TAR Lazio (LT) Sez. I n. 389 del 28 maggio 2024
Rifiuti.Obblighi di bonifica e distinzione tra responsabile dell’inquinamento e proprietario del sito.

L'Amministrazione non può imporre al proprietario di un'area inquinata, che non sia l'autore dell'inquinamento, l'obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, di cui all'art. 240, comma 1, lettere m) e p) del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario "incolpevole" restano limitati a quanto espressamente previsto dall'articolo 253 del medesimo decreto legislativo in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari.

Pubblicato il 28/05/2024

N. 00389/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00845/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 845 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Pizzutelli, Francesco Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Pizzutelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di -OMISSIS-, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Mariacristina Iadecola dell’Ufficio Legale dell’Ente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Ciotola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Giuseppe Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Manlio Sera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti

- dell’Ordinanza n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 31.08.2017 avente ad oggetto: «S.I.N. “Bacino del Fiume -OMISSIS- - Area ex -OMISSIS--OMISSIS-, sita nei comuni di -OMISSIS- e -OMISSIS- ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. 152/2006» con la quale la Provincia di -OMISSIS-, Ufficio Settore Ambiente – servizio bonifiche e rifiuti, «diffida la società -OMISSIS- S.r.l., il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-ed il Sig. -OMISSIS-, quali rappresentante e direttore delle industrie -OMISSIS-, in qualità di responsabili della contaminazione riscontrata nel sito industriale ubicato nei comuni di -OMISSIS- e -OMISSIS-, a provvedere ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. eseguendo i necessari interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dello stesso, entro trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza; i suddetti interventi saranno svolti secondo le specifiche riportate nella DGR 451/2008», non notificata all’-OMISSIS- ed invece notificata alla -OMISSIS- S.r.l. in data 11 ottobre 2017;

- nonché di ogni e qualsiasi altro atto o provvedimento presupposto, preordinato, connesso e conseguente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di -OMISSIS-, della Regione Lazio, del Comune di -OMISSIS- e del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come da separato verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il -OMISSIS- novembre 2017 e depositato il 7 dicembre 2017, il Sig. -OMISSIS- e la società -OMISSIS- S.r.l. (-OMISSIS- S.r.l.) hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza – i cui estremi sono dettagliatamente indicati in epigrafe - con cui la Provincia di -OMISSIS- li ha diffidati (unitamente al Sig. -OMISSIS-), in quanto ritenuti responsabili della potenziale contaminazione riscontrata nel sito industriale ubicato nei Comuni di -OMISSIS- e -OMISSIS- presso l’ex stabilimento industriale “-OMISSIS-”, a provvedere ai sensi dell’art. 242 d.lgs. 152/2006, eseguendo i necessari interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dello stesso, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

1.1. Espongono che, per quanto emerge da quest’ultimo, la Provincia di -OMISSIS- avrebbe avviato il procedimento (senza tuttavia darne loro comunicazione) a seguito delle attività di indagine compiute dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, la quale avrebbe commissionato dei sopralluoghi su terreni attigui al fiume -OMISSIS-, nei comuni di -OMISSIS- e -OMISSIS-, al fine di acquisire elementi utili alla bonifica degli stessi, essendo emerso, da accertamenti ivi effettuati – nei quali i ricorrenti non sarebbero stati, parimenti, mai coinvolti - il superamento dei limiti di “CSC” (concentrazioni soglia di contaminazione) nell’ambito delle aree, ivi ubicate, di pertinenza dello stabilimento indicato, e che, all’esito dello stesso avrebbe ritenuto l’evento ascrivibile alla stessa -OMISSIS--OMISSIS- S.p.A. (oggi denominata -OMISSIS- S.r.l., in liquidazione), a -OMISSIS--OMISSIS-e a -OMISSIS- e, pertanto, emanato, nei confronti degli stessi, l’impugnata diffida.

