Relazioni Penali della Corte di Cassazione n. 1047-2007
EDILIZIA - IN GENERE -
Realizzazione di un soppalco - Permesso di costruire - Necessita\' o meno - Orientamento di giurisprudenza.
Realizzazione di un soppalco - Permesso di costruire - Necessita\' o meno - Orientamento di giurisprudenza.
Testo del Documento
Rel. n. 47/07
Roma, 22 maggio 2007
OGGETTO: 538001 - EDILIZIA - IN GENERE - Realizzazione di un
soppalco - Permesso di costruire - Necessita\' o meno - Orientamento
di giurisprudenza.
RIF. NORM.: d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 artt. 10, comma 3, lett. c),
22 e 44;
A) Premessa
Con segnalazione n. 3 del 31 gennaio 2007, l\'Ufficio del Massimario
(redattore L. Marini) ha evidenziato come all\'interno della terza
sezione della Corte fossero emerse opzioni diverse in tema di
costruzione di "soppalchi" interni nel corso di lavori di
ristrutturazione edilizia: segnalazione che, per comodita\' di
lettura, si riporta in prosieguo.
Secondo due decisioni recenti (settembre 2006), l\'aumento che cosi\'
viene apportato alle superfici dello stabile impone l\'obbligo di
procedere con richiesta di permesso di costruire o comunque denuncia
di attivita\'. Secondo una assai motivata decisione del 2005, invece,
tale obbligo non sussiste. Si perviene cosi\' a decisioni opposte, in
punto sussistenza di violazione penalmente rilevante.
La massima relativa alla recente Sez. III, 22 settembre 2006, n.
864, dep. 16 novembre 2006, n. 37705, PM in proc. Richiello, rv.
235065, infatti, recita: "L\'esecuzione di soppalchi nel corso di
lavori di ristrutturazione interna di un edificio, pure se non
realizzi un mutamento di destinazione d\'uso, costituisce opera che
richiede il permesso di costruire, o, in alterativa, la denuncia
d\'inizio di attivita\', perche\' comporta mutamento delle superfici
interne che, ai sensi dell\'art.10, comma primo, lett. c) T.U.
dell\'edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380) fa sorgere tale obbligo
anche in assenza di modifiche della sagoma e del volume. (La Corte
ha inoltre ritenuto che la disciplina cosi\' ricostruita sia
applicabile anche in presenza della diversa disposizione contenuta
nell\'art. 2 L. Reg. Campania 28 novembre 2001, n. 19, in quanto la
disposizione di legge statale da questa richiamata, e cioe\' l\'art.
2, comma 60 della legge n. 662 del 1996, e\' stata espressamente
abrogata dall\'art. 36, comma secondo, lett. h) del citato DPR n. 380
del 2001)".
Tale decisione e\' conforme a Sez. III, 20 settembre 2006, dep. 26
ottobre 2006, n. 35863, Montilli, rv. 235066: "L\'esecuzione di
soppalchi nel corso di lavori di ristrutturazione interna di un
edificio comporta l\'aumento della superficie e la realizzazione di
un edificio in parte diverso, cosi\' che sussiste l\'obbligo di
richiedere il permesso di costruire, la cui mancanza integra gli
estremi del reato previsto dall\'art.44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380".
Di contrario avviso, Sez. III, 11 ottobre 2005, dep. 10 novembre
2005, n. 40829, PM in proc. D\'Amato, rv. 232352, secondo la quale,
anche dopo l\'entrata in vigore del T.U. sull\'edilizia (DPR n. 380
del 2001), resta valido il principio fissato dalla giurisprudenza
maturata sotto la normativa precedente: "La realizzazione di un
soppalco per la divisione in altezza di un preesistente vano
abitabile rientra fra le opere interne, atteso che tale intervento,
pur aumentando la superficie utilizzabile, non modifica il volume o
la sagoma dell\'edificio, ed e\' consentito previa denuncia di inizio
attivita\' ex art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001".
La giurisprudenza espressamente citata nella precedente sentenza,
con riferimento alla normativa previgente, e\' costituita da Sez.
