Pres. Lupo Est. Teresi Ric. Bentivoglio
Acque. Nozione di acque reflue industriali
L'art. 2, lettera h) del d. lgs. n. 152-1999, come modificato dal decreto legislativo n. 258-2000, (ora trasfuso nell'art. 74, comma 1 lettera h) del d. Igs. n. 152-2006) definisce "acque reflue industriali" qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche o di dilavamento. Il refluo deve essere considerato nell'inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta di liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli delle acque meteoriche o dei servizi igienici, immessi in un unico corpo recettore
Svolgimento
del
processo
Con
sentenza 13 gennaio 2006 il
Tribunale di Verbania condannava Bentivoglio Mario alla pena
dell’ammenda quale
colpevole, nella qualità di titolare della ditta Eco Geotech sas, d’avere
effettuato, senza la prescritta
autorizzazione, uno scarico di reflui industriali
in acque superficiali [rio
Qualba].
Accertava il Tribunale che le acque reflue scaricate nella pubblica fognatura, tramite pluviali, provenivano dai lavori d’asportazione della copertura dell’immobile di proprietà della ditta Noveletric effettuati dalla società Eco Geotech, della quale l’imputato era legale rappresentante, i cui dipendenti avevano utilizzato il preparato liquido per fissare le fibre d’amianto presenti nella copertura stessa.
Il refluo era stato rinvenuto all’interno di alcuni tombini destinati alla raccolta delle acque piovane.
Proponeva
ricorso per cassazione
l’imputato denunciando violazione di legge;
mancanza e manifesta illogicità della
motivazione perché non era stata ritenuta
l’occasionalità, non punibile, dello
scarico, stante che la ditta Eco Geotech stava
svolgendo una tantum la sua
attività presso
Quindi, lo sversamento del prodotto era avvenuto accidentalmente in mancanza di esigenze di smaltimento connesse al ciclo produttivo che presuppongono l’esistenza di una condotta.
Chiedeva l’annullamento della sentenza.
Il ricorso è infondato.
L’art. 2, lettera h) del d.lgs. n. 159/1999, come modificato dal decreto legislativo n. 258/2000, [ora trasfuso nell’art. 74, comma 1 lettera h) del d.lgs. n. 152/2006) definisce “acque reflue industriali” qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche o di dilavamento.
Il refluo deve essere considerato nell’inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta di liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli delle acque meteoriche o dei servizi igienici, immessi in un unico corpo recettore [Cassazione Sezione III n. 13376/1998, 10 novembre 1998 – 18 dicembre 1998, Brivio, RV. 212541].
Ne consegue che rientrano tra le acque reflue industriali quelle che possiedono qualità. necessariamente legate alla composizione chimica-fisica, diverse da quelle proprie delle acque metaboliche e domestiche [Cassazione Sezione III, n. 42932/2002, 24 ottobre 2002 – 19 dicembre 2002, Ribattoni, RV. 222966: “Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non ottengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, atteso che a tal fine rileva la sola diversità del refluo rispetto alle acque domestiche. Conseguentemente rientrano tra le acque reflue industriali quelle provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi”].
Ha pure affermato questa Corte che “in tema di
disciplina degli
scarichi, mentre lo scarico
discontinuo di reflui, sia pure caratterizzato dai requisiti
dell’irregolarità,
intermittenza e saltuarietà, se
collegato ad un determinato ciclo
produttivo, ancorché di
carattere
non continuativo, trova la propria
disciplina nel decreto legislativo 11
maggio 1999 n. 152, e successive
modificazioni, lo scarico occasionale,
sia se effettuato in difetto di autorizzazione
che con superamento dei valori limite,
è privo di sanzione
a seguito della eliminazione,
ad opera dell’art. 23 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 258, del riferimento alle immissioni occasionali
precedentemente contenuto negli art. 54
e 59 del citato decreto n.
Quindi,
quale che sia il suo
carattere temporaneo, soltanto una condotta del tutto estranea alla
nozione legislativa
di scarico di acque reflue [le immissioni effettuate fuori dal ciclo
produttivo
senza il tramite di una condotta] non è soggetta alla
preventiva autorizzazione
perché ogni immissione diretta tramite un sistema di
convogliabilità, ovvero
tramite condotta, è sottoposta alla disciplina di cui al
decreto legislativo 11
maggio 1999 n. 152 [cfr. Cassazione Sezione III n. 14425/2004, Lecchi,
RV.
227781 e n. 16717, Rossi, RV. 228027].
Nella specie deve escludersi il carattere occasionale dello scarico essendo stato accertato che lo stesso è avvenuto nel corso di un’attività rientrante nel ciclo di lavorazione dell’impresa Eco Geotech richiedente l’impiego di liquidi inquinanti.
Infatti, in tal contesto è stata versata una sostanza chimica allo stato liquido destinata a fissare le fibre d’amianto che componevano la copertura di un capannone industriale.
Il refluo è confluito, tramite i pluviali, in tombini destinati alla raccolta delle acque piovane, donde la configurabilità del reato contestato che non impone la presenza di una tubazione che recapiti lo scarico, essendo sufficiente una condotta, cioè un qualsiasi sistema con il quale si consente il passaggio o il deflusso delle acque reflue [cfr. Cassazione Sezione III n. 1774/1999, Scaramazza, RV. 215609].
Il rigetto del ricorso comporta l’onere delle spese del procedimento.