TAR Campania (SA) Sez. II n. 769 del 21 marzo 2022
Rifiuti. Autorizzazione unica e AUA
L'autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 costituisce il provvedimento finale di un procedimento, nel quale convergono tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, afferenti ai campi dell'ambiente, dell'urbanistica, dell'edilizia, delle attività produttive, i quali sono da essa sostituiti ad ogni effetto : nel provvedimento autorizzatorio sono state, cioè, riunite e concentrate dal legislatore tutte le competenze amministrative di verifica e controllo di compatibilità con le varie prescrizioni urbanistiche, di pianificazione settoriale, nonché l'accertamento dell'osservanza di ogni possibile vincolo afferente alla realizzazione dell'impianto in armonia col territorio di riferimento, dal momento che l'art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, assegna al provvedimento regionale conclusivo del procedimento una funzione sostitutiva di tutti gli atti e provvedimenti ordinariamente di competenza di altre autorità territoriali; ad un simile modulo procedimentale abilitativo, disciplinato con riferimento al settore speciale della gestione dei rifiuti, non è, quindi, logicamente affiancabile o sovrapponibile quello dell’AUA, codificato in via generale dall’art. 3 del d.p.r. n. 59/2013, pena, altrimenti, una ingiustificata duplicazione di attività amministrative
Pubblicato il 21/03/2022
N. 00769/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2022, proposto da
Luigi Bifulco, rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore De Rosa, Alfonso De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel San Giorgio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Chirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.R.P.A.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Uccello, Fabrizio Renna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Casilli, Rosa Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Eco S.I.L. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, n. 31;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale n. 306 del 27 ottobre 2021: autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castel San Giorgio, della Regione Campania, dell’A.R.P.A.C., dell’Asl Salerno e della Eco S.I.L. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, Bifulco Luigi (in appresso, B. L.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, i seguenti atti, afferenti alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi presso il compendio immobiliare in proprietà della ECO S.I.L. s.r.l. (in appresso, E.), ubicato in Castel San Giorgio, via Togliatti, censito in catasto al foglio 11, particelle 723 e 1051, nonché ricadente in zona classificata industriale dal vigente PUC di Castel San Giorgio: -- decreto dirigenziale (D.D.) della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno n. 306 del 27 ottobre 2021, col quale, in accoglimento dell’istanza della E. prot. n. 532801 del 14 agosto 2018 (così come integrata il 5 marzo 2021, prot. n. 123240, il 16 aprile 2021, prot. n. 205893, e il 20 maggio 2021, prot. n. 274327), nonché in sede di conformazione all’annullamento giurisdizionale dei precedenti D.D. n. 60 del 1° marzo 2019 e n. 107 del 15 maggio 2020, disposto da questa adita Sezione con sentenza n. 13 del 5 gennaio 2021, erano stati autorizzati la realizzazione e l’esercizio del menzionato impianto di trattamento rifiuti; -- “dichiarazione di regolarità” prot. n. 528276 del 26 ottobre 2021; -- verbale della Conferenza di servizi del 14 luglio 2021; -- parere favorevole espresso dalla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno; -- parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comune di Castel San Giorgio; -- parere favorevole con prescrizioni espresso dall’ARPAC – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Campania e trasmesso con nota del 15 luglio 2021, prot. n. 434444; -- nota della E. prot. n. 531051 del 27 ottobre 2021; -- Tav. 19 del PUC di Castel San Giorgio (approvato con delibera del Consiglio comunale, DCC, n. 82 del 27 maggio 2020, prot. n. 109), nella parte in cui esclude dal centro abitato la porzione retrostante del fabbricato in proprietà della E.;
