TAR Piemonte Sez. II n. 938 del 2 settembre 2024
Rifiuti.End of waste 

Un fondamentale precetto dell’art. 184 ter, comma 1, lett. d) D.Lgs. 152/2006 indica quale autonomo requisito rilevante ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto che “l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”. Benché tale requisito sia espressione di un principio informatore della disciplina dei rifiuti e non possa di per sé dirsi innovativo, tuttavia, la sua autonoma considerazione da parte del legislatore vale a chiarire che, affinché il rifiuto sia sottratto al regime tutorio suo proprio, occorre che l’assenza di effetti negativi sull’ambiente o la salute sia accertata prima che il materiale sia utilizzato o commercializzato alla stregua di un prodotto “primario”. Fino a tale momento dovrà trovare applicazione, ai sensi del comma 5 dell’art. 184 ter, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti.

Pubblicato il 02/09/2024

N. 00938/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00606/2021 REG.RIC.

N. 00110/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 606 del 2021, proposto da -ALFA-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Formentin e Andrea Castelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Macchia, Giulietta Redi, Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpa Piemonte- Dipartimento Territoriale Arpa-OMISSIS- e Comune di-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;


sul ricorso numero di registro generale 110 del 2022, proposto da -ALFA-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris, ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Formentin ed Andrea Castelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpa Piemonte- Dipartimento Territoriale Arpa-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

nei confronti

Comune di-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Macchia, Giulietta Redi, Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 606 del 2021:

della determinazione n. -OMISSIS-, con cui il dirigente dell’area Direzione Operativa Servizio Programmazione e Gestione del Territorio Ufficio Autorizzazioni Ambientali ha diffidato la ricorrente “la ditta -ALFA-, con sede legale ed operativa in Via -OMISSIS- nel Comune di-OMISSIS- -OMISSIS-, P.I. -OMISSIS-, nelle more della conclusione del procedimento di riesame avviato dalla Provincia di -OMISSIS- con nota prot. n. -OMISSIS-, a provvedere immediatamente a:

- sospendere il conferimento agli impianti di discarica del prodotto “MPS D” che non rispetti il test di cessione di cui all'All. 3 al DM 05/02/1998;

nonché, a provvedere entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento a:

- inviare alla Provincia di -OMISSIS- i quantitativi di produzione del prodotto “MPS D” relativi alle annualità 2019 e 2020 e l'elenco degli impianti di destino, sia nazionali che transfrontalieri, presso cui tali prodotti sono stati collocati”;

di ogni altro atto presupposto o comunque connesso con quello impugnato, con particolare riferimento, per quanto di ragione, al contributo del Dipartimento Territoriale Arpa-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, che per quanto riguarda la linea di confezionamento dei prodotti MPS 0/40 D e MPS 0/80 D.

quanto al ricorso n. 110 del 2022:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, mediante cui il responsabile dell'area Direzione Operativa Servizio Programmazione e Gestione del Territorio – Ufficio Autorizzazione Ambientali della Provincia di -OMISSIS-, ha definito il procedimento riesame dell'autorizzazione integrata ambientale a suo tempo rilasciata alla ricorrente per la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti sito in-OMISSIS- -OMISSIS-, Via -OMISSIS-, così come in parte qua impugnato;

- di ogni atto presupposto o comunque connesso con quello impugnato, con particolare riferimento, per quanto di ragione, ai pareri resi nel corso del procedimento da ARPA Piemonte, Dipartimento Territoriale-OMISSIS-, Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di -OMISSIS-, con contributo del -OMISSIS-e contributo del -OMISSIS-,

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -ALFA- il 11/4/2022:

per l'annullamento della determinazione dirigenziale n.-OMISSIS- della Provincia di -OMISSIS- avente ad oggetto “Artt. 29-bis e segg. e 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m. e i. – installazione IPPC denominata “-ALFA-” ubicata in comune di-OMISSIS- -OMISSIS-, via -OMISSIS- - Autorizzazione Integrata Ambientale per il trattamento dei rifiuti (codice attività IPPC 5) – Rettifica D.D. n.-OMISSIS-”.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -ALFA- il 21/7/2022:

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- della Provincia di -OMISSIS- comunicata in data -OMISSIS- avente ad oggetto “Artt. 29-bis e segg. e 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m. e i. – Installazione IPPC denominata “-ALFA-” ubicata in comune di-OMISSIS- -OMISSIS-, via -OMISSIS- - Autorizzazione Integrata Ambientale per il trattamento dei rifiuti (codice attività IPPC 5) – Modifica d.d. n.-OMISSIS-” e degli allegati A e B alla medesima;

- di ogni atto presupposto o comunque connesso con quello impugnato, con particolare riferimento, per quanto di ragione, ai pareri resi nel corso del procedimento da ARPA Piemonte, Dipartimento Territoriale-OMISSIS-, Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di -OMISSIS-, con contributi -OMISSIS-;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -ALFA- il 15/12/2022:

per l'annullamento:

- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- della Provincia di -OMISSIS- comunicata in data -OMISSIS- avente ad oggetto “Artt. 29-bis e segg. e 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m. e i. – Installazione IPPC denominata “-ALFA-” ubicata in comune di-OMISSIS- -OMISSIS-, via -OMISSIS- - Autorizzazione Integrata Ambientale per il trattamento dei rifiuti (codice attività IPPC 5) – Seconda Modifica D.D. n.-OMISSIS-” e degli allegati alla medesima (doc. 46), nelle sole parti lesive per la ricorrente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -ALFA- il 31/10/2023:

per l'annullamento:

- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, nel disporre le rettifiche indicate dal provvedimento, ha altresì stabilito di “annullare e sostituire integralmente gli allegati A, B, D, G e H della D.D. n.-OMISSIS- con i seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di -OMISSIS- e del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2024 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. -ALFA- conduce nel Comune di -OMISSIS- un’installazione IPPC per il trattamento dei rifiuti.

2. Con autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) n. -OMISSIS- (doc. 8 di parte ricorrente) -modificativa di preesistente a.i.a. n. -OMISSIS- (doc. 7 di parte ricorrente)- essa è stata abilitata dalla Provincia di -OMISSIS- allo svolgimento di operazioni di recupero (R5), aventi il fine di restituire prodotti che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste: EoW o anche MPS), ed in particolare, per quanto d’interesse, conglomerati cementizi e un materiale granulare, denominato MPS-D, destinato a copertura giornaliera e ad altre opere d’ingegneria per i siti di discarica.

L’autorizzazione comprende un ampio catalogo di codici rifiuto (EER e CER), raggruppati in differenti linee di recupero secondo caratteristiche omogenee di provenienza, composizione o finalità produttiva (“scorie, ceneri e affini”, “misto cementato”, “cementeria” ecc.).

3. Quali standard prestazionali e ambientali del prodotto MPS-D, il titolo abilitativo richiedeva il possesso della marcatura CE nonché l’osservanza del DM 27 settembre 2010 (sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, ora confluiti nelle tabelle del D.Lgs. 121/2020) e della circolare del Ministero dell’Ambiente n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005 (sugli aggregati riciclati da impiegare nel settore edile, stradale e ambientale), senza tuttavia esplicitare anche il contestuale rispetto dei parametri di eco-compatibilità fissati dall’allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 (sulla individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero), pur richiamato dalla circolare n. UL/2005/5205.

