TAR Lombardia(MI) Sez. II n. 2734 del 9 novembre 2012.
Rumore. La pianificazione acustica non si esaurisce in un'attività di programmazione dell'assetto territoriale.

Deve essere considerato che, da un punto di vista funzionale, la pianificazione acustica non si esaurisce in un'attività di programmazione dell'assetto territoriale in senso stretto, non essendo diretta ad orientare lo sviluppo dal punto di vista urbanistico-edilizio, ma è rivolta a governare l’assetto del territorio sotto il distinto profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la più coerente ed opportuna localizzazione delle attività umane in relazione alla loro rumorosità. Infatti, la classificazione acustica del territorio deve coordinarsi e non sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica, essa si caratterizza per la tendenziale omogeneità con la zonizzazione degli strumenti urbanistici, la quale costituisce l'imprescindibile punto di partenza per la classificazione del territorio. Tuttavia, deve considerarsi che tale corrispondenza non è perfettamente biunivoca e che anzi esiste un naturale scollamento fra le due tipologie di pianificazione, poiché lo strumento urbanistico disciplina l'assetto del territorio ai fini prettamente urbanistici ed edilizi, individuando le zone omogenee con criteri quantitativi, mentre la classificazione acustica ha riguardo all'effettiva fruibilità dei luoghi, valendosi di indici qualitativi . (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02734/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03334/2005 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3334 del 2005, proposto da: 
Fomas Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Pierluigi Mantini, Francesco Basile, con domicilio eletto presso Pierluigi Mantini in Milano, via Morigi 2 A;

contro

Comune di Merate, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

per l'annullamento

della D.C.C. di Merate del 22 luglio 2005 n. 34 avente ad oggetto la classificazione acustica del territorio nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Merate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Gaia Palmieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.Il presente giudizio nasce dall’impugnativa della delibera del Comune di Merate avente ad oggetto la zonizzazione acustica del territorio, con il quale è stata assegnata all’area in cui è ubicata l’industria della società ricorrente, la classe V anziché la classe VI.

In particolare, la classe V è quella che include aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni, la classe VI, invece, accorpa aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

1.2 Il ricorrente contesta la legittimità della suddetta delibera ritenendola viziata per i seguenti motivi: 1) violazione di legge (L. 447/95 artt. 6 e 4; L.R. 13/01 art. 2 comma 3 lett a,b,d; D.P.C.M. 1.3.91; D.G.R. n.VII/9776); eccesso di potere per insufficienza e contraddittorietà della motivazione nonché per difetto di istruttoria.

Pertanto lo stesso ne invoca l’annullamento ed avanza richiesta di risarcimento danni.

2. Il ricorso è infondato.

2.1 La tesi sostenuta dal ricorrente parte dall’assunto secondo cui, la normativa di riferimento (legge n. 447/85) impone come criterio da rispettare nella zonizzazione acustica le destinazioni d’uso preesistenti sul territorio; il ricorrente aggiunge, altresì, che la citata normativa ammette salti di classe tra zone confinanti con differenza nei limiti massimi sino a 10dB ( come da area IV a area VI). Pertanto, essendo l’area in questione ubicata in zona D (industriale) a notevole distanza dai nuclei residenziali esistenti, il Comune sarebbe incorso nel vizio di violazione di legge assegnando all’area de qua una zonizzazione acustica più restrittiva, in violazione dei criteri di legge.

La delibera impugnata sarebbe, inoltre, contraddittoria nella parte in cui motiva tale scelta facendo riferimento alla necessità di tutela del territorio confinante posto in classe IV, ma avente caratteristiche di zona mista di classe III; la medesima non risulterebbe fondata su un’adeguata istruttoria, giacchè escluderebbe l’esistenza di un pregiudizio all’attività esercitata e allo sviluppo dell’azienda del ricorrente, senza considerare il fatto che ivi si svolge un’attività a ciclo continuo che risulta penalizzata dalle immissioni sonore notturne, ove queste dovessero attenersi a valori inferiori a quelli stabiliti per la classe VI.

3. Tanto premesso, va evidenziato quanto segue.

L’art 4 co 3 lett a) l. n. 447 del 1995 stabilisce che “le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge:

a)i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7…”.

3.1 Ad avviso del Collegio occorre partire dall’analisi di tale normativa.

Ebbene, la stessa normativa, interpretata secondo criteri letterali e teleologici, assume la preesistente zonizzazione urbanistica come uno dei parametri attraverso cui determinare la zonizzazione acustica del territorio: non dunque come parametro unico ed esclusivo.

Ne è conferma il fatto che il legislatore prescrive di “tener conto” delle preesistenti destinazioni urbanistiche, ma non impone di trasfondere le stesse tal quali in corrispondenti classi acustiche.

