TAR Abruzzo (PE), Sez. I, n. 363, del 2 luglio 2013
Rifiuti.Legittimità ordinanza comunale chiusura attività impianto lavorazione rifiuti da prodotti edili derivati per scadenza dell’autorizzazione regionale

E’ legittima l'ordinanza con cui il comune ordina la chiusura dell'attività e dell'impianto di lavorazione rifiuti derivati da attività di costruzione e commercializzazione dei prodotti edili derivati, per scadenza dell’autorizzazione regionale. La scadenza dell’autorizzazione è un effetto che deriva direttamente dall’atto originario di autorizzazione e dalla legge, e pertanto l’atto del Comune laddove presuppone tale scadenza, non ha valore provvedimentale, non incidendo esso sulla durata del titolo, ma limitandosi a prendere atto di un effetto già prodotto. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00363/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00382/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 382 del 2011, proposto da: 
Ecologica Turri S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso Sergio Della Rocca in Pescara, via Tirino, N. 8;

contro

Comune di Turrivalignani, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Dioguardi, con domicilio eletto presso Alessandro Dioguardi in Pescara, via Regina Elena 20;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 7 del 17 maggio 2011 con cui il Comune di Turrivalignani ha ordinato al sig. Sergio Mastrodicasa, quale legale rappresentante della società ricorrente, la chiusura dell'attività e dell'impianto di lavorazione rifiuti derivati da attività di costruzione e commercializzazione dei prodotti edili derivati.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Turrivalignani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Massimiliano Balloriani e udito l'avv. Alessandro Dioguardi per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, il Comune di Turrivalignani ha ordinato alla società ricorrente la chiusura dell’attività e dell’impianto di lavorazione di rifiuti e commercializzazione dei derivati, sul presupposto, tra l’altro, della scadenza dell’autorizzazione regionale concessa con determina del 8 aprile 2004, trovando in ciò conforto nella nota n. 83206 del 12 aprile 2011 della Regione Abruzzo secondo cui i provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione hanno avuto carattere sanzionatorio e quindi non sono idonei a prorogarne la durata.

La ricorrente premette che il progetto per la realizzazione dell’impianto è stato approvato con l’anzidetta delibera regionale DF 3/26 del 8 aprile 2004, con la quale è stato altresì autorizzato l’esercizio dell’impianto medesimo.

In data 31 luglio 2009, inoltre, la Regione Abruzzo ha notificato alla Ecologica Turri srl la determinazione n. DR 4/135 del 24 luglio 2009, con la quale è stata revocata l’autorizzazione del 2004, ai sensi dell’articolo 208 comma 13 del d.lgs. 152 del 2006 (che disciplina le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, tra cui appunto la revoca dell’autorizzazione “in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”) e dell’articolo 45 comma 16 lett. C) della LR Abruzzo n.45 del 2007 (che analogamente prevede le sanzioni applicabili qualora in seguito a controlli successivi all'avviamento dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione).

Tale determinazione è stata quindi impugnata dall’odierna ricorrente innanzi a questo Tribunale amministrativo che, con sentenza n. 731 del 2010, ne ha disposto l’annullamento sostanzialmente per difetto di motivazione e di istruttoria.

Ciò premesso, la ricorrente ritiene, tra l’altro, che l’autorizzazione debba ritenersi ancora vigente; che in ogni caso il Comune sarebbe incompetente ad emettere l’ingiunzione alla chiusura essendo la competenza in materia della Regione, così come la stessa è competente ad autorizzare gli impianti ed a revocare le autorizzazioni medesime(a tal fine richiama la sentenza n. 318 del 2011, con la quale questo Tribunale amministrativo ha affermato in materia di bonifica dei siti inquinati che, ove sia prevista una normativa speciale, quest’ultima debba prevalere sulla normativa che affida al Sindaco la decretazione d’urgenza a tutela della salute pubblica; e che inoltre le ordinanze contingibili e urgenti sono utilizzabili solo ove l’ordinamento non preveda altri mezzi ordinari); che, ciò premesso, la nota n. 83206 del 12 aprile 2011 della Regione Abruzzo oltre a non avere il contenuto di un provvedimento di revoca sarebbe anche incompatibile con una revoca, atteso che in essa la Regione preannuncia la volontà di sottoporre la ricorrente ad ulteriori controlli sull’attività autorizzata.

