Tribunale
Latina Sez. Riesame ord. 31marzo 2006
Pres. Parasporo Rel. Di Nicola
Lottizzazione abusiva ed abuso d’ufficio
TRIBUNALE
DI LATINA
SEZIONE PENALE
Composto dai
seguenti magistrati:
Dott.Cinzia
Parasporo Presidente
Dott.Paola Di
Nicola Giudice relatore
Dott.Valeria
Chirico Giudice
Lette le
richieste di riesame proposte da Ciccone Carmine, Lorenzi Carmen, Ranieri
Massimo, Gabellini Loritana, Antonelli Amelia, Fiori Angelo, Lucchetti Enrico,
Capuvila Alicia , Testori Alberto, Testori Laura, Mauramato Carmela, Curcio
Francesco, Rezzesi Agostino, Paoloni Quartina, Ceci Angela , Di Giovanbattista
Enzo, Colasanti Angela e Luzi
Massimiliano avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Latina
in data 9.3.06;
sentiti
il P.M. e i difensori all’udienza
del 31-3-2006;
ha
emesso la seguente
ORDINANZA
Per pervenire ad una corretta valutazione circa la sussistenza delle
condizioni di legittimità della misura cautelare emessa dal GIP di Latina con
riferimento alle ipotesi di reato contestate dal PM (lottizzazione abusiva e
abuso di ufficio) è necessario ripercorrere dettaglitamente l’iter
amministrativo seguito dagli Enti Locali (Regione e Comune) per l’approvazione
del Piano di Lottizzazione convenzionata finalizzato alla
“realizzazione di un centro per anziani in località Bella Farnia”.
A)
Il fatto ovvero l’iter amministrativo
Il
21 dicembre del 1992 il Consiglio Comunale di Sabaudia deliberava “di
intraprendere iniziative tese ad incentivare la realizzazione di strutture per
anziani”, pubblicando un avviso con cui si invitavano “gli operatori
interessati a far conoscere le località in cui attuare i loro interventi”.
All’avviso
pubblico del 2/2/1993 rispondevano Lorenzi-Ciccone, Gotti e Iannarelli
(quest’ultimo con istanza fuori termine).
Il
24 giugno del 1994 il Consiglio Comunale di Sabaudia, adottava una variante
al PRG del Comune consistente nella trasformazione dell’area destinata a zona
rurale “in area per la realizzazione di un centro per anziani” (per
una superficie totale di mq 12.000) e dava atto che era pervenuta l’istanza di
Carmen Lorenzi e Aldo Ciccone per “la realizzazione di un centro per anziani
in località Bella Farnia corredata da quanto richiesto nel manifesto
pubblico”.
Il 13 marzo 1998 il
Comitato Tecnico Consultivo Regionale inviava al Comune l’approvazione della
proposta di variante al PRG stabilendo precise prescrizioni da ritenersi
integrative (detto documento non è stato rinvenuto agli atti) e il 4
aprile 1998 il Consiglio Comunale le faceva
proprie. A ciò seguiva la pubblicazione sul BURL della Regione Lazio dell’
approvazione della variante al PRG per “la realizzazione di un centro anziani
in località Bella Farnia”.
Il
5 luglio 2000 il Consiglio Comunale di Sabaudia, dopo avere premesso che
“le caratteristi tipologiche della struttura ricettiva in esame - case
albergo - facevano riferimento alla legge regionale 3 febbraio 1976 n. 11
concernente "Norme per lo sviluppo dei servizi sociali infavore delle
persone anziane" richiamando espressamente l'art. 9 della legge
regionale secondo cui “la casa albergo si caratterizza come un complesso di
appartamenti minimi predisposti per coppie di congiunti ed anziani soli autosuffícienti”,
approvava il Piano di lottizzazione convenzionata proposto dalla Società
Petrarca Costruzioni srl e da Carmen Lorenzi e lo schema di convenzione allegato
alla delibera.