Quanto appena evidenziato, trova riscontro nell’interpretazione già recepita da questo Tribunale, conformemente all’indirizzo della prevalente giurisprudenza, secondo la quale “la classificazione acustica del territorio deve coordinarsi e non sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica, essa si caratterizza per la tendenziale omogeneità con la zonizzazione degli strumenti urbanistici, la quale costituisce l'imprescindibile punto di partenza per la classificazione del territorio. Tuttavia, deve considerarsi che tale corrispondenza non è perfettamente biunivoca e che anzi esiste un naturale scollamento fra le due tipologie di pianificazione, poiché lo strumento urbanistico disciplina l'assetto del territorio ai fini prettamente urbanistici ed edilizi, individuando le zone omogenee con criteri quantitativi, mentre la classificazione acustica ha riguardo all'effettiva fruibilità dei luoghi, valendosi di indici qualitativi” (T.a.r. Lombardia Milano, sez. IV 13 dicembre 2010 n. 7545; T.a.r. Veneto Venezia, sez. III 12 gennaio 2011 n. 24).

In altri termini, va considerato che, da un punto di vista funzionale, la pianificazione acustica non si esaurisce in un'attività di programmazione dell'assetto territoriale in senso stretto, non essendo diretta ad orientare lo sviluppo dal punto di vista urbanistico-edilizio, ma è rivolta a governare l’assetto del territorio sotto il distinto profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la più coerente ed opportuna localizzazione delle attività umane in relazione alla loro rumorosità.

Ne consegue che l’interpretazione teleologica della normativa in questione porta a valorizzare gli interessi protetti da tale disciplina, desumibili dall'art. 2 comma 1 lett. a), l. n. 447 del 1995, ossia la tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno.

Questo corrobora ulteriormente l’idea, da un lato, dell’autonomia tra le distinte sfere di pianificazione, urbanistica ed acustica, dall’altro della necessità, per l’amministrazione, di operare tali scelte contemperando i contrapposti interessi in gioco, esercitando, in tale ambito, poteri connotati da ampia discrezionalità tecnico amministrativa.

In questa ottica, pertanto, l'esigenza di salvaguardare le attività economiche già insediate sul territorio non può essere d’ostacolo a modifiche più restrittive alla zonizzazione acustica; essa è, piuttosto, come chiarito, un elemento da tenere in adeguata considerazione nella comparazione dei contrapposti interessi.

3.2 Nel caso di specie, è pacifico, trattandosi di circostanze non contestate, che: l’area in questione si trova a confine rispetto a zona di classe IV a profondità ridotta; che i gestori dell’attività, a fronte del salto di classi, non hanno proposto interventi di mitigazione per graduarne in concreto la rumorosità; che l’assegnazione, nel Comune di Merate, della classe V ha comportato una omogeneizzazione acustica dell’area in cui è ubicata l’azienda del ricorrente che, come si evince dagli atti di causa, è parzialmente ubicata nel territorio del Comune di Osnago, ove ha ricevuto eguale collocazione in classe V.

3.3 Questi elementi conducono, altresì, ad escludere la ricorrenza dei denunciati vizi di eccesso di potere, per insufficienza e contraddittorietà di motivazione e difetto di istruttoria.

Tralasciato il profilo secondo cui, inquadrato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale tra i regolamenti, l'amministrazione gode di un'ampia potestà discrezionale nella programmazione acustica del territorio, senza necessità di dare conto in modo specifico delle scelte adottate in ordine alla classificazione delle singole aree, salva la coerenza con i principi legislativi e con le linee generali poste a base della formazione del Piano stesso (T.a.r. Lombardia Brescia, sez. II 18 maggio 2012 n. 837), nel caso esaminato detta motivazione, fondata sulle dimensioni dell’area e sulla prossimità a zona in classe IV, ha consentito di tracciare in modo esauriente l’iter logico seguito dall’amministrazione. Né può ritenersi che il rilievo incentrato sulla vicinanza ad una area mista (classe IV e III) classificata in classe IV valga ex se a renderla contraddittoria.

Considerato, infatti, il rapporto di regola-eccezione che intercorre tra la previsione che introduce il divieto di salto di classi e quello che ne ammette la deroga, mercè l’adozione, ove possibile, di adeguati piani di risanamento, il riferimento alla vicinanza ad una zona mista di classi IV e III aggiunge un significativo quid pluris, piuttosto che un deficit di motivazione, all’inidoneità di un piano che autorizzi siffatta deroga.

Il rigetto, a questo punto, di tutti i motivi di ricorso trae seco anche la reiezione della domanda risarcitoria, sia perché essa è consequenziale alla dedotta illegittimità del provvedimento impugnato sia perché parte ricorrente non ha comunque offerto un principio di prova a supporto del pregiudizio risentito o del pericolo di danno pretesamene derivante dalle restrizioni all’esercizio dell’attività d’impresa, nelle ore notturne, ascrivibili alla contestata pianificazione acustica.

Il ricorso va quindi integralmente respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Merate, delle spese di lite che si liquidano nell’importo complessivo di € 2000,00 (euro duemila/00) oltre ad IVA e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Gaia Palmieri, Referendario, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)