- a sostegno dell’esperito gravame, il ricorrente, in qualità di proprietario di una unità immobiliare all’interno di un edificio ad uso direzionale, commerciale e residenziale (denominato “Centro Direzionale Abitat”), limitrofo rispetto alla struttura controversa, lamentava, in estrema sintesi, che: -- in elusione del giudicato annullatorio di cui alla sentenza n. 13 del 5 gennaio 2021 e in violazione del contraddittorio procedimentale, il B. non sarebbe stato invitato ritualmente (presso l’indiritto p.e.c. all’uopo eletto) a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi (riconvocata in via conformativa alla citata pronuncia giurisdizionale) né sarebbe stato, comunque, debitamente escusso, così come richiesto, segnatamente, con la nota via p.e.c. del 16 aprile 2021; -- nel contempo, sempre in elusione della sentenza n. 13 del 5 gennaio 2021, il procedimento abilitativo ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 non sarebbe stato riavviato ex novo, ma avrebbe recuperato talune fasi precedenti all’emissione di quest’ultima; -- la “dichiarazione di regolarità” prot. n. 528276 del 26 ottobre 2021 sarebbe stata rilasciata dal competente funzionario regionale prima dell’integrazione documentale a cura della E., in data 27 ottobre 2021 (prot. n. 531051); -- all’indomani del disposto annullamento giurisdizionale, il procedimento abilitativo de quo sarebbe stato illegittimamente riavviato ex officio dall’amministrazione procedente, anziché su impulso dell’interessata; -- il D.D. n. 306 del 27 ottobre 2021 non sarebbe assistito dalla necessaria autorizzazione unica ambientale (AUA), a cura dell’amministrazione provinciale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b, del d.p.r. n. 59/2013, né sarebbe assistito dal parere espresso dell’Ente Idrico Campano (EIC), necessario ai sensi dell’art. 20, comma 4, della l. n. 241/1990; -- a norma dell’art. 47, comma 5, del RUEC di Castel San Giorgio, l’assentito impianto di trattamento rifiuti non sarebbe stato insediabile nell’area di relativo insediamento, classificata dal PUC come zona “D – Polifunzionale esistente”; -- l’accesso ad esso da parte degli automezzi pesanti di trasporto sarebbe, per di più, incompatibile con i flussi veicolari e con l’assetto viario del comparto territoriale di riferimento, onerando, tra l’altro, il percorso condominiale di pertinenza dell’immobile in proprietà del B.; -- arbitraria, illogica ed abnorme sarebbe la scelta pianificatoria – contenuta nella Tav. 19 del PUC di Castel San Giorgio – di suddividere il suolo in proprietà della E., classificato in zona “D – Polifunzionale esistente”, in parte all’interno del centro abitato (senza vocazione, quindi, produttiva) e in parte al di fuori centro abitato (con vocazione, quindi, industriale); -- non sarebbero stati adeguatamente vagliati: --- le criticità rilevate nella relazione dell’ARPAC prot. n. 212495 del 20 aprile 2021 in punto di inquinamento acustico; --- la compatibilità delle attività insalubri effettuabili presso l’impianto controverso rispetto al contesto urbano di relativo insediamento; --- i rischi di propagazione di potenziali incendi (scongiurabili mediante l’allestimento di idonee barriere) verso le circostanti aree abitate;
- costituitisi gli intimati Regione Campania, ARPAC e Comune di Castel San Giorgio, nonché la controinteressata E., eccepivano l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso;
- si costituiva, altresì, in resistenza l’intimata ASL Salerno;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza del 16 febbraio 2022 per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato che:
- nella sentenza n. 13 del 5 gennaio 2021, con riguardo alle criticità in materia di emissioni acustiche segnalate dall’ARPAC, con nota del 28 marzo 2019, prot. n. 18745, la Sezione ha osservato che: «i lavori della Conferenza di servizi non avrebbero potuto essere conclusi e il provvedimento finale non avrebbe potuto essere adottato senza il rituale e pieno coinvolgimento istruttorio dell’ARPAC, tramite riconvocazione di un’ulteriore riunione collegiale delle amministrazioni partecipanti, pena, altrimenti, la dequotazione a livello meramente ‘ornamentale’ del ruolo rivestito dall’organo tecnico regionale nell’ambito dell’esperito modulo procedimentale pluristrutturato; coinvolgimento che soltanto ex post si è rivelato foriero di riserve potenzialmente ostative al rilascio della richiesta autorizzazione unica; … elementari canoni di correttezza e coerenza procedimentale (tra cui, in primis, la regola del ‘contrarius actus’), di completezza ed adeguatezza istruttoria, nonché di leale collaborazione tra amministrazioni partecipanti imponevano, infatti, che l’integrazione sanante della determinazione conclusiva dell’esperito modulo decisionale pluristrutturato transitasse per una nuova convocazione, riunione e deliberazione della Conferenza di servizi, col debito coinvolgimento dell’ARPAC (pretermessa, invece, dal segmento procedimentale supplementare, così come dalla medesima rappresentato nelle proprie memorie difensive); ciò, al precipuo scopo di consentire all’organo tecnico regionale, che aveva formulato rilievi critici in merito all’impatto acustico dell’impianto progettato, di verificare che questi fossero stati effettivamente superati dagli approfondimenti svolti dall’impresa proponente»;