4. Con nota del -OMISSIS- -ALFA-ha domandato il riesame dell’a.i.a. per consentirne l’adeguamento alle sopravvenute conclusioni sulle migliori tecniche disponibili enunciate dalla Commissione UE con decisione n. 2018/1147 (doc. 18 di parte ricorrente nel giudizio RG 110/2022).

5. Nella conferenza di servizi, convocata ai sensi dell’art. 29 quater, comma 5, D.Lgs. 152/2006, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Piemonte (Arpa Piemonte), in ragione delle caratteristiche dei prodotti e materiali sostituiti (terreno sciolto o aggregati riciclati da costruzione e demolizione) e in una prospettiva di maggior coerenza al quadro ordinamentale, ha espresso parere di sottoporre l’MPS-D prodotto da -ALFA-ai limiti sulla concentrazione di sostanze inquinanti stabiliti dall’allegato 3 del DM 5 febbraio 1998, da accertare con la metodica del test di cessione, in aggiunta a quelli già richiesti per l’accettabilità dei rifiuti in discarica (cfr. doc. 2 della produzione provinciale nel giudizio RG 110/2022, pag. 47 del pdf).

6. Al procedimento ha preso parte, quale interventore volontario, anche il Comune di -OMISSIS-, ove ha sede una delle discariche destinatarie del materiale prodotto da -ALFA- che, con precedenti esposti, aveva lamentato fenomeni di emissioni odorigene moleste, direttamente riconducibili allo spandimento dell’MPS-D a copertura dei rifiuti, e denunciato anomalie nelle modalità di campionamento della sostanza e nel rapporto contrattuale tra -ALFA-e la società di gestione della discarica (che nella documentazione di trasporto del materiale era qualificato come conferimento in discarica anziché come vendita di prodotto). Dalle denunce del Comune ha tratto avvio anche un parallelo procedimento penale, allo stato nella fase delle indagini preliminari, per l’accertamento di eventuali illeciti nella gestione del ciclo dei rifiuti.

7. In pendenza del riesame, con determinazione n. -OMISSIS- la Provincia di -OMISSIS- ha ingiunto alla società esponente di “sospendere il conferimento agli impianti di discarica del prodotto “MPS D” che non rispetti il test di cessione di cui all’All. 3 al DM 05/02/1998”, vale a dire la procedura, che simulando in laboratorio il naturale dilavamento meteorico, mira a valutare il rilascio nell’ambiente degli inquinanti indicati nel decreto in misura eccedente le concentrazioni limite consentite.

8. Avverso il provvedimento è insorta -ALFA-che, con ricorso RG 606/2021 notificato il 21.6.2021 e ritualmente depositato, ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, in base a tre motivi di diritto a mezzo dei quali lamenta: l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la compromissione delle garanzie partecipative; la carenza dei presupposti sostanziali e procedurali stabiliti dall’art. 29 decies, comma 9, D.Lgs. 152/2006 per la sospensione dell’a.i.a.; il travisamento di fatto e il difetto di motivazione nella prospettazione del rischio ambientale ascritto all’impiego in discarica dell’MPS-D.

9. Si sono costituiti per resistere la Provincia di -OMISSIS- e il Comune di -OMISSIS-, instando per l’integrale rigetto delle pretese avversarie.

10. Non si sono costituiti Arpa Piemonte e il Comune di -OMISSIS-.

11. Con ordinanza n. -OMISSIS- questo TAR ha respinto l’istanza cautelare.

12. Nelle more, con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- la Provincia di -OMISSIS- ha concluso la procedura di riesame, imponendo in via definitiva per la produzione di MPS-D ed anche per la linea di recupero “misto cementato” l’osservanza dei parametri sulla qualità chimica dell’eluato (e cioè la soluzione liquida che riproduce il percolato rilasciato nell’ambiente) dettati dall’allegato 3 al DM 5 febbraio 1998.

12.1. La statuizione è motivata con il rilievo che, mentre il DM 27 settembre 2010 -abrogato e sostituito dal D.Lgs. 121/2020- non figura nel repertorio delle fonti che disciplinano il recupero dei rifiuti, per altro verso il DM 5 febbraio 1998 dispone l’espletamento del test per prodotti affini, per caratteristiche e destinazione, all’MPS-D. A suffragio del precetto la determina evoca, inoltre, l’art. 184 ter, comma 3, D.lgs. 152/2006, sulle autorizzazioni “caso per caso”, la cui lettera c) richiede che il titolo abilitativo definisca i “valori limite delle sostanze inquinanti”. La motivazione del provvedimento richiama, infine, l’originaria autorizzazione n. -OMISSIS-, oggetto del riesame, laddove questa rinviava alla circolare ministeriale n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005, che, ai fini della verifica di eco-compatibilità, postula il rispetto dei parametri chimici di cui all’allegato 3 del DM 5.2.1998 (cfr. doc. 2 della Provincia di -OMISSIS- RG 110/2022, pag. 4, parr. 3.1-3.4).

13. Nella sua originaria formulazione l’atto recava, inoltre, un riferimento al DPR n. 120/2017, in materia di terre e rocce da scavo.

14. La società esponente ha impugnato la determinazione che precede con separato ricorso RG 110/2022, notificato il 4.1.2022 e depositato il 28.1.2022, deducendo i motivi che di seguito più estesamente si riportano:

I. Violazione, e degli articoli 29-quater, 29-sexies, 29-octies, 29-decies del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione dell’articolo 184-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione delle Linee Guida dettate dal Sistema delle Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), approvate dal Consiglio SNPA con deliberazione n. 62/20 del 6 febbraio 2020 (Linee Guida SNPA). Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, per illogicità manifesta, per contraddittorietà, per perplessità e per difetto di motivazione.

In assenza di parametri normativi predefiniti per il prodotto MPS-D, l’amministrazione avrebbe dovuto elaborare criteri specificamente calibrati sul caso concreto, ai sensi dell’art. 184 ter, comma 3 D.Lgs. 152/2006, prescindendo dall’applicazione analogica del DM 5 febbraio 1998 -che disciplina le procedure semplificate per il recupero di rifiuti non pericolosi- siccome privo di portata vincolante e non pertinente a un prodotto che, per il suo utilizzo giornaliero in discarica, può avere la stessa composizione chimica dei rifiuti tal quali, nel rispetto dei soli limiti fissati per l’ammissibilità in ingresso dei rifiuti. In contrario non deporrebbero né la previsione della lett. c) del citato art. 184 ter, comma 3 sui “valori limite per le sostanze inquinanti”, né il rimando nell’originaria autorizzazione n. -OMISSIS- alla circolare UL/2005/5205. Si rileva, inoltre, che la produzione dell’MPS-D è stata autorizzata all’esito di un precedente periodo di sperimentazione le cui risultanze non sono mai state contestate; come pure nessuna obiezione sarebbe mai stata opposta dai fruitori del prodotto e dagli enti di controllo.

II. Violazione, e degli articoli 29-quater, 29-sexies, 29-octies, 29-decies del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione dell’articolo 184-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, per illogicità manifesta, per contraddittorietà, per perplessità e per difetto di motivazione.