2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I) «violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990», essendo mancata la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di entrambi i ricorrenti;

II) «violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, irragionevolezza, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti» in quanto non sarebbe stata espletata alcuna reale istruttoria volta alla individuazione dell’effettivo responsabile, essendo stata nel provvedimento fondata l’attribuzione della responsabilità della potenziale contaminazione, quanto al ricorrente -OMISSIS-, unicamente sulla posizione di imputato dallo stesso rivestita nell’ambito del procedimento penale n.-OMISSIS-/-OMISSIS- pendente (all’epoca) innanzi al Tribunale di -OMISSIS- e, quanto invece alla -OMISSIS-, sulla mera intestazione dei terreni interessati dal fatto, senza lo svolgimento di alcun accertamento finalizzato alla individuazione della loro concreta responsabilità nella causazione dell’evento; in ogni caso l’avvenuto interramento di rifiuti nell’area in questione, contestato nell’ambito del citato procedimento penale, sarebbe avvenuto in un periodo molto risalente nel tempo (dagli anni settanta fino agli anni novanta) così che l’-OMISSIS-, nato nel -OMISSIS-, non potrebbe esserne considerato responsabile; inoltre e per altro verso la contaminazione dell’area sarebbe avvenuta successivamente alla sottoposizione della stessa a sequestro penale, allorché i rifiuti sarebbero stati dissotterrati e lasciati esposti agli agenti meteorici, in quanto ricoperti con un mero telo di plastica non ancorato al terreno; in ogni caso i ricorrenti non sarebbero mai stati coinvolti nelle diverse attività di sopralluogo, accertamento, campionamento e analisi condotte dagli enti a vario titolo intervenuti nella vicenda; la -OMISSIS-, infine, già in liquidazione all’epoca del sequestro, avrebbe da tempo perduto la disponibilità ed il possesso del sito;

III) «violazione di legge ed eccesso di potere per inosservanza del procedimento prescritto dall’art. 242 commi 3 e 4 del d.lgs. 152/2006» in quanto sarebbe stata omessa la necessaria previa effettuazione del piano di caratterizzazione finalizzato alla ricostruzione dei fenomeni di contaminazione delle matrici ambientali e dunque alla acquisizione delle imprescindibili informazioni di base a supporto delle decisioni da prendere ai fini della bonifica e/o messa in sicurezza del sito.

3. Con ricorso presentato il 19 maggio 2023 il solo -OMISSIS- ha presentato motivi aggiunti, facendo ivi presente la sopravvenuta definizione dei due giudizi penali pendenti nei propri confronti in relazione alla vicenda oggetto della gravata ordinanza, nonché la rilevata modificazione dello stato dei luoghi successivamente al dissequestro degli stessi, deducendo i seguenti ulteriori profili di illegittimità:

IV) «Illegittimità per difetto di presupposti sotto ulteriore profilo – Eccesso di potere per vizio e/o difetto di istruttoria - Erroneità della motivazione» in quanto nella sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-/2022, di assoluzione del ricorrente dall’ipotesi di reato inerente l’interramento dei rifiuti, sarebbe stata incidentalmente vagliata la legittimità dell’Ordinanza oggi impugnata, della quale sarebbe stata stigmatizzata la carenza di istruttoria per essersi la stessa limitata a recepire “integralmente e acriticamente” gli esiti delle attività svolte dagli inquirenti; la sentenza avrebbe inoltre precisato che l’eventuale inadempimento degli stessi agli obblighi informativi di cui all’art. 242 del D.lgs. 152/2006 non sarebbe sufficiente a fondarne la contestata responsabilità;

V) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 240 e ss. del D.lgs. 152/06 –Illegittimità per vizio/erroneità di presupposti sotto ulteriore profilo - Eccesso di potere per vizio e/o difetto di istruttoria - Erroneità della motivazione - Vizio del procedimento - Omessa attivazione della procedura di messa in sicurezza», in quanto gli accertamenti svolti dall’ARPA Lazio posti a fondamento dell’ordinanza sarebbero risultati, da una perizia di parte prodotta nell’ambito dei citati procedimenti penali, tecnicamente non corretti e comunque inidonei a fondare un giudizio di superamento delle CSC;

