TAR Toscana Sez. II sent. 399 del 4 marzo 2009
Rumore. Ordinanza e procedimento amministrativo
La legge n. 241/90 sancisce a livello di diritto positivo l’istituto della partecipazione al procedimento amministrativo, manifestazione di quel più generale principio del “giusto procedimento” in forza del quale l’azione della P.A. si svolge nel contraddittorio dei suoi destinatari, ed il procedimento costituisce il luogo virtuale di composizione preventiva dei conflitti fra soggetti pubblici e privati portatori di interessi contrapposti. La partecipazione degli interessati al procedimento si attiva in prima battuta attraverso la obbligatoria comunicazione di avvio disciplinata dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241 cit., che, per espressa previsione normativa, può peraltro venire omessa ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità; fermo restando che, in termini generali, l’amministrazione è sempre tenuta a rendere conto della sussistenza di tali ragioni di urgenza qualificata (fattispecie relativa ad ordinanza contingibile ed urgente di sospensione di emeissioni acustiche)
Rumore. Ordinanza e procedimento amministrativo
La legge n. 241/90 sancisce a livello di diritto positivo l’istituto della partecipazione al procedimento amministrativo, manifestazione di quel più generale principio del “giusto procedimento” in forza del quale l’azione della P.A. si svolge nel contraddittorio dei suoi destinatari, ed il procedimento costituisce il luogo virtuale di composizione preventiva dei conflitti fra soggetti pubblici e privati portatori di interessi contrapposti. La partecipazione degli interessati al procedimento si attiva in prima battuta attraverso la obbligatoria comunicazione di avvio disciplinata dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241 cit., che, per espressa previsione normativa, può peraltro venire omessa ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità; fermo restando che, in termini generali, l’amministrazione è sempre tenuta a rendere conto della sussistenza di tali ragioni di urgenza qualificata (fattispecie relativa ad ordinanza contingibile ed urgente di sospensione di emeissioni acustiche)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1604 del 2004, proposto da:
Victoria S.r.l., in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Domenico Comporti e Simone Nocentini, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via dei Rondinelli 2;
contro
Comune di Torrita di Siena, in persona del Sindaco "pro tempore", rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Golini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via Gino Capponi 26;
A.R.P.A.T. – Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, in persona del Direttore "pro tempore", rappresentata e difesa dall'avv. Michela Simongini, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’A.R.P.A.T. in Firenze, via Porpora 22;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1- dell’ordinanza a firma del Responsabile dell’Area amministrativa e socio culturale del Comune di Torrita di Siena n. 74 del 15.7.2004, notificata in data 16.7.2004, avente ad oggetto la immediata sospensione dell’attività di emissioni sonore conseguenti all’uso dell’impianto elettroacustico di diffusione sonora presente all’interno del locale posto in loc. Guardavalle n. 66;
2- della presupposta relazione ARPAT – Siena del 23.6.2004;
3- di ogni altro provvedimento od atto antecedente, presupposto e/o connesso, ancorché di ignoti estremi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torrita di Siena;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.R.P.A.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/01/2009 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 26 e depositato il 29 luglio 2004, la Victoria S.r.l. – titolare di licenza commerciale per intrattenimento e spettacolo, nonché di autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande, attività esercitate presso un immobile adibito a ristorante-piano bar e sito in Comune di Torrita di Siena, località Guardavalle – proponeva impugnazione avverso l’ordinanza del 15 luglio 2004, mediante la quale il Sindaco del Comune predetto aveva disposto nei suoi confronti l’immediata sospensione dell’attività di emissioni sonore e dell’utilizzo dell’impianto elettroacustico di diffusione presente all’interno del locale da essa ricorrente gestito, con effetto fino all’attuazione di sistemi ed opere di abbattimento della rumorosità muniti di efficacia certificata da un tecnico competente. L’impugnazione coinvolgeva altresì la relazione dell’A.R.P.A.T. che, avendo evidenziato a carico il superamento dei valori stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, costituiva il dichiarato presupposto del provvedimento gravato in via principale.
