N. 5148/02 R.G.N.R.
N. 2587/04 R.G. GIP
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
DECRETO di SEQUESTRO PREVENTIVO
art. 321 c.p.p.
Il Giudice dr. Raffaele Piccirillo,
sulla richiesta del P.M. diretta al sequestro preventivo dei canoni che vengono
percepiti dall’Iperion s.p.a. e dalle società collegate Mezzanotte s.r.l., Wild
Bear s.r.l., Mezzogiorno s.r.l., Moda In s.r.l. aventi tutte sede in Caserta
corso Trieste n. 178 per la locazione dei locali commerciali ubicati presso il
Centro Iperion di Caserta via P. Borsellino;
visti gli atti di indagine allegati alla richiesta e quelli pervenuti fino alla
data del 14.7.05 inseriti nel procedimento iscritto nei confronti di:
1) B.F.;
2) M. A.;
3) T. A.;
4) C. G.;
5) N. G.;
6) G. G.;
7) S. M.;
8) S. G.;
9) N. L.;
10) N. M. R.;
11) C. S.;
INDAGATI
B. F. – T. A. – C. G. – N. G. – G. G. – S. M. – S. G. – N. L. – N. M. R. – C. S.
A) del reato di cui agli artt. 110, 323 c.p. perché, in concorso tra loro e
nello svolgimento delle loro funzioni nelle rispettive qualità – T. A. di legale
rappresentante della società IPERION S.P.A. cons ede in Caserta corso Trieste n.
178; B. F. di Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di
Caserta e di responsabile del Procedimento Edilizio; tutti gli altri quali
componenti della Commissione Edilizia del Comune di Caserta - abusavano del loro
ufficio permettendo che fosse rilasciata in violazione di leggi e regolamenti la
concessione edilizia n. 162/00 del 30.8.00 al predetto T.A. per la costruzione
di un ‘Centro Integrato di attività economiche e servizi e tempo libero’ in
Caserta via P. Borsellino e ciò con i seguenti atti illegittimi.
I predetti componenti della commissione edilizia esprimevano in data 27.4.00
parere favorevole al rilascio e il dirigente B. rilasciava in data 30.8.00 la
concessione edilizia; lo stesso ingegner Biondi rilasciava in data 14.11.01 e
12.2.02 i certificati di agibilità parziale e totale del predetto centro;
provvedimenti tutti illegittimi perché emessi in violazione:
- degli artt. 27 P.R.G. e 2 D.M. 2.4.68, in quanto la zona ov’era
assentito l’intervento (Zona F3 – Verde Pubblico Attrezzato) consente la
realizzazione di attrezzature sportive, per lo svago, la cultura e il tempo
libero nonché di attrezzature commerciali compatibili con l’uso pubblico,
risultando invece l’Iperion per dimensioni, complessità ed effettiva
destinazione un insediamento edilizio commerciale incompatibile con detta
zonizzazione;
- dell’art. 4 del D. Lgs.vo 31.3.98 n. 114 e dell’art. 3 della L. R.
Campania 7.1.00 n. 1 che disciplina l’apertura delle grandi strutture di vendita
e che all’allegato C) non prevede per l’area casertana ulteriori superfici
utilizzabili a tal fine, risultando un’eccedenza pari a mq. 11.583.
In tal modo i commissari e il dirigente indagati procuravano intenzionalmente al
predetto T. A. un ingiusto profitto patrimoniale.