VI) «Illegittimità per vizio di presupposti - Violazione degli art. 244 e ss. e dell’art. 250 del D.lgs. 152/06 - Illegittimità procedimentale - Omessa attivazione interventi di legge - Difetto di istruttoria - Eccesso di potere per erroneità e perplessità - Violazione dell’art. 242 del D.lgs. 152/06», in quanto dalla citata perizia emergerebbe, altresì, l’omessa attivazione, da parte delle autorità preposte, delle procedure di messa in sicurezza necessarie a seguito dell’escavazione dei fusti precedentemente interrati nelle aree in questione;

VII) «Vizio dei presupposti sotto ulteriore profilo, con riferimento alle sopravvenute modifiche dello stato dei luoghi» in quanto, successivamente al dissequestro dell’area, avvenuto il 30 dicembre 2002, sarebbe stata rilevata una grave modificazione dello stato dei luoghi tramite realizzazione di opere edilizie finalizzate alla realizzazione di una strada, nelle immediate vicinanze delle aree interessate dal rinvenimento dei rifiuti pericolosi, facenti parte di un ampio progetto riguardante le problematiche spondali del fiume -OMISSIS-, oggetto di un appalto affidato dal Comune di -OMISSIS-.

3.1. Con il ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha, altresì, chiesto la sospensione, in via cautelare, dei provvedimenti impugnati, allegando la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla relativa esecuzione in ragione dell’imminenza dell’avvio delle operazioni di bonifica del sito da parte della Regione Lazio, con potenziale ulteriore irreversibile modifica dello stato dei luoghi.

4. Con ordinanza collegiale n. 474 del 28 giugno 2023, resa all’esito della camera di consiglio del 21 giugno 2023, fissata per l’esame della domanda cautelare, è stato ordinato alla Provincia di -OMISSIS- di depositare in giudizio «copia della prova dell’avvenuta notifica del gravato provvedimento alla parte ricorrente, essendo agli atti unicamente la copia del plico, con la data del suo invio (7 settembre 2017)» nonché «chiarimenti istruttori sullo stato del procedimento avviato con l’ordinanza oggetto della presente impugnativa».

5. La Provincia di -OMISSIS- si è successivamente costituita in giudizio depositando l’atto richiesto, gli atti del procedimento e memoria difensiva nella quale ha controdedotto ad alcuni dei motivi di gravame proposti nell’ambito del ricorso introduttivo, opponendosi al relativo accoglimento.

5.1. In tale fase del giudizio si è, altresì, costituito il Comune di -OMISSIS-, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto dello stesso perché infondato.

6. Con ordinanza n. 130 del 19 luglio 2023 è stato disposto l’accoglimento dell’istanza cautelare, ritenuta la sussistenza di elementi di fondatezza dei motivi di ricorso inerenti l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento nonché il pregiudizio derivante dall’imminente accesso di terzi alle aree in questione per l’inizio delle operazioni di caratterizzazione; è stata, altresì, disposta la fissazione dell’udienza di discussione per il 23 aprile 2024.

7. Il provvedimento è stato appellato dalla Provincia di -OMISSIS-; con ordinanza n. 3826 del 15 settembre 2023 la IV sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’impugnativa cautelare non ravvisando, in ragione della citata fissazione dell’udienza di discussione, adeguati elementi di periculum.

8. Si è, poi, costituita in giudizio la Regione Lazio, la quale ha illustrato l’avanzato stato del procedimento, da essa posto in essere, per la bonifica del sito, oggetto dell’Accordo di Programma stipulato con il MASE (già MITE) “SIN Fiume -OMISSIS-”, facendo altresì presente l’avvenuta impugnazione, avanti il TAR Lazio-Roma, dei provvedimenti, da essa emanati nel contesto di tale procedimento, aventi ad oggetto la rimozione dei rifiuti e le operazioni di bonifica del sito da parte della -OMISSIS-, attuale proprietaria del sito, e concludendo per il rigetto dell’odierno gravame al fine di consentire l’espletamento delle attività di risanamento ambientale dell’area contaminata.

