TAR Piemonte, Sez. II, n. 1191, del 10 luglio 2015
Rumore.Legittimità prescrizione amministrativa di cessare le immissioni sonore anche se non relative a trattenimenti danzanti e musicali fra le ore 22,01 e le ore 7,59

Si evince dagli atti che la problematica era risalente nel tempo e che a carico dei gestori del locale vi erano state altre segnalazioni ed accertamenti di inquinamento acustico; né vale sostenere che la zona è di per sé zona “votata alla movida”, considerato che le segnalazioni e gli accertamenti documentati hanno comunque avuto come destinataria l’attività della ricorrente. L’art. 44 del Regolamento di polizia urbana prevede che i locali di pubblico intrattenimento siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all’esterno tra le 22:00 e le 8:00, siffatta disposizione, pacificamente intesa come volta alla tutela della tranquillità pubblica, anche a prescindere da specifiche violazioni della disciplina acustica, tanto più giustifica l’intervento dell’amministrazione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01191/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00730/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 730 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Societa' Duna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Cavallo Perin, Chiara Carpignano, con domicilio eletto presso l’avv.to Roberto Cavallo Perin in Torino, Via Bogino, 9; 

contro

Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Giambattista Rizza, con domicilio eletto presso l’avv.to Giambattista Rizza in Torino, Comune To - Via Corte D'Appello, 16; 

nei confronti di

Condominio di piazza Vittorio Veneto N. 23 - Torino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Ludogoroff, Alberto Del Noce, Mario Sandretto, con domicilio eletto presso l’avv.to Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50; 

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 15319/5.1.3 del 26/03/2010 della Città di Torino, Polizia Amministrativa, con la quale si è apposta una prescrizione amministrativa ex art. 9 T.U.L.L.P.S. (R.D. 773/31) all'autorizzazione relativa all'esercizio della ricorrente; prescrizione di cessare le immissioni sonore, anche se non relative a trattenimenti danzanti e musicali, provenienti dal locale in oggetto fra le ore 22,01 e le ore 7,59, notificata in data 29/03/2010; nonchè per l'annullamento di ogni altro atto ulteriore, consequenziale, e comunque connesso e per ogni ulteriore statuizione; nonchè, con motivi aggiunti depositati in data 06/07/2010, per l'annullamento del verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 0356615 05 emesso dal Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino in data 18 aprile 2010, per violazione degli artt. 9 e 17 bis T.U.L.P.S. con il quale è stata applicata la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.038,00 per non aver osservato le prescrizioni imposte dall'autorità comunale nel pubblico interesse, notificato in data 05/05/2010 per la necessità di ulteriori approfondimenti tecnico giuridici successivi alla data di accertamento; nonchè per il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi in forza del provvedimento impugnato; nonchè, con motivi aggiunti depositati in data 29/07/2014, per l'annullamento del provvedimento di diniego assunto dalla Città di Torino - Direzione Commercio e Attività Produttive - Servizio Contenzioso Amministrativo in data 14 maggio 2014, prot. n. 19623/Cat. 8/Cl.40.30/Fasc. 3.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Torino e di Condominio di piazza Vittorio Veneto N. 23 - Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2015 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 26.3.2010, con il quale l’amministrazione resistente ha prescritto la cessazione di immissioni sonore, anche se non relative a trattenimenti danzanti e musicali, provenienti dal locale di Piazza Vittorio Veneto 23/F in Torino tre la 22:00 e le 7:59.

Ha dedotto parte ricorrente di avere acquisito la gestione del locale in seguito a cessione di ramo d’azienda e di essere stata destinataria del provvedimento limitativo degli orari di esercizio oggetto di impugnativa.

Deduce che, nel corpo dell’atto, si fa menzione di pronunce del Tribunale di Torino emesse nei confronti dei precedenti titolari.

Lamenta la violazione di legge per errata applicazione dell’art. 9 del r.d. n. 773 del 1931 e artt. 6, 7, 8 del regolamento di polizia amministrativa della città di Torino n. 300; l’eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, sviamento della causa tipica.

Le prescrizioni inerenti le autorizzazioni amministrative possono essere apposte unicamente nel pubblico interesse mentre, nel caso di specie, l’amministrazione si sarebbe inopinatamente fatta carico dell’esecuzione di una sentenza civile; la ricorrente gestirebbe un locale sito in pieno centro in area affollata di locali e vita notturna ove la società sarebbe l’unica ad essere stata destinataria di una prescrizione in questi termini, con evidenti effetti discorsivi della concorrenza.

Con successivo atto di motivi aggiunti, depositato in data 6.7.2010, parte ricorrente contestava il provvedimento sanzionatorio irrogato ai sensi degli artt. 7 e 17 bis del t.u.l.p.s. per mancato rispetto della prescrizione apposta all’autorizzazione. Deduceva in particolare parte ricorrente l’incompetenza, la violazione del d.p.c.m. 1/3/1991, la violazione e/o errata applicazione del d.p.c.m. 14/11/1997; la violazione per mancata o errata applicazione della l.r. n. 52/2000; la violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 844 c.c. e della l. n. 13/2009. L’amministrazione avrebbe elevato la sanzione senza rispettare le norme in materia acustica.

