Condono edilizio . Varata la legge regionale. Tempo fino al 10 dicembre per presentare le istanze.
Dopo un travagliato iter ed una pessima prova di collaborazione istituzionale e di applicazione del c.d. federalismo della Legge Cost. 3 del 2001 , iter che ha portato ad una prima rimessione in termini per il condono con d.l 82/04, all’espressione della Corte Costituzionale, ed alla necessità dell’intervento delle Regioni per la disciplina degli aspetti di dettaglio relativi al condono già dettati con il collegato alla finanziaria dello scorso anno (Art. 32 del d.l. 269 del 2003 convertito in L 326 ), il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell’Assessore Ciocchetti, la legge regionale che disciplina il condono edilizio, con la quale sono state individuate modalità, condizioni e volumetrie sanabili nella nostra regione.
La Corte Costituzionale, chiamata ad intervenire dal Governo per impugnare alcune Leggi Regionali che non avevano recepito il condono considerandolo illegittimo, con la sentenza 196 del 28 giugno scorso ha fatto salvo il condono, per gli aspetti sostanziali, giustificando la straordinarietà dello stesso, mentre ha dichiarato incostituzionale l’art. 32 del d.l. 269 del 2003 nella parte in cui le minuziose disposizioni dello stesso sono andate oltre la determinazione dei principi, e hanno di riflesso “invaso” lo spazio del legislatore regionale.
Sull’onda lo Stato ha emanato un decreto legge (il 168 dell’11 luglio 2004, poi convertito in L.191 del 2004) che ha obbligato le Regioni a legiferare entro il “congruo termine” di quattro mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto legge “attuativo” della stessa sentenza per determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio ammesse, fatto salvo il termine per il completamento dell’abuso che resta fissato al 31 marzo del 2003. La stessa Corte ha statuito che il termine di presentazione delle istanze di condono viene fissato ad une mese dai quattro concessi alle regioni per legiferare (vale a dire dall’11 novembre 2004 al 10 dicembre 2004)
Da qui la legge regionale del Lazio n. 12 dell’8 novembre del 2004, recante Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi (B.U. 10 novembre 2004, n. 31, s.o. n. 5) che in un certo modo si è tenuta molto al di sotto dei limiti previsti dal d.l. 269 del 2003, ma che comunque per taluni aspetti resta abbastanza discutibile, come del resto è assolutamente aberrante la logica del condono. Ma tant’è che a norma dell’art. 2 della stessa legge sono suscettibili di sanatoria, in assenza di titolo abilitativi od in sua difformità:
a) opere terminate al 31 marzo 2003 che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 20% della volumetria originaria o in alternativa, superiore a 200 metri cubi;
b) opere di nuova costruzione a destinazione esclusivamente residenziale
1. per prima abitazione del richiedente nel comune di residenza, non superiore a 450 mc per singola domanda di titolo abilitativo a condizione che la costruzione nel complesso non vada oltre i 900 metri cubi;
2. per seconde case, per realizzazione di un volume non superiore a 300 metri cubi per singola domanda a condizione che la nuova costruzione nel complesso non superi i 600 metri cubi.
Inoltre per le opere realizzate da ONLUS, l’art. 2 prevede che il limite previsto dalla legislazione nazionale del 30 % della volumetria della costruzione originaria o in alternativa fino al limite di 750 mc. Gli stessi limiti valgono per le opere realizzate in assenza dal titolo abilitativo ma conformi alle norma urbanistiche.
Sono escluse dalla sanatoria, come previsto dall’art. 3:
le opere che ricadono su aree vincolate di qualsiasi natura che comportino l’inedificabilità sempre che il vincolo sia stato apposto prima delle esecuzione delle opere; le nuove costruzioni realizzate su aree del demanio statale, regionale e degli enti locali; i cambi di destinazione d’uso degli immobili destinati a parcheggio senza che non sia dimostrata la reperibilità di un’equivalente superficie da destinare a parcheggio.
L’art. 4 prevede le modalità di presentazione della domanda. Ogni richiedente dovrà produrla direttamente al comune competente con la seguente documentazione:
a) attestazione del pagamento dell’anticipazione dell’oblazione e degli oneri concessori
b) dichiarazione sostutitva di atto notorio con la quale si descrivono le opere per le quali si richiede il titolo;
c) perizia giurata sullo stato delle opere redatta da tecnico abilitato attestante l’idoneità statica ove l’opera sviluppi una volumetria superiore ai 300 mc, oppure costituisca edificio autonomo di almeno 120 metri cubi.
d) certificato di residenza e dichiarazione di adibizione del fabbricato a prima casa alla data del 31 marzo del 2003, ed i non essere proprietario di altro immobile, ove necessario.
L’art. 7 prevede, rispetto alle cifre delle tabelle allegate al d.l. 269 del 2003, l’aumento del 10 % per l’oblazione, un aumento del 100% dell’acconto degli oneri concessori per le nuove costruzioni e gli ampliamenti, del 50% per le ristrutturazioni , lasciando invariati gli importi per l’abuso di opere relativa alla prima casa.