La predetta censura è estesa alla corrispondente imposizione del test di cui al DM 5 febbraio 1998 anche alla linea di recupero “misto cementato”, per la quale, ugualmente, sarebbe occorso uno statuto deontologico ad hoc.

III. Violazione, e degli articoli 29-quater, 29-sexies, 29-octies, 29-decies del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione dell’articolo 184-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione del DPR 120/2017. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, per illogicità manifesta, per contraddittorietà, per perplessità e per difetto di motivazione.

Si contesta, in ultimo, l’erroneità del richiamo al DPR 120/2017 sul rilievo che tale fonte disciplina le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto dell’attività di scavo, mentre in specie le stesse sostanze rilevano come rifiuti da avviare a trattamenti di recupero.

15. La suddetta determina n. -OMISSIS- è stata, quindi, incisa da reiterati atti correttivi e di modifica -sollecitati da istanze di revisione in autotutela della stessa società esponente- che, nelle parti a sé pregiudizievoli, -ALFA-ha avversato con susseguenti motivi aggiunti, per dedurne vizi d’illegittimità propria e derivata, quanto al precetto sui parametri di compatibilità ambientale ex DM 5 febbraio 1998, perpetuato (riguardo all’MPS-D) in tutte le successive trasformazioni del titolo.

16. Più nel dettaglio, con determinazione n. -OMISSIS-(doc. 3 della produzione provinciale) la Provincia di -OMISSIS- ha emendato la determina n. -OMISSIS- da errori materiali e ostativi, attraverso la riscrittura degli allegati A e B, senza incidere, tuttavia, sulle motivazioni del provvedimento rettificato né sulla condizionalità relativa all’espletamento del test di cessione.

16.1. -ALFA-ne ha chiesto l’annullamento con primi motivi aggiunti al ricorso RG 110/2022, notificati il 25.3.2022 e ritualmente depositati, a mezzo dei quali ha spiegato, a titolo d’illegittimità derivata, le stesse ragioni di doglianza dedotte nel ricorso introduttivo ad eccezione del terzo motivo, per l’intervenuta correzione, in sede di rettifica, dell’improprio richiamo al DPR 120/2017.

17. Con successiva determinazione n. -OMISSIS- (doc. 8 della produzione provinciale), comunicata il -OMISSIS- e avente ad oggetto “Artt. 29-bis e segg. e 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m. e i., Installazione IPPC denominata “-ALFA-” ubicata in comune di-OMISSIS- -OMISSIS-, via -OMISSIS- - Autorizzazione Integrata Ambientale per il trattamento dei rifiuti (codice attività IPPC 5) – modifica d.d. n.-OMISSIS-”, l’amministrazione provinciale, in accoglimento di specifiche istanze di variante del titolo avanzate dalla società esponente (docc. 28 e 29 di parte ricorrente), ha operato una prima modifica dei contenuti dell’a.i.a., mediante lo stralcio dalla linea di recupero “misto cementato” dei codici rifiuto estranei alla tassonomia del DM 5 febbraio 1998 e l’autorizzazione al trattamento di un nuovo codice EER (06.03.16: sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti).

17.1. Il provvedimento è stato impugnato con secondo atto ex art. 43 cod. proc. amm., notificato il 18.7.2022 e depositato il 21.7.2022, in relazione alle statuizioni reiettive dell’atto alle ulteriori richieste di -ALFA-volte ad ottenere: i) la deroga dal test di cessione per la linea “misto cementato”, mediante differimento della verifica dello stato di cessato rifiuto al momento successivo all’uscita della miscela secca dal miscelatore (anziché in quello del suo ingresso); ii) il riconoscimento di un regime facilitato in entrata per modesti quantitativi di determinati codici rifiuto (01.04.13, 10.13.11 e 17.09.04); iii) l’esenzione dagli adempimenti sul punto di emissione in atmosfera (camino E1) e sul relativo monitoraggio.

17.2. Con sette motivi di gravame la ricorrente contesta, al riguardo, l’illegittimità propria del provvedimento, per contestuali vizi di violazione di legge ed eccesso di potere inficianti la regolarità del contraddittorio procedimentale e il contenuto finale dell’atto (parr. A.I-AV, pagg. 12-22 dei secondi motivi aggiunti), e l’illegittimità derivata dalla determina n. -OMISSIS-, censurata mediante riproposizione del primo e del secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio (parr. B.I-BII, pagg. 22-33 dei secondi motivi aggiunti).

18. A seguito di ulteriori istanze di revisione del titolo avanzate da -ALFA-(il -OMISSIS- e -OMISSIS-), la Provincia di -OMISSIS- è nuovamente intervenuta sui contenuti precettivi dell’a.i.a. con determinazione n. -OMISSIS- (doc. 46 di parte ricorrente).

18.1. In riforma della pregressa determina n. -OMISSIS-, con tale provvedimento l’amministrazione ha infine acconsentito, quanto alla linea “misto cementato”, a differire la verifica della cessata qualità di rifiuto al momento di uscita del prodotto dal miscelatore, ha inoltre esentato -ALFA-dagli adempimenti relativi all’allestimento del camino e ha escluso dall’esecuzione del test di cessione le miscele che rispondono alle caratteristiche prestazionali previste dalla norma UNI EN 14277-1. Al contempo, però, la Provincia ha stabilito nuove prescrizioni e respinto altre istanze di autotutela ed in particolare:

- ha introdotto per le linee di recupero “scorie, ceneri e affini” e “cementeria” la nuova operazione R12 (consistente nello “scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11”);

- ha respinto la richiesta di -ALFA-di poter riprocessare il lotto in caso di difformità chimica dai parametri limite come pure quella d’incrementare, per la linea “cementeria”, la concentrazione massima di cromo totale (nella forma di ossido di cromo) da 700 ppm a 1500 ppm;

- ha riformato l’allegato A della determinazione n. -OMISSIS- laddove disciplina il regime di assegnazione del codice CER 191202 (metalli ferrosi).

18.2. -ALFA-ha impugnato la superiore determina, limitatamente alle parti ritenute lesive, con terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 25.11.2022 e depositato il 15.12.2022, con cui, previa allegazione della sopravvenuta perdita d’interesse rispetto alla censura dei vizi propri denunciati con secondi motivi aggiunti, ha contestato, in otto ragioni di doglianza, vizi di violazione di legge ed eccesso di potere costitutivi d’illegittimità propria, insieme del procedimento e del contenuto intrinseco delle statuizioni (parr. A.I-A.VII, pagg. 13-22 dei terzi motivi aggiunti), nonché derivata dal precetto sul test di cessione ai sensi del DM 5 febbraio 1998, ancora obbligatorio per il materiale MPS-D (par. B.I, pagg. 22-32 dei terzi motivi aggiunti).

19. Infine, con quarti motivi aggiunti, notificati il giorno 11.10.2023 e depositati il 31.10.2023, la ricorrente, riproponendo parte delle censure formulate nel terzo atto di aggiunzione, ha chiesto l’annullamento della determinazione n.-OMISSIS-(doc. 56 di parte ricorrente), con cui la Provincia, tramite nuova rettifica, ha emendato altri errori materiali ed ostativi negli allegati tecnici alla determinazione n. -OMISSIS-.