9. Si è, altresì, costituito il Comune di -OMISSIS-, il quale ha parimenti chiesto la reiezione del ricorso facendo presente che i lavori da esso svolti – contestati da parte ricorrente nell’ambito dei motivi aggiunti – sarebbero iniziati solo nel 2019 ed interrotti nel 2022 (quindi in un momento successivo agli accertamenti effettuati sul sito ritenuto contaminato e sottoposto alla relativa ordinanza di sospensione), e che, in ogni caso, le attività contestate sarebbero state svolte in un’area che, proprio in quanto confinante col sito oggetto di sequestro, sarebbe stata adeguatamente recintata prima dell’inizio dei lavori, al fine di prevenire eventuali sconfinamenti.

-OMISSIS-. In vista della discussione del merito le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. nelle quali hanno ulteriormente illustrato le opposte tesi sostenute.

11. All’esito dell’udienza del 23 aprile 2024 il Collegio ha, infine, trattenuto il ricorso in decisione.

12. Deve in primo luogo rilevarsi che le questioni illustrate dalla Regione Lazio nell’ambito degli atti difensivi depositati hanno ad oggetto, come condivisibilmente rilevato da parte ricorrente, il parallelo procedimento inerente l’esecuzione dell’Accordo di Programma del 12 marzo 2019, dalla stessa stipulato con il Ministero dell’Ambiente per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del SIN “Bacino del fiume -OMISSIS-” – il quale costituisce peraltro oggetto di ricorso pendente avanti il TAR Lazio – Roma, iscritto al n.-OMISSIS-/2023 REG.RIC.); le stesse, tuttavia, non riguardano la legittimità dell’ordinanza oggetto del presente giudizio così che, per quanto indubbiamente rilevanti, non possono essere prese in considerazione ai fini della relativa definizione.

12.1. Analogamente non costituiscono oggetto del presente giudizio i provvedimenti inerenti i lavori, commissionati dal Comune di -OMISSIS-, riguardanti le aree attigue a quelle oggetto dell’ordinanza impugnata; le questioni in proposito dibattute, pertanto, parimenti non rivestono rilevanza ai fini del decidere.

13. Venendo all’esame dei motivi di illegittimità dedotti avverso il provvedimento impugnato, deve procedersi a scrutinare, per evidenti ragioni di priorità logico – giuridica, il primo motivo del ricorso introduttivo, con il quale i ricorrenti lamentano l’omessa comunicazione di avvio del procedimento che ha condotto all’emanazione dell’impugnata ordinanza.

13.1. Occorre in proposito rilevare che nell’ambito di quest’ultima viene affermato che la Provincia ha «formalmente avviato il procedimento amministrativo finalizzato all’attuazione della procedura di cui all’art. 244 del d.lgs. 152/2006, in data 27 giugno 2017, con comunicazione prot. -OMISSIS- e con successiva nota prot. 53729 del 12 luglio 2017 ha chiesto ai competenti uffici comunali informazioni anagrafiche aggiornate relative ai soggetti destinatari di tale comunicazione», dando inoltre atto del fatto che «le problematiche derivanti dalla riscontrata irreperibilità dei soggetti destinatari della comunicazione e la conseguente difficoltà di recapito della stessa hanno determinato il protrarsi delle attività amministrative e di indagine, ad esito delle quali la provincia di -OMISSIS- ha provveduto a rinnovare la comunicazione di avvio del procedimento ai suddetti destinatari nelle forme previste dalla normativa vigente».

