Cass. Sez. III Sent. 27739 del 8 luglio 2008 (Cc 6 giu 2008)
Pres. Vitalone Est. Petti Ric. Berloni.
Urbanistica. Lottizzazione abusiva negoziale o cartolare
In tema di reati edilizi, ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva negoziale o cartolare, l\'elencazione degli elementi indiziari di cui all\'art. 30, comma primo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 non è tassativa nè tali elementi devono sussistere contemporaneamente, in quanto è sufficiente per l\'integrazione del reato anche la presenza di uno solo di essi, purchè risulti inequivocamente la destinazione a scopo edificatorio del terreno.
Pres. Vitalone Est. Petti Ric. Berloni.
Urbanistica. Lottizzazione abusiva negoziale o cartolare
In tema di reati edilizi, ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva negoziale o cartolare, l\'elencazione degli elementi indiziari di cui all\'art. 30, comma primo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 non è tassativa nè tali elementi devono sussistere contemporaneamente, in quanto è sufficiente per l\'integrazione del reato anche la presenza di uno solo di essi, purchè risulti inequivocamente la destinazione a scopo edificatorio del terreno.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 06/06/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 733
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 11619/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di BERLONI Marcello, nato a Serrungarina il 22 maggio del 1938;
avverso l\'ordinanza del tribunale del riesame di Pesaro del 12 dicembre del 2007;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e l\'ordinanza impugnata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con ordinanza del 12 dicembre del 2007, il tribunale del riesame respingeva il ricorso proposto nell\'interesse di Berloni Marcello, quale indagato per il reato di lottizzazione abusiva, avverso il decreto di sequestro preventivo di un suolo agricolo sito in agro di Pesaro.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nell\'ordinanza impugnata Berloni Marcello, affidando l\'incarico all\'ing. Biondi Paolo, aveva frazionato (negli anni 1998-2002) un\'area agricola di sua proprietà di circa 30.000 mq, dividendola in 31 lotti, dell\'estensione di circa mq 1000 ciascuno, asserviti da opere di urbanizzazione costituite dalla realizzazione di una strada carrabile, lunga m 380 e larga metri cinque, collegata con la strada comunale denominata di "Fosso Fogliano" con accesso ai singoli lotti, nonché da recinzioni che delimitavano le particelle e da impianto di fornitura idrica alle stesse- A seguito del frazionamento aveva ceduto i singoli lotti a privati i quali a loro volta avevano realizzato dei capanni.
L\'indagato si era difeso sostenendo che quel suolo era stato diviso per realizzare "orti urbani", sia pure in una zona dove non era prevista tale destinazione e gli acquirenti si erano limitati a piantare colture orticole e a realizzare qualche capanno per il ricovero degli attrezzi.
Il tribunale, premesso che il terreno oggetto del procedimento era individuato nel PRG di Pesaro come ricadente in una zona destinata alle attività agricole; che nell\'area sottoposta a sequestro non era prevista nel PRG la realizzazione di orti urbani; che nell\'area oggetto di sequestro erano consentite attività di nuova costruzione solo nell\'ipotesi in cui il richiedente avesse avuto a disposizione un terreno di almeno 20.000 mq e la qualifica di imprenditore agricolo; che nelle zone previste per la realizzazione degli orti urbani era concessa, qualora si avesse avuto a disposizione un terreno di almeno 200 mq, la possibilità di realizzare un capanno avente superficie netta massima di mq 9, osservava che era del tutto evidente che nell\'area oggetto di sequestro, sebbene in maniera abusiva, i proprietari avevano realizzato un capanno ossia la realizzazione di un opera prevista per le zone destinate ad orto urbano, ed era del tutto prevedibile che ciò sarebbe accaduto; che tale comportamento ledeva il bene giuridico protetto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, in quanto non era indifferente che un\'area destinata ad attività agricola fosse stata trasformata in un\'area, attraversata da una strada abusivamente realizzata lunga 350 metri e larga 5 metri, ai cui fianchi erano stati realizzati una trentina di orti (ciascuno dei quali recintato e quasi tutti provvisti di un attacco per l\'energia elettrica e di un proprio pozzo per l\'irrigazione) su cui era stato costruito abusivamente un capanno, seppure di modeste proporzioni, per il ricovero di attrezzi o degli animali. Pertanto secondo il tribunale la conformazione assunta dall\'area, a seguito della condotta del Berloni, era dunque assai differente rispetto a come era stata programmata dall\'Ente pubblico e, considerato che gli acquirenti avevano realizzato opere edificatorie abusive, si doveva ritenere che il frazionamento avesse uno scopo edificatorio.