20. Anche nel giudizio RG 110/2022 si sono costituiti la Provincia di -OMISSIS- e il Comune di -OMISSIS- che, con documenti e memorie, hanno eccepito, in rito, la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso RG 606/2021 e rispetto ai primi, secondi e terzi motivi aggiunti dello stesso giudizio RG 110/2022 nonché, nel merito, l’infondatezza delle residue censure scrutinabili, chiedendone l’integrale rigetto.

21. All’udienza pubblica calendarizzata per il 6 giugno 2024, dopo reiterati rinvii imposti dall’indicata sequenza di motivi aggiunti, sono stati chiamati entrambi i ricorsi RG 606/2021 ed RG 110/2022. Il Presidente, ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis cod. proc. amm., ha respinto un’ulteriore richiesta di rinvio della discussione, avanzata da parte ricorrente per la prospettata possibilità di nuovi motivi aggiunti, ravvisando non sussistenti allo stato altri atti passibili d’impugnazione ai sensi dell’art 43 cod. proc. amm.. Le cause sono state, quindi, poste in decisione.

DIRITTO

In limine dev’essere disposta la riunione del giudizio RG 110/2022 al giudizio RG 606/2021, per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. Il provvedimento sospensivo dell’a.i.a., gravato con il primo ricorso, s’innesta, infatti, nel procedimento di riesame del titolo, i cui esiti sono stati impugnati per mezzo del secondo gravame, come integrato dai relativi motivi aggiunti.

I) Sul ricorso RG 606/2021.

Il primo ricorso è improcedibile.

Con il gravame de quo la società ricorrente ha impugnato la determina n. -OMISSIS-, di sospensione dell’autorizzazione integrata ambientale.

L’effetto sospensivo era espressamente programmato per operare “nelle more della conclusione del procedimento di riesame avviato dalla Provincia di -OMISSIS- con nota prot. n. -OMISSIS-”.

Di conseguenza, come eccepito dalla difesa provinciale (alle pag. 7 e 8 della memoria del 3.5.2024), una volta concluso tale procedimento con l’adozione della determinazione n. -OMISSIS- (impugnata con ricorso RG 110/2022), quell’effetto si è estinto e l’atto interinale è stato sostituito dal nuovo catalogo di prescrizioni definitivamente fissato nel provvedimento emesso all’esito del riesame.

In difetto dell’allegazione di un concreto interesse a fini risarcitori, è, perciò, preclusa al Collegio la cognizione nel merito della dedotta illegittimità di un atto che ha nelle more esaurito i propri effetti, stante la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 5.4.2022, n. 3909 e TAR Liguria, sez. II, 13.5.2024, n. 346).

II) Sul ricorso 110/2022.

A) In ordine al secondo giudizio, a fronte della specifica eccezione in rito della difesa provinciale (cfr. pag. 4 della memoria del 3.5.2024) e delle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente (cfr. pag. 6, par. 10 dei primi motivi aggiunti e pag. 9, par. 18 dei terzi motivi aggiunti), occorre svolgere una preliminare ricognizione delle censure ancora sorrette da un perdurante interesse al ricorso, che, per pacifico insegnamento, deve sussistere non solo al momento in cui l’azione è proposta, ma anche in quello della pronuncia finale, dalla quale dev’essere possibile trarre un qualche potenziale risultato vantaggioso (così, tra le molte altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 4.4.2022 n. 3822).

Ciò rende necessario ricostruire la natura degli atti oggetto di gravame.

Va richiamata, a tal fine, la distinzione tra atti meramente confermativi e atti di conferma in senso proprio.

Per consolidata e condivisa giurisprudenza ricade nella prima fattispecie l’atto che ribadisce la decisione affermata in un precedente provvedimento senza alcuna rivalutazione degli interessi o nuovo apprezzamento del compendio istruttorio. Ricorre, invece, conferma in senso proprio quando l’approdo al medesimo esito provvedimentale della decisione confermata consegue a un riesame della situazione fattuale rilevante e della gerarchia degli interessi in gioco. Detto altrimenti, di fronte alla sollecitazione del privato a riaprire il procedimento in autotutela, con l’atto meramente confermativo l’amministrazione rende risposta negativa, escludendo i presupposti per l’avvio di un nuovo iter procedimentale; con l’atto di conferma in senso proprio, invece, l’autorità riscontra positivamente la richiesta, instaurando un nuovo procedimento, benché con esito coincidente con l’atto confermato (cfr., tra le molte, Cons. Stato, sez. III, -OMISSIS-.2024 n. 4913).

Assumono rilievo anche gli istituti della riforma e della rettifica.

La riforma consiste nell’innovazione del contenuto dell’atto attraverso l’introduzione di uno o più elementi diversi da quelli originari. Quando da ciò consegue anche la caducazione di altra parte dell’atto (mediante rimozione, annullamento o revoca) si discorre di riforma sostitutiva. In ogni caso, sia quando soltanto aggiunta sia quando sostitutiva del contenuto pregresso, la parte nuova spiega i suoi effetti ex nunc.

La rettifica consiste, per converso, nell’eliminazione degli errori ostativi o materiali in cui un atto sia incorso e nelle conseguenti eliminazioni, sostituzioni o aggiunte necessarie a renderlo conforme, in via retroattiva, a ciò che risulti essere stato effettivamente voluto.

A.1) Applicando le superiori categorie dogmatiche al caso di specie si ricava, anzitutto, che del ricorso introduttivo del giudizio (il quale attinge la determina n. -OMISSIS- di riesame dell’a.i.a.), risulta ancora scrutinabile il primo mezzo di gravame con cui -ALFA-contesta l’applicazione al prodotto MPS-D dei parametri di compatibilità ambientale sanciti dall’allegato 3 al DM 5 febbraio 1998.

I successivi atti di revisione della determina n. -OMISSIS-, sollecitati dalle istanze della ricorrente, non hanno inciso sulle motivazioni a suffragio di quella prescrizione (doc. 2 della Provincia di -OMISSIS- RG 110/2022, pag. 4, parr. 3.1-3.4) né l’amministrazione ha mai manifestato al riguardo la volontà di riaprire il procedimento, sia pure con finalità di conferma.

Ne consegue che, laddove le determinazioni sopravvenute ribadiscono quanto previamente stabilito sulla qualità chimica del materiale, da accertare all’esito del test di cessione disciplinato dal DM 5 febbraio 1998, esse si connotano di un effetto meramente confermativo della determina n. -OMISSIS-, che continua ad integrare la sede di regolazione di quel precetto.

A.2) Il secondo mezzo del ricorso introduttivo, che estende la medesima censura alle corrispondenti statuizioni sulla composizione dei prodotti risultanti dalla linea “misto cementato”, è invece, divenuto improcedibile allorché, con determinazione n. -OMISSIS-, la Provincia di -OMISSIS- ha stabilito che: “La cessazione della qualifica di rifiuto della miscela secca si applica esclusivamente al prodotto legato in uscita dal miscelatore nella sua formulazione definitiva per l’utilizzo” (doc. 46 di parte ricorrente, pag. 21 del pdf), in tal modo differendo il relativo regime ad un momento successivo rispetto alle operazioni di recupero di cui si discute.

