Cass. Sez. III n. 42897 del 18 novembre 2008  (Ud. 24 ott. 2008)
Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Arena e altro
Urbanistica. Realizzazione torrino in muratura a copertura della cassa scale.

In tema di reati edilizi, l\'abusiva realizzazione di una copertura ad una cassa scale non integra il reato di cui all\'art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria non subordinato a permesso di costruire ma assentibile in base a semplice d.i.a., attesa la sua natura pertinenziale o di volume tecnico ai sensi dell\'art. 3, comma primo, lett. b), del d.P.R. citato.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
SEZIONE TERZA PENALE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                        
Dott. LUPO        Ernesto       -  Presidente   -                    
Dott. LOMBARDI    Alfredo Maria -  Consigliere  -                    
Dott. FIALE       Aldo          -  Consigliere  -                    
Dott. MARMO       Margherita    -  Consigliere  -                    
Dott. AMORESANO   Silvio        -  Consigliere  -                    
ha pronunciato la seguente:                                          
sentenza                                        
sul ricorso proposto da:
A.G., n. a (OMISSIS), e da          S.S., n.
a (OMISSIS);
avverso  la  sentenza  in data 11.1.2008 della Corte  di  Appello  di
Napoli, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Napoli in
data  25.10.2006, vennero condannati alla pena di mesi due di arresto
ed  Euro 8.000,00, di ammenda ciascuno, quali colpevoli dei reati: a)
di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44; b) di cui al D.P.R. n. 380
del   2001,  artt.  83  e  95,  unificati  sotto  il  vincolo   della
continuazione.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. LOMBARDI
Alfredo Maria;
Udito  il  P.M.,  in  persona  del Sost. Procuratore  Generale  Dott.
FRATICELLI  Mario,  che ha concluso per l'annullamento  senza  rinvio
della  sentenza  per il capo b), perchè estinto per prescrizione,  e
per  il  capo  a)  limitatamente al pergolato perchè  il  fatto  non
sussiste; rigetto nel resto;
Udito  il  difensore,  Avv.  CAIANO  Massimo,  che  ha  concluso  per
l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di colpevolezza di A.G. e S.S. in ordine ai reati: a) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44; b) di cui del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e 95, loro ascritti per avere eseguito lavori edili in zona sismica, consistiti nella realizzazione di un torrino in muratura di copertura ad una cassa scale, delle dimensioni di mt. 1,40 x 1,40 per un altezza di mt.
2,30, e di un pergolato in legno, in assenza del permesso di costruire ed in difformità della d.i.a. n. 787 del 12.10.2000, nonchè senza l'osservanza delle prescrizione per le opere da realizzarsi in zona sismica.
La sentenza, riportandosi alla motivazione della pronuncia di primo grado, ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli appellanti avevano dedotto che le opere di cui alla contestazione non richiedevano il rilascio del permesso di costruire e censurato la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, che la denunciano per violazione di legge e vizi della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la carenza di motivazione della sentenza impugnata, deducendo che la motivazione per relationem non poteva ritenersi consentita nel caso in esame, essendo state dedotte in appello puntuali questioni di diritto, che rendevano necessaria la puntuale qualificazione giuridica delle opere realizzate in relazione alla loro natura, questione di cui la corte territoriale non si è fatta carico.
Con il secondo mezzo di annullamento si deduce la assoluta carenza di prove in ordine alla dichiarazione di sismicità dell'area in cui sono stati eseguiti gli interventi di cui alla contestazione.
Con il terzo mezzo di annullamento i ricorrenti deducono che i giudici di merito hanno erroneamente affermato che gli interventi di cui alla contestazione dovevano essere assentiti mediante il permesso di costruire, trattandosi di opere di manutenzione straordinaria, suscettibili di esecuzione mediante la sola d.i.a..
Sul punto si riporta integralmente la normativa statale di cui del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 3 e 22, la normativa regionale di cui alla L. n. 19 del 2001, nonchè il Regolamento edilizio del Comune di Napoli del 1999 e le relative N.T.A. e si deduce, con riferimento al pergolato, che si tratta di un intervento di sistemazione di uno spazio esterno, che non ha comportato la realizzazione di volumi, sicchè la realizzazione dello stesso non poteva ritenersi subordinata al rilascio del permesso di costruire; con riferimento al torrino si deduce che si tratta di un volume tecnico in rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzazione della costruzione e, pertanto, anche esso sottratto al regime del permesso di costruire e realizzabile mediante d.i.a..
Con lo stesso motivo di gravame e con il successivo si deduce inoltre che dalla documentazione amministrativa prodotta dinanzi ai giudici di merito e di cui non si è tenuto alcun conto emergeva con certezza che i manufatti di cui alla contestazione potevano essere realizzati a seguito della presentazione della d.i.a..
Con l'ultimo mezzo di annullamento si denuncia, infine, la illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione dell'ordine di demolizione.
Sul punto si osserva che il giudice di primo grado non ha stabilito un termine per provvedere all'esecuzione della demolizione con la conseguente illegittimità della statuizione sul punto.