Ricorre per cassazione l\'indagato per mezzo del proprio difensore denunciando:
1) la violazione dell\'art. 112 Cost. e art. 50 del codice di rito nonché abnormità del provvedimento impugnato per usurpazione di potere:assume che il tribunale aveva posto a fondamento del sequestro preventivo un fatto diverso da quello ipotizzato dal pubblico ministero ossia il fatto di avere realizzato orti urbani in contrasto con il piano regolatore arrogandosi in tal modo un potere investigativo che certamente non ha;
2) la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, degli artt. 321 e 322 c.p.p., nonché illogicità della motivazione con riferimento alla lottizzazione reale: assume che nella fattispecie mancherebbe il fumus della cosiddetta lottizzazione reale, la quale non si configura per la semplice realizzazione di un orto personale in una zona agricola;
3) la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, degli artt. 321 e 322 c.p.p., nonché illogicità della motivazione con riferimento alla lottizzazione cartolare: assume che il frazionamento non era incompatibile con la destinazione dei singoli lotti a colture ortive ed alla realizzazione di pollai o capanni per i ricoveri degli attrezzi; d\'altra parte nella motivazione mancherebbe qualsiasi accenno alla trasformazione edilizia del terreno e non si comprende in cosa dovrebbe consistere lo scopo edificatorio.
IN DIRITTO
Per delimitare il campo d\'indagine devoluto a questa corte, è opportuno premettere che in questa materia, a norma dell\'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge. Secondo l\'orientamento prevalente di questa corte, ribadito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 2 del 2004, Ferrazzi, nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all\'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l\'art. 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo d\'annullamento nell\'art. 606 c.p.p., lett. e) ne\' tanto meno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento o da atti specificamente indicati.
Ciò premesso, il ricorso,anche con riferimento alle dedotte violazioni di legge, è infondato.
Con riguardo al primo motivo si osserva che il tribunale non ha posto a fondamento della propria decisione un fatto diverso da quello ritenuto dal pubblico ministero e recepito dal giudice per le indagini preliminari, tanto è vero che per dimostrare la sussistenza del fumus delicti ha richiamato ampi brani della richiesta del pubblico ministero recepita dal giudice ed ha concluso ribadendo che tutta l\'attività era finalizzata "alla realizzazione di uno scopo edificatorio". Il tribunale, con il riferimento agli "orti urbani", ha in definitiva voluto sottolineare,da un lato, che, a prescindere dallo scopo, l\'attività già posta in essere era di per sè illegittima e dall\'altro, che era ampiamente prevedibile il compimento di quella trasformazione per occultare lo scopo edificatorio. È infatti ovvio che negli atti pubblici o negli atti rivolti all\'autorità lo scopo edificatorio non potesse essere palesato. L\'orto urbano al quale allude il ricorrente è cosa diversa sia dalla coltura orticola nelle zone agricole,la quale non può estendersi su una superficie inferiore a 20.000 mq,sia dall\'orticello privato annesso alla casa dell\'imprenditore agricolo, che rappresenta una minima parte dell\'area sulla quale si svolge l\'attività agricola. È invece prevedibile, per gli indizi evidenziati nella richiesta del pubblico ministero,sui quali si tornerà in seguito, la trasformazione dell\'attuale capanno in unità residenziale. In proposito è opportuno sottolineare che il reato di lottizzazione abusiva ha natura permanente e la permanenza dura sino a quando sussiste l\'attività edificatoria, posto che dopo il frazionamento iniziale anche la condotta successiva, ovvero l\'esecuzione di opere di urbanizzazione o la realizzazione di singole costruzioni, protrae l\'evento criminoso, attraverso la lesione del monopolio pubblico della programmazione urbanistica (Cass. sez. 3, 26 aprile del 2007 n. 19732) e che l\'acquirente del singolo lotto risponde del reato in concorso con il venditore allorché sia consapevole dell\'abusività dell\'intervento (Cass. 3506 del 1996; e da ultimo cass. 38908 del 2006).
Anche gli altri due motivi, che vanno esaminati congiuntamente perché riguardano le diverse forme assunte dalla lottizzazione, sono infondati. In proposito è utile ricordare che l\'art. 30, comma 1 del T.U. sull\'edilizia, che riproduce sostanzialmente la L. n. 47 del 1985, art. 18, comma 1, dispone che si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando:
vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione (lottizzazione materiale);
- tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l\'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio(lottizzazione cartolare).
