TAR Puglia (LE), Sez. I, n. 1329, del 5 giugno 2013
Rumore.Verifica dell’ARPA dell’inquinamento acustico prodotto dall’attività d’intrattenimento e svago
La verifica dell’ARPA dell’inquinamento acustico prodotto dall’attività d’intrattenimento e svago, poiché espletata sulla base della configurazione dell’impianto e delle condizioni d’esercizio dichiarate dalla parte, si mostra insufficiente a comprovare il rispetto del limiti di legge circa il livello di rumorosità, che deve poggiare su dati ricavabili dal concreto svolgimento dell’attività e non può evidentemente basarsi sulla simulazione che ha per presupposto che la parte si attenga ai limiti che essa stessa si è imposti, cioè, non superare il volume massimo d’esercizio e mantenendo condizioni d’esercizio, quali la chiusura di tutti gli accessi, delle finestre e della tenda, che soprattutto in estate non appaiono rispondenti ad un situazione reale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 01329/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01848/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1848 del 2012, proposto da:
Pasca Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio in Lecce, via Garibaldi 43;
contro
Comune di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. Laura Astuto ed Elisabetta Ciulla, con domicilio eletto presso il Municipio – Settore Avvocatura;
nei confronti di
Società RE.DI. Srl e Di Bello Vittorio, nella qualità, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione prot. n. 0098733 datata 5/9/2012, comunicata al ricorrente in data 17/9/2012, con la quale il Dirigente del Settore Ambiente, Igiene, Sanità, Protezione Civile, Ufficio Unico Rifiuti, Energia, V.I.A., Randagismo e Canili del Comune di Lecce ha disposto la cessazione dell'efficacia del proprio precedente provvedimento emesso in data 15/6/2012 con cui si intimava alla Soc. RE.DI., titolare del locale denominato "SVOLTA", sito in Lecce alla via XX Settembre n. 5/A, il divieto assoluto di esercitare, a qualsiasi titolo, attività musicale;
- della determinazione di cui alla nota prot. n. 103457/12 in data 18/9/2012, comunicata al ricorrente il 21/9/2012, con cui il Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive, Polizia Amministrativa, del Comune di Lecce, preso atto di quanto disposto dall'Ufficio Ambiente con la determinazione sopra indicata, ha a sua volta comunicato la cessazione dell'efficacia anche del proprio precedente provvedimento emesso in data 22/6/2012 che intimava alla Soc. RE.DI. il divieto assoluto di esercitare l'attività di "trattenimento e svago" di cui all'autorizzazione amministrativa n. 3784 rilasciata il 23/12/2008;
- di tutti gli atti del relativo procedimento presupposti, connessi e consequenziali ed in particolare: dei verbali di riunione del "tavolo intersettoriale di coordinamento" del giorno 5/7/2012 e del giorno 11/7/2012, nonché delle note e delle relazioni ivi richiamate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per l'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti l'avv. Pietro Quinto e l'avv. Elisabetta Ciulla, anche in sostituzione dell'avv. Laura Astuto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, residente con la propria famiglia nell’abitazione di via Leuca n. 2, confinante con l’edificio avente accesso da via XX Settembre, al piano terra del quale è ubicato il locale denominato “La Svolta”, espone che quest’ultimo esercita attività di intrattenimento con modalità e forme non dissimili da quelle di una discoteca o di un locale notturno con spettacoli dal vivo, fonte di squilibrio urbanistico nella zona e di grave inquinamento acustico nel proprio ambiente domestico.
Rappresenta che il Comune di Lecce aveva perciò ordinato la sospensione temporanea dell’attività di riproduzione musicale e di intrattenimento dal vivo, fino alla bonifica acustica del sito, ma poi – con i provvedimenti impugnati – ha disposto la cessazione dell’efficacia del relativo provvedimento, emesso in data 15/6/2012 (recante il divieto assoluto di esercitare, a qualsiasi titolo, attività musicale) e, nel contempo, è stata anche comunicata la cessazione dell’efficacia anche di altro precedente provvedimento del competente Settore, emesso in data 22/6/2012 (che intimava alla Soc. RE.DI. il divieto assoluto di esercitare l'attività di "trattenimento e svago" di cui all'autorizzazione amministrativa n. 3784 rilasciata il 23/12/2008).