Da chiarire che sembra prossimo un decreto che postpone il termine di pagamento della seconda e terza rata delle oblazioni(di competenza statale in quanto rientranti nella materia penale) al 31 maggio 2005 (era il 20 dicembre 2004) e al 30 settembre 2005 (era il 30 dicembre 2004), mentre per gli oneri concessori i termini per il pagamento del due tranches del 35% del totale, sono stati fissati dallo stesso articolo al 30 giugno e al 30 dicembre del 2005. Resta chiaramente invariato ed indispensabile ai fini della validità dell’istanza il pagamento del 30 % dell’oblazione e degli oneri concessori entro il 10 dicembre 2004 assieme alla presentazione dell’istanza.
Sempre stando alle fonti parlamentari, l’interveniendo decreto farà slittare al 31 ottobre del 2005 il termine entro il quale la domanda di condono deve essere integrata con denuncia in catasto dell’immobile oggetto dell’abuso , con denuncia ai fini ICI,TARSU e TOSAP entro il 31 ottobre del 2005 (era il 30 giugno 2005). Il completamento della pratica, che la legge ha posticipato al 30 dicembre del 2005, è molto importante per la disciplina del silenzio-assenso che la regione Lazio all’art. 6 ha fissato in 36 mesi dal 31 dicembre del 2005. Se il comune al 31 dicembre del 2008 non ha emesso alcun atto , il titolo abilitativo si intende rilasciato.
Altre disposizioni rilevanti della Legge si ritrovano nell’art. 8 che ha istituito un fondo regionale per il monitoraggio del territorio al fine di sostenere le politiche dei comuni tese alla repressione degli abusi edilizi, e dell’art. 10 con il quale sono state fatte salve, salvo eventuali conguagli le istanze presentate sinora, secondini
i vecchi termini dettati dalle precedenti leggi.
Per pagare il cittadino potrà utilizzare il modello F24 dell’Agenzia delle entrate utilizzando il codice tributo 3910 denominato “ Oblazione per la definizione degli illeciti edilizi – Art. 32, comma 32 dl 30/9/2003 n. 269”, esposto nella “sezione ICI ed altri tributi locali”. Modalità alternativa è quella di corrispondere un versamento delle somme dovute sul conto corrente n. 25500 intestato alle Poste Italiane.
Da ricordare che l’estinzione del reato è connessa alla tempestiva presentazione della domanda di condono e al pagamento integrale dell’oblazione, unitamente al decorso del termine di 36 mesi, che iniziano a decorrere dalla data in cui risulta avvenuto il pagamento integrale. Si fa rinvio alla legislazione nazionale per ciò che attiene i condoni ricadenti su beni demaniali o di enti pubblici.
Nel complesso il provvedimento regionale non è condivisibile in termini di principio, ma forse rappresenta uno strumento che in taluni casi concreti può risolvere delle situazioni oramai compromesse. Punti abbastanza nodali, quali quello del limite complessivo per le nuove costruzioni sono stati oggetto di emendamento grazie alle lotte delle opposizioni. Ciò che resta opinabile è la conciliabilità della “sanatoria degli abusi di mera necessità” sbandierata dall’assessore Ciocchetti e il condono di seconde case: c’è qualcosa che stride.
In ultimo sarebbe stato opportuno integrare il neo istituito fondo per la repressione degli abusi edilizi con una disciplina più specifica, onde fare in modo che la collaborazione interorganica negli Ente porti davvero ad un’opera efficace di monitoraggio del territorio. E solo grazie ad un’adeguata opera di controllo, ed alla collaborazione di qualsiasi cittadino, che potranno evitarsi futuri condoni: il Condono compare solo se c’è qualcosa da condonare. Evitare o fermare in tempo la costruzione di opere abusive risolve alla base qualsiasi tipo di problema.
Il Calendario del Condono nella Regione Lazio
Emanazione delle leggi regionali sul condono edilizio, anche per definizione procedimento ed aumento del 10 % dell’oblazione Quattro mesi dall’entrata in vigore del decreto legge 168 /2004 (11 novembre 2004)
Istanza di condono edilizio con prima rata oblazione ed oneri concessori (30%) Tra il 11/11/2004 e il 10/12/2004
Termine adempimenti e decorrenza silenzio assenso su domande di condono 31/12/2005
Seconda rata oblazione (35%)* 31/05/2005
Seconda rata oneri concessori (35%) 30/06/2005
Terza rata oblazione (35%) * 30/09/2005
Terza rata oneri concessori (35%) 30/12/2005
Integrazione della domanda con denuncia in catasto, denuncia ici, tassa rifiuti ed occupazione suolo pubblico * 31/10/2005
* le nuove scadenze saranno fissate con un decreto in fase di approvazione
Marco Moreschini
Segretario titolare della Convenzione di Segreteria
Navelli – Santo Stefano di Sessanio (Aq)
Cenni sulla legge sul condono della Regione Lazio
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