La società Victoria, affidatasi in diritto a tre motivi, concludeva per l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensiva da adottarsi anche con decreto “inaudita altera parte”, nonché per la condanna delle amministrazioni procedenti al risarcimento dei danni.
L’istanza cautelare veniva dapprima interinalmente accolta con decreto presidenziale del 30 luglio 2004, quindi confermata dal collegio, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza dell’8 settembre successivo.
La causa veniva infine discussa e trattenuta per la decisione di merito alla pubblica udienza del 22 gennaio 2009, preceduta dal deposito di documenti e memorie difensive.
DIRITTO
L’impugnazione è rivolta nei confronti dell’ordinanza dirigenziale del 15 luglio 2004, con cui il Comune di Torrita di Siena ha disposto la immediata sospensione delle emissioni acustiche provenienti dall’impianto di diffusione sonora presente presso il ristorante-disco bar gestito dalla società ricorrente, e ciò al dichiarato scopo di porre rimedio al superamento dei limiti di rumorosità stabiliti dalla legge, accertato dall’A.R.P.A.T. in esito a sopralluogo del 19 giugno 2004 e già oggetto di numerosi esposti di cittadini residenti in prossimità del locale in questione.
Con il primo motivo di gravame, la Victoria S.r.l. deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, lamentando di non essere stata avvisata dell’avvio del procedimento conclusosi con l’ordinanza impugnata. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia poi la violazione dell’art. 9 della legge n. 447/95, affermando, ad un lato, l’incompetenza del dirigente responsabile d’area all’adozione delle misure urgenti in materia di inquinamento acustico e, dall’altro, la carenza dei presupposti richiesti dalla norma per l’esercizio dei poteri contingibili “extra ordinem” e comunque la mancata ostensione di tali presupposti nella motivazione del provvedimento. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente sostiene l’erroneità dei valori differenziali utilizzati come parametro per l’accertamento.
In via preliminare, l’A.R.P.A.T. eccepisce peraltro il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di aver svolto su richiesta del Comune mere attività endoprocedimentali, senza partecipare all’adozione del provvedimento finale. In senso contrario è sufficiente osservare che, pur non essendo configurabile alcun onere di impugnazione della proposta – diretta dall’A.R.P.A.T. al Comune di Torrita di Siena in esito agli accertamenti eseguiti – di attivare nei confronti della Victoria S.r.l. un procedimento volto al contenimento dei livelli di pressione sonora, trattandosi di atto non vincolante, l’estensione del contraddittorio anche all’ente responsabile dell’attività istruttoria, diverso da quello che ha emesso il provvedimento finale, si giustifica nella specie proprio in ragione del coinvolgimento istituzionale dell’A.R.P.A.T. nella vicenda, tanto più se si considera che alcune delle censure rivolte contro il provvedimento finale investono direttamente l’attività istruttoria imputabile all’Agenzia.
Nel merito, il ricorso è fondato in relazione ai primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione.
Com’è noto, la legge n. 241/90 sancisce a livello di diritto positivo l’istituto della partecipazione al procedimento amministrativo, manifestazione di quel più generale principio del “giusto procedimento” in forza del quale l’azione della P.A. si svolge nel contraddittorio dei suoi destinatari, ed il procedimento costituisce il luogo virtuale di composizione preventiva dei conflitti fra soggetti pubblici e privati portatori di interessi contrapposti. La partecipazione degli interessati al procedimento si attiva in prima battuta attraverso la obbligatoria comunicazione di avvio disciplinata dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241 cit., che, per espressa previsione normativa, può peraltro venire omessa ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità; fermo restando che, in termini generali, l’amministrazione è sempre tenuta a rendere conto della sussistenza di tali ragioni di urgenza qualificata.