Il
12 ottobre 2000 il Dipartimento Urbanistica e Casa della Regione Lazio, dopo
avere premesso che il Piano di lottizzione convenzionato era stato redatto in
attuazione della Variante al PRG per la realizazione di una struttura per
anziani, disponeva di modificare l’art. 14 del citato schema (avente ad
oggetto: “Futuri atti di trasferimento”) al fine di garantire la
gestioneunitaria del complesso e vietando “l’alienazione delle
singole unità immobiliari del centro ricettivo per anziani”.
In
pari data il Dipartimento Interventi Socio Sanitari, Educativi per la qualità
della vita della Regione, dopo avere richiamato la L.R. 38/1996 e la delibera di
Giunta Regionale del 29 dicembre 1999 n. 6078 - pubblicata sul supplemento
ordinario n. 7 al BUR n. 5 del 19 febbraio 2000 che riporta lo schema di
regolamento recante l'indicazione agli standard gestionali e strutturali d case
di riposo, case albergo e comunità alloggio per anziani -, segnalava che la
previsione della vendita delle unità immobiliari avrebbe comportato “la
perdita delle caratteristiche di casa albergo dell’immobile come individuate
dalla normativa sopra specificata, sia in termini di unitarietà della struttura
sia in riferimento al mantenimento della destinazione d’uso della struttura
stessa ai fini sociali”, e chiedeva al Comune di Sabaudia di tenerne conto
“in sede di rilascio dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi della
vigente normativa”.
Il
29 novembre 2000 il Consiglio Comunale di Sabaudia deliberava di fare propri
i contenuti dei sopra citati pareri degli Assessorati Regionali; riformulava
l’art. 14 della convenzione, vietando l’alienazione delle singole unità
immobiliari della casa albergo; obbligava la società Petrarca
a “realizzare la struttura ricettiva per anziani secondo le modalità
della casa-albergo come dettata dall’art. 9 della LR 3 febbraio 1976 n. 11”.
In questi termini veniva, dunque, stipulata il 13 marzo 2002 la
convenzione a firma del Notaio Arseni.
Il 30 dicembre 2002 il
Consiglio Comunale di Sabaudia, dopo avere rappresentato che i contraenti
convenzionati avevano inviato una comunicazione all’ente locale in data
15/5/2002 (non rinvenuta nel fascicolo) per ottenere l’interpretazione
autentica delle delibere consiliari del 5/7/2000 e del 29/11/2000, dava atto che
“la Convenzione per l'attuazione del progetto relativo ad una struttura
ricettiva per anziani vada interpretata nel senso che debbano ritenersi
consentite, invero, solo quelle forme e modalità di trasferimento, previste
dall'ordinamento giuridico, tali da preservare le caratteristiche di
casa-albergo come definita dall'art. 34, comma 4, lett f) della L.R. 09/09/1996
n.38, la destinazione d'uso nonché la unitarietà della gestione della
struttura stessa”.
A
seguito di ciò veniva indetta una conferenza di servizi per elaborare le
disposizioni esplicative ed attuative della convenzione e le stesse venivano
licenziate, con delibera comunale del 10 giugno 2003, previa verifica
della proposta della Società Petrarca e della Lorenzi (si veda a questo
riguardo il quarto capoverso della citata delibera). In sostanza si stabilivano
i requisiti soggettivi degli assegnatari degli alloggi: soggetti con età non
inferiore a 55 anni o titolari di pensioni, proprietari che consentono
l’usufrutto a favore di persone con quei
requisiti.