III, 9 marzo 1998, dep. 22 aprile 1998, n. 4746, Matera, rv. 210706:
"Le opere interne di singole unita\' immobiliari che non
comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino
pregiudizio alla statica dell\'immobile sono soggette solo a
denuncia di inizio attivita\', la cui omissione e\' sanzionata,
ai sensi dell\'art. 4, comma tredici, della legge 23 dicembre
1996 n. 662, solo in via amministrativa".
B) Il quadro normativo precedente e gli arresti giurisprudenziali in
merito.
L\'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 qualificava quali opere
eseguite in totale difformita\' dalla concessione quelle che
comportavano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente
diverso da quello oggetto della concessione, ovvero l\'esecuzione di
volumi edilizi oltre i limiti; mentre il successivo art. 8
qualificava quali variazioni essenziali una serie di ipotesi, fra
le quali l\'aumento consistente della cubatura o della superficie di
solaio, da valutare in relazione al progetto approvato (comma 1,
lett b).
Inoltre, nella vigenza della citata legge n. 47, risultavano
individuate, quale categoria autonoma, le opere interne (art. 26),
per le quali la giurisprudenza aveva sottolineato il regime
semplificato, evidenziando che le opere interne di singole
unita\' immobiliari, che non comportassero modifiche della sagoma
e dei prospetti e non recassero pregiudizio alla statica
dell\'immobile, erano soggette solo a denuncia di inizio attivita\',
la cui omissione era sanzionata, ai sensi dell\'art. 4, comma
tredici, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (prima
regolamentata dall\'art. 26 della legge 47 del 1985, modificato dalla
legge n. 298 del 1985) solo in via amministrativa (in questo senso,
Sez. III, 9 marzo 1998, dep. 22 aprile 1998, n. 4746, Matera, rv.
210706). Si trattava di opere che non dovevano comportare modifiche
della sagoma, della costruzione, dei prospetti, ne\' aumento delle
superfici utili e del numero delle unita\' immobiliari.
Una volta qualificati i soppalchi quali opere interne, si era cosi\'
andato formando l\'orientamento del quale erano espressione Sez. III,
1 aprile 1994, dep. 3 giugno 1994, n. 6573, Vicini, rv. 168061, per
la quale la divisione in due dell\'altezza di un vano, destinato
all\'esercizio della medesima attivita\' commerciale, realizzata
mediante struttura metallica ed assi di legno, cosi\' da
ricavare un soppalco, rientrava nel novero delle opere
interne non soggette, secondo la previsione dell\'art. 26 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, a concessione o ad
autorizzazione, non andando cosi\' ad integrare la violazione della
legge penale, per l\'assenza di un\'alterazione dei volumi
preesistenti o la costituzione di una nuova unita\' edilizia, e Sez.
III, 16 febbraio 1990, dep. 28 marzo 1990, n. 4323, De Pan, 183843,
per la quale la costruzione di un soppalco per ottenere una
duplice utilizzazione del vano non era opera soggetta a
concessione edilizia, in quanto non consisteva nell\'esecuzione di
volumi edilizi abusivi e tanto meno di nuovi "organismi
edilizi", come previsto dall\'art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47.
C) L\'orientamento che richiede il permesso di costruire.
L\'orientamento che richiede il preventivo rilascio del permesso di
costruire, o la DIA alternativa, appare essersi consolidato nel pur
breve periodo intercorso dalla segnalazione n. 3/2007, in quanto,
oltre alle citate decisioni 35863/2006 e 37705/2006, anche secondo
Sez. III, 12 gennaio 2007, dep. 1 marzo 2007 n. 8669, ric. De
Martino, rv. 236058 "La realizzazione di un soppalco all\'interno di
una preesistente abitazione necessita del preventivo rilascio del
permesso di costruire (o della DIA alternativa al permesso), atteso
che l\'art. 10, comma primo lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
assoggetta a permesso di costruire gli interventi di
ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo in tutto o in
parte diverso dal precedente, senza la necessita\' che concorrano
tutte le condizioni previste nello stesso articolo (modifiche del
volume, della sagoma, dei prospetti, delle superfici), in quanto
queste sono alternative, come ricavasi dall\'uso della disgiuntiva
nel citato testo normativo."