I principi appena enunciati si attagliano alle peculiarità del caso in esame. Premesso che, anche nell’ipotesi in cui la P.A. agisca mediante ordinanze contingibili ed urgenti, occorre pur sempre che il provvedimento contenga la puntuale esplicazione dei motivi ostativi alla comunicazione di avvio, anche a voler seguire il diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui le ordinanze contingibili e urgenti sarebbero in linea di massima sottratte all’obbligo della preventiva comunicazione, nella specie non si può prescindere dal concreto atteggiarsi della procedura seguita dal Comune di Torrita di Siena ed, in particolare, dalla circostanza che il provvedimento impugnato risulta emesso al di fuori delle condizioni richieste dall’art. 9 della legge n. 447/95, vale a dire al di fuori di una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, necessità della quale non solo non è dato alcun conto nella motivazione dell’ordinanza, ma che neppure è evidenziata nella relazione dell’A.R.P.A.T. assunta dal Comune quale presupposto del proprio operato.
Appurato, dunque, che gli atti impugnati tacciono circa la effettiva sussistenza di ragioni giustificative dell’esercizio dei poteri comunali d’urgenza, ne risulta a maggior ragione rafforzata la già rilevata illegittimità dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la quale non avrebbe potuto in alcun modo pregiudicare la funzionalità ed efficacia di un procedimento cui sono estranei specifici motivi di celerità. Il rilevato difetto di motivazione, in altri termini, si riverbera – confermandola – sulla violazione delle prerogative procedimentali della società ricorrente, con particolare riguardo all’esercizio del diritto al contraddittorio verso gli accertamenti eseguiti dai tecnici dell’A.R.P.A.T..
I rilievi svolti conducono ad accogliere la domanda di annullamento proposta dalla Victoria S.r.l., esimendo il collegio, per la loro valenza assorbente, dall’esame censure rimanenti. Sorte differente segue invece la domanda accessoria di risarcimento danni, rivolta nei confronti del solo Comune di Torrita di Siena, che deve essere respinta per assoluto difetto di prova circa la consistenza e la misura del pregiudizio asseritamente patito (a tacer d’altro, non vi è alcuna prova che il locale – nel periodo tra la notifica del provvedimento impugnato e la pronuncia del decreto presidenziale di accoglimento dell’istanza cautelare “inaudita altera parte” – sia rimasto effettivamente chiuso, né comunque la eventuale chiusura appare qualificabile come effetto dell’ordinanza impugnata, la quale si limitava a disporre la sospensione delle emissioni sonore).
Quanto alle spese del giudizio, nei rapporti tra la ricorrente e il Comune di Torrita di Siena possono essere compensate per metà, stante il parziale rigetto delle domande proposte; la metà residua, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza del Comune, da considerarsi prevalente. Nei rapporti fra la ricorrente e l’A.R.P.A.T., ricorrono invece giusti motivi di integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. II, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso annulla gli atti impugnati.
Respinge la domanda di risarcimento danni spiegata dalla società ricorrente nei confronti del Comune di Torrita di Siena.
Dichiara compensate per metà le spese processuali nei rapporti fra la società ricorrente ed il Comune predetto, condannando quest’ultimo alla rifusione della metà residua, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A..
Dichiara integralmente compensate le spese di lite nei rapporti fra ricorrente ed A.R.P.A.T..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Alessandro Cacciari, Primo Referendario
Pierpaolo Grauso, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1604 del 2004, proposto da:
Victoria S.r.l., in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Domenico Comporti e Simone Nocentini, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via dei Rondinelli 2;
contro
Comune di Torrita di Siena, in persona del Sindaco "pro tempore", rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Golini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via Gino Capponi 26;
A.R.P.A.T. – Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, in persona del Direttore "pro tempore", rappresentata e difesa dall'avv. Michela Simongini, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’A.R.P.A.T. in Firenze, via Porpora 22;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1- dell’ordinanza a firma del Responsabile dell’Area amministrativa e socio culturale del Comune di Torrita di Siena n. 74 del 15.7.2004, notificata in data 16.7.2004, avente ad oggetto la immediata sospensione dell’attività di emissioni sonore conseguenti all’uso dell’impianto elettroacustico di diffusione sonora presente all’interno del locale posto in loc. Guardavalle n. 66;
2- della presupposta relazione ARPAT – Siena del 23.6.2004;
3- di ogni altro provvedimento od atto antecedente, presupposto e/o connesso, ancorché di ignoti estremi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torrita di Siena;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.R.P.A.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/01/2009 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 26 e depositato il 29 luglio 2004, la Victoria S.r.l. – titolare di licenza commerciale per intrattenimento e spettacolo, nonché di autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande, attività esercitate presso un immobile adibito a ristorante-piano bar e sito in Comune di Torrita di Siena, località Guardavalle – proponeva impugnazione avverso l’ordinanza del 15 luglio 2004, mediante la quale il Sindaco del Comune predetto aveva disposto nei suoi confronti l’immediata sospensione dell’attività di emissioni sonore e dell’utilizzo dell’impianto elettroacustico di diffusione presente all’interno del locale da essa ricorrente gestito, con effetto fino all’attuazione di sistemi ed opere di abbattimento della rumorosità muniti di efficacia certificata da un tecnico competente. L’impugnazione coinvolgeva altresì la relazione dell’A.R.P.A.T. che, avendo evidenziato a carico il superamento dei valori stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, costituiva il dichiarato presupposto del provvedimento gravato in via principale.