Il
9 febbraio 2004 Carmen Lorenzi nella qualità di Amministratore Unico della
Petrarca Costruzioni srl, con una missiva diretta al Sindaco e all’Assessore
all’Urbanistica, sollecitava il Comune di Sabaudia a modificare rapidamente la
Convenzione stipulata il 13 marzo 2002 in relazione al suo oggetto da “casa
albergo per anziani” a “residenze per anziani e annesso centro servizi”,
adducendo difficoltà di reperimento dei finanziamenti da parte degli istituti
di credito. Ma ciò che più conta è che alla lettera allegava anche lo schema
di convenzione come doveva essere modificato dal Consiglio Comunale, il chè
avveniva con delibera, dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile, del
22 aprile 2004.
Il
12 luglio 2004 il Dipartimento Interventi Socio Sanitari, Educativi per la
qualità della vita della Regione Lazio, ricevuto il nuovo schema di convenzione
dal Comune ribadiva il contenuto della precedente nota del 12 ottobre 2000 sopra
richiamata, rilevando che non doveva essere espresso parere ai sensi della L.
104/1992 non trattandosi comunque di una struttura per disabili.
Il 15 luglio 2004 il
Dipartimento Territoriale della Regione Lazio dopo avere ribadito che
l’immobile doveva essere realizzato come “struttura per anziani avente cioè
gestione unitaria e vincolo di destinazione specifico, definiti
dalla DGR Lazio 6078 del 29/12/1999 (sopra riportata), sollecitava
il Comune ad “evitare,semmai, che nell’attuazione della nuova Convenzione si
pervenga comunque a modifiche urbanistiche o diversa utilizzazione
dell’area”.
Il
16 agosto 2004, con determinazione del dirigente del settore urbanistica del
Comune,si procedeva al riconvenzionamento secondo il nuovo schema di convenzione
e al contestuale annullamento della convenzione stipulata il 13/3/2002.
Il
15 settembre 2004, per atto a rogito Notar Riccardelli, era stipulata la
nuova convenzione e a distanza di pochi giorni il Comune di Sabaudia rilasciava
il permesso a costruire a Lorenzi Carmen in qualità di Amministratore della
società Petrarca Costruzioni srl per la realizzazione di “centro servizi e
unità abitative condominiali”.
B)La tesi difensiva degli indagati Ciccone e
Lorenzi
La
tesi difensiva degli indagati è volta a dimostrare l’incoerenza del
provvedimento emesso dal GIP di Latina in ragione del pieno rispetto della
lottizzazione sia delle previsioni di PRG, sia della legislazione regionale.
1)
Con riferimento alle previsioni di PRG
si è rappresentato che la variante, in forza della quale è stato eseguito
l’intervento lottizzatorio, prevedeva solo la destinazione di un’area a
centro residenziale per anziani senza alcuna imposizione circa le tipologie
edilizie delle case-albergo o di altre strutture per anziani previste dalla
normativa regionale riguardante servizi sociali ed assistenziali, così
lasciando all’iniziativa privata la scelta circa il tipo di intervento
residenziale da realizzare; scelta che all’inizio era stata quello di una
casa-albergo, successivamente, per ragioni di non finanziabilità dell’opera,
era stata mutata in centro residenziale per anziani. Da ciò sarebbe conseguito
il venir meno della prescrizione dell’inalienabilità degli immobili, connessa
all’originaria convenzione per casa-albergo, poiché gli unici obbiettivi che
dovevano essere garantiti erano quelli della gestione unitaria e del vincolo di
destinazione d’uso della struttura, entrambi realizzati con l’art. 2 della
nuova convenzione che impone l’iscrizione al Consorzio di tutti i proprietari.
2)
Con riferimento alla normativa regionale
citata dal GIP nel suo provvedimento si è precisato che la stessa, riguardando
solo norme di settore in materia di servizi socio-assistenziali, non atterrebbe
alla materia urbanistica e dunque la sua violazione non determinerebbe
l’integrazione della fattispecie penale della lottizzazione abusiva. Anche a
volere ritenere che la legge regionale 38/1996 costituisca il preceptum legis
dell’art. 30 del T.U. dell’edilizia, la sua natura di legge di
principio, che rinvia al regolamento attuativo n. 6079/1999, renderebbe
indeterminata la fattispecie penale con violazione del precetto costituzionale nullum
crimen sine lege.
