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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DECRETO 1 aprile 2004
 Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale.
Gazzetta Ufficiale N. 84 del 9 Aprile 2004
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 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che prevede l'istituzione del
 Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
 Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, cosi' come modificata dalla
 legge 23 marzo 2001, n. 93;
 Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n.
 261, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero
 dell'ambiente e della tutela del territorio;
 Vista la legge 16 gennaio 2004, n. 5, di conversione in legge del
 decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti
 in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di
 impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le
 infrastrutture di comunicazione elettronica;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 16 dicembre 2003, registrato dalla Corte dei conti in data 12 gennaio
 2004, registro n. 1, foglio n. 49, di istituzione della commissione
 speciale di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del decreto
 legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed in particolare l'art. 12;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 23 gennaio 2004, registrato alla Corte dei conti - Ministeri
 istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri il 19 febbraio
 2004, registro n. 2, foglio n. 104, di istituzione della commissione
 per la valutazione d'impatto ambientale ed in particolare l'art. 12;
 Considerata la necessita' di individuare e pertanto di diffondere
 le linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi di cui sia
 scientificamente verificata la validita' e l'efficacia, per
 l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Individuazione delle linee guida
 
 1. Sono individuate le linee guida per l'utilizzo di sistemi
 innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento
 ambientale, cosi' come riportate nell'allegato 1.
 2. Le linee guida di cui al presente decreto potranno essere
 modificate annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della
 tutela del territorio.
 3. Nella redazione dei progetti il proponente deve attenersi al
 contenuto delle linee guida per l'utilizzo di sistemi innovativi per
 l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale, cio' al
 fine di garantire una migliore qualita' ambientale dei progetti
 stessi.
 
 Art. 2.
 Istituzione della commissione di valutazione
 
 1. Ai fini della revisione delle linee guida e' istituita
 un'apposita commissione, presso il Ministero dell'ambiente e della
 tutela del territorio, con il compito di valutare la validita'
 scientifica e l'efficacia dei sistemi innovativi proposti, e di
 fornire il necessario supporto tecnico e scientifico al Ministro
 dell'ambiente e della tutela del territorio.
 2. La commissione di cui al precedente comma e' composta dai due
 responsabili di sezione della commissione speciale di valutazione di
 impatto ambientale e dai quattro membri del comitato di coordinamento
 della commissione ordinaria di valutazione di impatto ambientale, ed
 e' presieduta dal direttore generale della Direzione generale per la
 salvaguardia ambientale.
 3. La commissione, di cui al comma 1 del presente decreto, puo'
 avvalersi del supporto dell'APAT al fine di verificare la validita'
 dei sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione
 dell'inquinamento ambientale proposti.
 4. La commissione, di cui al precedente comma 1, presta la propria
 attivita' a titolo gratuito.
 
 Art. 3.
 Presentazione, deposito e diffusione delle istanze dei sistemi
 innovativi
 
 1. Le proposte di nuovi sistemi innovativi per l'abbattimento e la
 mitigazione dell'inquinamento ambientale sono presentate complete
 della necessaria documentazione tecnico-scientifica di supporto, al
 Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
 2. La documentazione scientifica relativa alle linee guida di cui
 all'art. 1, nonche' quella di cui al precedente comma 1 viene
 custodita in un apposito archivio presso la Direzione generale per la
 salvaguardia ambientale.
 3. Il Ministero, in collaborazione con l'APAT, provvedera'
 all'aggiornamento della documentazione tecnico-scientifica e si
 adoperera' per la diffusione e la pubblicizzazione dei sistemi
 innovativi individuati dalle linea guida. L'APAT provvede alla
 creazione di uno specifico sito internet dei sistemi innovativi per
 l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale, di cui
 al presente decreto, e ne cura il costante aggiornamento.
 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
 
 Roma, 1° aprile 2004
 Il Ministro: Matteoli
 
 Allegato 1 omissis
                    