In Caserta il 27.4.00, il 30.8.00, il 14.11.01 e il 12.12.02
M. A. – T. A.
B) del reato previsto e punito dagli artt. 110, 323 c.p. perché, in concorso tra
loro, T.A. nella qualità indicata sub a) e M. A. in quella di Dirigente del
Settore Lavori Pubblici del Comune di Caserta, abusavano del proprio ufficio
rilasciando i provvedimenti n. 5211 del 21.9.99 e 71 del 28.3.01 che
autorizzavano la società Iperion, rispettivamente alla realizzazione di una
strada di collegamento tra la via Borsellino e la via Laviano di Caserta e alla
realizzazione di un’area di parcheggio in violazione dello strumento
urbanistico, risultando la suddetta strada difforme da quella prevista dal
P.R.G. e in violazione di legge, segnatamente della normativa edilizia
trattandosi di opere che comportano trasformazioni urbanistiche del territorio
senza seguire l’iter previsto per il rilascio di titoli concessori/permessi di
costruire, nonché adottati in via provvisoria e in assenza di qualsiasi
normativa che lo consenta, procurando così intenzionalmente un ingiusto
vantaggio patrimoniale al predetto T.A. e al centro Iperion servito dalla
predetta strada e parcheggio. In Caserta il 21.9.99 e il 28.3.01
TUTTI
C) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 44 lett. b D.P.R. 380/01 perché, in
concorso tra loro nelle rispettive qualità, realizzavano il centro Iperion
indicato sub A) nonché la strada e l’area di parcheggio indicati sub B) in
assenza di concessione edilizia/permesso di costruire, in quanto i titoli
rilasciati erano illegittimi per i motivi sopra indicati. In Caserta condotta
accertata fino al marzo 2002 (data di ultimazione delle opere)
OSSERVA
Fumus delicti
Le violazioni di legge sussunte nei delitti di abuso d’ufficio descritti sub a)
e b) sono consacrate in una serie di elaborati tecnici e di pronunce
giurisdizionali che conferiscono a questo essenziale profilo della contestazione
un sostegno probatorio e argomentativo ben più che indiziario.
Le violazioni di legge contestate al capo a)
Nella relazione depositata il 21.10.03 il consulente del P.M. ing. De Lucia
sosteneva l’illegittimità della concessione n. 162 del 30.8.00 rilasciata alla
società Iperion s.p.a. per la costruzione di un ‘centro integrato di attività
economiche, servizi e tempo libero’ sul presupposto che – già alla stregua degli
elaborati tecnici allegati alla richiesta del provvedimento – risultava evidente
il carattere strumentale della definizione data all’intervento.
In realtà l’opera – quale risultante dai progetti e quale poi concretamente
realizzata – concreta un Centro Commerciale secondo la definizione contenuta
nell’art. 4 co. 1 lett. g) del D. Lgs.vo 31.3.98 n. 114: ‘una media o una grande
struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una
struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e
spazi di servizio gestiti unitariamente’.
Sul punto l’arch. Angelo Michele Fracassi, commissario ad acta nominato dal
Presidente dell’Amministrazione Provinciale, nelle note indirizzate
all’Amministrazione Comunale e al beneficiario della concessione in data 8.11.02
e 2.12.02 evidenzia profili densamente sintomatici della pretestuosità della
definizione di centro integrato data all’intervento edilizio in questione.
Si legge ad esempio che il fabbricato appare destinato ad attività quasi
totalmente commerciale e che le destinazioni previste per la zona F3 dall’art.
26 delle norme di attuazione sono soltanto residualmente e simbolicamente
soddisfatte dalla realizzazione di due campi per attività sportive privi delle
attrezzature complementari (docce, servizi igienici ecc.).
Nello stesso senso e ancora più perspicua è la sentenza n. 7606 emessa dalla
Terza Sezione del TAR Campania in data 5.12.02 e depositata il 19.6.03,
pienamente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4790 del
28.6.2004: pronunce emesse all’esito di un agguerrito contraddittorio cartolare
e perciò particolarmente rilevanti in questa sede prognostica.
Nella sentenza di primo grado il relatore afferma che la destinazione dell’area
sulla quale insiste il Centro Iperion (F3 – verde pubblico) – stando alle
previsioni del P.R.G. che danno attuazione alle indicazioni fornite dall’art. 2
del D.M. 2 aprile 1968 in tema di ‘parti del territorio destinate ad
attrezzature e impianti di interesse generale’ - si presta a comprendere minime
attrezzature commerciali strettamente finalizzate a soddisfare le necessità di
coloro che frequentano l’area per la finalità ricreativa e culturale sua
propria.