Altro
profilo di erroneità del decreto di sequestro consisterebbe, ad avviso della
difesa, nell’avere ritenuto applicabile la L.R. 41/03 e non l’art. 34/4
della LR 38/1996
C)Le istanze dei terzi proprietari e/o
usufruttuari degli immobili oggetto del sequestro
La difesa di Luzi e Colasanti, acquirenti di un’unità
immobiliare appartenente al complesso della lottizzazione, ha contestato:
a)
il sequestro della particella contraddistinta al Foglio 24 n. 950, sub.
32 perché non ricompresa tra quelle enumerate nel decreto del GIP;
b)
la sussistenza delle esigenze cautelari sia perché l’immobile è già
completo ed abitato da tempo sia perché gli acquirenti sono del tutto estranei
ad eventuali condotte criminose poste in essere da terzi.
La difesa di Ranieri Massimo,
Gabellini Loritana, Antonelli Amelia, Fiori Angelo, Lucchetti Enrico, Capuvila
Alicia , Testori Alberto, Testori Laura, Mauramato Carmela, Curcio Francesco,
Rezzesi Agostino, Paoloni Quartina, Ceci Angela, Di Giovanbattista Enzo,
anch’essi acquirenti di singole unità abitative, ha rappresentato
l’erroneità della motivazione del GIP di Latina nella parte in cui sostiene
che qualsiasi struttura ricettiva per anziani dovesse essere concepita secondo
gli schemi-tipo previsti dalla legislazione regionale, soggiacendo ai vincoli di
gestione unitaria ed inalienabilità, senza considerare invece plausibile che,
una volta accantonato l’originario progetto di casa-albergo, bastava che la
lottizzazione prima e la convenzione dopo salvaguardassero gli interessi degli
anziani in forma libera, come avvenuto.
Ha ripreso, inoltre le
argomentazioni sub b) della difesa di Luzi e Colasanti e segnalato l’assenza
dell’aggravamento del carico urbanistico, visto che la struttura era già
stata assentita per 300 abitanti; ha ipotizzato la qualificazione dell'eventuale
reato come semplice costruzione abusiva, così da non comportare la
confisca degli immobili. In subordine si è richiesta l’autorizzazione
all’uso delle unità abitative acquistate dagli istanti, come prima casa, in
ragione della loro estraneità alle fattispecie criminose, anzi, della loro
posizione di parti lese; della sussistenza delle condizioni abitative, stante la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
Infine, la difesa di Ranieri
e Gabellini ha contestato:
1)
l’omessa indicazione della violazione della norma violata dal pubblico
ufficiale in relazione all’art. 323 cp, con conseguente impossibilità di
valutare il rapporto pertinenziale tra il reato e i beni sottoposti a vincolo
cautelare;
2)
che l’aggravamento delle conseguenze della lottizzazione abusiva possa
discendere dalla sola disponibilità degli immobili da parte dei proprietari;
3)
il sequestro della particella contraddistinta al Foglio 24 n. 950, sub.
30 perché non ricompresa tra quelle enumerate nel decreto del GIP
D) Fumus commissi delicti
Per affrontare le questioni sollevate dalle
difese bisogna puntualizzare, brevemente, le nozioni principali ed i principi
generali della disciplina 0urbanistica.
Le scelte effettuate dall’amministrazione
in sede di pianificazione urbanistica, come l’approvazione del PRG, sono
connotate da esigenze pubbliche di trasformazione del territorio che si
soddisfano, tra le altre, determinando la destinazione delle singole aree,
attraverso la zonizzazione e la localizzazione (C. Stato, sez. IV, 24-02-2004,
n. 737).