In senso analogo risulta essersi espressa, Sez. III, 19 ottobre
2006, dep. 26 gennaio 2007, n. 2881, P.M. in proc. Picone, rv.
235866, per la quale "L\'esecuzione di un soppalco all\'interno di
una unita\' immobiliare, realizzato attraverso la divisione in
altezza di un vano, allo scopo di ottenere una duplice
utilizzazione abitativa, pure se non realizzi un mutamento di
destinazione d\'uso, costituisce intervento di ristrutturazione
edilizia per il quale e\' richiesto il permesso di costruire ex
art. 10, comma primo lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, essendo a
tal fine sufficiente l\'incremento della superficie e non essendo
necessaria la contemporanea modifica della sagoma o del volume".
D) Considerazioni conclusive.
Il contrasto giurisprudenziale fra la decisione del 2005 e le
successive pronunce del 2006, sembra potersi risolvere con
l\'affermazione della necessita\' del permesso di costruire per
ragioni di ordine sistematico; infatti, nel d.P.R. n. 380 non si
rinviene la categoria autonoma delle opere interne, mentre nell\'art.
3 (definizione degli interventi edilizi) viene qualificato come
"intervento di ristrutturazione edilizia" quello rivolto a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o
la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell\'edificio,
l\'eliminazione, la modifica e l\'inserimento di nuovi elementi ed
impianti.
La realizzazione di un soppalco puo\' cosi\' correttamente essere
ricondotta nella categoria della ristrutturazione edilizia, per la
quale va identificato il regime giuridico applicabile in relazione
alle tre tipologie disegnate dalle disposizioni legislative in
materia edilizia, ovvero l\'attivita\' edilizia libera, quella
subordinata a denuncia di inizio attivita\', ed infine quella che
richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire.
La prima e\' riservata ai soli interventi di manutenzione ordinaria e
di eliminazione delle barriere architettoniche, mentre la DIA e\'
riservata agli interventi non riconducibili all\'elenco di cui
all\'art. 10, che disciplina le ipotesi di interventi sottoposti a
permesso di costruire, ed alle varianti al permesso di costruire
presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Ed e\' proprio nell\'elencazione degli interventi che l\'art. 10
sottopone a permesso di costruire che si collocano gli interventi di
ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo in tutto o in
parte diverso dal precedente (comma 1 lett. c), come modificato dal
d.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301), che comportino aumento di unita\'
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o
delle superfici (oltre ai mutamenti di destinazione d\'uso nei centri
storici).
Si tratta a questo punto di valutare la portata della realizzazione
di un soppalco e porla a confronto con il livello di
ristrutturazione edilizia che la norma in esame prevede per la sua
sottoposizione al regime del permesso di costruire. Non vi e\' dubbio
che si tratta di un intervento che porta ad un organismo in parte
diverso dal precedente attraverso una modifica della superficie,
sufficiente ex art. 10 comma 1 lett. c), a configurare la
ristrutturazione edilizia, in quanto l\'uso della disgiuntiva "o" nel
testo normativo indica la non necessita\' che si realizzino modifiche
a piu\' di uno dei parametri (volume, sagoma, prospetti, superfici)
ivi riportati.
Un ulteriore punto di discussione riguarda la necessita\' di una
indagine sulla destinazione abitativa o meno della nuova superficie
realizzata con il soppalco, quale condizione per la configurabilita\'
di un aumento di superficie utile, lasciando cosi\' fuori dalla
sanzionabilita\' penale la creazione di semplici "spazi ripostiglio"
del tutto inidonei (ad esempio per l\'altezza) ad essere occupati
dall\'uomo. Trattasi peraltro di scelta di politica legislativa cui
l\'interprete puo\' accedere attraverso la specificazione della
nozione di superficie in materia edilizia.
Allo stato appare, pertanto, consolidarsi l\'orientamento secondo il
quale, per la realizzazione dei soppalchi, sara\' necessario
richiedere il permesso di costruire o la cosiddetta superDia, ovvero
la Dia alternativa al permesso; ma cio\' non sposta i termini della
questione, stante la introduzione, ad opera del citato d.lgs. n.
301, del comma 2 bis all\'art. 44, che estende la applicazione delle
sanzioni penali all\'ipotesi di mancato rispetto della Dia
alternativa, configurandosi in difetto il reato edilizio di cui
all\'art. 44 lett. b).
