Cass. Sez. III sent. 554 del 15 gennaio 2007 (Cc 14 nov. 2006)
Pres. Papa Est.Squassoni Ric. V.a.s.
Ambiente in genere. Associazioni ambientaliste, partecipazione al processo penale

Sussistono due differenti istituti che consentono l'accesso al giudizio penale di formazioni sociali ambientaliste portatrici di interessi superindividuali ; tali sodalizi, quando sussistano i presupposti di legge, possano costituirsi parti
civili oppure possono intervenire nel processo a sensi dell'art.91 cpp, con poteri identici a quelli della persona offesa al cui consenso è subordinato l'esercizio dello intervento stesso.
Camera di consiglio del 14.11.2006
SENTENZA N. 01098/2006
REG. GENERALE n. 000773/2006


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli III. mi Signori
 

    Dott. PAPA ENRICO                                        Presidente
1. Dott. GRASSI ALDO                                        Consigliere
2. Dott. SQUASSONI CLAUDIA                            Consigliere
3. Dott. SENSINI MARIA SILVIA                           Consigliere
4. Dott. SARNO GIULIO                                       Consigliere
 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 
sul ricorso proposto da

1) VERDI AMBIENTE E SOCIETA' ONLUS -ASSOC. N. IL 00/00/0000


avverso DECRETO del 22/09/2004


GIP TRIBUNALE di FOGGIA


sentita la relazione fatta dal Consigliere


SQUASSONI CLAUDIA


lette le conclusioni del P.G.


annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato.


Udito il difensore avv.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con decreto 22 settembre 2004, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha disposto l'archiviazione di un procedimento instaurato a carico di ignoti per il reato previsto dall'art. 51 DLvo. 22/1997.


L'archiviazione non è stata preceduta dall'avviso ex art. 408 cpp alla associazione "Verdi Ambiente e società Onlus". Secondo la tesi del Pubblico Ministero, condivisa dal Giudice, il sodalizio poteva solo, a sensi dell'art. 18 L. n. 349/1986, costituirsi parte civile o, a sensi dell'art 9 c. 3 D.Lvo. 267/2000, proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettano al Comune o alla Provincia; l'associazione non era facoltizzata ad intervenire nel procedimento con la procedura dell'art. 91 cpp e, di conseguenza, non poteva esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa anche per mancanza del consenso della stessa richiesto dall'art. 92 c. 1 c.p.p..


Per l'annullamento del decreto, ricorre in Cassazione il legale rappresentante della associazione "Verdi Ambiente e società Onlus" (riconosciuta a sensi dell'art. 13 L. 349/1986) deducendo violazione dell'art. 408 cpp e formulando censure inerenti alla possibilità del sodalizio di partecipare al processo secondo il disposto dell' art. 91 cpp; tali deduzioni sono fondate.


Deve, innanzi tutto, premettersi come non sia pertinente al caso il richiamo all'art. 9 D. L.vo n. 267/2000 che mira a disciplinare la cd sostituzione processuale delle associazioni ambientaliste nei giudizi di danno di competenza del Giudice ordinario che spettano al Comune o alla Provincia.

Ciò in quanto la problematica che il ricorso pone concerne la verifica dello assunto del Pubblico Ministero, fatto proprio dal Giudice, secondo il quale la legge 349/1986 riconosce alle associazioni ambientaliste la unica possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale, ma non di esercitare le facoltà della persona offesa.


La conclusione non è condivisibile.


Le associazioni ecologiste, secondo la giurisprudenza prevalente, ancorché non riconosciute ex art. 13 L. 349/1986, sono legittimate in via autonoma e principale all'azione di risarcimento per il danno ambientale e, quindi, a costituirsi parte civile nel processo penale quando siano, in base al loro statuto, portatrici di interessi ambientali, territorialmente delimitati, in modo concreto lesi dalla attività illecita (ex plurimis Cass. Sezione terza, sentenza 33887/2006).


Inoltre, l'art. 18 c. 5 L. 349/1986 recita che "Le associazioni individuate in base all'art. l3 della presente legge possono intervenire nei giudizi di danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa......".


La previsione legislativa, introdotta in epoca anteriore alla entrata in vigore del codice di rito 1989, deve essere armonizzata sistematicamente con gli attuali istituti processuali alla luce dell'art. 212 delle norme di coordinamento; quando una legge, in epoca antecedente al 24 ottobre 1989, permette l'intervento nel processo anche al di fiori della costituzione di parte civile, è consentito solo l'intervento nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 91 ss cpp.


Di conseguenza, si deve ritenere che sussistono due differenti istituti che consentono l'accesso al giudizio penale di formazioni sociali ambientaliste portatrici di interessi superindividuali tali sodalizi, quando sussistano i presupposti di legge, possano costituirsi parti civili oppure possono intervenire nel processo a sensi dell'art. 91 cpp, con poteri identici a quelli della persona offesa al cui consenso è subordinato l'esercizio dello intervento stesso.


Il "costante consenso della persona offesa" è un requisito per la legittimazione processuale degli enti e delle associazioni.


Sul punto, non può condividersi la tesi sostenuta dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta (confortata da una sentenza della Cassazione -Sezione quinta, sentenza 2361/1996- che, tuttavia, non affrontava un caso sovrapponibile a quello in esame); secondo questa prospettazione, la L. 349/1966 ha offerto un generale e preventivo consenso alle associazioni, che assecondano l'attività ecologista dello Stato, ad intervenire nel processo per cui quello delle persone offese, previsto dall'art. 92 c. 1 cpp, non è necessario in quanto presunto di diritto.


Ora è vero che la L. n. 349/1986 consentiva l'ingresso nel processo senza la necessità del consenso delle persone offese. Tuttavia, come si è accennato, l'art. 212 delle norme di coordinamento ha espressamente enunciato che tutte le forme atipiche di intervento nel processo siano ricondotte nei "limiti ed alle condizioni" di cui agli artt. 91 ss cpp; né la L. 349/1986 poteva introdurre, con un consenso generalizzato prestato una tantum, una eccezione relativa ai requisiti di accesso nel giudizio penale per una figura processale all'epoca inesistente.


In ragione della inequivoca enunciazione dell'art. 92 c. 1 cpp, la Corte ritiene che anche le associazioni ambientaliste, al fine che rileva, necessitino del consenso da parte della persona offesa, se individuabile, o da parte dell'ente territoriale competente.

Nel caso concreto, la associazione "Verdi Ambiente e società Onlus" non era legittimamente intervenuta nel procedimento in carenza del necessario consenso della persona offesa per cui l'avviso della richiesta di archiviazione non le era dovuto.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Roma, 14 novembre 2006


L' estensore              Il presidente
 Claudia Squassoni                    Enrico Papa