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Sez. 3, Sentenza n. 16720 del 08/04/2004 (Ud. 10/03/2004 n.00458 ) Rv. 228208
Presidente: Rizzo A. Estensore: Grillo C. Imputato: Todesco. P.M. Izzo G. (Conf.)
(Annulla senza rinvio, Trib.Como, 18 ottobre 2001).
ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Scarico di reflui industriali - Scarico occasionale - In difetto di autorizzazione o con superamento dei limiti tabellari - Rilevabilità penale - Esclusione - Fondamento.

EDITA IN: CONSULENTE DELL'IMPRESA COMMERCIALE INDUSTRIALE (PER IL) ANNO 2004 FASC. 05
CON MOTIVAZIONE

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Massima (Fonte CED Cassazione)

In tema di disciplina degli scarichi, mentre lo scarico discontinuo di reflui, sia pure caratterizzato dai requisiti della irregolarità, intermittenza e saltuarietà, se collegato ad un determinato ciclo produttivo, ancorché di carattere non continuativo, trova la propria disciplina nel decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, e successive modificazioni, lo scarico occasionale, sia se effettuato in difetto di autorizzazione che con superamento dei valori limite, è privo di sanzione a seguito della eliminazione, ad opera dell'art. 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, del riferimento alle immissioni occasionali precedentemente contenuto negli artt. 54 e 59 del citato decreto n. 152.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 10/03/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 458
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 44921/2001
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TODESCO GIORGIO, nato a Verona il 13/2/1959;
avverso la sentenza n. 227/2/01 del 18-31/10/2001, pronunciata dal Tribunale di Corno-Sezione distaccata di Erba.
- Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Grillo Carlo M.;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Izzo G., con cui chiede l'annullamento senza rinvio della gravata sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- udito il difensore, avv. A. Barbato, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Como-Sezione distaccata di Erba, in composizione monocratica, condannava Todesco Giorgio, quale legale rappresentante della ditta "Aquacolor s.r.l.", opponente a decreto penale, alla pena di L. 4.000.000 di ammenda in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 59, comma 1, D. L.vo n. 152/1999, accertata il 22/3/2000, per aver dato origine ad uno scarico in corso d' acqua superficiale, ancorché temporaneo ed indiretto, in assenza della prescritta autorizzazione e non conforme ai limiti di legge.
Avverso detta sentenza ricorre l'imputato, deducendo: 1) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 59, comma 1, D. L.vo n. 152/1999 e succ. mod., nonché mancanza assoluta e/o manifesta illogicità di motivazione sul punto (art. 606, comma 1 lett. "b" ed "e", c.p.p.), in quanto la società Aquacolor è ed era munita di regolare autorizzazione allo scarico ed il fatto per cui è processo fu determinato da un' improvvisa avaria (per cortocircuito) ad una delle pompe di sollevamento; a causa di questa, le acque di scarico dello stabilimento, che la pompa doveva sollevare dal pozzetto di raccolta alla vasca di omogeneizzazione, posta a livello superiore, prima dell'immissione nel collettore consortile, si sversarono sul piazzale dello stabilimento, defluendo al pozzetto di raccolta delle acque piovane, indi al corso d' acqua dove queste finivano; quindi non può parlarsi di scarico soggetto ad autorizzazione, essendo uno sversamento occasionale, per cui non rileva l'eventuale addebitabilità dell'evento a negligenza dei responsabili; 2) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della gravata sentenza (art. 606, comma 1 lett. "e", c.p.p.) in ordine alla ritenuta insufficienza della delega conferita dalla società - con delibera del C.d.A. 23/12/99 - al direttore generale e tecnico dello stabilimento di Erba (sede secondaria) Colzani Franco, perito chimico, con autonomia decisionale e finanziaria; 3) in subordine, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della gravata sentenza (art. 606, comma 1 lett. "e", c.p.p.) quanto all'esclusione del caso fortuito, il cui riconoscimento comporta invece la non punibilità per il reato de quo, ex art. 45 c.p.; 4) in via ulteriormente subordinata, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 163 e 175 c.p., essendo egli incensurato e quindi meritevole sia del minimo della pena che dei benefici di legge.
All'odierna udienza il P.M. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
Rileva, innanzi tutto, il Collegio che pacificamente lo scarico per cui è processo non rientra tra quelli cd. discontinui, dovendo invece essere considerato "occasionale". Lo "scarico discontinuo" di reflui, infatti, è quello che, sia pure qualificato dai requisiti della irregolarità', dell'intermittenza e della saltuarietà', risulti tuttavia collegato ad un determinato ciclo produttivo industriale, ancorché di carattere non continuativo; diversa l'ipotesi dello scarico occasionale, caratterizzato invece dall'effettuazione fortuita ed accidentale.
Ciò premesso, deve osservarsi che mentre del primo permane la rilevanza penale anche dopo l'entrata in vigore del D. L.vo n. 152/1999, come modificato dal D. L.vo n. 258/2000 (in tal senso, tra tante: Cass. Sez. 3^, 7 novembre 2000, n. 12974, Lotti; Sez. 3^, 22 marzo 1989, n. 5673, Dall'Ora), la mancata autorizzazione del secondo, invece, ed il superamento dei valori limite, non sono più sanzionati dalla legge, essendo stato espunto il riferimento alle "immissioni occasionali" dagli artt. 54 e 59, ad opera della menzionata novella del 2000 (art. 23, comma 1 lett. "e") (così:
Cass. Sez. 3^, 14 giugno 2002, n. 29651, PG/Paolini). La giurisprudenza di segno contrario (Sez. 3^, 23 maggio 2000, n. 10583, Banelli; Sez. 3^, 3 settembre 1999, n. 2774, Rivoli), invero, è precedente all'entrata in vigore del D. L.vo n. 258/2000. Quindi, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la nozione di scarico necessitante la previa autorizzazione e regolamentata quanto alla qualità dei reflui è quella delineata dall'art. 2, lett. "bb", D. L.vo n. 152/1999, che non comprende più le immissioni occasionali, tenendo presente inoltre che lo scarico di acque reflue industriali presuppone sempre l'esistenza di una condotta, e cioè di un sistema stabile -anche non costituito da una tubazione- con il quale si consente il passaggio o il deflusso delle acque reflue. È dunque fondata la prima doglianza, dalle quali le altre restano assorbite, donde l'annullamento della gravata sentenza. P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2004