13.2. All’atto della costituzione in giudizio (luglio 2023) la Provincia di -OMISSIS- ha peraltro chiarito, e documentato, senza che sul punto siano state svolte contestazioni di sorta, che la nota prot. n. -OMISSIS- del 27 giugno 2017, inoltrata a tutti i destinatari della comunicazione, è stata notificata esclusivamente alla -OMISSIS- S.r.l., in liquidazione, società intestataria dei terreni inquinati, mentre con riferimento agli altri destinatari, in particolare al Sig. -OMISSIS-, la notificazione non si è perfezionata, essendo stata la raccomandata A/R di trasmissione (n. -OMISSIS-) restituita con la dicitura “Destinatario sconosciuto”, così che nei confronti dello stesso la procedura veniva reiterata con nota prot. n. 54979 del 18 luglio 2017; la Provincia ha, poi, in proposito fatto presente che il Sig. -OMISSIS- ha certamente ricevuto tale ultima comunicazione, atteso che con nota dell’11 settembre 2017, acquisita al protocollo con il n. 66209 del 13 settembre 2017 (documento depositato dalla Provincia resistente il 12 agosto 2023), 1’Avv.-OMISSIS- ha presentato, in nome e per conto dello stesso, osservazioni endoprocedimentali nelle quali ha espressamente confermato la ricezione della nota.

13.3. Reputa, pertanto, il Collegio che la censura in oggetto, all’esito dei citati chiarimenti e della documentazione depositata dalla Provincia a supporto degli stessi, sia risultata priva di fondamento e debba, pertanto, essere respinta.

14. Deve, quindi, procedersi all’esame del secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale come sopra detto, i ricorrenti lamentano che la propria individuazione quali soggetti responsabili della potenziale contaminazione del sito sarebbe viziata da difetto di istruttoria e motivazione.

14.1. Tale censura deve, peraltro, essere vagliata, per quanto riguarda il ricorrente -OMISSIS-, unitamente al quarto dei motivi aggiunti nel cui contesto, a seguito della definizione in senso favorevole (con pronunzie in parte assolutorie nel merito e in parte dichiarative di improcedibilità per prescrizione) dei due procedimenti penali riguardanti gli stessi fatti contestati con l’ordinanza oggetto del presente giudizio, sono stati dedotti ulteriori ragioni di illegittimità del provvedimento inerenti l’istruttoria espletata.

14.3. Tali doglianze sono, nel loro complesso, ad avviso del Collegio fondate, e meritano pertanto condivisione, nei termini e nei limiti che si va ad esporre.

14.4. Occorre premettere che l’ordinanza impugnata fonda la responsabilità dei ricorrenti per il rilevato superamento delle CSC, nell’area in argomento, sui seguenti argomenti:

- quanto a -OMISSIS-, lo stesso sarebbe imputato nel procedimento penale n.-OMISSIS-/-OMISSIS- pendente avanti il Tribunale di -OMISSIS-, per illecito smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, interrati nelle aree dello stabilimento d -OMISSIS-/-OMISSIS-, e per disastro ambientale;

- quanto alla-OMISSIS-. S.r.l. in liquidazione (che sarebbe l’«attuale denominazione» della -OMISSIS--OMISSIS- S.p.A.), la stessa sarebbe la proprietaria delle aree sulle quali è stato rilevato l’inquinamento;

- entrambi avrebbero omesso l’esecuzione delle attività di cui all’art. 242 d.lgs. 152/2006.

14.5. Reputa il Collegio che tali motivazioni si manifestino lacunose ed insufficienti a sostenere il provvedimento, palesando altresì l’espletamento di un’istruttoria non idonea all’accertamento della effettiva e concreta responsabilità dei ricorrenti nella causazione dell’evento rilevato.

14.5.1. Quanto all’-OMISSIS-, la mera imputazione nell’ambito del procedimento penale non è, infatti, evidentemente sufficiente a fondare l’imputabilità della rilevata contaminazione del sito, e ciò, tanto più, alla luce delle modalità con le quali lo stesso è stato definito.

14.5.2. Con la sentenza n.-OMISSIS-/22, passata in giudicato il 6 marzo 2023, depositata in giudizio, il Tribunale d -OMISSIS- ha infatti definito il procedimento penale iscritto al n.-OMISSIS-/-OMISSIS- RGNR, nel cui ambito il Sig. -OMISSIS- era imputato dei reati di cui agli artt. 256, I e III comma, II periodo, e 257, II comma, del d.lgs. 152/2006 per avere – nella qualità di legale rappresentante delle -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l. nel periodo 1989/1999 e 2001/2009, unitamente ad altri, posto in essere un’attività di smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi, tramite interramento di vari materiali, nonché del reato di cui all’art. 434 c.p. perché, in concorso con altri cagionava, in ragione delle condotte descritte, un disastro ambientale, in parte assolvendolo per non avere commesso il fatto e in parte dichiarando la prescrizione dei reati contestati.

