MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO 14 gennaio 2008
Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.
GU n. 29 del 4-2-2008 - Suppl. Ordinario n.30
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e con
IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante norme per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso e da struttura metallica;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 recante «Procedura di
informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche
delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in
attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia;
Vista la legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 ed in particolare l'art. 5,
comma 1, che prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione
civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed
idraulica, relative alle costruzioni, nonche' per la progettazione,
la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle
dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno
dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
14 settembre 2005, con il quale sono state approvate le «Norme
tecniche per le costruzioni»;
Visto l'art. 14-undevicies del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168,
che inserisce il comma 2-bis all'art. 5 del citato decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 luglio 2004, n. 186, il quale prevede che «al fine di avviare una
fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al
comma 1, e' consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di applicazione, in
alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di
cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio
1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque,
quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246»,
Considerata la necessita' di procedere al previsto aggiornamento
biennale delle «Norme tecniche per le costruzioni» di cui al citato
decreto ministeriale 14 settembre 2005;
Visto il voto n. 74 con il quale l'Assemblea generale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici nelle adunanze del 13 e 27 luglio 2007
si e' espresso favorevolmente in ordine all'aggiornamento delle
«Norme tecniche per le costruzioni», di cui al citato decreto
ministeriale 14 settembre 2005;
Vista la nota del 7 agosto 2007, n. 2262, con la quale il
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso
all'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture il
suddetto aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»
licenziato dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici;
Visto l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, che dispone che in tutti i comuni della
Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere
realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari
elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno qualora le
norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;
Visti gli articoli 54 e 93 del citato decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 e l'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, i quali prevedono che l'esercizio di alcune
funzioni mantenute allo Stato, quali la predisposizione della
normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in
acciaio e le costruzioni in zone sismiche, nonche' i criteri generali
per l'individuazione delle zone sismiche, sia realizzato di intesa
con la Conferenza unificata, tramite decreti del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno;
Visto il concerto espresso dal capo del Dipartimento della
protezione civile, espresso con nota prot. n. DPC/CG/75468 del
12 dicembre 2007, ai sensi del citato art. 5, comma 2, della legge
17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136;
Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot.
n. 30-18/A-4-bis del 18 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1,
del citato art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380;
Vista l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del
20 dicembre 2007, ai sensi dei citati articoli 54 e 93 del decreto
legislativo n. 112/1998 e 83 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001;
Vista la nota prot. n. 76703 del 21 dicembre 2007, con la quale il
Ministero dello sviluppo economico ha comunicato la notifica
2007/0513/I, contenente il parere circostanziato emesso dall'Austria
ai sensi dell'art. 9.2 della direttiva 98/34/CE, secondo il quale la
misura proposta presenterebbe aspetti che possono eventualmente
creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla liberta'
di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato
interno;
Considerato che l'emissione di un parere circostanziato da parte di
uno Stato membro determina il rinvio dell'adozione del provvedimento
contenente le regole tecniche di quattro mesi a decorrere dalla data
in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione del progetto di
regola tecnica, termine fissato al 20 marzo 2008, e comporta
l'obbligo di riferire alla Commissione sul seguito che si intende
dare al parere stesso;
Ritenuto, tuttavia, di procedere all'approvazione tecniche per le
costruzioni, ad esclusione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del
Capitolo 11.7, concernenti il legno, oggetto del parere
circostanziato sopra citato, in considerazione dell'urgente ed
indefettibile aggiornamento delle Norme tecniche di cui al decreto
ministeriale 14 settembre 2005;
Decreta:
                               Art. 1.
E' approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le
costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge
2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 27 luglio 2004, n. 186, di
conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, allegato al
presente decreto, ad eccezione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del
Capitolo 11.7. Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con
il decreto ministeriale 14 settembre 2005.
                               Art. 2.
Le norme tecniche di cui all'art. 1 entrano in vigore trenta giorni
dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto ed i relativi allegati sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2008
Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro
Il Ministro dell'interno
Amato
Il Capo del Dipartimento della protezione civile
Bertolaso
                                                             Allegati

----> Vedere allegati da pag. 13 a pag. 106 <----

----> Vedere allegati da pag. 107 a pag. 201 <----

----> Vedere allegati da pag. 202 a pag. 293 <----

----> Vedere allegati da pag. 294 a pag. 388 <----

----> Vedere allegati da pag. 389 a pag. 439 <----

----> Vedere allegati da pag. 440 a pag. 538 <----

----> Vedere allegati da pag. 539 a pag. 599 <----

----> Vedere allegati da pag. 600 a pag. 653 <----