Avverso i provvedimenti in epigrafe è stato proposto il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi:
I) eccesso di potere per contraddittorietà, incongruenza e perplessità dell’azione amministrativa e per violazione del giusto procedimento; violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90 e dell’art. 27 T.U.E. n. 380/2001; violazione dell’obbligo di provvedere; errore sui presupposti; travisamento di fatto e di diritto; illogicità manifesta; difetto di motivazione; eccesso di potere per sviamento.
Si rileva che il Comune (anziché dar seguito alla diffida del ricorrente ad adottare misure sanzionatorie edilizie, per l’utilizzazione abusiva dell’immobile sito in zona A2, residenziale, del P.R.G.), ha agito sulla base della contestata valutazione emersa nel “tavolo intersettoriale”, in cui è stato posto l’accento sulla concreta rumorosità dell’attività in questione e non già sulla sua incompatibilità con il contesto abitativo della zona;
II) violazione e falsa applicazione dell’art. 46 delle NTA del vigente P.R.G.; eccesso di potere per travisamento dei fatti; errore sui presupposti di fatto e di diritto.
Si afferma che i provvedimenti impugnati violano le disposizioni dello strumento urbanistico, che definisce la zona A2 “centrale urbana di interesse ambientale”, consentendo i pubblici esercizi solo in taluni edifici e con “destinazioni non moleste o rumorose”, cosicché vanno escluse le attività di intrattenimento e svago, che intrinsecamente hanno natura contrastante con la previsione dettata per la zona;
III) eccesso di potere per difetto dei presupposti, erronea presupposizione in fatto e in diritto, illogicità, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta e sviamento.
In ogni caso, si considera che il rilievo fonometrico effettuato non poteva determinare la continuazione dell’attività, per una serie di rilievi che evidenziano che non è stata attuata la bonifica acustica del sito.
Il Comune di Lecce si è costituito in giudizio, replicando alle deduzioni del ricorrente nel proprio controricorso (con il quale ha evidenziato la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, attenta a tutti gli interessi coinvolti, contrastando la tesi del ricorrente in ordine all’incompatibilità urbanistica tratta dall’art. 46 delle NTA del P.R.G.); l’Ente ha depositato documentazione.
L’istanza cautelare proposta con il ricorso è stata accolta con ordinanza del 24 gennaio 2013 n. 40; con sentenza del 25 febbraio 2013 n. 413 è stata dichiarata improcedibile l’azione avverso il silenzio sull’istanza del ricorrente per l’adozione di misure repressive di ordine edilizio, contenuta anch’essa nel ricorso.
All’udienza pubblica del 4 aprile 2013 il ricorso è stato assegnato in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente contrasta i provvedimenti impugnati, affermando sul piano generale che la destinazione di zona del P.R.G. non consente l’insediamento di attività di riproduzione musicale e di intrattenimento dal vivo, avendo lo strumento urbanistico salvaguardato la conservazione del tessuto residenziale ed ammesso le sole attività che non abbiano caratteristiche di rumorosità, nocività ed inquinamento (quali quella di cui trattasi, che per sua natura arreca disturbo).
Il riferimento è all’art. 46 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G., che sul punto recita:
<<In tale zona è prescritta la conservazione delle destinazioni residenziali attuali e quelle con esse compatibili quali uffici privati e studi professionali, associazioni sociali, culturali, religiose e politiche, commercio al dettaglio, ristoranti, bar e piccoli esercizi artigianali purché non molesti o rumorosi>>.
A ben vedere, la suddetta proposizione condizionale (“purché non [siano] molesti o rumorosi”) non può, tuttavia, essere intesa in senso assoluto, poiché essa introduce la necessità di una valutazione da effettuare in concreto.
Per altro verso, la “ratio” della norma milita nel senso di favorire la gamma di attività che con la residenza si pongono in rapporto di strumentalità (rendendo accessibili nelle vicinanze prestazioni e servizi e favorendo il benessere degli abitanti), tra le quali deve anche annoverarsi l’attività di intrattenimento musicale nei locali pubblici, sempre che non arrechi disturbo.