Nel caso in esame invece il rapporto tra spazi di uso pubblico e spazi
commerciali ‘è stato sostanzialmente capovolto, non potendosi ragionevolmente
ritenere ‘attrezzature commerciali compatibili con l’uso pubblico’ cioè
insediamenti strumentali al ‘verde pubblico attrezzato’ un organismo edilizio
che – quale che ne sia la definizione (centro commerciale o meno) – presenta una
volumetria complessiva di mc. 60.932 di cui mc. 14.080 fuori terra con una
superficie occupata pari a mq. 24.620, che è circondato da ampie aree destinate
a parcheggio e che, prevedendo al suo interno, oltre a 40 esercizi commerciali
anche un supermercato, tutto può rappresentare salvo che un’attrezzatura
commerciale strumentale e compatibile con la destinazione a verde pubblico
attrezzato. In definitiva con le concessioni edilizie impugnate…si è
sostanzialmente capovolto quel rapporto previsto dalla destinazione di zona
essendo il verde pubblico divenuto eventuale ed essendo invece la destinazione
commerciale dell’area, per dimensioni e complessità dell’insediamento divenuta
caratterizzazione primaria se non esclusiva dell’area stessa’.
Il Consiglio di Stato scolpisce icasticamente la residualità degli spazi di
verde attrezzato nell’area in esame sottolineando che la netta preponderanza
della destinazione commerciale non è ‘certamente inficiata dalla modesta
incidenza degli spazi per attività sociali, culturali, sportive e verde pubblico
attrezzato per il gioco e il tempo libero dato che, escluse le superfici
destinate alla viabilità e al parcheggio in quanto funzionali alla struttura
commerciale, quegli spazi si riducono a quattro locali della superficie lorda di
mq. 316 ceduti in uso al Comune e due campetti di gioco’.
Da questa definizione della natura dell’intervento assentito e realizzato in via
P. Borsellino rampolla il primo dei corollari giuridici dedotti nell’ipotesi
d’accusa contestata sub a), quello che attiene al contrasto con gli strumenti di
pianificazione urbanistica: un centro commerciale mai avrebbe potuto essere
assentito e realizzato nell’area interessata che, rientrando nella Zona F3 verde
pubblico attrezzato, ammetteva esclusivamente a termini dell’art. 27 del P.R.G.
la presenza di ‘attrezzature sportive per lo svago, la cultura e il tempo
libero, di attrezzature commerciali compatibili con detto uso pubblico con
espressa esclusione degli impianti rumorosi e nocivi per l’igiene fisica’:
interventi insomma del tutto disomogenei rispetto a quello assentito con la
concessione edilizia in esame e realizzato dall’Iperion s.p.a.
Deriva da quella dell’intervento assentito e realizzato l’illegittimità dei
certificati di agibilità rilasciati all’Iperion s.p.a. in data 14.11.01 e
12.2.02, quando cioè l’intervento era stato in buona parte realizzato e
fisicamente evidente si presentava l’eterogeneità dell’opera rispetto alla
tipologia assentibile in base al P.R.G.: un’evidenza che non poteva essere
sfuggita al pubblico ufficiale certificatore atteso che l’art. 26 co. 3 R.E.C.
espressamente subordina il rilascio delle certificazioni di agibilità
all’esecuzione ‘con esito positivo delle verifica di conformità delle opere al
progetto approvato e alle prescrizioni della concessione’.
La seconda contestazione contenuta nel capo a) attiene al contrasto della
concessione, degli atti propedeutici e di quelli consequenziali con la normativa
regionale preposta alla salvaguardia della redditività delle piccole imprese
commerciali e della compatibilità territoriale dei centri commerciali:
essenzialmente con la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2000 che demanda all’allegato C il
contingentamento delle superfici massime destinabili alla grande distribuzione.
Per l’area casertana, la tabella regionale di programmazione vigente fino al
gennaio 2002 escludeva in radice l’assentibilità dell’intervento, avendo anzi
rilevato un’eccedenza di superficie dedicata pari a mq. 11.583.
Sul punto il giudice amministrativo ha già fatto giustizia delle argomentazioni
difensive che volessero revocare in dubbio la natura di centro commerciale del
Centro Iperion e, per tal via, escludere l’applicabilità della legge regionale
di programmazione.
