Testo del decreto legge 20 maggio 2010, n.72 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2010) , coordinato con la legge 19 luglio 2010, n. 111, in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1, recante: «Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica».

 

 

    
 
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul video sono tra i segni ((.....))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.

Art. 1


Differimento di termini

1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per
le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si
avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, ((
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 ))
del 28 aprile 2010, possono essere presentate fino al 30 giugno 2010.
Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento
all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008, ((
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294
)) del 17 dicembre 2008.
2. Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55, (( comma 5
)) , della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni,
per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di
autotrasporto di merci in conto terzi, e' fissato al 16 giugno. (( Le
imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi
di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme
inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli
obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili
previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, fermo restando l'obbligo di cui al primo
periodo. ))


                               Art. 2 


Misure urgenti in materia di emissioni di (( anidride carbonica ))

1. Per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non
hanno ricevuto quote di emissione (( di anidride carbonica (CO2) )) a
titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi
entranti, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, determina il numero
di quote di CO 2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di
impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m ), del decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, e ne da' comunicazione agli aventi diritto e
all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas definisce i
crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantita' di
quote comunicatale ai sensi del comma 1 e con riferimento
all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite
economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di
ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi
diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi
entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi
maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi
diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di
CO 2 di cui all'articolo 10 della citata direttiva 2003/87/CE, ((
come sostituito dalla direttiva 2009/29/CE )) del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni dal versamento
dei suddetti proventi senza aggravi per l'utenza elettrica e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione del
principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica,
sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio
2009, n. 99,(( e successive modificazioni. ))
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le procedure
di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi della
vendita all'asta delle quote di emissione di CO 2 e la successiva
riassegnazione, (( per le attivita' stabilite dall'articolo 10,
paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, come sostituito dall'articolo 1 della
direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, ai pertinenti capitoli di spesa in deroga a quanto
previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. ))
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita'
di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle
effettive entrate.


                               Art. 3 


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.