TAR Veneto Sez. III n. 2210 del 26 maggio 2010
Rifiuti. Ordinanza rimozione e competenza del sindaco

L'art. 192, comma 3, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, è norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107, comma 5, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo per il criterio della specialità e per quello cronologico sul disposto del testo unico degli enti locali

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 02210/2010 REG.SEN.
N. 01001/2007 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2007, proposto da:
Azienda Agricola Mea Società semplice, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Cazzagon e Davide Cortese, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, Santa Croce, 742;


contro


Comune di Porto Viro, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
A.R.P.A.V., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Casella, Giovanni Scudier, e Roberto Bondi', con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Santa Croce, 663;

per l'annullamento

- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Porto Viro n. 50 del 19 aprile 2007, notificata il 20 aprile 2007, avente ad oggetto la rimozione, il recupero e lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e il ripristino dello stato dei luoghi;

- delle risultanze dell’accertamento compiuto dall’Arpav durante il sopralluogo del 6 marzo 2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.R.P.A.V.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2010 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori avv. Cazzagon per la parte ricorrente e avv. Bondì per l'A.R.P.A.V. resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


La Società ricorrente espone di essere titolare di un’azienda agricola che pratica l’attività di coltivazione del mais, della soia e delle barbabietole e l’allevamento di bovini nel Comune di Porto Viro.

L’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale nel corso di un sopralluogo eseguito il 6 marzo 2007, ha accertato la presenza di un cumulo di pneumatici accatastati su uno spiazzo adiacente al fabbricato ad uso uffici, un deposito di letame e un deposito di inerti provenienti da demolizioni edilizie abbandonati, segnalando la circostanza al Comune.

Il Sindaco del Comune di Porto Viro con ordinanza n. 50 del 19 aprile 2007, ha ordinato la rimozione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti nell’Azienda agricola.

La ricorrente lamenta che il Comune abbia erroneamente qualificato il materiale rinvenuto come rifiuto, sottolineando, in particolare:

- che i pneumatici fuori uso temporaneamente accatastati nell’area ove sono stati rinvenuti, sono destinati all’uso agronomico negli allevamenti di bovini al fine di ancorare i teli di copertura dei silos orizzontali e garantire al trinciato di mais stoccato un’adeguata maturazione;

- che gli inerti in realtà consistono in alcuni listelli di calcestruzzo asportabili utilizzati per realizzare il pavimento posto a copertura della vasche di contenimento sottostanti le stalle, temporaneamente collocati nello spiazzo per essere affidati ad un’impresa autorizzata allo smaltimento;

- che il letame era posto su un pavimento impermeabile in cemento per il tempo necessario alla pulizia delle stalle prima dello spostamento nelle concimaie.

Il provvedimento impugnato è quindi impugnato per le seguenti censure:

I) incompetenza del Sindaco ad adottare un atto di competenza dirigenziale;

II) violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento;

III) illogicità, carenza di motivazione, falsità di presupposto, carenza di istruttoria, difetto di motivazione e violazione degli artt. 183, 192 e 228 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla qualificazione come rifiuto dei pneumatici fuori uso;

IV) illogicità, contraddittorietà carenza di istruttoria e difetto di motivazione;

V) illogicità ed erronea valutazione della situazione di fatto;

VI) illogicità e violazione degli artt. 183, 192 e 228 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla qualificazione come rifiuto dei listelli di calcestruzzo;

VII) violazione dell’art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l’omessa instaurazione di un contraddittorio;

VIII) disparità di trattamento e violazione dei principi dell’art. 97 della Costituzione;

IX) illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e motivazione per l’incongruità del termine assegnato.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Porto Viro.

L’Arpav, costituitasi in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 374 del 6 giugno 2007, è stata accolta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 29 aprile 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.

La censura di incompetenza del Sindaco di cui al primo motivo deve essere respinta.

Infatti l'art. 192, comma 3, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, è norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107, comma 5, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo per il criterio della specialità e per quello cronologico sul disposto del testo unico degli enti locali (cfr. Tar Veneto. Sez. III, 20 ottobre 2009 , n. 2623; id. 29 settembre 2009, n. 2454; Consiglio di Stato, Sez. V, 25 agosto 2008 , n. 4061; Tar Veneto, Sez. III, 14 gennaio 2009, n. 40).

2. Sono invece fondate e meritevoli di accoglimento le censure, che nello specifico giudizio assumono carattere assorbente, di violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l’omessa instaurazione di un corretto contraddittorio procedimentale antecedente l’adozione dell’ordinanza di rimozione di rifiuti, di cui al secondo e settimo motivo di ricorso.

Sono infatti rifiuti le sostanze e gli oggetti che di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi e, salvo che per le sostanze od oggetti di cui il detentore abbia l’obbligo di disfarsi, ai fini della qualificazione devono essere compiute valutazioni da svolgersi caso per caso, posto che le modalità di conservazione degli oggetti costituiscono un indizio di centrale importanza per stabilire la volontà del detentore.

Se una raccolta al riparo dagli agenti atmosferici e su aree pavimentate è idonea a dimostrare la volontà di conservare le caratteristiche di un bene riutilizzabile senza pregiudizi per l’ambiente, una tale intenzione è invece contraddetta da un accatastamento alla rinfusa senza alcuna protezione.

Anche per tale ragione nella specifica materia la necessità dell’acquisizione dell’apporto procedimentale dei destinatari del provvedimento, che è stata omessa dal Comune di Porto Viro, di per sé necessaria in applicazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assume un’importanza ancora maggiore, ed infatti l’art. 192, comma 3, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, dispone che l’ordinanza di rimozione debba essere preceduta da un accertamento da parte dei soggetti preposti al controllo da svolgersi in contraddittorio con gli interessati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 25 agosto 2008; Tar Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 31 gennaio 2008, n. 64).

Nel caso all’esame peraltro, l’instaurazione di un corretto contraddittorio, avrebbe potuto evitare l’adozione del provvedimento impugnato, posto che l’attività amministrativa svolta successivamente all’ordinanza cautelare, da cui è scaturita la circolare di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 243 del 9 febbraio 2010, recante “indirizzi e modalità operative per il corretto utilizzo di pneumatici usati nelle pratiche agricole. D.lgs. 3.4.2006, n. 152, art. 183 comma 1, lett. p)”, ha dimostrato che la soluzione della res controversa consiste nell’individuazione delle regole e delle condizioni, insussistenti al momento del sopralluogo nell’Azienda da parte dell’Arpav, in presenza delle quali i pneumatici fuori uso possono essere utilizzati senza pregiudizi per l’ambiente e senza dover essere necessariamente qualificati come rifiuti, e il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto dar luogo all’emanazione di apposite prescrizioni tecniche anziché all’ordinanza di rimozione.

In definitiva pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, per le assorbenti censure di cui al secondo e settimo motivo di ricorso.

La specificità della controversia e delle vicende che vi hanno dato origine integrano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Sindaco del Comune di Porto Viro n. 50 del 19 aprile 2007, nel senso precisato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2010