Si legge nella sentenza del Consiglio di Stato una descrizione dell’opera che
corrisponde perfettamente alle risultanze della presente indagine e che
evidenzia la perfetta integrazione della definizione di centro commerciale
contenuta nell’art. 1 lett. g) del D. Lgs.vo n. 114/98:
‘L’insediamento in questione è costituito da un edificio su due livelli, piano
interrato e piano terra, al quale accede un’area di parcheggio. Il fabbricato,
la cui copertura è utilizzata per un altro parcheggio, ospita un supermercato e
più di quaranta esercizi commerciali, artigianali o per servizi, per complessivi
9000 mq. Circa di superficie di vendita; nonché i quattro locali per complessivi
mq. 316 messi a disposizione del Comune. I locali commerciali si aprono sulle
due gallerie pedonali di piano, collegate tra loro con un sistema di ascensori e
tapis-roulant alle quali si accede dall’esterno dalle entrate principali comuni.
Tutte le opere realizzate sono di proprietà della società Iperion che dà in
locazione agli esercenti i locali commerciali e provvede alla manutenzione di
tutti gli impianti (idrico, fognario, elettrico, di climatizzazione e ricambio
dell’aria, antincendio ecc.) di cui il fabbricato è attrezzato e, non risultando
diversamente in atti, alla gestione diretta o indiretta dei servizi (pulizia,
custodia, vigilanza, ecc.). Della definizione normativa di centro commerciale si
rinvengono pertanto tutti gli elementi tipici sopra riferiti la cui portata
preponderante e determinante non è diminuita dagli accorgimenti adoperati
(destinazione delle superfici di collegamento all’uso pubblico e di alcuni
locali all’uso del Comune) per integrare con utilizzazioni diverse la preminente
funzione commerciale del complesso(…) Sta di fatto ed è incontrovertibile che
nella specie a mezzo dell’insediamento in questione si è realizzata la
concentrazione in un’unica struttura di un complesso di esercizi commerciali e
di attività economiche connesse, atto a soddisfare secondo la stima della stessa
società Iperion, un bacino di utenza di 400.000 persone, al di fuori di
qualsiasi pianificazione comunale e anzi in contrasto con la programmazione
regionale per l’insediamento delle grandi strutture di vendita che fino al 1°
gennaio 2002 non prevedeva per l’area casertana ulteriore superficie a tal fine
disponibile’
Le violazioni di legge contestate al capo b)
In ordine alla strada di collegamento tra via Laviano e via Borsellino la
relazione dell’ing. De Lucia si sofferma sull’anomalia della procedura
autorizzatoria seguita per assentire un intervento difforme rispetto al
tracciato stradale previsto dal P.R.G. e suggerisce il carattere strumentale
della giustificazione addotta ai punti 6 e 7 dell’autorizzazione rilasciata
dall’ing. M. in data 21.9.99.
In quei punti si giustifica il provvedimento autorizzatorio con l’esigenza di
decongestionare il traffico durante l’esecuzione di lavori fognari in corso in
zona limitrofa. Eppure l’autorizzazione è stata rinnovata in data 28.3.01 – a
lavori fognari ormai eseguiti – con l’aggiunta dell’autorizzazione alla
realizzazione di un parcheggio chiaramente asservito alle finalità del centro
commerciale e in palese elusione delle norme che prevedono la procedura
concessoria per tal genere di interventi.
Anche su questo punto le conclusioni del consulente del P.M. si armonizzano con
i rilievi del commissario ad acta Fracassi e del TAR Campania.
Il primo, nella citata nota n. 584 dell’8.11.02, osserva che la strada di
collegamento tra via Laviano e via Borsellino è totalmente difforme sia dal
P.R.G. che dalla concessione edilizia n. 162/00 e avrebbe necessitato di
apposita concessione attesa la dimensione, la natura e la destinazione d’uso
delle opere.
Il TAR Campania dal canto suo osserva che ‘l’illegittimità di tali atti è palese
sol che si rifletta sulla circostanza che con questi ultimi, adottati in via
provvisoria (sfuggendo al Collegio sulla base di quale normativa ciò sia
possibile e non a caso gli atti suddetti non richiamano nelle premesse alcuna
norma fondante l’esercizio del potere amministrativo) si è consentito dapprima
la realizzazione di una strada secondo un tracciato non conforme al piano
regolatore, e peraltro realizzato in concreto in modo non conforme allo stesso
illegittimo atto autorizzatorio, successivamente la realizzazione di un’area di
parcheggio avente, come la strada suddetta, carattere di assoluta provvisorietà
con obbligo a carico dell’Iperion a ripristinare lo status quo ante’.