La variante al prg consiste in una nuova
disciplina dell’assetto del territorio che si rende necessaria in
considerazione della durata indeterminata del piano e che non necessita, in
quanto atto generale, di un’ indicazione specifica, oltre quella che si può
evincere dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale e rinvenibile
nella relazione di accompagno al progetto di modificazione al piano regolatore
generale (C. Stato, sez. IV, 10-12-2003, n. 8146).
Nel caso in esame la variante approvata dal
Consiglio C0omunale di Sabaudia e dalla Regione deve qualificarsi come
conformativa avendo modificato la precedente zonizzazione di parte del
territorio comunale da Zona E (agricola) a Zona destinata a residenza per
anziani (verosimilmente F, destinata a servizi, come anche dichiarato
dall’Architetto Cinardi, dirigente dell’area sud del Dipartimento Territorio
della Regione Lazio), sì da incidere su di una generalità di beni, nei
confronti di una pluralità di soggetti, in funzione della destinazione
dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche
intrinseche o del rapporto (per lo più spaziale) con un’opera pubblica
(Cass., sez. I, 21-01-2005, n. 1336).
Diversamente
dai cd piani normativi, che hanno una finalità di assetto territoriale, come
sono appunto il prg e le sue varianti, esistono i piani attuativi che hanno un
carattere meramente operativo dei primi e dunque sono ad essi subalterni. Tra
essi rientrano i piani di lottizzazione che assumono la valenza di piano
urbanistico di attuazione e di piano esecutivo di urbanizzazione, e non possono
porsi in contrasto col piano urbanistico di primo livello proprio al fine di
garantire che lo sviluppo territoriale si verifichi in piena aderenza al
programmato assetto urbanistico (C. Stato, sez. IV, 02-03-2004, n. 957).
Nel caso di specie la variante al PRG,
approvata nel 1994 dal Comune di Sabaudia, ha inteso trasformare un’area,
destinata a zona rurale, in “area per la realizzazione di un centro
anziani”.
Successivamente il medesimo Comune, forte
dei pareri e delle integrazioni della Regione Lazio, aveva definitivamente
caratterizzato questa scelta, qualificando la tipologia dell’intervento da
compiere come “struttura ricettiva per anziani nel rispetto della definizione
di casa-albergo come dettata dall’art. 9 della legge regionale 11/76” e
vietando l’alienazione delle singole unità mobiliari (così la delibera del
29/11/2000). In questi termini veniva approvato il relativo Piano di
lottizzazione convenzionata e sottoscritta la prima convenzione.
E’, dunque, priva di giuridico e logico
fondamento la tesi difensiva sopra riportata, secondo cui la variante al PRG
prevedeva solo la realizzazione di un centro residenziale per anziani, lasciando
all’iniziativa privata la scelta circa il tipo di intervento da realizzare, in
quanto l’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione comunale, come
ribadito dai pareri espressi dalla Regione, era stato espresso in termini
rigorosi: realizzare un intervento pianificatorio per una determinata fascia di
soggetti deboli come gli anziani, con un univoco connotato socio-assistenziale.
Rispetto ad esso il privato contraente
doveva e poteva solo adeguarsi alla volontà dell’ente, senza alcuna
possibilità di ingerenza o incidenza sulla scelta tipologica adottata, che era
necessariamente funzionale e strumentale all’interesse pubblico perseguito e
non, come ritenuto dai difensori, un elemento neutro o accidentale.