Ora benché, alla stregua delle coordinate ermeneutiche innanzi richiamate, tale revisione operi ex nunc, nondimeno, non avendo parte ricorrente manifestato neppure in tal caso un interesse risarcitorio quanto alle ricadute pregiudizievoli eventualmente subite per effetto del pregresso assetto regolatorio, il sopravvenuto mutamento della situazione giuridica rende inutile una pronuncia sul punto, poiché difetta l’attualità dell’interesse azionato.

A.3) Il terzo motivo del ricorso introduttivo, con cui si censura l’improprio richiamo al DPR n. 120/2017 in materia di terre e rocce da scavo, è parimenti improcedibile a fronte dell’espressa dichiarazione della ricorrente, enunciata nei primi motivi aggiunti (pag. 6, par. 10), di non avere più interesse a coltivare tale profilo di doglianza dopo che la determina n. -OMISSIS- ha rettificato (con effetto retroattivo) gli allegati A e B alla determina n. -OMISSIS-, emendando anche quell’improprio riferimento normativo.

A.4) I primi motivi aggiunti, che attingono la menzionata determinazione n. -OMISSIS-, sono a loro volta diventati improcedibili, come eccepito dalla difesa provinciale (a pag. 9, par. 21 della memoria del 3.5.2024), per effetto dell’ulteriore rettifica degli allegati A e B e degli altri allegati tecnici alla determina n. -OMISSIS- disposta con determinazione n. -OMISSIS-(avversata con i quarti motivi aggiunti).

A.5) I secondi motivi aggiunti, aventi ad oggetto la determinazione di variante dell’a.i.a. n. -OMISSIS-, non sono più assistiti da interesse, come ammesso della medesima parte ricorrente (a pag. 9, par. 18 dei terzi motivi aggiunti), in conseguenza della successiva modifica, su ambiti sovrapponibili, statuita con determinazione n. -OMISSIS-; tale da ingenerare una nuova e mutata situazione giuridica.

Tanto osservato, non può trovare accoglimento, invece, la tesi patrocinata dalla Provincia di -OMISSIS- secondo cui l’ultimo atto della sequenza, e cioè la menzionata determina n. -OMISSIS-, avrebbe interamente attratto a sé l’interesse al ricorso, con conseguente improcedibilità di tutti gli altri motivi aggiunti. Dalla disamina della motivazione dell’atto (doc. 56 di parte ricorrente) si evince, infatti, che, in relazione ai profili rilevanti per il giudizio, esso ha in parte natura di rettifica (delle disposizioni emendate) e in parte natura di atto meramente confermativo (delle disposizioni ribadite), talché, non avendo statura provvedimentale, non può sostituirsi agli atti pregressi come fonte di regolazione del titolo autorizzatorio.

In definitiva, all’esito della progressiva stratificazione di revisioni e modifiche dell’a.i.a., risultano suscettibili di cognizione nel merito soltanto il primo motivo del ricorso introduttivo (che investe la determinazione n. -OMISSIS-), i terzi e i quarti motivi aggiunti (concernenti rispettivamente le determinazioni n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-), non ravvisandosi un residuo interesse al ricorso rispetto a tutte le altre censure, che vanno dunque dichiarate improcedibili.

Nel merito si osserva quanto segue.

B) Il ricorso introduttivo del giudizio -il cui apparato censorio si esaurisce, per le osservazioni che precedono, soltanto nel primo motivo- è infondato.

Si rammenta che, per suo tramite, parte ricorrente censura l’applicazione al ciclo produttivo dell’MPS-D del DM 5 febbraio 1998, poiché ritenuto non vincolante né pertinente alle caratteristiche funzionali del materiale (siccome destinato all’utilizzo in siti di discarica), e contesta, sul piano dell’istruttoria e della motivazione, il rischio d’incidenza negativa sull’ambiente imputato al materiale da essa prodotto.

Merita ricordare, altresì, che la motivazione della determina impugnata n. -OMISSIS- (par. 3.3) evoca, al riguardo, l’art. 184 ter, comma 3 D.Lgs. 152/2006. Questo dispone che, nel difetto di criteri normativi predefiniti che regolino lo specifico processo produttivo di End of Waste da autorizzare, il titolo è rilasciato “sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono: a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero; b) processi e tecniche di trattamento consentiti; c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso; e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità”.

La norma si applica anche alla fattispecie del riesame dell’autorizzazione, il cui procedimento segue le stesse modalità del primo rilascio del titolo (art. 29 octies, comma 10, D.Lgs. 152/2006).

Ciò posto, la decisione della Provincia di -OMISSIS- di definire con maggior rigore lo standard ambientale dell’MPS-D, prescrivendone in modo inequivoco l’assoggettamento alle metodiche e ai limiti di cui al DM 5 febbraio1998, trova razionale giustificazione nel parere reso in conferenza di servizi da Arpa Piemonte e nel contributo istruttorio del Comune di -OMISSIS-.

La prima, dato atto che “alla creazione del prodotto da recupero MPS D possono essere destinati quasi tutti i codici EER previsti in ingresso all’installazione, di cui alcuni unicamente destinati all’ottenimento di questo EoW”, ha concluso che “si ritiene maggiormente coerente con la normativa vigente, in considerazione delle caratteristiche dei prodotti/materiali sostituiti (terreno sciolto o anche aggregati e riciclati da C&D), il rispetto del test di cessione ai limiti di cui all’allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e, stante la non completa sovrapponibilità dei parametri, agli ulteriori limiti per l’ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi” (doc. 2 della Provincia di -OMISSIS-, pag. 47 del pdf).

L’assunto si conforma al fondamentale precetto dell’art. 184 ter, comma 1, lett. d) D.Lgs. 152/2006 che indica quale autonomo requisito rilevante ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto che “l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”.

Come osservato in giurisprudenza, benché il requisito che precede sia espressione di un principio informatore della disciplina dei rifiuti e non possa di per sé dirsi innovativo (cfr. CGUE 22.12.2008, n. 283), tuttavia, la sua autonoma considerazione da parte del legislatore vale a chiarire che, affinché il rifiuto sia sottratto al regime tutorio suo proprio, occorre che l’assenza di effetti negativi sull’ambiente o la salute sia accertata prima che il materiale sia utilizzato o commercializzato alla stregua di un prodotto “primario”. Fino a tale momento dovrà trovare applicazione, ai sensi del comma 5 dell’art. 184 ter, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti (così TAR Veneto, sez. II, 4.2.2020, n. 124).

Il rafforzamento delle caratteristiche ambientali prescritto in sede di riesame dell’a.i.a. è coerente, perciò, all’esigenza di ristabilire la corretta distinzione tra prodotto con stato di End of Waste e rifiuto; ciò al fine di meglio presidiare i tratti indefettibili del primo ed evitare indebite sovrapposizioni tra fattispecie, foriere di distonie applicative e potenziali rischi per l’ambiente.