Questo secondo tipo di lottizzazione viene denominato "negoziale" o "cartolare" e si fonda sulla presenza di elementi indiziari, da cui risulti, in modo non equivoco, la destinazione a scopo edificatorio del terreno. Tali elementi indiziari sono indicati, con elencazione non tassativa, nella stessa norma e consistono: nell\'idoneità dei lotti all\'edificazione, tenuto conto della superficie degli stessi;
nell\'eventuale previsione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria in sede di frazionamento; nella vicinanza dei lotti all\'aggregato urbano e ad aree già edificate; nelle qualità personali dell\'acquirente; nel prezzo pagato per l\'acquisto del lotto, ecc. Siffatti elementi non devono essere presenti tutti in concorso fra di loro, in quanto è sufficiente anche la presenza di uno solo di essi, purché rilevante ed idoneo a fare configurare, con margini di plausibile veridicità, la volontà di procedere a lottizzazione.
Con la lottizzazione giuridica il legislatore ha anticipato la soglia di punibilità del reato; viene punita, cioè, non l\'attività edilizia, ma un\'attività preordinata ad una futura attività edilizia che si presenta (in prospettiva) in grado di incidere sull\'assetto urbanistico. Tale anticipazione si spiega, sia in relazione alla gravita del reato che si intende evitare, sia per la non configurabilità del tentativo nel reato contravvenzionale. La lottizzazione, dunque, può conseguire ad un\'attività materiale o ad un\'attività giuridica e può assumere una forma mista ossia materiale e giuridica al tempo stesso.
Nella fattispecie ha assunto una forma mista perché all\'iniziale frazionamento del suolo ha fatto seguito la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione da parte dello stesso ideatore del frazionamento, quali, ad esempio, la costruzione di una strada e la predisposizione dell\'impianto idrico.
Nel caso in esame sussistono concreti indizi per la configurabilità di entrambe le forme che la lottizzazione può assumere. Invero, per la lottizzazione cartolare, ricorrono quasi tutti gli elementi indicati dal legislatore come indizi sintomatici dello scopo edificatorio: vicinanza dell\'area al centro urbano, le dimensioni dei singoli lotti che sono inferiori a quella minima prevista per l\'unità colturale, l\'identità delle dimensioni dei singoli lotti, il numero degli stessi, l\'assenza nella maggior parte degli acquirenti della qualifica di imprenditori agricoli. Per quella reale è sufficiente la realizzazione della strada e delle altre opere di urbanizzazione indicate nella richiesta del pubblico ministero, menzionate dal tribunale. Pertanto allo stato non si può dubitare dell\'astratta configurabilità del reato. Il periculum in mora è in re ipsa perché il sequestro serve ad evitare la prosecuzione dell\'attività criminosa.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l\'art. 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2008
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 06/06/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 733
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 11619/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di BERLONI Marcello, nato a Serrungarina il 22 maggio del 1938;
avverso l\'ordinanza del tribunale del riesame di Pesaro del 12 dicembre del 2007;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e l\'ordinanza impugnata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con ordinanza del 12 dicembre del 2007, il tribunale del riesame respingeva il ricorso proposto nell\'interesse di Berloni Marcello, quale indagato per il reato di lottizzazione abusiva, avverso il decreto di sequestro preventivo di un suolo agricolo sito in agro di Pesaro.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nell\'ordinanza impugnata Berloni Marcello, affidando l\'incarico all\'ing. Biondi Paolo, aveva frazionato (negli anni 1998-2002) un\'area agricola di sua proprietà di circa 30.000 mq, dividendola in 31 lotti, dell\'estensione di circa mq 1000 ciascuno, asserviti da opere di urbanizzazione costituite dalla realizzazione di una strada carrabile, lunga m 380 e larga metri cinque, collegata con la strada comunale denominata di "Fosso Fogliano" con accesso ai singoli lotti, nonché da recinzioni che delimitavano le particelle e da impianto di fornitura idrica alle stesse- A seguito del frazionamento aveva ceduto i singoli lotti a privati i quali a loro volta avevano realizzato dei capanni.
L\'indagato si era difeso sostenendo che quel suolo era stato diviso per realizzare "orti urbani", sia pure in una zona dove non era prevista tale destinazione e gli acquirenti si erano limitati a piantare colture orticole e a realizzare qualche capanno per il ricovero degli attrezzi.
