Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 2645 del 19 marzo 2024
Sviluppo sostenibile.Impianto di energia da fonti rinnovabili progettato in zona agricola
Tanto l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 (secondo cui in "attuazione delle linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti"), quanto il punto 17.1 delle linee guida assegnano alle Regioni (e alle Province autonome) - e non ai Comuni - il compito di individuare le aree non idonee all’installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Gli eventuali atti di pianificazione comunale operano una "valutazione di “primo livello”, ma non possono creare preclusioni assolute e aprioristiche” (segnalazione e massima Avv. E. Gaz)
Cass. Sez. III n. 10238 del 12 marzo 2024 (UP 15 feb 2024)
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric. Hoxha
Urbanistica.Opere in difformità totale
Integra il reato di cui all'articolo 44, comma primo, lettera b) e, secondo i casi, lettera c), d.P.R., 6 giugno 2001, n. 380, anche la realizzazione di abusi edilizi non eseguiti in difformità "totale" o eseguiti in variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo, giustificandosi una tale interpretazione onde evitare "zone franche" di impunità, dovendosi, pertanto, intendere il riferimento letterale della disposizione all'esecuzione di lavori in "difformità totale" come limitato alle sole ipotesi in cui la difformità non configuri anche una violazione delle norme urbanistiche. A norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 (e già della L. n.47 del 1985, art. 7), devono ritenersi eseguite in totale difformità dal permesso di costruire quelle opere "che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile".
Consiglio di Stato Sez. III n. 1725 del 21 febbraio 2024
Rifiuti.Locazione ed obblighi di bonifica
Sia il proprietario locante che colui che conduce in locazione possono risultare responsabili per l’inquinamento dei suoli e il requisito della colpa postulato dall’art. 14 d.lgs. 22/1997 e dall’art. 192 d.lgs 152/2006 può consistere anche nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per un’efficace custodia e protezione dell’area e per evitare l’indebito deposito di rifiuti nocivi
Corte di Giustizia (Settima Sezione) 21 marzo 2024
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Azione dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60/CE – Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali – Prevenzione contro il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali – Allegato V, punto 1.2.2 – Definizioni dello stato ecologico “elevato”, “buono” e “sufficiente” dei laghi – Criteri di valutazione dell’elemento di qualità biologica “fauna ittica”»
Cass. Sez. III n. 10235 del 12 marzo 2024 (UP 15 feb 2024)
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric. Paolini ed altri
Urbanistica.Certificato di collaudo e certificazione di idoneità statica
In linea generale, una certificazione/dichiarazione di idoneità statica non equivale al certificato di collaudo, formalmente non ne costituisce equipollente. Un certificato di collaudo è il prodotto di un insieme di obblighi e regole normativamente ben determinati, relativi alla qualificazione dei tecnici, e della loro anzianità professionale, dei costruttori, dei materiali, della tipologia degli esami e delle ispezioni, ecc.); la certificazione di idoneità statica, no. In realtà, la dichiarazione di idoneità statica contiene le stesse considerazioni in termini di valutazione della sicurezza strutturale, vale a dire, gli stessi elementi che portano il tecnico estensore, su sua responsabilità, al proprio convincimento sulla sicurezza delle opere strutturali della costruzione, di quelli contenute nel certificato di collaudo statico. E può dirsi che conduce alle medesime conclusioni sostanziali. E’ un fatto, però, che l'art. 24 del DPR 380/2001 espressamente prevede, per il rilascio del certificato di agibilità, che per interventi di: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, sia presente il certificato di collaudo statico, ai sensi dell’art. 67 del DPR stesso. Dunque, non solo nei casi di opere strutturali.
Consiglio di Stato Sez. II n. 1016 del 1° febbraio 2024
Urbanistica.Onere probatorio in materia di abusi edilizi
È il proprietario (o il responsabile dell’abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione che deve provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte n. 761 del 1967 che con l’art. 10, novellando l’art. 31 della l. n. 1150 del 1942, ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano. Tale criterio di riparto dell’onere probatorio tra privato e amministrazione discende dall’applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova, in forza del quale spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità
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