A questo riguardo è utile precisare che il
ripetuto richiamo alla disciplina regionale legislativa e regolamentare
contenuto nei provvedimenti comunali e regionali (LR 3 febbraio 1976 n. 11,
concernente Norme per lo sviluppo dei servizi sociali in favore delle persone
anziane come successivamente modificata dalla LR 9 settembre 1996, n. e
dalla LR 12 docembre 2003 n. 41 concernente Norme in materia di
autorizzazione all’apertura e al funzionamento di strutture che prestano
servizi socio-assistenziali; Delibera della Giunta Regionale n. 6078/1999
concernente Approvazione schema di regolamento recante l’indicazione degli
standard gestionali e strutturali di: case di riposo, comunità alloggio per
anziani e comunità alloggio per handicappati), dimostra che la variante al
PRG, necessaria per approvare il Piano di lottizzazione e la convenzione
conseguente, aveva come obbiettivo quello di realizzare luoghi di abitazione per
soli anziani, in cui fosse vietata l’alienabilità degli immobili, proprio per
mantenere ferma la vocazione socio-assistenziale della struttura;vocazione che
poteva essere rispettata solo utilizzando una delle tipologie previste a questo
fine dalla legislazione regionale e che di seguito si riportano:
Struttura o servizio |
Tipo |
Destinatari |
Norm. spec |
Opera Uvg |
Tipo di intervento |
ASSISTENZA
DOMICILIARE |
DOM |
SOGGETTI
TOTALMENTE O PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI (ANCHE TEMPORANEAMENTE) |
SI |
SI |
ASSISTENZA
DOMESTICA, SANITARIA, SOCIALE E SERVIZI DI PASTI A DOMICILIO |
CASA
ALBERGO |
RES |
COPPIE
DI CONIUGI ED ANZIANI SOLI MA AUTOSUFFICIENTI |
SI |
SI |
COMPLESSO
DI APPARTAMENTI MINIMI PROVVISTI DI SERVIZI AUTONOMI E CENTRALIZZATI |
COMUNITA’
ALLOGGIO ( MAX 8 -10 OSPITI) |
RES |
ANZIANI |
SI |
SI |
COMUNITA’
PROTETTE A CARATTERE FAMILIARE |
CASE
DI RIPOSO (MAX 80 OSPITI) |
RES |
ANZIANI
TOTALMENTE O PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI |
SI |
---- |
PRESTAZIONI
DI TIPO ALBERGHIERO - SERVIZI SPECIFICI SOCIO ASSISTENZIALI ED INTERVENTI
CULTURALI E RICREATIVI |
ASSISTENZA
ABITATIVA ED ECONOMICA |
------ |
ANZIANI |
---- |
------ |
ASSEGNAZIONE
DI APPARTAMENTI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI |
E’ del tutto illogico, come sostenuto
dalla difesa, che il venir meno del vincolo di intrasferibilità delle
abitazioni non incida sulla destinazione specifica delle stesse a restare
residenza per anziani poiché è evidente che se l’occupante dotato dei
requisiti di età puo’ alienare o locare l’immobile a terzi o alla sua morte
puo’ lasciarlo in eredità ai propri successori, la vocazione sociale
originaria si perde, l’interesse pubblico perseguito viene aggirato e la
variante al PRG, deliberata per destinare residenze ad anziani, viene violata.
In questi termini correttamente il GIP di
Latina ha motivato il proprio provvedimento sostenendo che anche la tipologia
del complesso immobiliare come casa-albergo per anziani, richiamata negli
originari provvedimenti, fosse l’unica funzionale all’obbiettivo della
variante, con esplicito richiamo alla Delibera della Giunta Regionale n.
6078/1999 e alle modalità di turnazione in essa previste.
D’altra parte se l’amministrazione
comunale avesse voluto prevedere soltanto una struttura immobiliare per anziani
non avrebbe avuto necessità di modificare il PRG attraverso l’approvazione
della variante riqualificando l’originaria zonizzazione. Invece, la nuova
scelta di destinazione urbanistica compiuta dal Comune ha vincolato la
successiva fase attuativa dello strumento di pianificazione da cui il privato,
come sopra detto, non poteva discostarsi come ha fatto.
E’ significativo, nella ricostruzione
accusatoria recepita dal GIP, di cui si condivide integralmente l’impianto,
che il progressivo snaturamento di questa scelta pubblica di fondo - come
dettagliatamente riportato nella parte descrittiva in fatto (vedi supra)-,
si sia verificato non per nuove e diverse riconsiderazioni degli obbiettivi
pubblici perseguiti dalle istituzioni locali, ma per esigenze connesse ad
interessi economici e privati della società costruttrice.
