E' un diritto ottenere il permesso di costruire per iniziare la realizzazione delle opere assoggettate a DIA o SCIA obbligatoria dalle leggi regionali
(Commento alla sentenza n. 1406 del 21/11/2013 del TAR Liguria)

di Massimo GRISANTI

Come più volte sostenuto in articoli apparsi su Lexambiente, è stato finalmente affermato – seppur incidentalmente ad opera dei magistrati amministrativi – che il Cittadino non può essere obbligato, dalle leggi regionali, ad intraprendere un'attività edilizia mediante DIA e/o SCIA, ben potendo chiedere al Comune che gli venga rilasciato il permesso di costruire.

Così si è espresso il TAR Liguria (Pres. Balba, Est. Ponte, Cons. Morbelli) nella sentenza n. 1406 del 14/11/2013, depositata il 21/11:

“[...] Infine, il successivo articolo 8 (n.d.r. della L.R. Liguria n. 49/2009, che rimanda alla L.R. n. 16/2008) prevede che tali interventi di ampliamento ex art. 3 debbano seguire la strada della c.d. d.i.a. obbligatoria (a prescindere dalla compatibilità costituzionale di un obbligo di dia rispetto alla norma di principio fondamentale dettato dal t.u. edilizia che consente la strada, laddove dal singolo interessato reputata più rassicurante, del titolo espresso: tuttavia, tale aspetto non risulta oggetto di specifica contestazione nella specie, venendo così a mancare il presupposto della rilevanza). [...]”.

Peraltro, come già sostenuto, la questione trascende anche la materia del governo del territorio, attenendo – in primis – all'ordinamento civile, in quanto incide essenzialmente sulla validità dei contratti (preliminari e definitivi) degli immobili (cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23591/2013).

All'uopo si rimarca che il legislatore statale, attraverso la semplificazione di una mera fase dell'intero procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del permesso di costruire – cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 164/2012: “[...] Si tratta di una prestazione specifica, circoscritta all’inizio della fase procedimentale strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell’azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l’iniziativa economica (art. 41, primo comma, Cost.), tutelando il diritto dell’interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l’iniziativa medesima. [...]” - ha inteso agevolare il solo inizio dell'attività edilizia, senza assolutamente obliterare la necessità del rilascio del permesso di costruire ovvero del provvedimento promanante dalla Pubblica Amministrazione, atteso che unicamente il permesso stabilizza gli effetti dell'intrapresa attività e “[...] solo l'intervento di un'Amministrazione pubblica, che vigila e controlla quanto rappresentato dai privati, può fornire idonee garanzie sull'effettiva tutela di interessi pubblici di fondamentale importanza quali la sicurezza, il rispetto della normativa in materia igienico - sanitaria, il risparmio energetico. [...]” (cfr. Ricorso n. 95/2012 alla Corte Costituzionale da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Del resto, se gli attuali dipendenti pubblici non intendono assumersi le responsabilità delle funzioni che esercitano possono sempre chiedere di essere più lautamente pagati oppure di essere spostati ad altri incarichi o finanche lasciare il pubblico impiego: nessuno li costringe a fare quel tipo di lavoro.

Quel che è certo non possono pretendere che i Cittadini che operano al di fuori della P.A. - e che attraverso le tasse contribuiscono a formare il loro stipendio – rinuncino al loro diritto di disporre pienamente, e nella massima sicurezza e garanzia, dei propri beni immobili che, come tutti sappiamo, spesso e volentieri costituiscono l'oggetto di una vita di sacrifici.

In conclusione, vengo a ribadire la convinzione che il corretto iter procedurale per qualsivoglia attività edilizia che non sia libera (v. art. 6 D.P.R. n. 380/2001) inizia sempre con la richiesta di permesso di costruire, alla quale è facoltà dell'istante accludere, o far seguire, la DIA o la SCIA qualora intenda iniziare l'attività edilizia prima che la P.A. si pronunci. Sull'istanza si forma, così e ricorrendone i presupposti, il silenzio assenso; un'altra ficto iuris che non fornisce alcuna certezza e che, quindi, è bene evitare chiamando la P.A. all'adozione di un espresso provvedimento di rigetto o di accoglimento dell'istanza.

 

Scritto il 4 gennaio 2014