- nella medesima sentenza n. 13 del 5 gennaio 2021, con riguardo alle pure segnalate criticità dall’ARPAC, con la citata nota del 28 marzo 2019, prot. n. 18745, in materia di attività insalubri, ha, altresì, osservato che tale rilievo «avrebbe dovuto, comunque, indurre, sempre previa riconvocazione della Conferenza di servizi, a svolgere i necessari approfondimenti sul punto; in altri termini, avrebbe dovuto indurre a verificare se, in rapporto all’assetto urbanistico in concreto acquisito dal comparto territoriale di riferimento, l’impianto progettato fosse in grado di assicurare metodi di lavorazione e speciali cautele idonei a scongiurare ogni nocumento alla salute del vicinato»;
- ha, conclusivamente, statuito che, «a monte dell’adozione del provvedimento finale» (D.D. n. 107 del 15 maggio 2020), avrebbero dovuto essere «riavviati i lavori della Conferenza di servizi e, quindi, nel contraddittorio tra i vari soggetti coinvolti, le connesse valutazioni – rivelatesi carenti … – sulle criticità denunciate da parte ricorrente»;
- ora, alla stregua di una lettura organica dell’impianto argomentativo della richiamata pronuncia giurisdizionale, è del tutto evidente che – a dispetto della travisata prospettazione attorea – il deficit partecipativo stigmatizzato dalla Sezione nei lavori della Conferenza di servizi non concerneva – né avrebbe potuto concernere – la posizione del privato (B. L.) titolare di un interesse antagonistico all’insediamento del progettato impianto di trattamento rifiuti, ma concerneva la posizione dell’ARPAC, le cui prescrizioni l’amministrazione procedente si era autovincolata a recepire in sede di adozione del provvedimento conclusivo, e che aveva, invece, ingiustificatamente esautorato dal processo decisionale ex art. 208, commi 3 ss., del d.lgs. n. 152/2006;
- conseguentemente, per «soggetti coinvolti», nei cui confronti avrebbe dovuto perfezionarsi il contraddittorio in sede di riavvio della Conferenza di servizi, non avrebbero potuto che intendersi unicamente i soggetti pubblici – e non privati – ab origine convocati, quale, appunto, precipuamente, l’ARPAC;
- in questo senso, giova rammentare che, a norma dell’art. 14, comma 5, della l. n. 241/1990 (di cui non risulta, peraltro, scontata l’esportabilità entro il modulo settoriale ex art. 208, commi 3 ss., del d.lgs. n. 152/2006), «l’indizione della Conferenza di servizi è comunicata ai soggetti di cui all’art. 7» – ossia «ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi» – «i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 9»; dove è chiaro che il privato titolare di un interesse antagonistico – a differenza del privato richiedente titolare dell’interesse pretensivo – all’adozione del provvedimento conclusivo favorevole dell’esperito modulo procedimentale non è inquadrabile nel novero dei soggetti destinatari della prescritta comunicazione e, come tali, legittimati a partecipare al modulo procedimentale anzidetto;
- in ogni caso, il B. ha avuto modo di interloquire con la Conferenza di servizi, avendo prodotto le proprie deduzioni con le note via p.e.c. del 4 marzo 2021, dell’8 aprile 2021, del 16 aprile 2021 e del 13 luglio 2021, ed avendo ricevuto riscontro dalla Regione Campania sia con nota del 15 aprile 2021, prot. n. 203533 (indirizzata al domicilio digitale eletto), sia con nota del 22 giugno 2021, prot. n. 331392 (il cui scopo comunicativo emerge raggiunto dalla diffida via p.e.c. dell’interessato del 13 luglio 2021 (prot. n. 371051 del 14 luglio 2021), dove figurano indicate le date di riconvocazione dei lavori (19 aprile 2021 e 14 luglio 2021) e dove egli viene espressamente invitato a partecipare onde rappresentare le proprie obiezioni;
Considerato che:
- in omaggio al principio basico di conservazione degli atti giuridici, in mancanza di una specifica statuizione giurisdizionale di segno contrario, ed a ripudio delle proposizioni attoree, la Conferenza di servizi è correttamente ripartita dal momento in cui risulta essersi verificato il vizio istruttorio infirmante acclarato nella sentenza n. 13 del 5 gennaio 2021, e cioè dal momento in cui l’ARPAC è stata pretermessa dal segmento procedimentale supplementare scaturito dai rilievi dalla stessa formulati nella nota del 28 marzo 2019, prot. n. 18745, circa il potenziale inquinamento acustico e le potenziali attività insalubri riconducibili al progettato impianto di trattamento rifiuti, nonché dal ‘remand’ cautelare sancito al riguardo dal Cons. Stato, sez. IV, ord. n. 4368/2019;
- altrettanto correttamente, il riavvio del modulo procedimentale ex artt. 14 ss. della l. n. 241/1990 è ripartito, in via di conformazione al dictum giurisdizionale annullatorio di cui alla sentenza n. 13 del 5 gennaio 2021 (espressamente statuente che, «per effetto conformativo della presente decisione, a monte dell’adozione del provvedimento finale, andranno riavviati i lavori della Conferenza di servizi e, quindi, nel contraddittorio tra i vari soggetti coinvolti, le connesse valutazioni – rivelatesi carenti alla stregua della superiore disamina – sulle criticità denunciate da parte ricorrente»), su apposito impulso da parte della E., giusta istanza del 20 gennaio 2021, prot. n. 29350, nonché in adempimento dell’obbligo indeclinabile di definire il procedimento abilitativo instaurato con la non più evasa, e, quindi, reviviscente, istanza del 14 agosto 2018, prot. n. 532801;
Considerato che:
- come evincesi univocamente dal tenore del gravato D.D. n. 306 del 27 ottobre 2021, la “dichiarazione di regolarità” prot. n. 528276 del 26 ottobre 2021 figura resa dal Responsabile di Posizione Organizzativa in merito all’«assenza di conflitto d’interesse per il presente procedimento», cosicché nessuna portata infirmante è ricollegabile alla dedotta circostanza che essa risulta cronologicamente posteriore all’integrazione documentale a cura della E., in data 27 ottobre 2021 (prot. n. 531051) (non senza soggiungere, in via incidentale, che detta integrazione documentale, per il relativo contenuto marginale, non esigeva, di certo, un’apposita rivalutazione del progetto);
Considerato che:
- l'autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 costituisce il provvedimento finale di un procedimento, nel quale convergono tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, afferenti ai campi dell'ambiente, dell'urbanistica, dell'edilizia, delle attività produttive, i quali sono da essa sostituiti ad ogni effetto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2733/2020): «nel provvedimento autorizzatorio in esame sono state, cioè, riunite e concentrate dal legislatore tutte le competenze amministrative di verifica e controllo di compatibilità con le varie prescrizioni urbanistiche, di pianificazione settoriale, nonché l'accertamento dell'osservanza di ogni possibile vincolo afferente alla realizzazione dell'impianto in armonia col territorio di riferimento, dal momento che l'art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, assegna al provvedimento regionale conclusivo del procedimento una funzione sostitutiva di tutti gli atti e provvedimenti ordinariamente di competenza di altre autorità territoriali» (TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 10981/2020);
- ad un simile modulo procedimentale abilitativo, disciplinato con riferimento al settore speciale della gestione dei rifiuti, non è, quindi, logicamente affiancabile o sovrapponibile quello dell’AUA, codificato in via generale dall’art. 3 del d.p.r. n. 59/2013, pena, altrimenti, una ingiustificata duplicazione di attività amministrative;
- neppure è ricollegabile portata infirmante alla mancata acquisizione del parere espresso dell’EIC ai sensi dell’art. 20, comma 4, della l. n. 241/1990;
- ciò, sia perché quest’ultima disposizione è riferita non già al silenzio assenso ‘interno’ od ‘orizzontale’ tra amministrazioni, previsto anche in materia ambientale dall’art. 17 bis, comma 3, della l. n. 241/1990, bensì al silenzio assenso ‘esterno’ o ‘verticale’ tra amministrazione e privato; sia perché l’EIC non risultava, nella specie, chiamato a svolgere una valutazione di segno propriamente ambientale, dovendo pronunciarsi sull’idoneità dello scarico delle acque di dilavamento nella rete da esso gestita;
Considerato che:
- la localizzazione in zona classificata industriale (“D – Polifunzionale esistente”) dal PUC di Castel San Giorgio non risulta confliggente con l’intervento progettato;