Peraltro, l’asserita infinanziabilità
dell’opera non è stata documentata in sede di richiesta di modifica della
convenzione e non è rimasta supportata dalle informazioni assunte nelle
indagini presso due istituti bancari, che hanno datato le richieste di mutuo in
epoca successiva .
Inoltre, anche ai fini della correttezza
della contestazione della condotta di abuso d’ufficio, è davvero esplicativo
come l’Amministratrice della Società Petrarca Costruzioni srl sia riuscita ad
ottenere il pedissequo e tempestivo adeguamento alle proprie richieste da parte
del Consiglio Comunale di Sabaudia e, successivamente del Capo Settore
Urbanistica, Gurgone, oggi indagato, allegando alla propria istanza il nuovo
schema di convenzione con modifica non solo dell’oggetto, ovverosia della
tipologia da casa-albergo per anziani a non meglio precisata “residenza per
anziani”, ma anche dei requisiti di età per essere ritenuti anziani (55 anni
soltanto), della totale libertà di trasferimento delle unità immobiliari.
Nella valutazione della straordinaria capacità della Lorenzi di ottenere
l’immediato riscontro ed adesione alle proprie istanze imprenditoriali da
parte dell’ente territoriale che pur aveva così chiaramente espresso la
propria volontà, va posta in rilievo la circostanza che l’amministratore di
fatto e socio della società, Ciccone Carmine, è stato
Assessore all’Urbanistica del Comune di
Sabaudia dal 12 maggio 1995 al 26 maggio 1997.
A ulteriore dimostrazione della deliberata
violazione dell’obbiettivo pubblico di rendere abitate le unità immobiliari
da anziani, a prescindere dall’esistenza o meno di una certa tipologia, è
sufficiente visionare i contratti di vendita, tutti rogati dal Notaio
Riccardelli - lo stesso che aveva stipulato la seconda convenzione – che sono
in buona parte sottoscritti da un anziano-usufruttuario e da un giovane-nudo
proprietario, tra loro non sempre legati da vincoli di parentela e meno che meno
di convivenza, a riprova del carattere strumentale dell’acquisto. Si ricorda a
questo proposito l’esito del sopralluogo della Forestale in un appartamento
della lottizzazione in cui è stata trovata a vivere la sola titolare della nuda
proprietà, Battisti Roberta, nata l’8/11/1968, e non anche l’usufruttuaria,
Pirri Pasquina.
Va
aggiunto che l’oggetto dei contratti di acquisto fa riferimento a delle
“villette a schiera”, difficilmente riconducibili all’originario progetto
di residenza per anziani .
E)
Periculum
Dai
verbali di sopralluogo del Corpo Forestale dello Stato risulta che:
-
due lotti del complesso
immobiliare sono terminati, due sono ancora da realizzare e 11 sono in corso di
edificazione;
-
15 unità immobiliari
sono state vendute e 13 sono già abitate senza che siano stati rilasciati i
certificati di collaudo e di abitabilità.
Da
ciò consegue che, a prescindere dal rilievo che nell’ipotesi di confisca
obbligatoria, prevista ex lege per il reato di lottizzazione abusiva contestato,
il sequestro è sempre consentito ai sensi del comma 2 dell’art. 321 cpp al di
là dall’eventuale ultimazione delle opere (Cass. pen. 38728/04), nel caso di
specie vi è anche il pericolo concreto ed attuale della protrazione delle
conseguenze antigiuridiche delle condotte attraverso la vendita e
l’occupazione di ulteriori unità immobiliari sprovviste dei sopra indicati
certificati e dei servizi, peraltro in un’area ancora adibita a cantiere.