Il tribunale, premesso che il terreno oggetto del procedimento era individuato nel PRG di Pesaro come ricadente in una zona destinata alle attività agricole; che nell\'area sottoposta a sequestro non era prevista nel PRG la realizzazione di orti urbani; che nell\'area oggetto di sequestro erano consentite attività di nuova costruzione solo nell\'ipotesi in cui il richiedente avesse avuto a disposizione un terreno di almeno 20.000 mq e la qualifica di imprenditore agricolo; che nelle zone previste per la realizzazione degli orti urbani era concessa, qualora si avesse avuto a disposizione un terreno di almeno 200 mq, la possibilità di realizzare un capanno avente superficie netta massima di mq 9, osservava che era del tutto evidente che nell\'area oggetto di sequestro, sebbene in maniera abusiva, i proprietari avevano realizzato un capanno ossia la realizzazione di un opera prevista per le zone destinate ad orto urbano, ed era del tutto prevedibile che ciò sarebbe accaduto; che tale comportamento ledeva il bene giuridico protetto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, in quanto non era indifferente che un\'area destinata ad attività agricola fosse stata trasformata in un\'area, attraversata da una strada abusivamente realizzata lunga 350 metri e larga 5 metri, ai cui fianchi erano stati realizzati una trentina di orti (ciascuno dei quali recintato e quasi tutti provvisti di un attacco per l\'energia elettrica e di un proprio pozzo per l\'irrigazione) su cui era stato costruito abusivamente un capanno, seppure di modeste proporzioni, per il ricovero di attrezzi o degli animali. Pertanto secondo il tribunale la conformazione assunta dall\'area, a seguito della condotta del Berloni, era dunque assai differente rispetto a come era stata programmata dall\'Ente pubblico e, considerato che gli acquirenti avevano realizzato opere edificatorie abusive, si doveva ritenere che il frazionamento avesse uno scopo edificatorio.
Ricorre per cassazione l\'indagato per mezzo del proprio difensore denunciando:
1) la violazione dell\'art. 112 Cost. e art. 50 del codice di rito nonché abnormità del provvedimento impugnato per usurpazione di potere:assume che il tribunale aveva posto a fondamento del sequestro preventivo un fatto diverso da quello ipotizzato dal pubblico ministero ossia il fatto di avere realizzato orti urbani in contrasto con il piano regolatore arrogandosi in tal modo un potere investigativo che certamente non ha;
2) la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, degli artt. 321 e 322 c.p.p., nonché illogicità della motivazione con riferimento alla lottizzazione reale: assume che nella fattispecie mancherebbe il fumus della cosiddetta lottizzazione reale, la quale non si configura per la semplice realizzazione di un orto personale in una zona agricola;
3) la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, degli artt. 321 e 322 c.p.p., nonché illogicità della motivazione con riferimento alla lottizzazione cartolare: assume che il frazionamento non era incompatibile con la destinazione dei singoli lotti a colture ortive ed alla realizzazione di pollai o capanni per i ricoveri degli attrezzi; d\'altra parte nella motivazione mancherebbe qualsiasi accenno alla trasformazione edilizia del terreno e non si comprende in cosa dovrebbe consistere lo scopo edificatorio.
IN DIRITTO
Per delimitare il campo d\'indagine devoluto a questa corte, è opportuno premettere che in questa materia, a norma dell\'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge. Secondo l\'orientamento prevalente di questa corte, ribadito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 2 del 2004, Ferrazzi, nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all\'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l\'art. 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo d\'annullamento nell\'art. 606 c.p.p., lett. e) ne\' tanto meno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento o da atti specificamente indicati.
Ciò premesso, il ricorso,anche con riferimento alle dedotte violazioni di legge, è infondato.