- né vale addurre in contrario che l’art. 47, comma 5, del RUEC di Castel San Giorgio non consentirebbe, per tale zona, il cambio di destinazione d’uso da non industriale a industriale, atteso che il compendio immobiliare in proprietà della E. figura aver avuto ab origine vocazione produttiva;
Considerato che, anche tenuto conto della riproduzione fotografica a corredo della “relazione tecnica asseverata” esibita in giudizio dalla ricorrente, non risultano sufficientemente dimostrati da quest’ultima i denunciati intralci al traffico veicolare nel comparto territoriale circostante l’area di intervento (anche tenuto conto l’opificio destinato al trattamento rifiuti era già in precedenza in attività);
Considerato che:
- inammissibile, sia per tardività sia per violazione del principio ‘ne bis in idem’, è l’ordine di doglianze volto a contestare la scelta pianificatoria – contenuta nella Tav. 19 del PUC di Castel San Giorgio – di suddividere il suolo in proprietà della E., classificato in zona “D – Polifunzionale esistente”, in parte all’interno del centro abitato (senza vocazione, quindi, produttiva) e in parte al di fuori centro abitato (con vocazione, quindi, industriale);
- ed invero, in argomento, già nella sentenza n. 13 del 5 gennaio 2021, la Sezione ha rammentato che, per granitica giurisprudenza, «le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono apprezzamento di merito, connotato da ampia discrezionalità e sono, in quanto tali, sottratte al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, ovvero risultino incoerenti con l’impostazione di fondo dell’intervento pianificatorio ovvero siano apertamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio; e che le stesse, anche a fronte delle osservazioni dei privati interessati, configurabili a guisa di meri apporti collaborativi, non necessitano di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nell'impostazione dello strumento urbanistico»;
- ed ha, quindi, ritenuto che «la classificazione di zona industriale riservata dal PUC di Castel San Giorgio … al suolo in proprietà della E., ubicato in Castel San Giorgio, via Togliatti, censito in catasto al foglio 11, particelle 723 e 1051, già nel momento in cui ripete la preesistente destinazione, è da reputarsi immune da vizi macroscopici di arbitrarietà, illogicità e travisamento fattuale e in grado, quindi, di resistere alle generiche ed apodittiche censure rivoltele dal ricorrente, le quali non possono essere accreditate dall’adito giudice amministrativo senza che ne derivi un indebito sconfinamento nel merito discrezionale, giurisdizionalmente insindacabile, delle scelte pianificatorie»;
Considerato che:
- a fronte dell’avviso favorevole espresso nella Conferenza di servizi del 19 aprile 2021 dal rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, le problematiche di rischio di propagazione di incendi (peraltro, già escluse sotto diverso profilo nella sentenza n. 13 del 5 gennaio 2021) risultano denunciate in termini congetturali dal B. e non trovano concreto ed oggettivo riscontro nell’assetto progettuale dell’impianto di trattamento rifiuti controverso;
- in ogni caso, il gravato D.D. n. 306 del 27 ottobre 2021 precisa che esso «non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività», ivi compresi quelli «in materia di prevenzione incendi di cui al d.p.r. n. 151/2011»;
Considerato che:
- le criticità in punto di inquinamento acustico e di insalubrità delle attività svolte presso detto impianto di trattamento rifiuti sono da reputarsi superate col rilascio sia del parere favorevole con prescrizioni dell’ARPAC, trasmesso con nota del 15 luglio 2021, prot. n. 434444, sia del parere favorevole tacito dell’ASL Salerno;
- avuto precipuo riguardo alla “matrice rumore”, l’ARPAC, in sede di rilascio del richiamato parere favorevole, «dall’esame della documentazione trasmessa dalla ditta (Relazione tecnica previsionale di impatto acustico), fatti salvi [gli] esiti derivanti da eventuale riscontro strumentale da parte di questa Agenzia», ha ritenuto «esaustivo quanto dichiarato dal tecnico competente in acustica, ing. F. C.»;
- peraltro, in rapporto alle criticità in parola, il D.D. n. 306 del 27 ottobre 2021 reca un elenco analitico di misure di prevenzione e di monitoraggio contro i rischi da emissioni sonore, atmosferiche e reflue, suscettibili di compromettere le condizioni ambientali del comparto territoriale circostante e, quindi, la salute della popolazione ivi residente;