F) La posizione di terzietà degli acquirenti
Privo di qualsiasi pregio è il rilievo che talune
particelle, non essendo state specificamente indicate nel decreto di sequestro,
sarebbero escluse dal provvedimento cautelare tenuto conto sia del fatto che il
sequestro si riferisce all’intera attività costruttiva oggetto della
lottizzazione, sia della circostanza che le particelle identificate
espressamente nel decreto appaiono essere riferite al catasto terreni, laddove,
per quanto evincibile, i singoli atti di acquisto delle unità immobiliari
appaiono indicare le particelle del catasto fabbricati.
Circa la terzietà dei destinatari del provvedimento, che
sono legittimi acquirenti delle abitazioni ed attualmente nel possesso dei beni,
non è causa ostativa al disposto sequestro in quanto, per consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità, la confisca dei terreni
abusivamente lottizzati e delle opere realizzate, prevista dall’art. 44, comma
2 d.p.r. 380/01, va disposta anche nei confronti dei terzi in buona fede ed
estranei al reato, i quali potranno far valere i loro diritti in sede civile
(Cass., sez. III, 07-07-2004; Cass. [ord.], sez. III, 03-03-2005).
Infatti, la confisca costituisce una sanzione
amministrativa a natura reale e non personale, applicata indipendentemente da
una sentenza di condanna e sul solo presupposto dell’accertamento di una
lottizzazione abusiva in ragione della prevalenza dell’interesse collettivo
alla corretta pianificazione territoriale rispetto a quello del privato (vedi
ord. Cass. pen.
10916/05, Cass. Pen., sent. 10037/05).
Il decreto di sequestro impugnato va dunque confermato.
G) Autorizzazione all’uso del bene sequestrato
Detta istanza è stata avanzata dagli istanti in via
subordinata e va ritenuta inammissibile in questa sede.
A tal proposito, va rilevato che la Suprema Corte,
superando il precedente orientamento che individuava nel Pubblico Ministero
l’Ufficio competente a decidere sulle questioni concernenti le modalità di
esecuzione della misura cautelare, ha, invece, ritenuto la competenza
dell’Ufficio del G.i.p., quale Giudice che ha emesso il provvedimento e,
pertanto, competente a conoscere della sua esecuzione, ai sensi degli artt. 665
e ss c.p.p., è soltanto questi (Cass. pen. 13067/05).
Ma a prescindere da ciò si ritiene che, in termini
sostanziali, l’utilizzo del bene oggetto di sequestro preventivo da parte
anche soltanto di terzi estranei al reato implica di per sé il protrarsi e
l’eventuale aggravamento delle conseguenze della condotta illecita; il
predetto utilizzo potrebbe infatti comportare usura del bene, possibilità di
cedere il medesimo in locazione a terzi con prevedibili inconvenienti sotto il
profilo civilistico. Conseguentemente l’autorizzazione ad utilizzare il bene
in sequestro contraddice alle stesse finalità della misura cautelare (Cass.,
sez. VI, 26-04-1994).
Le spese della fase seguono la soccombenza e vanno pagate
solidalmente dagli istanti.
P.Q.M.
Rigetta le richieste di riesame proposte da Ciccone
Carmine, Lorenzi Carmen, Ranieri Massimo, Gabellini Loritana, Antonelli Amelia,
Fiori Angelo, Lucchetti Enrico, Capuvila Alicia , Testori Alberto, Testori
Laura, Mauramato Carmela, Curcio Francesco, Rezzesi Agostino, Paoloni Quartina,
Ceci Angela , Di Giovanbattista Enzo, Colasanti Angela, Luzi Massimiliano e
conferma il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. in sede in data 9-3-2006.
Dichiara inammissibili le richieste di autorizzazione
all’uso come formulate.
Condanna gli istanti in solido al pagamento delle spese di
fase.
Motivi riservati nei termini di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Latina, 31.3.06
Il giudice est.
Il Presidente