Il precetto contestato trova, inoltre, legittimo fondamento nella memoria procedimentale del Comune di -OMISSIS-, richiamata nella determina n. -OMISSIS- e ad essa integralmente allegata (cfr. doc. 2 della Provincia di -OMISSIS-, pag. 3 e pag. 79 e ss. del pdf) nonché nelle osservazioni del tecnico da questo incaricato, parimenti riportate nel provvedimento (doc. 2 cit., par. 12, pag. 6 del pdf).

Da esse si evince, in primo luogo che, attraverso un’inversione del fisiologico assetto negoziale, il rapporto tra -ALFA-e la società che gestisce la discarica nel territorio comunale si configurava nei fatti non già come somministrazione di prodotti dal primo alla seconda, bensì come “conferimento di rifiuti” ricevuti in discarica dietro versamento di un corrispettivo da parte di -ALFA-(cfr. doc. 2 cit., pag 91 del pdf e il documento di trasporto in discarica allegato come doc. N dal Comune di -OMISSIS-).

La relazione del Comune ha altresì indicato la presenza nel materiale prodotto dalla ricorrente di elevati valori di carbonio organico disciolto (d.o.c.), incompatibili con la qualifica di End of Waste, ed evidenziato che i campionamenti da questa commissionati, per la rilevazione delle concentrazioni d’inquinanti, erano eseguiti, almeno in parte, da laboratori non accreditati e, ancora, che l’analisi di alcuni parametri (sostanza secca e tds) era del tutto omessa (cfr. doc. 2 cit., pagg. 87 e 88 del pdf).

Tali risultanze, non specificamente confutate da -ALFA- contestualizzano un quadro che, pur connotato da incertezza scientifica, evidenzia un rischio specifico per l’ambiente (sub specie di potenziale accumulo di sostanze nocive nel percolato di discarica), al cospetto del quale la decisione dell’autorità pubblica di superare le incertezze applicative ingenerate dall’originario statuto autorizzatorio e ridurre le esternalità negative, indicando quali “valori limite per le sostanze inquinanti” ex art. 184 ter, comma 1, lett. c) D.Lgs. 152/2006 quelli indicati dal DM 5 febbraio 1998, si conforma al canone unionale di precauzione (art. 191 TFUE), come recepito dall’art. 301 D.Lgs. 152/2006.

Le opposte critiche ricorsuali non colgono nel segno.

Non suscettibile di positivo apprezzamento è, anzitutto, l’assunto secondo cui il provvedimento avrebbe dovuto prescindere dal rimando al menzionato decreto ministeriale.

L’affermazione è contraddetta dalla circolare del Ministero dell’Ambiente n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005, richiamata nella motivazione del provvedimento impugnato (e alla cui osservanza -ALFA-era già tenuta in forza della previgente autorizzazione n. -OMISSIS-), che, per gli aggregati riciclati nel settore edile, stradale e ambientale derivanti da attività di costruzione e demolizione -ivi inclusi quelli destinati alla realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate- prescrive, quale condizione di eco-compatibilità, la conformità al test di cessione disciplinato dall’allegato 3 del DM del 1998.

L’affinità funzionale tra il materiale prodotto dalla ricorrente e le fattispecie tipizzate dalla circolare nonché l’inclusione, tra i codici rifiuto che -ALFA-è autorizzata a trattare, anche di sostanze provenienti da attività di costruzione e demolizione, giustificano l’applicazione di quella norma anche al caso di specie.

Il DM 5 febbraio 1998 integra, del resto, il paradigma per le autorizzazioni EoW non altrimenti governate da criteri più specifici. Se, infatti, l’art. 184 ter, comma 3 D.Lgs. 152/2006 lo indica come standard per le procedure semplificate, in base alle linee guida SNPA lo stesso può assurgere a riferimento anche nelle procedure ordinarie di autorizzazione “caso per caso” -come quella per cui è controversia- rispetto alle quali, come ricordato dalla stessa ricorrente (a pag. 21 del ricorso introduttivo), lo scostamento dalle prescrizioni del decreto è giustificato nei casi di apprezzabile divario tra la situazione concreta e le fattispecie ivi disciplinate.

Nella vicenda in esame l’analogia tra l’attività oggetto di autorizzazione e quelle regolate dal DM 5.2.1998 è, tuttavia, marcata ed investe tanto le caratteristiche del prodotto finale quanto le relative matrici di rifiuto.

Sotto il primo profilo, il decreto menziona in modo esplicito le coperture per discarica nel catalogo dei prodotti da recupero, imponendo sempre al riguardo il test di cessione. Sotto il secondo profilo, i codici rifiuto, ivi destinati a tale impiego, presentano caratteristiche e provenienza affini ai codici dell’autorizzazione di cui è titolare -ALFA-(tra i quali, come detto, quelli provenienti da attività di demolizione e costruzione); ed anzi taluni dei codici menzionati nella tassonomia del decreto (10.02.02 e 10.09.03) coincidono esattamente con quelli autorizzati, per lo stesso fine, dalla determina n. -OMISSIS- (cfr. doc. 2 della Provincia di -OMISSIS-, pagg. 17 e 29 del pdf e doc. H del Comune di -OMISSIS-, pag. 74, par. 4.4).

In considerazione dell’uguale destinazione d’uso del materiale e della sostanziale affinità dei rifiuti trattati, l’applicazione in specie del DM 5 febbraio 1998 risponde, dunque, al principio di ragionevolezza.

Parimenti non condivisibile è l’assunto per cui, atteso l’utilizzo dell’MPS-D in discarica, la qualità chimica dell’eluato (e cioè la soluzione che simula il percolato rilasciato nell’ambiente) potrebbe essere uguale a quella dei rifiuti alla cui copertura il materiale è destinato, nel rispetto dei (soli) limiti del DM 27.9.2010, ora dettati dalle tabelle allegate al D.Lgs. 121/2020.

L’argomento contravviene alla necessità di distinguere, sul piano materiale oltre che giuridico, gli EoW dai rifiuti; necessità tanto più avvertita alla luce delle richiamate risultanze istruttorie che hanno rivelato come il materiale MPS-D fosse ceduto da -ALFA-alla stregua di un rifiuto da smaltire e non come prodotto rigenerato.

Focalizzandosi solo sul chimismo dei liquidi rilasciati, la tesi non considera, inoltre, il potenziale offensivo derivante dal menzionato fattore di accumulo delle quantità di agenti inquinati né i limiti tecnici e dimensionali delle discariche cessionarie nella ricezione e nel trattamento del percolato.

Inconferente è pure il riferimento di -ALFA-al pregresso periodo di sperimentazione, dal momento che la legittimità del provvedimento impugnato dev’essere vagliata alla stregua della situazione giuridica e fattuale esistente al momento della sua adozione -vale a dire, quando l’a.i.a. è stata riesaminata- e non in base a quella pregressa.

Non è probante, infine, nemmeno l’assunto circa l’assenza di rilievi o contestazioni dai fruitori dell’MPS-D, essendo stati allegati in giudizio indizi dai quali è possibile desumere, con attendibile livello di verosimiglianza, che anche con i gestori delle altre discariche parte ricorrente abbia intrattenuto rapporti analoghi a quello instaurato con la società che gestisce il sito di -OMISSIS-, ponendo in essere operazioni di cessione della sostanza a titolo gratuito o con “prezzo negativo” (cfr. doc. 3 del Comune di -OMISSIS-, pagg. 2-9).