- in dettaglio, prescrive alla E.: a) di «effettuare un'indagine fonometrica, finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente, trasmettendone le risultanze all'UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno»; b) «rispetto delle disposizioni di legge, nonché di quanto previsto nel vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano (delibera commissariale n. 44 del 4 settembre 2018) e del Regolamento per lo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura (deliberazione Comitato Esecutivo 9 gennaio 2019, n. 3); rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla Parte III del d.lgs. n- 152/2006, colonna “Scarico in rete fognaria”. Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione; rispetto delle prescrizioni tecniche di dettaglio che, eventualmente, il gestore impartirà all'atto della regolarizzazione dell'allacciamento; divieto di immissione di acque meteoriche nella pubblica fognatura nera; obbligo di stipula di regolare contratto con ditta/società regolarmente autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti dal ciclo produttivo; gli enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico; … è tassativamente vietato lo scarico in fognatura di: - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.); - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario; - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscose in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione; - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.; - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l’ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi; - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse; - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose; - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l’ambiente; - reflui con temperatura superiore ai 35° C; - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del d.lgs., quali: Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” e “Pericolose per l’ambiente acquatico” ai sensi del d.lgs. 52 del 3 febbraio 1997 e s.m.i.»; c) di «comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella rete fognaria acque bianche che si immette in rete fognaria; comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione; … di eseguire un’adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate nella rete fognaria acque bianche che si immette in rete fognaria; … di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l’avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell’impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, ecc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo; … di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo; divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo»; d) di «smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006; … di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale annuale. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l’indicazione della data e dell’ora del prelievo e la dichiarazione che: “le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del d.lgs. n. 152/2006, vigenti all’atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell’attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante”»; e) nel periodo di 10 giorni di marcia controllata, decorrente dalla data di messa a regime, di «eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa; i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio»; f) «in caso si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione», di informare entro le otto ore successive l'autorità competente, che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana; g) «che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all’anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno»; la «tenuta dei registri di cui all’Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del d.lgs. n. 152/2006, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all’Appendice 3, Allegato VI, parte V del d.lgs. n. 152/2006»; h) «che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla DGRC n. 4102/1992 e dal d.lgs. n. 152/2006»; i) di «effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento ARPAC di Salerno»; l) che «le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli»;
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la ravvisata inammissibilità e infondatezza di tutte le censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe va, nel complesso, respinto;
- appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Laura Zoppo, Referendario