Si costituivano l’amministrazione e il condominio controinteressato, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso; con riferimento all’impugnazione per motivi aggiunti parte controinteressata rilevava che oggetto dell’impugnativa era un mero verbale di accertamento, eventualmente suscettibile di essere seguito da provvedimento sanzionatorio, la cui impugnazione risulta tuttavia disciplinata dall’art. 22 della l. n. 689/1981.

Con ordinanza n. 713/2010 l’istanza cautelare veniva respinta; con ordinanza n. 313/2011 il Consiglio di Stato, sez. V, confermava il provvedimento di primo grado.

Con atto di ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28.7.2014 parte ricorrente impugnava la nota 14.5.2014, con la quale l’amministrazione comunale negava la richiesta revoca, per mutamento dello stato di fatto, del provvedimento di prescrizione originariamente impugnato.

Avverso tale ultimo provvedimento parte ricorrente deduce l’illegittimità derivata in ragione di quanto già dedotto con il ricorso introduttivo.

Deduce poi la violazione degli artt. 3 e 6 della l n. 241/90, nonché il difetto di istruttoria. La revoca del provvedimento sarebbe stata disposta senza alcuna supplementare istruttoria, motivando unicamente con riferimento alla pendenza del presente giudizio.

Formula quindi parte ricorrente domanda risarcitoria, con particolare riferimento alle spese affrontate per l’insonorizzazione dei locali, quantificate in € 68.000,00.

Anche avverso siffatta nuova impugnativa si costituivano le controparti.

All’udienza del 24.6.2015 la causa veniva discussa e decisa nel merito.

Con il ricorso introduttivo viene dedotta una censura di sostanziale eccesso di potere e sviamento della causa tipica in quanto il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto da idonea istruttoria e sarebbe stato impropriamente condizionato dall’esistenza di un contenzioso civile tra parte ricorrente e parte controinteressata (il condominio nel cui stabile si trova il locale gestito dalla ricorrente).

Rileva il collegio che il provvedimento impugnato fa certamente menzione di vertenze civili, che hanno visto la dante causa e/o la ricorrente soccombenti, essendo stato riscontrato in diverse occasioni la violazione di disposizioni del regolamento condominiale (che vieta attività rumorose in determinate ore, espressamente menzionando sale da ballo e circoli ricreativi), e comunque la sussistenza di rumori molesti.

E’ condivisibile l’assunto di parte ricorrente secondo la quale l’amministrazione non potrebbe puramente e semplicemente farsi carico dell’esecuzione di sentenze civili, vincolanti esclusivamente tra le parti, ove mancassero ulteriori riferimenti a profili di interesse pubblico; né la sussistenza dell’acclarato divieto/vincolo di natura privatistica, iscritto nel regolamento di condominio, di per sé priva parte ricorrente di interesse alla decisione (come invece eccepito dall’amministrazione resistente), posto che un conto è risultare inadempienti ad obblighi vigenti tra privati (anche sanzionati da sentenze del giudice), altro è disturbare la quiete pubblica, subendo per tale ragione prescrizioni di carattere pubblicistico.

Pur tuttavia il provvedimento impugnato menziona le statuizioni del giudice civile quale argomento di rinforzo, dando altresì atto della sussistenza di numerose segnalazioni, di cui l’amministrazione è stata destinataria e di una situazione di disturbo della quiete pubblica.

L’amministrazione ha prodotto il verbale dell’ARPA relativo alle misurazioni condotte dall’Agenzia nelle giornate del 28 e 29 settembre 2009, quando i limiti di inquinamento acustico sono risultati superati dall’attività in esercizio presso i locali della ricorrente; ha altresì prodotto ulteriori atti di accertamento/sanzione per violazione della normativa acustica da parte dei gestori del locale e documentazione di varie segnalazioni di disturbo da parte degli abitanti del condominio.

In definitiva si ritiene, come già affermato in sede cautelare, che l’originario provvedimento fosse supportato da una attività istruttoria e sufficiente e da verifiche fattuali, cui si accompagnavano valutazioni di senso convergente espresse dall’autorità giudiziaria civile, le quali tuttavia non costituivano l’unica ragione del provvedimento.

Si evince dunque dagli atti che la problematica era risalente nel tempo e che a carico dei gestori del locale vi erano state altre segnalazioni ed accertamenti di inquinamento acustico; circa siffatti aspetti parte ricorrente nulla ha dedotto con il ricorso introduttivo; né vale sostenere che la zona è di per sé zona “votata alla movida”, considerato che le segnalazioni e gli accertamenti documentati hanno comunque avuto come destinataria l’attività della ricorrente.