In definitiva, per le considerazioni che precedono e ferma la declaratoria d’improcedibilità della seconda e della terza ragione di doglianza, il ricorso introduttivo del giudizio dev’essere respinto, siccome infondato.

C.1) Passando al vaglio dei terzi motivi aggiunti, con la prima censura (“Violazione degli articoli 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione degli articoli 29-quater, 29-sexies, 29-octies, 29-decies, 184-ter e 208 del D.lgs. 3aprile 2006, n. 152. Violazione del giusto procedimento. Violazione dei principi in materia di imparzialità e buon andamento. Violazione dei principi di certezza e legittimo affidamento. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Difetto dei presupposti e difetto di motivazione”) -ALFA-lamenta che, per il tramite della determina n. -OMISSIS-, l’amministrazione ha introdotto d’ufficio nuove prescrizioni (concernenti, rispettivamente, l’operazione R12 e le modalità di attribuzione del codice CER 19.12.02) nel difetto di previa comunicazione di avvio del procedimento e in violazione del canone di tassatività dei presupposti per il riesame dell’a.i.a..

La doglianza è infondata.

La determina n. -OMISSIS- è stata adottata in riscontro ad istanza di riforma della pregressa determina n. -OMISSIS- proposta dalla stessa ricorrente (cfr. terzi motivi aggiunti, pagg. 8-9 par. 16) la quale, come si legge nelle premesse del provvedimento impugnato, oltre ad aver avanzato le sue richieste per iscritto, le ha pure “evidenziate verbalmente nel corso dell’incontro tecnico del 09/06/2022” (doc. 46 di parte ricorrente, pag. 4 del pdf).

Pertanto, mentre l’indicata finalità d’impulso alla revisione delle statuizioni pregresse pone la fattispecie fuori dal perimetro dell’art. 29 octies D.Lgs. 152/2006 (sulle ipotesi di riesame dell’a.i.a.), collocandola piuttosto nel campo dell’autotutela, per altro verso l’iniziativa procedimentale ad istanza di parte nonché la partecipazione attiva di -ALFA-alla fase istruttoria escludono la lamentata compromissione del contraddittorio procedimentale.

Del resto, tenuto conto che le richieste di modifica sono state in larga misura positivamente scrutinate dall’amministrazione, i plurimi interessi sensibili implicati nella vicenda e la natura complessa del procedimento ostano alla configurazione di alcuna legittima aspettativa in ordine all’accoglimento puro e semplice dell’istanza, rientrando nella discrezionalità dell’autorità pubblica integrare l’a.i.a. -quale atto “a struttura aperta”- con condizioni d’obbligo alle quali subordinare l’efficacia del titolo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25.8.2023, n. 7956).

C.2) Destituita di fondamento è anche la seconda censura (“Violazione dell’articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione degli articoli 29-quater, 29-sexies, 29-octies, 29-decies e 184-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione del giusto procedimento. Violazione dei principi in materia di imparzialità e buon andamento. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Difetto dei presupposti e difetto di motivazione”), con cui, con argomento speculare al primo motivo, parte ricorrente contesta l’illegittimità delle statuizioni del provvedimento reiettive di alcune specifiche istanze di revisione (e, nella specie, quelle concernenti i limiti alla concentrazione di cromo totale e il riprocessamento dei lotti in caso di loro difformità chimica) in quanto non precedute da preavviso di diniego.

Per condivisa giurisprudenza: “L’art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 non si applica quando sia proposta un’istanza di riesame, volta alla rinnovazione dell’esercizio del potere, e non prospetti alcuna sopravvenienza. In tal caso, infatti, si chiede all’Amministrazione di effettuare una ulteriore valutazione della situazione di fatto e di diritto già in precedenza valutata e non vi sono profili che potrebbero comportare una “motivazione a sorpresa” […]; l’Amministrazione, così come in linea di principio non ha l’obbligo di prendere in considerazione l’istanza di riesame, così non ha l’obbligo di inviare la comunicazione prevista dall’art. 10-bis, se intende respingerla perché ritiene immodificabile la precedente valutazione” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 5.6.2023 n. 3454).

Pertanto, stante l’acclarata natura di provvedimento di secondo grado della determinazione n. -OMISSIS- e il suo inquadramento nella categoria dell’autotutela, l’amministrazione non era vincolata, in specie, ad alcun obbligo di preavviso.

C.3) Con il terzo mezzo (“Violazione degli articoli 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione degli articoli 29-quater, 29-sexies, 29-octies, 29-decies e 184-ter del D.lgs. 3 aprile2006, n. 152. Violazione dell’Allegato C alla parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione del DM 25 febbraio 1998. Violazione del principio di certezza e legittimo affidamento. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, erronea e fuorviata valutazione dei presupposti, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Contraddittorietà”) -ALFA-contesta l’inserimento dell’operazione R12 nelle linee di recupero “scorie, ceneri ed affini” (MPS-A, MPS-B e MPS-D) e “cementeria” (MPS CEM) di cui denuncia l’illogicità unitamente alla carenza e alla contraddittorietà della motivazione

La doglianza è meritevole di accoglimento.

E’ opportuno rammentare che l’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 definisce l’operazione R12 come “scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11”. La nota esplicativa chiarisce che: “In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11”.

Tanto precisato, nella motivazione della determina n. -OMISSIS- si afferma che “relativamente all’assenza nell’autorizzazione rilasciata dell’operazione di recupero R12, pur ritenendo adeguata la scelta precedentemente adottata da questa amministrazione, derivata dalla constatazione che nella prassi si fa ricorso a tale operazione in mancanza di un diverso codice R appropriato che è stato identificato per -ALFA-S.r.l. nell’operazione R5, si ritiene opportuno, per maggiore chiarezza, prevedere l’inserimento della suddetta operazione nel quadro autorizzativo delle linee in cui si effettua l’attività di miscelazione e/o frantumazione, ad eccezione della linea Misto Cementato, eseguita ai sensi del D.M. 05/02/1998, dato che il decreto non prevede espressamente tale operazione” (doc. 46 di parte ricorrente, pag. 4).

Alla luce del menzionato dato testuale, coglie nel segno la censura di contraddittorietà e insufficienza del discorso giustificativo atteso che la Provincia di -OMISSIS-, pur riconoscendo l’appropriatezza del codice R5 e la sua esaustività rispetto alle attività trasformative esercitate dalla ricorrente, ha nondimeno introdotto nei due cicli produttivi indicati una nuova operazione, che pure, secondo la norma da ultimo citata, ha carattere residuale, trovando applicazione solo nel difetto di altra più pertinente operazione.

Il dedotto fine di “maggiore chiarezza”, per il suo carattere stereotipato e generico, non correda il precetto di valida motivazione. Né soccorre al riguardo la difesa dell’amministrazione secondo la quale l’operazione non comporterebbe una modifica significativa, essendo evidente al contrario che l’implementazione delle procedure di trattamento richiederebbe inevitabili adattamenti dell’assetto organizzativo ed operativo dell’attività.

Nei termini indicati, la censura è perciò fondata.

