SEZ. 6       SENT.  23255  DEL 27/05/2003 (CC.17/02/2003) RV.  225674
     PRES. Sansone L                  REL. Mannino SF COD.PAR.368
     IMP. Marrone ed altri        PM. (Parz. Diff.) Galasso A 
538003  EDILIZIA  - COSTRUZIONE EDILIZIA - Concessione edilizia illegittima -       Poteri
dell'autorita'  giudiziaria  - Possibilita' di disporre il se       questro  preventivo - Sussistenza - Condizioni. 
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20 
L. DEL 20/3/1865 NUM. 2248 ALL. E ART. 5 
NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 321 
    In  materia  urbanistica, qualora venga realizzata un'opera sulla base di una  concessione  edilizia  illegittima, l'esame del giudice penale ha ad
oggetto  l'eventuale  integrazione  della fattispecie penale prevista dall'art. 20  della  legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed in questa operazione il sindacato
sull'atto  illegittimo  ha carattere incidentale, trattandosi di un provvedimento  che costituisce il presupposto dell'illecito penale, senza che si
debba  procedere  alla disapplicazione dell'atto stesso. Pertanto, anche in pre-
senza  di  una  concessione edilizia illegittima, puo' essere disposto il sequestro  preventivo  del  manufatto  e,  in sede di impugnazione della misura
cautelare  reale,  l'accertamento  della  sussistenza del "fumus criminis" e'
limitato  alla  verifica  della  configurabilita', quale fattispecie astratta di  reato,  del  fatto  contestato,  cosi' come puo' essere desunto dalla
imputazione,  senza  che  sia  possibile  alcun  apprezzamento  in  ordine alla fondatezza  dell'accusa  ed  alla  probabilita'  di una pronunzia sfavorevole
per l'indagato. 
Fonte CED Cassazione
 
                    