Redattore: Alfredo Montagna
Il vice direttore
(Domenico Carcano)
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Rel. n. 47/07
Roma, 22 maggio 2007
OGGETTO: 538001 - EDILIZIA - IN GENERE - Realizzazione di un
soppalco - Permesso di costruire - Necessita\' o meno - Orientamento
di giurisprudenza.
RIF. NORM.: d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 artt. 10, comma 3, lett. c),
22 e 44;
A) Premessa
Con segnalazione n. 3 del 31 gennaio 2007, l\'Ufficio del Massimario
(redattore L. Marini) ha evidenziato come all\'interno della terza
sezione della Corte fossero emerse opzioni diverse in tema di
costruzione di "soppalchi" interni nel corso di lavori di
ristrutturazione edilizia: segnalazione che, per comodita\' di
lettura, si riporta in prosieguo.
Secondo due decisioni recenti (settembre 2006), l\'aumento che cosi\'
viene apportato alle superfici dello stabile impone l\'obbligo di
procedere con richiesta di permesso di costruire o comunque denuncia
di attivita\'. Secondo una assai motivata decisione del 2005, invece,
tale obbligo non sussiste. Si perviene cosi\' a decisioni opposte, in
punto sussistenza di violazione penalmente rilevante.
La massima relativa alla recente Sez. III, 22 settembre 2006, n.
864, dep. 16 novembre 2006, n. 37705, PM in proc. Richiello, rv.
235065, infatti, recita: "L\'esecuzione di soppalchi nel corso di
lavori di ristrutturazione interna di un edificio, pure se non
realizzi un mutamento di destinazione d\'uso, costituisce opera che
richiede il permesso di costruire, o, in alterativa, la denuncia
d\'inizio di attivita\', perche\' comporta mutamento delle superfici
interne che, ai sensi dell\'art.10, comma primo, lett. c) T.U.
dell\'edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380) fa sorgere tale obbligo
anche in assenza di modifiche della sagoma e del volume. (La Corte
ha inoltre ritenuto che la disciplina cosi\' ricostruita sia
applicabile anche in presenza della diversa disposizione contenuta
nell\'art. 2 L. Reg. Campania 28 novembre 2001, n. 19, in quanto la
disposizione di legge statale da questa richiamata, e cioe\' l\'art.
2, comma 60 della legge n. 662 del 1996, e\' stata espressamente
abrogata dall\'art. 36, comma secondo, lett. h) del citato DPR n. 380
del 2001)".
Tale decisione e\' conforme a Sez. III, 20 settembre 2006, dep. 26
ottobre 2006, n. 35863, Montilli, rv. 235066: "L\'esecuzione di
soppalchi nel corso di lavori di ristrutturazione interna di un
edificio comporta l\'aumento della superficie e la realizzazione di
un edificio in parte diverso, cosi\' che sussiste l\'obbligo di
richiedere il permesso di costruire, la cui mancanza integra gli
estremi del reato previsto dall\'art.44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380".
Di contrario avviso, Sez. III, 11 ottobre 2005, dep. 10 novembre
2005, n. 40829, PM in proc. D\'Amato, rv. 232352, secondo la quale,
anche dopo l\'entrata in vigore del T.U. sull\'edilizia (DPR n. 380
del 2001), resta valido il principio fissato dalla giurisprudenza
maturata sotto la normativa precedente: "La realizzazione di un
soppalco per la divisione in altezza di un preesistente vano
abitabile rientra fra le opere interne, atteso che tale intervento,
pur aumentando la superficie utilizzabile, non modifica il volume o
la sagoma dell\'edificio, ed e\' consentito previa denuncia di inizio
attivita\' ex art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001".
La giurisprudenza espressamente citata nella precedente sentenza,
con riferimento alla normativa previgente, e\' costituita da Sez.
III, 9 marzo 1998, dep. 22 aprile 1998, n. 4746, Matera, rv. 210706:
"Le opere interne di singole unita\' immobiliari che non
comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino
pregiudizio alla statica dell\'immobile sono soggette solo a
denuncia di inizio attivita\', la cui omissione e\' sanzionata,
ai sensi dell\'art. 4, comma tredici, della legge 23 dicembre
1996 n. 662, solo in via amministrativa".