La società Victoria, affidatasi in diritto a tre motivi, concludeva per l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensiva da adottarsi anche con decreto “inaudita altera parte”, nonché per la condanna delle amministrazioni procedenti al risarcimento dei danni.
L’istanza cautelare veniva dapprima interinalmente accolta con decreto presidenziale del 30 luglio 2004, quindi confermata dal collegio, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza dell’8 settembre successivo.
La causa veniva infine discussa e trattenuta per la decisione di merito alla pubblica udienza del 22 gennaio 2009, preceduta dal deposito di documenti e memorie difensive.
DIRITTO
L’impugnazione è rivolta nei confronti dell’ordinanza dirigenziale del 15 luglio 2004, con cui il Comune di Torrita di Siena ha disposto la immediata sospensione delle emissioni acustiche provenienti dall’impianto di diffusione sonora presente presso il ristorante-disco bar gestito dalla società ricorrente, e ciò al dichiarato scopo di porre rimedio al superamento dei limiti di rumorosità stabiliti dalla legge, accertato dall’A.R.P.A.T. in esito a sopralluogo del 19 giugno 2004 e già oggetto di numerosi esposti di cittadini residenti in prossimità del locale in questione.
Con il primo motivo di gravame, la Victoria S.r.l. deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, lamentando di non essere stata avvisata dell’avvio del procedimento conclusosi con l’ordinanza impugnata. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia poi la violazione dell’art. 9 della legge n. 447/95, affermando, ad un lato, l’incompetenza del dirigente responsabile d’area all’adozione delle misure urgenti in materia di inquinamento acustico e, dall’altro, la carenza dei presupposti richiesti dalla norma per l’esercizio dei poteri contingibili “extra ordinem” e comunque la mancata ostensione di tali presupposti nella motivazione del provvedimento. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente sostiene l’erroneità dei valori differenziali utilizzati come parametro per l’accertamento.
In via preliminare, l’A.R.P.A.T. eccepisce peraltro il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di aver svolto su richiesta del Comune mere attività endoprocedimentali, senza partecipare all’adozione del provvedimento finale. In senso contrario è sufficiente osservare che, pur non essendo configurabile alcun onere di impugnazione della proposta – diretta dall’A.R.P.A.T. al Comune di Torrita di Siena in esito agli accertamenti eseguiti – di attivare nei confronti della Victoria S.r.l. un procedimento volto al contenimento dei livelli di pressione sonora, trattandosi di atto non vincolante, l’estensione del contraddittorio anche all’ente responsabile dell’attività istruttoria, diverso da quello che ha emesso il provvedimento finale, si giustifica nella specie proprio in ragione del coinvolgimento istituzionale dell’A.R.P.A.T. nella vicenda, tanto più se si considera che alcune delle censure rivolte contro il provvedimento finale investono direttamente l’attività istruttoria imputabile all’Agenzia.
Nel merito, il ricorso è fondato in relazione ai primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione.