Ancora l’art. 44 del Regolamento di polizia urbana prevede che i locali di pubblico intrattenimento siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all’esterno tra le 22:00 e le 8:00; siffatta disposizione, pacificamente intesa come volta alla tutela della tranquillità pubblica, anche a prescindere da specifiche violazioni della disciplina acustica, tanto più giustifica l’intervento dell’amministrazione; la stessa ricorrente ha successivamente ritenuto di doversi adeguare, realizzando un intervento di insonorizzazione acustica.

Infine nel corpo del ricorso introduttivo (ancorchè, come evidenziato dalla difesa delle controparti, senza alcuna specifica formulazione della censura) pare contestarsi la mancata comunicazione di avvio del procedimento; considerata la delicatezza delle problematiche di inquinamento acustico e considerato che nel ricorso nulla si deduce con riferimento alla situazione di fatto documentata dall’amministrazione e dal contro interessato, e fondante il provvedimento, siffatta omissione non sarebbe idonea a inficiare la validità del provvedimento.

Il ricorso principale deve quindi essere respinto.

Con riferimento al primo ricorso per motivi aggiunti risulta assorbente l’eccezione mossa da parte controinteressata; l’impugnativa, ove indirizzata avverso l’allegato atto di accertamento, colpisce un mero atto endoprocedimentale; ove riferita anche all’irrogazione della sanzione (cfr. doc. 9 di parte resistente Comune di Torino) avrebbe dovuto essere proposta nelle forme di cui all’art. 22 della l. n. 689/1981 innanzi all’AGO, sicchè l’impugnativa deve ritenersi inammissibile.

Per altro, nel merito, come evidenziato dalle parti resistente e controinteressata, trattandosi di contestazione di violazione degli art. 9 e 17bis t.u.l.p.s. (all’epoca infatti già incombeva sulla ricorrente la prescrizione impugnata con il ricorso introduttivo), il rispetto della prescrizione non sarebbe valutabile unicamente in termini di violazione delle norme in tema di inquinamento acustico, quanto piuttosto e più genericamente con riferimento al disturbo della tranquillità pubblica.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti vengono riproposte in via derivata le pregresse censure; la reiezione delle prime priva di fondamento anche la censura in via derivata.

Diversa sorte si ritiene debba avere il secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti.

E’ infatti pacifico tra le parti che, nelle more, parte ricorrente abbia provveduto all’insonorizzazione del locale (la circostanza è documentata in atti). Alla luce di tale mutata situazione di fatto parte ricorrente ha chiesto all’amministrazione di riesaminare la propria posizione.

L’amministrazione, con la nota impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti, ha esplicitamente denegato l’autotutela, facendo esclusivo riferimento alla pendenza del presente contenzioso ed al rigetto dell’istanza cautelare.

Sul punto si ritiene che l’atto sia viziato.

L’istanza di autotutela si è infatti mossa da una (pacifica) intervenuta modificazione della situazione di fatto; divergono poi le posizioni di parte ricorrente e parte controinteressata circa l’efficacia di tale intervento di insonorizzazione (entrambe le parti esibiscono atti di accertamento di provenienza ARPA dai quali risulterebbero di volta in volta rispettati, ovvero non rispettati, i parametri di inquinamento acustico e il disturbo sarebbe ascrivibile, o non specificamente ascrivibile, all’attività della ricorrente).

In tale contesto l’amministrazione non poteva limitarsi ad invocare l’alibi del contenzioso pendente, posto che la mutata situazione in fatto non può essere condizionata da un contenzioso che muoveva da una diversa e superata condizione dei luoghi e da una statuizione cautelare, per definizione resa rebus sic stantibus; né l’autotutela poteva essere denegata senza quantomeno verificare la bontà o l’inutilità degli interventi pacificamente posti in essere da parte ricorrente.

Per tali motivi il diniego di autotutela (che l’amministrazione ha inteso esplicitare, con argomenti che tuttavia non sono compatibili con la natura propria dell’istituto) per come motivato deve essere annullato; incombe sull’amministrazione l’onere di condurre una propria autonoma istruttoria al fine di verificare se l’insonorizzazione degli ambienti abbia o meno realizzato una situazione idonea a garantire, tra l’altro, quanto prescritto dal regolamento di polizia urbana; l’amministrazione potrà provvedere a verifiche tanto in contraddittorio che “a sorpresa”, tenuto conto delle ragionevoli preoccupazioni dei controinteressati secondo i quali una verifica preannunciata non garantirebbe l’esatta valutazione del reale ed ordinario stato dei luoghi; l’eventuale diniego di autotutela non potrà che fondarsi sugli esiti di una pertinente istruttoria e quindi sull’acclarata inutilità/inidoneità degli interventi posti in essere.

Il ricorso deve quindi trovare accoglimento limitatamente al secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti.

Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria, principalmente incentrata sui costi sostenuti per l’insonorizzazione che appare per contro attività doveroso alla luce del regolamento di polizia urbana.

Stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

respinge il ricorso principale;

dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti;

accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla la nota 14.5.2014 prot. 19623;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Roberta Ravasio, Primo Referendario

Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)