B) Il quadro normativo precedente e gli arresti giurisprudenziali in
merito.
L\'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 qualificava quali opere
eseguite in totale difformita\' dalla concessione quelle che
comportavano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente
diverso da quello oggetto della concessione, ovvero l\'esecuzione di
volumi edilizi oltre i limiti; mentre il successivo art. 8
qualificava quali variazioni essenziali una serie di ipotesi, fra
le quali l\'aumento consistente della cubatura o della superficie di
solaio, da valutare in relazione al progetto approvato (comma 1,
lett b).
Inoltre, nella vigenza della citata legge n. 47, risultavano
individuate, quale categoria autonoma, le opere interne (art. 26),
per le quali la giurisprudenza aveva sottolineato il regime
semplificato, evidenziando che le opere interne di singole
unita\' immobiliari, che non comportassero modifiche della sagoma
e dei prospetti e non recassero pregiudizio alla statica
dell\'immobile, erano soggette solo a denuncia di inizio attivita\',
la cui omissione era sanzionata, ai sensi dell\'art. 4, comma
tredici, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (prima
regolamentata dall\'art. 26 della legge 47 del 1985, modificato dalla
legge n. 298 del 1985) solo in via amministrativa (in questo senso,
Sez. III, 9 marzo 1998, dep. 22 aprile 1998, n. 4746, Matera, rv.
210706). Si trattava di opere che non dovevano comportare modifiche
della sagoma, della costruzione, dei prospetti, ne\' aumento delle
superfici utili e del numero delle unita\' immobiliari.
Una volta qualificati i soppalchi quali opere interne, si era cosi\'
andato formando l\'orientamento del quale erano espressione Sez. III,
1 aprile 1994, dep. 3 giugno 1994, n. 6573, Vicini, rv. 168061, per
la quale la divisione in due dell\'altezza di un vano, destinato
all\'esercizio della medesima attivita\' commerciale, realizzata
mediante struttura metallica ed assi di legno, cosi\' da
ricavare un soppalco, rientrava nel novero delle opere
interne non soggette, secondo la previsione dell\'art. 26 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, a concessione o ad
autorizzazione, non andando cosi\' ad integrare la violazione della
legge penale, per l\'assenza di un\'alterazione dei volumi
preesistenti o la costituzione di una nuova unita\' edilizia, e Sez.
III, 16 febbraio 1990, dep. 28 marzo 1990, n. 4323, De Pan, 183843,
per la quale la costruzione di un soppalco per ottenere una
duplice utilizzazione del vano non era opera soggetta a
concessione edilizia, in quanto non consisteva nell\'esecuzione di
volumi edilizi abusivi e tanto meno di nuovi "organismi
edilizi", come previsto dall\'art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47.
C) L\'orientamento che richiede il permesso di costruire.
L\'orientamento che richiede il preventivo rilascio del permesso di
costruire, o la DIA alternativa, appare essersi consolidato nel pur
breve periodo intercorso dalla segnalazione n. 3/2007, in quanto,
oltre alle citate decisioni 35863/2006 e 37705/2006, anche secondo
Sez. III, 12 gennaio 2007, dep. 1 marzo 2007 n. 8669, ric. De
Martino, rv. 236058 "La realizzazione di un soppalco all\'interno di
una preesistente abitazione necessita del preventivo rilascio del
permesso di costruire (o della DIA alternativa al permesso), atteso
che l\'art. 10, comma primo lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
assoggetta a permesso di costruire gli interventi di
ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo in tutto o in
parte diverso dal precedente, senza la necessita\' che concorrano
tutte le condizioni previste nello stesso articolo (modifiche del
volume, della sagoma, dei prospetti, delle superfici), in quanto
queste sono alternative, come ricavasi dall\'uso della disgiuntiva
nel citato testo normativo."
In senso analogo risulta essersi espressa, Sez. III, 19 ottobre
2006, dep. 26 gennaio 2007, n. 2881, P.M. in proc. Picone, rv.