Il Tribunale ha, in tale contesto, inoltre accertato che alcune delle condotte addebitate al ricorrente non potevano, in realtà, essere state dallo stesso materialmente poste in essere – non essendo egli all’epoca titolare di poteri gestori della società - e che, con riferimento ad altre attività allo stesso contestate, non erano emersi nell’ambito del dibattimento elementi sufficienti a farne ritenere provata la responsabilità penale (così adottando pronuncia di non doversi procedere per prescrizione).

14.5.3. Con la sentenza -OMISSIS-/2022, irrevocabile il 25 febbraio 2023, lo stesso Tribunale, definendo il procedimento n. -OMISSIS-/2017 RGNR ha, inoltre, assolto il Sig. -OMISSIS- per non avere commesso il fatto, in relazione ai reati di cui agli artt. 452-terdecies e 452-bis c.p., per avere interrato rifiuti speciali e avere omesso di provvedere alle attività di messa in sicurezza e bonifica del sito ed avere provocato una significativa compromissione e deterioramento dell’ambiente, nonché di cui all’art. 257, comma I, secondo periodo, del d.lgs. 152/2006 per avere egli omesso la comunicazione di cui all’art. 242, comma I, dello stesso decreto.

Nella sentenza si afferma, con riferimento all’ordinanza oggetto del presente giudizio, che la Provincia di -OMISSIS-, nella individuazione del responsabile della contaminazione, si è invero limitata «a richiamare le risultanze istruttorie delle attività investigative svolte dall’autorità giudiziaria negli anni», le quali tuttavia «nel momento in cui l’ordinanza è stata emessa non erano ancora state oggetto di vaglio giurisdizionale», tanto che l’ente ha «integralmente e acriticamente recepito gli esiti delle attività investigative svolte dagli inquirenti»; il Tribunale ha altresì evidenziato che il reato di mancata comunicazione agli enti preposti è pur sempre ascrivibile al responsabile dell’evento potenzialmente inquinante e non anche al proprietario del terreno che non lo abbia cagionato, precisando in proposito che né in fase investigativa né nel procedimento amministrativo è stato affrontato il tema della individuazione dei soggetti che, in quanto dotati di poteri gestori della società proprietaria del sito inquinato, potevano considerarsi effettivamente responsabili della contaminazione e della conseguente omessa bonifica, nonché rilevando che il Sig. -OMISSIS- ha rivestito la carica di legale rappresentante della società in un periodo (-OMISSIS-.2.1999/30.4.2001) in cui alcuna delle condotte contestate come causa dell’inquinamento è avvenuta, escludendo di conseguenza che i «gravi fatti di inquinamento, di omessa bonifica e di omessa comunicazione dell’inquinamento in essere» possano essere a lui ascritti.

14.6. Osserva in proposito il Collegio che, sebbene il giudicato penale non faccia stato nei confronti della Provincia resistente, che non risulta costituita parte civile nei giudizi indicati, lo stesso riveste evidente rilevanza ai fini della legittimità dell’ordinanza impugnata in considerazione del fatto che la stessa, per quanto concerne la posizione dell’-OMISSIS-, è come detto fondata esclusivamente sulla pendenza del procedimento penale e sul fatto che egli sia stato legale rappresentante della società -OMISSIS--OMISSIS- S.p.A., circostanze tuttavia per quanto riferito rivelatesi entrambe prive di alcuna consistenza all’esito della definizione del giudizio stesso.

14.6.1. In tale contesto gli esiti del giudizio penale evidenziano, pertanto, la fondatezza delle censure svolte, nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, in merito all’istruttoria svolta dall’amministrazione, che si rivela del tutto insufficiente all’individuazione di una effettiva responsabilità del ricorrente nella causazione della potenziale contaminazione.

