Cass. Sez.III 16035 del 11 aprile 2014 (ud.26 feb. 2014)
Pres. Teresi Est. Pezzella Ric. Attardi
Urbanistica.Ordine di demolizione e alienazione del manufatto a terzi in epoca precedente
In tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell'accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è escluso dall'alienazione del manufatto abusivo a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'ordine di demolizione, avendo carattere reale, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi, con la sola conseguenza che l'acquirente, se estraneo all'abuso, potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione).
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli emetteva, in data 24/4/2013 ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, nei confronti di A.P..
La Corte territoriale decideva, in funzione di Giudice dell'Esecuzione sull'istanza di revoca dell'ordine di demolizione emesso dal Procuratore generale "settore demolizioni" in data 27/4/2012, a carico dell'imputato, erede di A.G., condannato con sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Napoli, per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b).
2. Avverso tale provvedimento, proponeva ricorso per Cassazione, con l'ausilio del proprio difensore di fiducia, l'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att., c.p.p., comma 1:
a. nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 671 c.p.p..
L'ordinanza risulterebbe illegittima in quanto il ricorrente non sarebbe proprietario dell'immobile da demolire. Detto immobile sarebbe stato alienato, dal padre dell'imputato, a terzo acquirente nei cui confronti andava esercitata l'azione penale. Pertanto la Corte di Appello avrebbe dovuto annullare l'ordinanza di demolizione impugnata.
La Corte avrebbe motivato in maniera apparente, desumendo per tabulas la buona fede del terzo acquirente, mentre avrebbe dovuto ritenere superato l'ordine di demolizione dall'avvenuta alienazione dell'immobile.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento con rinvio.
3. La Procura Generale presso questa Corte, nelle rese conclusioni scritte, rileva l'infondatezza del ricorso. Ritiene che la Corte avrebbe sviluppato una motivazione logica, e specifica nell'esame delle questioni sollevate che sarebbero state esaminate puntualmente e decise dando conto delle censure formulate dall'interessato. La decisione sarebbe conforme ai precedenti di questa sezione in materia di irrilevanza dell'avvenuta alienazione dell'immobile (sez.3, n. 48295 del 21.12.2009). Chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso appare da rigettare, stante l'infondatezza dei motivi addotti.
2. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, infatti, l'esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice a seguito dell'accertata violazione di norme urbanistiche non è esclusa dall'alienazione del manufatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo, atteso che l'esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all'ambiente, (sez. 3^, n. 22853 del 29.3.2007, Coluzzi, rv. 236880, occasione in cui la Corte ha ulteriormente precisato che il terzo acquirente dell'immobile potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione).
L'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati edilizi, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex art. 31, comma 9, infatti, ha carattere reale e ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, nè la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione (così sez. 3^, n. 37120 dell'11.5.2005, Morelli, rv.232175).
Ancora, è stato precisato che l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato, (cfr. sez. 3^, n. 42781 del 21.10.2009, Arrigoni, caso in cui la Corte ha precisato in motivazione che, comunque, la mancata condanna del terzo per concorso nell'abuso edilizio non implica necessariamente una posizione di buona fede rispetto ad esso).
Nel caso che ci occupa la Corte di Appello di Napoli, con una motivazione coerente e logica, rispondendo in maniera compiuta all'istanza dell'odierno ricorrente, ha operato una corretta applicazione dei sopra enunciati principi di diritto.
3. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2014