Cass. Sez. III n.18709 del 6 maggio 2014 (Ud. 8 apr. 2014)
Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric. Fabozzo
Urbanistica. Accorpamento di un sottotetto con unità abitativa sottostante
L'accorpamento di un sottotetto con l'unità abitativa sottostante e la trasformazione di parte di una tettoia in terrazzino con realizzazione della relativa copertura comportano la modifica dell'originaria destinazione del locale sottotetto - costituente, di regola, un «volume tecnico», non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita ed avente un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzazione del fabbricato - con conseguente aumento della volumetria complessiva impiegabile ad uso abitativo
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