C.4) Con il quarto rilievo su cui si incentrano i terzi motivi aggiunti (“Violazione degli articoli 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione degli articoli 29-quater, 29-sexies, 29-octies, 29-decies e 183, 188, 190 e 193 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione dell’Allegato C alla parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza”) -ALFA-si duole della sostituzione del previgente regime sull’attribuzione del codice CER 19.12.02 alle sostanze avviate nella linea cementeria con la prescrizione in base alla quale: “[…] il materiale processato rimane codificato rifiuto sino all’ottenimento dei risultati analitici che confermano la conformità ai criteri di impiego presso cementificio. All’ottenimento dei report analitici il materiale processato viene convertito in CER 191202 destinato ad essere recuperato in cementeria” (doc. D del Comune di -OMISSIS-, pag. 22 del pdf)

La censura è inammissibile.

In breve, il precetto avversato stabilisce che il rifiuto rimane tale fino all’esito del rapporto di prova. Se questo è favorevole, la sostanza acquista lo stato di End of Waste; diversamente, mantiene la natura di rifiuto, ma il codice CER dev’essere convertito in 19.12.02 (rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti e, specificamente, “metalli ferrosi”).

Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, la previsione non preclude la possibilità di avviare il materiale processato in cementeria attribuendogli il codice in parola; sicché, essendo la disposizione carente di diretto spessore lesivo, la doglianza, come eccepito dalla difesa provinciale (a pag. 24 della memoria del 7.8.2023), è sguarnita d’interesse.

C.5) A mezzo della quinta censura (“Violazione degli articoli 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione degli articoli 29-quater, 29-sexies, 29-octies, 29-decies e 184-ter e degli artt. 183, 188, 190 e 193 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione della Direttiva 2008/28/CE e delle Direttive 98/2008/CE e 851/2018/UE. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, erronea e fuorviata valutazione dei presupposti, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione”) è impugnato, per difetto d’istruttoria e motivazione, il diniego opposto dalla Provincia a modificare la regola che vieta la possibilità di riprocessare i lotti della linea “scorie, ceneri e affini” per il caso di loro difformità chimica, come invece consentito nell’ipotesi di difformità fisica.

L’argomento non è suscettibile di positivo scrutinio.

A differenza del riprocessamento fisico che, comportando meri adeguamenti dimensionali delle sostanze, non ha ricadute pregiudizievoli per l’ambiente, il riprocessamento chimico, concretandosi nella diluizione dello stesso carico di agenti inquinanti in una maggiore quantità di rifiuto, contravverrebbe all’art. 187 D.Lgs. 152/2006, che, proprio per contrastare simili pratiche, vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi con differenti caratteristiche di pericolosità e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La proibizione stabilita al riguardo dalla Provincia di -OMISSIS- è perciò legittima.

La conclusione non è infirmata dall’allegazione della ricorrente -peraltro non suffragata dall’occorrente rigore dimostrativo- di asserite posizioni favorevoli espresse in proposito da Arpa (cfr. pagg. 20-21 dei terzi motivi aggiunti), tenuto conto del consolidato indirizzo per cui il vizio di disparità di trattamento non è predicabile quando si assuma come parametro di riferimento un atto eventualmente adottato “contra legem” (Cons. Stato, sez. V, 18/11/2003, n. 7314); e tali dovrebbero qualificarsi eventuali manifestazioni di assenso dell’autorità ambientale a pratiche di diluizione non consentite dall’ordinamento.

C.6) Riguardo al sesto mezzo di gravame (“Violazione degli articoli 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione degli articoli 29-quater, 29-sexies, 29-octies, 29-decies e 184-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, erronea e fuorviata valutazione dei presupposti, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione”), con cui -ALFA-lamenta il mancato accoglimento della richiesta d’incrementare il tenore massimo di cromo totale per i prodotti della linea “cementeria”, fissato dalla Provincia in 700 ppm (anziché in 1500 ppm, come domandato dalla ricorrente), è sufficiente osservare come, nel difetto di limiti predefiniti per il caso di specie, la scelta dell’amministrazione di armonizzare il parametro a una norma tecnica vigente nel settore della produzione del cemento (UNI EN 197-1), richiamata nella determina (doc. 46 di parte ricorrente, pag. 19 del pdf), sia conforme a ragionevolezza stante la sostanziale identità dei prodotti sostituti.

La prescrizione resiste, pertanto, alle contestazioni di parte ricorrente.

C.7) Il settimo rilievo dei terzi motivi aggiunti (“Violazione dell’articolo 269 e ss del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione del DPR 59/2013 e della DGR n. 72-16738/1997 e ss. mm. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, per illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, per contraddittorietà e per difetto di motivazione. Perplessità e contraddittorietà”), a mezzo del quale -ALFA-impugna, in via cautelativa, la contraddittoria statuizione sull’allestimento del camino, è divenuto improcedibile per effetto della determina n. -OMISSIS-che ha emendato tale errore ostativo, esplicitando la deroga in favore della ricorrente agli adempimenti relativi all’emissione in atmosfera.

C.8) Con l’ottavo mezzo (“Violazione, e degli articoli 29-quater, 29-sexies, 29-octies, 29-decies del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione dell’articolo 184-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione delle Linee Guida dettate dal Sistema delle Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), approvate dal Consiglio SNPA con deliberazione n. 62/20 del 6 febbraio 2020 (Linee Guida SNPA). Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, per illogicità manifesta, per contraddittorietà, per perplessità e per difetto di motivazione”) la società esponente ha reiterato, a titolo d’illegittimità derivata, le contestazioni compendiate nel primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, che si rivelano, perciò, infondate per le stesse ragioni svolte al superiore paragrafo B, al quale si rinvia.

In conclusione, il ricorso per terzi motivi aggiunti va in parte accolto, in parte respinto, in parte dochiarato inammissibile e in parte dichiarato improcedibile.

D) I quarti motivi aggiunti, che, sotto le insegne dell’illegittimità derivata, ripropongono la terza, la quinta, la sesta e l’ottava censura dei terzi motivi aggiunti sono in parte da accogliere, in parte da respingere, in parte da dichiarare inammissibili e improcedibili, per le considerazioni illustrate ai punti che precedono, ai quali ugualmente si rinvia.

E) Per quanto esposto:

- il ricorso RG 606/2021 è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse;

- quanto al ricorso RG 110/2022 e ai relativi motivi aggiunti: il ricorso introduttivo va in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile; il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse; il terzo e il quarto ricorso per motivi aggiunti vanno in parte accolti, in parte respinti, in parte dichiarati inammissibili e in parte dichiarati improcedibili.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, in considerazione della parziale soccombenza reciproca e della peculiarità fattuale e giuridica delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, integrati da motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

- dichiara improcedibile il ricorso RG 606/2021;

- in parte dichiara improcedibile e in parte respinge il ricorso RG 110/2022; dichiara improcedibili i primi e i secondi motivi aggiunti ad esso relativi; in parte accoglie, in parte respinge, in parte dichiara inammissibili e in parte dichiara improcedibili i terzi e i quarti motivi aggiunti.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare, anche indirettamente, le parti del giudizio.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Andrea Maisano, Referendario, Estensore

Stefania Caporali, Referendario