Cass.Sez. III n. 3685 del 28 gennaio 2014 (Ud 11 dic 2013)
Pres.Squassoni Est.Andreazza Ric.Russo
Urbanistica. Sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione

In tema di violazioni urbanistiche, il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena inflitta alla demolizione dell'opera eseguita, avendo tale ordine, alla stregua di quanto previsto dall'art. 165 cod. pen., la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 11/12/2013
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 3624
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 32886/2013
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Russo Angelo, n. a Carini il 06/03/1950;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 19/12/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, Sez,. Dist.di Carini, di condanna di Russo Angelo per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (capo a); D.P.R. n. 380 del 2001, art. 64, commi 2 e 3 e art. 71 (capo b); D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 65 e 72 (capo c); D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83, 93 e 95 (capo d); D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 94 e 95; D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 94 e 95 (capo e). 2. Ha proposto ricorso l'imputato tramite il proprio difensore lamentando l'illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione della demolizione, avendo il legislatore disciplinato la materia delle sanzioni amministrative in modo autonomo, conferendo al giudice un ruolo di mera supplenza e lasciando intatta in capo all'amministrazione ogni decisione definitiva sulla destinazione del bene che può essere utilizzato per prevalenti interessi pubblici. Rileva anche come lo stato di incensuratezza dell'imputato avrebbe dovuto indurre i giudici a concedere il beneficio della sospensione condizionale senza vincolo di subordinazione. Invoca infine la prescrizione dei reati. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, u.c., attribuisce al giudice penale che pronunzi condanna per la esecuzione di opere edilizie in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo rilasciato, il potere-dovere di ordinare la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita. Si è chiarito, in giurisprudenza, che tale ordine costituisce atto dovuto, nell'esercizio di un potere autonomo e non attribuito in via di supplenza, seppure coordinabile con quello amministrativo, sicché lo stesso non si pone in rapporto alternativo con l'ordine di demolizione impartito dalla Pubblica Amministrazione (da ultimo, Sez. 3, n.37906 del 22/05/2012, Mascia ed altro, non massimata; Sez. U., n. 15 del 19/06/1996, P.M. in proc. Monterisi, Rv. 205336; Sez. 6, n. 6337 del 10/03/1994, Sorrentino, Rv. 198511; Sez. 3, n. 73 del 30/04/1992, Rizzo, Rv. 190604). Di qui, ed in senso palesemente opposto rispetto alla censura del ricorrente, l'affermazione secondo cui del tutto legittimamente il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile, avendo tale ordine, alla stregua di quanto disposto dall'art. 165 c.p., la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato (da ultimo, tra le altre, sulla scia di Sez. U., n. 714 del 20/11/1996, Luongo, Rv. 206659; Sez.3, n. 28356 del 21/05/2013, Farina, Rv. 255466).
Parimenti inammissibile è il motivo lamentante l'incompatibilità con lo stato di incensuratezza dell'imputato della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto. L'art. 165 c.p., nel prevedere che il giudice possa subordinare la sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, attribuisce allo stesso un potere discrezionale il cui esercizio, ove congruamente e logicamente motivato, si sottrae ad ogni sindacato in questa sede. Nella specie la Corte ha correttamente e logicamente ritenuto che le dimensioni dell'opera giustificassero la pronta esecuzione della demolizione, non essendo una tale conclusione evidentemente inficiata dallo stato di incensuratezza dell'imputato.
4. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo delle cause di non punibilità, ivi compresa l'estinzione del reato per prescrizione, maturate successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo, come già enunciato da questa Corte a Sezioni Unite, detto ricorso inidoneo ad instaurare validamente il rapporto di impugnazione (per tutte, Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca). Ne segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quella al versamento della somma, determinata in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014