Il Consiglio di Stato confuta le argomentazioni difensive tese a legittimare le
autorizzazioni de quibus inquadrandole come ‘provvedimenti diretti ad imporre
alla società Iperion la realizzazione di infrastrutture caratterizzate
dall’elemento della provvisorietà, al fine di soddisfare esigenze momentanee di
viabilità e di parcheggio nella zona, ma non integrano concessioni edilizie
rilasciate al privato, delle quali non hanno né la sostanza né la forma’. E lo
fa con un argomento sostanziale che pare francamente insuperabile: ‘L’assunto
non ha pregio risiedendo l’illegittimità dei provvedimenti in questione proprio
nel fatto che, pur privi della sostanza e della forma della necessaria
concessione edilizia, sono stati adoperati per autorizzare il loro destinatario
(così ampliandone comunque la sfera giuridica) allo svolgimento di un’attività
di costruzione tra l’altro anche in violazione delle previsioni dello strumento
urbanistico’.
L’ingiusto profitto patrimoniale procurato ai beneficiari del titolo
concessorio, dei certificati di agibilità e delle autorizzazioni contestate.
L’ingiusto danno patrimoniale arrecato agli esercenti casertani non inseriti nel
complesso Iperion
Il tatbestand dei contestati delitti di abuso d’ufficio postula una verifica
ulteriore rispetto a quella della mera illegittimità degli atti amministrativi
per violazione di legge: quella del consequenziale conseguimento di un effetto
ingiustamente profittevole per il beneficiario dell’atto illegittimo e/o
ingiustamente pregiudizievole per i controinteressati.
Un consolidato insegnamento giurisprudenziale esige, già da epoca anteriore alla
riforma dell’art. 323 c.p. introdotta dalla legge 374/97, che il predicato
dell’ingiustizia sia accertato alla stregua di parametri diversi e ulteriori
rispetto all’illegittimità della condotta (la cd. doppia ingiustizia).
Nel caso in esame il requisito sembra perfettamente integrato.
Una prima indicazione la forniscono le richiamate pronunce del Giudice
Amministrativo nelle quali si afferma la legittimazione attiva e l’interesse ad
agire del ricorrente avv. Luigi Adinolfi e della serie di operatori commerciali
da lui difesi (che coincidono con i soggetti attivatisi in questo procedimento
con una febbrile attività di rappresentazione di fatti e produzione
documentale).
In quelle pronunce correttamente si evidenzia il mutamento delle condizioni di
svolgimento dell’attività commerciale nel Comune di Caserta e il concreto
pregiudizio economico che deriva a tutti i piccoli operatori commerciali
costretti a subire, a causa di una serie di provvedimenti illegittimi, la
concorrenza di un complesso distributivo che soddisfa un bacino di utenza di
400mila persone.
Le macroscopiche dimensioni della volumetria assentita e della superficie
sottratta alla destinazione pubblicistica prevista dal P.R.G., il vero e proprio
sconvolgimento dell’assetto territoriale programmato dicono poi quanto sia
ingiusto – oltre che illegittimo – il profitto conseguito dall’Iperion s.p.a. e
dalle numerose società collegate dalle violazioni in esame.
Il dolo intenzionale
La macroscopicità delle violazioni della legge urbanistica e delle leggi
regionali di programmazione commerciale, la pertinacia dimostrata con la serie
di provvedimenti ampliativi concessi, la pretestuosità delle argomentazioni
utilizzate (si consideri la giustificazione data per consentire al di fuori di
qualsiasi procedura concessoria la costruzione di una strada e di un parcheggio
asserviti alle necessità create dal complesso commerciale in esame; o la
risibile qualificazione di ‘centro integrato di servizi’ data all’opera per
sottrarla ai vincoli urbanistici e commerciali; o ancora la pertinacia con la
quale si è riconosciuta l’agibilità dell’opera pur dopo averne verificato la
concreta dimensione e destinazione) dicono da sole quanto sia inverosimile
l’ipotesi del mero errore rappresentativo o di interpretazione delle norme per
gli amministratori, i funzionari e gli operatori indagati e quanto sia invece
solida l’ipotesi di un’intenzionale azione di ingiusto favoritismo.