Ciò comporta che, nella specie, deve essere indagato se effettivamente l’attività musicale del locale “La Svolta” possa dirsi non molesta né rumorosa.
A tale proposito, l’ordinanza del 5/9/2012 si basa sul rapporto di prova dell’ARPA (accertamento effettuato il 20/7/2012), in cui è riportato che: <<Dall’analisi delle misure fonometriche innanzi riportate nei siti di misura risultati accessibili, ed in riferimento alle impostazioni dell’impianto elettroacustico descritte, le immissioni sonore valutate sono da considerarsi nella norma ai sensi di quanto disposto dal DPCM 14/11/97 art. 4 commi 2a e 2b>>.
Il Collegio ritiene inidonei siffatti rilievi fonometrici, in quanto svolti non in condizione di normale esercizio dell’impianto, bensì secondo quanto predisposto dal titolare del locale.
Infatti, il rapporto di prova si basa sulla configurazione dell’impianto effettuata dalla parte, affermando di aver verificato che “le varie impostazioni fossero coerenti con quelle riportate dall’Ing. Maccagnano nella propria relazione tecnica”, e che il “limiter [fosse] impostato in accordo con quanto riportato nella relazione tecnica a cura dell’Ing. Maccagnano” (precisando che “il limiter dispone della facoltà di predisporre apposite password al fine di impedire la manomissione delle impostazioni da parte di soggetti non autorizzati”).
Ciò posto, dovendosi quindi riferire alla richiamata relazione del professionista, da essa si evidenzia che:
- gli interventi di mitigazione acustica sono elaborati sulla base della scelta della committenza e la configurazione <<è stata indicata ed esplicitata dal sottoscritto alla committenza quale massimo volume d’esercizio per l’impianto elettroacustico censito>> (cfr. pag. 7 della relazione dell’Ing. Maccagnano del 25/6/2012: doc. 20 della produzione del Comune);
- il titolare aveva dichiarato come normale condizione d’esercizio la chiusura di tutti gli accessi, delle finestre e della “pesante tenda” (pag. 8);
- l’impianto è potenzialmente idoneo a superare i limiti e la committenza è unicamente responsabile dell’attuazione della condizione d’esercizio (pagg. 25-26).
Tutti questi elementi inducono ad affermare che la verifica dell’ARPA, poiché espletata sulla base della configurazione dell’impianto e delle condizioni d’esercizio dichiarate dalla parte, si mostra insufficiente a comprovare il rispetto del limiti di legge circa il livello di rumorosità, che deve poggiare su dati ricavabili dal concreto svolgimento dell’attività e non può evidentemente basarsi sulla simulazione che ha per presupposto che la parte si attenga ai limiti che essa stessa si è imposti (non superando il volume massimo d’esercizio e mantenendo condizioni d’esercizio, quali la chiusura di tutti gli accessi, delle finestre e della tenda, che soprattutto in estate non appaiono rispondenti ad un situazione reale).
Da ciò deriva il difetto delle condizioni per far luogo alla cessazione degli effetti delle precedenti ordinanze, che recavano il divieto di svolgere l’attività di intrattenimento per il superamento dei livelli di rumorosità, accertati dall’ARPA che, con precedente relazione dell’11/4/2012 (doc. 9 della produzione del Comune), in base all’accertamento diretto e sulla scorta delle effettive condizioni d’esercizio del locale, aveva stabilito che le immissioni sonore provocano inquinamento acustico nell’ambiente abitativo del ricorrente “poiché superano oltre ogni ragionevole dubbio il limite differenziale di 3.0 dBA posto dalla legislazione summenzionata”; accertamento che, in ragione di quanto sopra, non può dirsi smentito dalla nuova verifica.
Per tale motivi il ricorso è fondato e va accolto e, conseguentemente, vanno annullate le impugnate determinazioni dirigenziali prot. n. 0098733 del 5/9/2012 e prot. n. 103457/12 del 18/9/2012.
Sussistono comunque valide ragioni, per la peculiarità della questione, per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le determinazioni dirigenziali prot. n. 0098733 del 5/9/2012 e prot. n. 103457/12 del 18/9/2012.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
|
|
|
|
|
|
L'ESTENSORE |
|
IL PRESIDENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)