235866, per la quale "L\'esecuzione di un soppalco all\'interno di
una unita\' immobiliare, realizzato attraverso la divisione in
altezza di un vano, allo scopo di ottenere una duplice
utilizzazione abitativa, pure se non realizzi un mutamento di
destinazione d\'uso, costituisce intervento di ristrutturazione
edilizia per il quale e\' richiesto il permesso di costruire ex
art. 10, comma primo lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, essendo a
tal fine sufficiente l\'incremento della superficie e non essendo
necessaria la contemporanea modifica della sagoma o del volume".
D) Considerazioni conclusive.
Il contrasto giurisprudenziale fra la decisione del 2005 e le
successive pronunce del 2006, sembra potersi risolvere con
l\'affermazione della necessita\' del permesso di costruire per
ragioni di ordine sistematico; infatti, nel d.P.R. n. 380 non si
rinviene la categoria autonoma delle opere interne, mentre nell\'art.
3 (definizione degli interventi edilizi) viene qualificato come
"intervento di ristrutturazione edilizia" quello rivolto a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o
la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell\'edificio,
l\'eliminazione, la modifica e l\'inserimento di nuovi elementi ed
impianti.
La realizzazione di un soppalco puo\' cosi\' correttamente essere
ricondotta nella categoria della ristrutturazione edilizia, per la
quale va identificato il regime giuridico applicabile in relazione
alle tre tipologie disegnate dalle disposizioni legislative in
materia edilizia, ovvero l\'attivita\' edilizia libera, quella
subordinata a denuncia di inizio attivita\', ed infine quella che
richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire.
La prima e\' riservata ai soli interventi di manutenzione ordinaria e
di eliminazione delle barriere architettoniche, mentre la DIA e\'
riservata agli interventi non riconducibili all\'elenco di cui
all\'art. 10, che disciplina le ipotesi di interventi sottoposti a
permesso di costruire, ed alle varianti al permesso di costruire
presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Ed e\' proprio nell\'elencazione degli interventi che l\'art. 10
sottopone a permesso di costruire che si collocano gli interventi di
ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo in tutto o in
parte diverso dal precedente (comma 1 lett. c), come modificato dal
d.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301), che comportino aumento di unita\'
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o
delle superfici (oltre ai mutamenti di destinazione d\'uso nei centri
storici).
Si tratta a questo punto di valutare la portata della realizzazione
di un soppalco e porla a confronto con il livello di
ristrutturazione edilizia che la norma in esame prevede per la sua
sottoposizione al regime del permesso di costruire. Non vi e\' dubbio
che si tratta di un intervento che porta ad un organismo in parte
diverso dal precedente attraverso una modifica della superficie,
sufficiente ex art. 10 comma 1 lett. c), a configurare la
ristrutturazione edilizia, in quanto l\'uso della disgiuntiva "o" nel
testo normativo indica la non necessita\' che si realizzino modifiche
a piu\' di uno dei parametri (volume, sagoma, prospetti, superfici)
ivi riportati.
Un ulteriore punto di discussione riguarda la necessita\' di una
indagine sulla destinazione abitativa o meno della nuova superficie
realizzata con il soppalco, quale condizione per la configurabilita\'
di un aumento di superficie utile, lasciando cosi\' fuori dalla
sanzionabilita\' penale la creazione di semplici "spazi ripostiglio"
del tutto inidonei (ad esempio per l\'altezza) ad essere occupati
dall\'uomo. Trattasi peraltro di scelta di politica legislativa cui
l\'interprete puo\' accedere attraverso la specificazione della
nozione di superficie in materia edilizia.
Allo stato appare, pertanto, consolidarsi l\'orientamento secondo il
quale, per la realizzazione dei soppalchi, sara\' necessario
richiedere il permesso di costruire o la cosiddetta superDia, ovvero
la Dia alternativa al permesso; ma cio\' non sposta i termini della
questione, stante la introduzione, ad opera del citato d.lgs. n.
301, del comma 2 bis all\'art. 44, che estende la applicazione delle
sanzioni penali all\'ipotesi di mancato rispetto della Dia
alternativa, configurandosi in difetto il reato edilizio di cui
all\'art. 44 lett. b).
Redattore: Alfredo Montagna
Il vice direttore
(Domenico Carcano)
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