Con riguardo al primo motivo si osserva che il tribunale non ha posto a fondamento della propria decisione un fatto diverso da quello ritenuto dal pubblico ministero e recepito dal giudice per le indagini preliminari, tanto è vero che per dimostrare la sussistenza del fumus delicti ha richiamato ampi brani della richiesta del pubblico ministero recepita dal giudice ed ha concluso ribadendo che tutta l\'attività era finalizzata "alla realizzazione di uno scopo edificatorio". Il tribunale, con il riferimento agli "orti urbani", ha in definitiva voluto sottolineare,da un lato, che, a prescindere dallo scopo, l\'attività già posta in essere era di per sè illegittima e dall\'altro, che era ampiamente prevedibile il compimento di quella trasformazione per occultare lo scopo edificatorio. È infatti ovvio che negli atti pubblici o negli atti rivolti all\'autorità lo scopo edificatorio non potesse essere palesato. L\'orto urbano al quale allude il ricorrente è cosa diversa sia dalla coltura orticola nelle zone agricole,la quale non può estendersi su una superficie inferiore a 20.000 mq,sia dall\'orticello privato annesso alla casa dell\'imprenditore agricolo, che rappresenta una minima parte dell\'area sulla quale si svolge l\'attività agricola. È invece prevedibile, per gli indizi evidenziati nella richiesta del pubblico ministero,sui quali si tornerà in seguito, la trasformazione dell\'attuale capanno in unità residenziale. In proposito è opportuno sottolineare che il reato di lottizzazione abusiva ha natura permanente e la permanenza dura sino a quando sussiste l\'attività edificatoria, posto che dopo il frazionamento iniziale anche la condotta successiva, ovvero l\'esecuzione di opere di urbanizzazione o la realizzazione di singole costruzioni, protrae l\'evento criminoso, attraverso la lesione del monopolio pubblico della programmazione urbanistica (Cass. sez. 3, 26 aprile del 2007 n. 19732) e che l\'acquirente del singolo lotto risponde del reato in concorso con il venditore allorché sia consapevole dell\'abusività dell\'intervento (Cass. 3506 del 1996; e da ultimo cass. 38908 del 2006).
Anche gli altri due motivi, che vanno esaminati congiuntamente perché riguardano le diverse forme assunte dalla lottizzazione, sono infondati. In proposito è utile ricordare che l\'art. 30, comma 1 del T.U. sull\'edilizia, che riproduce sostanzialmente la L. n. 47 del 1985, art. 18, comma 1, dispone che si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando:
vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione (lottizzazione materiale);
- tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l\'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio(lottizzazione cartolare).
Questo secondo tipo di lottizzazione viene denominato "negoziale" o "cartolare" e si fonda sulla presenza di elementi indiziari, da cui risulti, in modo non equivoco, la destinazione a scopo edificatorio del terreno. Tali elementi indiziari sono indicati, con elencazione non tassativa, nella stessa norma e consistono: nell\'idoneità dei lotti all\'edificazione, tenuto conto della superficie degli stessi;
nell\'eventuale previsione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria in sede di frazionamento; nella vicinanza dei lotti all\'aggregato urbano e ad aree già edificate; nelle qualità personali dell\'acquirente; nel prezzo pagato per l\'acquisto del lotto, ecc. Siffatti elementi non devono essere presenti tutti in concorso fra di loro, in quanto è sufficiente anche la presenza di uno solo di essi, purché rilevante ed idoneo a fare configurare, con margini di plausibile veridicità, la volontà di procedere a lottizzazione.
Con la lottizzazione giuridica il legislatore ha anticipato la soglia di punibilità del reato; viene punita, cioè, non l\'attività edilizia, ma un\'attività preordinata ad una futura attività edilizia che si presenta (in prospettiva) in grado di incidere sull\'assetto urbanistico. Tale anticipazione si spiega, sia in relazione alla gravita del reato che si intende evitare, sia per la non configurabilità del tentativo nel reato contravvenzionale. La lottizzazione, dunque, può conseguire ad un\'attività materiale o ad un\'attività giuridica e può assumere una forma mista ossia materiale e giuridica al tempo stesso.
Nella fattispecie ha assunto una forma mista perché all\'iniziale frazionamento del suolo ha fatto seguito la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione da parte dello stesso ideatore del frazionamento, quali, ad esempio, la costruzione di una strada e la predisposizione dell\'impianto idrico.
Nel caso in esame sussistono concreti indizi per la configurabilità di entrambe le forme che la lottizzazione può assumere. Invero, per la lottizzazione cartolare, ricorrono quasi tutti gli elementi indicati dal legislatore come indizi sintomatici dello scopo edificatorio: vicinanza dell\'area al centro urbano, le dimensioni dei singoli lotti che sono inferiori a quella minima prevista per l\'unità colturale, l\'identità delle dimensioni dei singoli lotti, il numero degli stessi, l\'assenza nella maggior parte degli acquirenti della qualifica di imprenditori agricoli. Per quella reale è sufficiente la realizzazione della strada e delle altre opere di urbanizzazione indicate nella richiesta del pubblico ministero, menzionate dal tribunale. Pertanto allo stato non si può dubitare dell\'astratta configurabilità del reato. Il periculum in mora è in re ipsa perché il sequestro serve ad evitare la prosecuzione dell\'attività criminosa.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l\'art. 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2008