Con memoria difensiva depositata l'8.10.2008 i ricorrenti, nel ribadire i motivi di gravame afferenti alla qualificazione giuridica delle opere realizzate, hanno prodotto una consulenza tecnica di ufficio, il cui espletamento è stato disposto dal TAR Campania nell'ambito del giudizio avente ad oggetto i provvedimenti emessi dall'ente locale; consulenza con la quale è stata attribuita natura di volume tecnico al torrino ed è stato escluso che l'altro manufatto, definito pergolato, possa qualificarsi come costruzione.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento alla violazione della normativa antisismica (capo b dell'imputazione) per essere il reato estinto per prescrizione.
Dalla commissione del fatto (23.11.2004), invero, risulta decorso in data 23.11.2007 il termine di prescrizione di detto reato, ai sensi degli art. 157 c.p., n. 6), nella formulazione previgente, e art. 160 c.p., prima della pronuncia della sentenza impugnata.
Non sussistono, peraltro, le condizioni per il proscioglimento degli imputati, in sede di legittimità, con formula più favorevole, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2.
Con riferimento al reato di cui al capo a) occorre, invece, procedere alla esatta qualificazione giuridica dei manufatti realizzati dagli imputati, ai fini del loro inquadramento tra le varie ipotesi di interventi previsti e disciplinati dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R.. n. 380 del 2001.
Sul punto si palesa fondato il motivo di gravame con il quale i ricorrenti hanno dedotto che il torrino, realizzato a copertura della cassa scale, già regolarmente assentita, costituisce un elemento pertinenziale dell'immobile ovvero un volume tecnico necessario per la utilizzazione della struttura esistente.
In proposito è stato precisato da questa Suprema Corte che, anche ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, per aversi pertinenza si richiede: "a) un nesso oggetttvo strumentale e funzionale con la cosa principale, b) che non sia consentita, per natura e struttura, una pluralità di destinazioni, c) un carattere durevole, d) la non utilizzabilità economica in modo diverso, e) una ridotta dimensione, J) una individualità fisica e strutturale propria, g) l'accessione ad un edificio preesistente edificato legittimamente, h) l'assenza di un autonomo valore di mercato" (sez. 3^, 200300239, Cipolla, RV 223036).
Orbene, il torrino di cui alla contestazione, di ridotte dimensioni e, perciò, funzionalmente utilizzabile solo in relazione alla destinazione di copertura della cassa scale per cui è stato costruito, risponde pienamente alle caratteristiche citate.
E' appena il caso di rilevare che la natura pertinenziale o di volume tecnico del manufatto rende irrilevante la circostanza che lo stesso abbia determinato una modificazione dell'edificio preesistente contenuta nei limiti della nuova struttura, non essendo stata contestata nella specie l'esistenza di alcun vincolo nella zona di ubicazione dell'immobile.
Per la sua realizzazione, pertanto, non occorreva il rilascio del permesso di costruire, con la conseguente insussistenza della violazione ascritta agli imputati in relazione a detto manufatto.
A diversa conclusione deve pervenirsi, invece, con riferimento al cosiddetto pergolato realizzato sul terrazzo di copertura dell'immobile.
Emerge invero dall'accertamento di fatto contenuto nella sentenza, coincidente con la fattispecie contestata nel capo di imputazione, e peraltro rilevabile dalle stesse fotografie facenti parte della perizia allegata alla memoria difensiva, che il manufatto realizzato è costituito da una struttura in legno ancorata al suolo, coperta da pannelli e di rilevanti dimensioni (mq. 20).
Orbene, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte rientrano nella previsione della normativa urbanistica e sono, pertanto, soggette al rilascio del permesso di costruire, le opere di qualsiasi genere realizzate sul suolo o nel suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con il quale sia assicurata la stabilità del manufatto, nè la natura dei materiali adoperati, purchè l'opera sia destinata a soddisfare esigenze durature nel tempo (sez. 3^, 6.5.1994 n. 5326; sez. 3^, 10.11.1987 n. 11420 e giurisprudenza successiva assolutamente conforme).
Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno affermato che tale manufatto doveva essere assentito mediante il permesso di costruire, con la conseguente esistenza della violazione ascritta agli imputati nel capo a) limitatamente a tale struttura.
E', infine, infondato l'ultimo motivo di gravame.
La mancata statuizione di un termine per l'esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non determina la illegittimità della statuizione sul punto, poichè in tal caso il termine concesso per l'esecuzione viene a coincidere con quello biennale di operatività dell'effetto sospensivo in materia contravvenzionale ex art. 163 c.p., comma 1, e art. 167 c.p., (cfr.
sez. 1^, 200441428, Raffo, RV 229939 ed altre).
Per effetto di quanto rilevato la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine al reato di cui al capo b), perchè estinto per prescrizione, nonchè in ordine al reato di cui al capo a), limitatamente alla costruzione del torrino in muratura, perchè il fatto non sussiste.
Dalla pronuncia di condanna vanno eliminate le pene determinate nella sentenza di primo grado in aumento per la continuazione interna al capo a) ed esterna con il capo b), in giorni quindici di arresto ed Euro 1.000,00, di ammenda.
Deve essere revocato l'ordine di demolizione del torrino.
Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo b) perchè estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato sub a) limitatamente alla costruzione del torrino in muratura perchè il fatto non sussiste.
Elimina le relative pene di giorni quindici di arresto ed Euro 1.000,00, di ammenda. Revoca l'ordine di demolizione del torrino.
Rigetta il ricorso nel resto. Dispone trasmettersi copia della sentenza all'Ufficio tecnico della Regione Campania.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 24 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2008