Con ordinanza n. 165 del 2011 è stata respinta l’istanza cautelare; decisione poi riformata in appello “ai soli fini del sollecito esame del ricorso nel merito”.

All’udienza del 23 maggio 2013 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Ai sensi degli articoli 27 e 28 del d.lgs. n. 22 del 1997, la Regione Abruzzo ha autorizzato, con delibera di G.R. n.DF3/26 del 8 aprile 2004, la ricorrente, rispettivamente, alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di lavorazione e commercializzazione di prodotti di demolizione e di scarto delle costruzioni.

Tale delibera ha previsto inoltre espressamente che l’autorizzazione all’esercizio ha durata di 5 anni con riferimento alla data di avvio dell’impianto da comunicarsi a cura della società autorizzata (così come era previsto dall’articolo 28 comma 3 del d.lgs. n. 22 del 1997, vigente al momento dell’adozione dell’autorizzazione; atteso che il termine di durata dell’autorizzazione unica di costruzione e gestione è stato elevato a 10 anni con l’articolo 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, cfr. Tar Trieste, sentenza n. 342 del 2007; dopo essere passato ad otto durante la vigenza del d.lgs. n. 36 del 2003).

Dagli atti (cfr. provvedimento regionale del 30 aprile 2008 n. DN3/000166), inoltre, è emerso che prima di adottare il provvedimento di revoca sanzionatoria, ai sensi dell’articolo 208 comma 13 del d.lgs. 152 del 2006 e dell’articolo 45 comma 16 lett. C) della LR Abruzzo n.45 del 2007, la Regione Abruzzo ha altresì adottato nei confronti della ricorrente provvedimenti di sanzionatori di sospensione dell’autorizzazione.

Il provvedimento di revoca dell’autorizzazione, infine, come già ricordato, è stato annullato (con sentenza n. 731 del 2010 di questo Tribunale).

Ciò premesso, è agevole osservare che la sospensione sanzionatoria non proroga la durata dell’autorizzazione; a tal fine è appena il caso di rilevare che viceversa verrebbe vanificato l’effetto sanzionatorio connesso alla sospensione dell’esercizio dell’attività produttiva.

Tale effetto non può derivare neanche dall’annullamento in sede giurisdizionale della revoca dell’autorizzazione atteso che da ciò è derivata solo la riviviscenza del provvedimento originario che prevedeva, appunto, la durata quinquennale.

La scadenza dell’autorizzazione, inoltre, è un effetto che deriva direttamente dall’atto originario di autorizzazione e dalla legge, e pertanto l’atto del Comune qui impugnato, laddove presuppone tale scadenza, non ha valore provvedimentale, non incidendo esso sulla durata del titolo, ma limitandosi a prendere atto di un effetto già prodotto.

Da ciò consegue che non coglie nel segno la questione di incompetenza del Comune su tale aspetto, né tantomeno appare utile a tal fine osservare che la revoca dell’autorizzazione è di competenza della Regione.

Proprio perché la scadenza dell’autorizzazione si è già prodotta come effetto automatico e connaturale al provvedimento iniziale con la quale è stata concessa, il Comune, nel legittimo esercizio del proprio potere di controllo, consentito tra l’altro ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale Abruzzo n. 45 del 2007, si è limitato ad inibire un’attività di smaltimento non più legittima, in quanto esercitata in difetto di un titolo efficace, e quindi abusiva (come testualmente specificato nel provvedimento impugnato).

Né risultano agli atti provvedimenti regionali di proroga.

Rilevata la legittimità sostanziale del provvedimento impugnato, la censura di mancato avviso di avvio del procedimento non appare fondata, ai sensi dell’articolo 21 octies della legge n.241 del 1990, atteso che, in relazione alle censure sollevate, il provvedimento non avrebbe comunque potuto avere un contenuto diverso e satisfattivo dell’interesse di parte ricorrente.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, della somma complessiva di euro 2.500 (duemilacinquecento/00), a titolo di spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Dino Nazzaro, Consigliere

Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)