La richiesta del P.M. (pagg. 663-666) enumera poi, puntualmente rappresentando i
risultati delle indagini, una serie di ulteriori comportamenti espressivi della
pervicace volontà di favorire la Iperion s.p.a. e le società ad essa collegate.
Convincenti sono anche gli elementi raccolti sul collegamento tra le società
destinatarie della presente richiesta di sequestro.
Dalle indagini della GdF compendiate nell’informativa del 19.12.03 emerge
infatti che:
- le società Mezzanotte s.r.l., Wild Bear s.r.l., Mezzogiorno s.r.l.,
Moda In s.r.l. hanno tutte sede coincidente con quella dell’Iperion s.p.a.
(Caserta corso Trieste n. 178 parco del Corso);
- il 99% del loro capitale sociale appartiene all’Iperion s.p.a.;
- esse hanno tutte sottoscritto contratti di locazione con l’Iperion
s.p.a. per poi concedere a terzi in locazione i predetti locali con la forma
contrattuale dell’affitto di reparto d’azienda’;
- le società in questione hanno acquisito in epoca antecedente alla
stipula dei contratti di locazione con Iperion s.p.a. le autorizzazioni
commerciali di altri operatori per poi richiedere il trasferimento e
l’ampliamento delle superfici commerciali presso il Centro Iperion.
Pertinenza dei beni con i delitti indiziati
E’ evidente a questo punto la necessità di prevenire il conseguimento da parte
del beneficiario T. A. e dei soggetti societari a lui collegati degli ulteriori
profitti rivenienti dai reati contestati, profitti che la richiesta del P.M.
individua nei canoni di locazione percepiti dall’Iperion s.p.a., dalla
Mezzanotte s.r.l., dalla Wild Bear s.r.l., dalla Mezzogiorno s.r.l., dalla Moda
In s.r.l. dai contratti di locazione stipulati per i locali commerciali ubicati
nell’immobile abusivo.
In tal modo è soddisfatta l’esigenza di scoraggiare la produzione delle
ulteriori conseguenze del delitto di abuso d’ufficio e di quello urbanistico,
conseguenze che l’ormai costante insegnamento della S.C. ritiene non
necessariamente coincidenti con l’evento consumativo del reato.
In ogni caso i canoni in questione rappresentano profitto, confiscabile ex art.
240 cpv. c.p., dei rappresentati delitti di abuso d’ufficio.
P.Q.M.
Ordina il sequestro preventivo, con deposito su libretto postale, dei canoni che
vengono percepiti dall’Iperion s.p.a. e dalle società collegate Mezzanotte
s.r.l., Wild Bear s.r.l., Mezzogiorno s.r.l., Moda In s.r.l. aventi tutte sede
in Caserta corso Trieste n. 178 per la locazione dei locali commerciali ubicati
presso il Centro Iperion di Caserta via P. Borsellino.
Dispone che il presente provvedimento sia trasmesso in duplice copia al P.M. che
ne curerà l’esecuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 30 luglio 2005
Il Giudice
dr. Raffaele Piccirillo
Urbanistica. Concessione edilizia in violazione delle norme di PRG
- Dettagli
- Categoria principale: Urbanistica
- Categoria: Giurisprudenza Penale Merito
- Visite: 11433
Decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere - dr. Raffaele Piccirillo - in data 30.7.05 per violazione
degli artt. 323 c.p. e 44 D.P.R. 380/01.
Concessione edilizia rilasciata in violazione: degli artt. 27 del Piano
Regolatore Generale del Comune di Caserta e dell'art. 2 D.M. 2.4.68, nella
parte che disciplina gli interventi eseguibili in zxona F3 (verde pubblico
attrezzato); degli artt. 4 D. Lgs.vo n. 114/98 e 3 della L.R. Campania n.
1/00, che disciplinano e razionalizzano il settore della grande
distribuzione commerciale - Indici per la valutazione in concreto della
natura dell'intervento edilizio assentito e ininfluenza dell'etichetta di
'Centro Integrato di Servizi' impiegato negli atti concessori per eludere le
limitazioni della disciplina urbanistica e commerciale - confisca
obbligatoria dei canoni di affitto aziendale percepiti dal costruttore
dell'immobile abusivo ai sensi dell'art. 335 bis c.p. - adottabilità del
sequestro preventivo ex art. 321 co. 2 c.p.p.