14.6.2. In proposito deve infatti rilevarsi che secondo consolidata affermazione della giurisprudenza amministrativa, l’ordinanza ex art. 244 del d.lgs. 152/2006 può essere legittimamente emanata solo nei confronti del soggetto al quale la contaminazione sia addebitabile, a titolo di dolo o colpa, in forza di condotte attive ovvero omissive, ma pur sempre connotate dagli elementi caratteristici della responsabilità soggettiva (in termini, tra le tante, da ultimo, TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 12 febbraio 2024, n. 204 , Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 marzo 2022, n.1630); ciò in applicazione del noto principio, di derivazione comunitaria, secondo il quale «chi inquina paga».

14.7. Peraltro, nonostante sollecitata in tal senso dall’ordinanza collegiale di cui al punto 4) che precede, la Provincia non ha fornito i chiarimenti richiesti dal Collegio sulla vicenda, né ha preso –neppure nel successivo corso del giudizio - posizione sui motivi aggiunti, con i quali parte ricorrente ha diffusamente illustrato le conseguenze dell’intervenuta definizione dei procedimenti penali inerenti la stessa vicenda oggetto dell’ordinanza.

14.8. Quanto, invece, alla ricorrente -OMISSIS-, rileva il Collegio che nessuna motivazione risulta fornita nel provvedimento circa l’imputabilità alla stessa della contaminazione, se non quella dell’essere proprietaria dell’area (essendo «-OMISSIS- S.r.l.» (…) «l’attuale denominazione» della -OMISSIS--OMISSIS- S.p.A.), tuttavia del tutto insufficiente allo scopo.

Sul punto la giurisprudenza è, infatti, consolidata nel ritenere che «L'Amministrazione non può imporre al proprietario di un'area inquinata, che non sia l'autore dell'inquinamento, l'obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, di cui all'art. 240, comma 1, lettere m) e p) del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario "incolpevole" restano limitati a quanto espressamente previsto dall'articolo 253 del medesimo decreto legislativo in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari” (Cons. Stato, Ad. Plen., ordinanza, 25 settembre 2013, n. 21)» (Cons. di Stato, sez. IV, 17 luglio 2023 n. 6957; in proposito si veda anche Cass. Civ., sez. un., 1 febbraio 2023, n. 3077, secondo cui «gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto dall'art. 253, in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare, tale essendo la netta distinzione tra la figura del responsabile dell'inquinamento e quella del proprietario del sito, che non abbia causato o concorso a causare la contaminazione; così che, come ancora ribadito, il proprietario ‘non responsabile’ dell'inquinamento è tenuto, ai sensi dell'art. 245, comma 2, ad adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i), ma non le misure di messa in sicurezza d'emergenza e bonifica di cui alle lett. m) e p)».

15. I motivi all’esame si manifestano, pertanto, in ragione delle superiori considerazioni, fondati e meritevoli di accoglimento, con la conseguenza che il provvedimento impugnato, assorbita ogni altra censura, deve essere annullato ai fini della rinnovazione dell’istruttoria relativamente all’accertamento della responsabilità dei ricorrenti in ordine alla rilevata potenziale contaminazione dell’area inerente le “ex -OMISSIS--OMISSIS-”; in tale ambito la Provincia di -OMISSIS- dovrà, altresì, tenere conto delle sopravvenienze relative alla definizione del procedimento penale che ha dato origine al procedimento, verificandone la rilevanza ai fini della riedizione di quest’ultimo.

16. Le spese devono essere, infine, regolate in applicazione del principio della soccombenza nei confronti della Provincia di -OMISSIS-; sussistono, invece, giustificati motivi per disporne la compensazione nei confronti delle altre amministrazioni costituite in giudizio, non avendo le stesse concorso all’emanazione del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza della Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS-.

Condanna la stessa Provincia di -OMISSIS- al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio, liquidando le stesse nella somma di euro 2.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuno di essi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo -OMISSIS- del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente -OMISSIS-.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Valerio Torano, Primo Referendario

Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore