.I.R. - , consente di controllare costantemente il trasporto dei rifiuti, onde evitare che questi siano avviati per destinazioni ignote. La prima grande differenza del quadro sanzionatorio, a parità di inesattezza, incompletezza o omissione totale del formulario, è, o meglio, era, infrazione amministrativa nel caso di trasporto di rifiuti non pericolosi (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 € 9.300 € pagamento misura ridotta 3.100€) mentre si configura un illecito penale (cosa ben più grave) nel caso in cui oggetto del trasporto siano i rifiuti pericolosi (pena prevista dall’art. 483 falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico del codice penale). Tale ultimo caso può implicare anche il sequestro preventivo del mezzo di trasporto (Cass. pen. sez. III n. 30903/2001).
Sono inoltre state riportate, quale commento, le specificazioni apportate dalla circolare ministeriale che precisa le modalità di compilazione dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti. L’adempimento non corretto comporta sempre una violazione all’art. 258/152, dell’importo di € 3.100,00. E’ poi prevista una sanzione più bassa (da 260 € a 1.550 €) nei casi in cui il formulario non sia correttamente tenuto ma siano comunque ricostruibili da esso le informazioni dovute. Questa mitigazione è però applicabile solo al trasporto di rifiuti non pericolosi e solo quando si tratti di incompletezza o inesattezza meramente formale (sono esclusi i casi di omissione dell'annotazione del dato).
Le esenzioni alla compilazione del formulario di identificazione del rifiuto: la compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti non è obbligatoria nei seguenti casi:
• trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;
• trasporto di rifiuti urbani effettuato al di fuori del territorio di competenza (comune o associazione di comuni) dove viene gestito tale servizio quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
1. i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (pertanto il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di rifiuti urbani deve dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti);
2. il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta (mentre il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione) (vedi nota circolare 04 agosto 1998 n° GAB/DEC/812/98 del Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato);
• trasporto di rifiuti che non eccede la quantità di 30 chilogrammi al giorno o 30 litri al giorno effettuato dal produttore dei rifiuti stessi (limite introdotto dall'articolo 4 comma 23 della Legge 09 dicembre 1998 n. 426);
• attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuata dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla regione.
L’art. 256 D.L.VO 152/2006 sanciva: “Chiunque effettua una attività di … trasporto … in mancanza di autorizzazione ( Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali) è punito: a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.”
Il D.lgs 205/2010 modifica la Parte Quarta del Codice Ambiente (Dlgs 152/2006), coordinandola con il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2011, ma Il Ministro Stefania Prestigiacomo ha firmato il Decreto ministeriale 22 dicembre 2010 “Modifiche ed integrazioni al Decreto 17 Dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, dove il SISTRI viene prorogato al 31 maggio 2011, termine che il precedente Decreto Ministeriale 28 settembre 2010 aveva fissato per l’avvio completo del SISTRI ed include ulteriori disposizioni per l’avvio operativo del sistema SISTRI.
Ex art. 188-ter D.lgs 205/2010, 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a):
a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi - ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;
c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall’armatore o noleggiatore medesimi;
g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8;
c) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);
e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.
3. Ai fini del presente articolo il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.
4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania.
5. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere esteso l’obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie di soggetti di cui al comma 2 ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonché ai soggetti di cui al decreto previsto dall’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
6. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l’applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento 8CE) n. 1013/2006, e successive modificazioni, ivi compresa l’adozione di un sistema di interscambio di dati previsto dall’articolo 26, paragrafo 4, del predetto regolamento. Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, relativi alla tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero.
7. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.
8. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell’economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell’interno, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere individuate modalità semplificate per l’iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità dei rifiuti.
Il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, aggiornato al D.lgs 205/2010, disciplinerà all’art. 193 il trasporto di rifiuti, il quale sancisce: “1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.
4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.
5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno.
6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.
L’art 256 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, sancirà che “ Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208 (Autorizzazione unica), 209 (Rinnovo delle autorizzazioni), 210 (Autorizzazioni particolari), 211 (Autorizzazioni di impianti di ricerca e di sperimentazione), 212 (Albo Nazionali Gestori Ambientali), 214(Determinazione delle attività), 215 (Autosmaltimento) e 216 (Operazioni di recupero) è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
L’art. 258 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari” sancisce: 1. I soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
In sintesi, la disciplina in vigore dal 1 giugno 2011 è la seguente:
Sono tenuti ad iscriversi al SISTRI i produttori di rifiuti pericolosi: gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi; le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti; i commercianti e gli intermediari di rifiuti; i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti; gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall’armatore o noleggiatore medesimi; in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) su base volontaria: le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti; gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8; gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi; le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g); i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.
Gli enti e le imprese che trasportano rifiuti non pericolosi e che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, i loro rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'istradamento; nome ed indirizzo del destinatario. Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario rimanere al produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
Il formulario non deve essere compilato per il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta. Novità Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 è la definizione di trasporto “occasionale e saltuario”, infatti sono considerati tali i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno. Con una modifica all’articolo 212, comma 8, si dispone anche che chi intenda raccogliere e trasportare i propri rifiuti non pericolosi, non aderendo al sistema SISTRI, dovrà munirsi di un registro di carico e scarico. Le imprese che producono meno di dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi all’anno, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri anche tramite associazioni imprenditoriali o società di servizi. Il registro dovrà essere vidimato dalle Camere di commercio e gestito con le stesse procedure dei registri IVA. Le informazioni contenute nei registri devono essere rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo. I registri vanno conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.
Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Mentre chi omette di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
Gli enti e le imprese che obbligata ad iscriversi al SISTRI, quindi anche quelli che trasportano rifiuti pericolosi e devono aderire al SISTRI obbligatoriamente, soggiacciono alle sanzioni stabilite all’art. 260-bis:
I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
Qualora le condotte siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
Al di fuori di quanto, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Se le condotte di cui al non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
La domanda sorge spontanea: ma da oggi al 1 giugno 2011, che disciplina si applica?
Attraverso il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono state abrogati, sostituti e modificati gli artt. 193-258 e inseriti gli artt. 188 bis, 260-bis, rivoluzionando tutta la disciplina in materia di trasporto di rifiuti.
L’odierna situazione legislativa permette di affermare che l’obbligo del formulario, previsto dalla precedente disciplina, non è più in vigore, ma i nuovi obblighi imposti dal SISTRI entreranno in vigore il 1 giugno 2011. Siamo di fronte ad una lacuna legislativa che genera problemi operativi agli operatori di settore che intendono tutelare l’ambiente e sanzionare le violazioni.
Alcuni esponenti della dottrina ( Gianfranco Amendola ) propongono l’applicabilità del sistema previgente, comprese l’applicazione delle sanzioni abrogate, proponendo un ultrattività del sistema antecedente al Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
A parere della scrivente, sarebbe più appropriata una “prorogatio legis dottrinale”. Gli operatori, potranno in tutti i casi applicare le sanzioni e l’iter legislativo antecedente all’entrata in vigore del SISTRI fissata per il 1 giugno, in quanto è lo stesso Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che impone come principi fondamentali la tutela della salute delle persone, dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale. Tutte le norme si ispirano ai principi di precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente.
Il legislatore, non ha voluto disciplinare nello specifico tale lacuna al fine di programmare al meglio il SISTRI, grande novità in materia ambientale.
Fine ultimo non è sicuramente lasciare delinquere, danneggiare la salute umana e l’ambiente.
Si propone una soluzione consapevole del problema, l’applicazione della normativa passata, in attesa dell’operatività del SISTRI. Si consiglia agli operatori di continuare a tutelare l’ambiente, sanzionando le violazioni e denunciando i trasgressori, anche se il quadro normativo è in fase di transizione e non sono applicabili norme conformi. Solo in questo modo, al momento, si può comunque cercare di prolungare i tempi fino all’introduzione del SISTRI e scoraggiare chi intende inquinare o arrecare danni.
Sarà il giudice, in fase di giudizio, a valutare il caso concreto e la normativa applicabile.