Com’è noto, la legge n. 241/90 sancisce a livello di diritto positivo l’istituto della partecipazione al procedimento amministrativo, manifestazione di quel più generale principio del “giusto procedimento” in forza del quale l’azione della P.A. si svolge nel contraddittorio dei suoi destinatari, ed il procedimento costituisce il luogo virtuale di composizione preventiva dei conflitti fra soggetti pubblici e privati portatori di interessi contrapposti. La partecipazione degli interessati al procedimento si attiva in prima battuta attraverso la obbligatoria comunicazione di avvio disciplinata dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241 cit., che, per espressa previsione normativa, può peraltro venire omessa ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità; fermo restando che, in termini generali, l’amministrazione è sempre tenuta a rendere conto della sussistenza di tali ragioni di urgenza qualificata.
I principi appena enunciati si attagliano alle peculiarità del caso in esame. Premesso che, anche nell’ipotesi in cui la P.A. agisca mediante ordinanze contingibili ed urgenti, occorre pur sempre che il provvedimento contenga la puntuale esplicazione dei motivi ostativi alla comunicazione di avvio, anche a voler seguire il diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui le ordinanze contingibili e urgenti sarebbero in linea di massima sottratte all’obbligo della preventiva comunicazione, nella specie non si può prescindere dal concreto atteggiarsi della procedura seguita dal Comune di Torrita di Siena ed, in particolare, dalla circostanza che il provvedimento impugnato risulta emesso al di fuori delle condizioni richieste dall’art. 9 della legge n. 447/95, vale a dire al di fuori di una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, necessità della quale non solo non è dato alcun conto nella motivazione dell’ordinanza, ma che neppure è evidenziata nella relazione dell’A.R.P.A.T. assunta dal Comune quale presupposto del proprio operato.
Appurato, dunque, che gli atti impugnati tacciono circa la effettiva sussistenza di ragioni giustificative dell’esercizio dei poteri comunali d’urgenza, ne risulta a maggior ragione rafforzata la già rilevata illegittimità dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la quale non avrebbe potuto in alcun modo pregiudicare la funzionalità ed efficacia di un procedimento cui sono estranei specifici motivi di celerità. Il rilevato difetto di motivazione, in altri termini, si riverbera – confermandola – sulla violazione delle prerogative procedimentali della società ricorrente, con particolare riguardo all’esercizio del diritto al contraddittorio verso gli accertamenti eseguiti dai tecnici dell’A.R.P.A.T..
I rilievi svolti conducono ad accogliere la domanda di annullamento proposta dalla Victoria S.r.l., esimendo il collegio, per la loro valenza assorbente, dall’esame censure rimanenti. Sorte differente segue invece la domanda accessoria di risarcimento danni, rivolta nei confronti del solo Comune di Torrita di Siena, che deve essere respinta per assoluto difetto di prova circa la consistenza e la misura del pregiudizio asseritamente patito (a tacer d’altro, non vi è alcuna prova che il locale – nel periodo tra la notifica del provvedimento impugnato e la pronuncia del decreto presidenziale di accoglimento dell’istanza cautelare “inaudita altera parte” – sia rimasto effettivamente chiuso, né comunque la eventuale chiusura appare qualificabile come effetto dell’ordinanza impugnata, la quale si limitava a disporre la sospensione delle emissioni sonore).
Quanto alle spese del giudizio, nei rapporti tra la ricorrente e il Comune di Torrita di Siena possono essere compensate per metà, stante il parziale rigetto delle domande proposte; la metà residua, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza del Comune, da considerarsi prevalente. Nei rapporti fra la ricorrente e l’A.R.P.A.T., ricorrono invece giusti motivi di integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. II, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso annulla gli atti impugnati.
Respinge la domanda di risarcimento danni spiegata dalla società ricorrente nei confronti del Comune di Torrita di Siena.
Dichiara compensate per metà le spese processuali nei rapporti fra la società ricorrente ed il Comune predetto, condannando quest’ultimo alla rifusione della metà residua, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A..
Dichiara integralmente compensate le spese di lite nei rapporti fra ricorrente ed A.R.P.A.T..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Alessandro Cacciari, Primo Referendario
Pierpaolo Grauso, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO