SEZ. 3       SENT.  40557  DEL 03/12/2002  (UD.04/10/2002) RV.  222702
     PRES. Onorato P                  REL. Lombardi AM            COD.PAR.392
     IMP. Stramazzo F        PM. (Parz. Diff.) Izzo G 
614001  SANITA'  PUBBLICA  - IN GENERE - Inquinamento atmosferico - Attivita' di  verniciatura,  anche  se  connessa all'esercizio di falegnameria -
Disposizioni di cui al DPR 203 del 1988 - Applicabilita' - Fondamento.
D. P. R. DEL 24/5/1988 NUM. 203 ART. 24 *COST. 
    In  tema  di  inquinamento atmosferico, per l'esercizio dell'attivita' di verniciatura,  anche se connessa all'esercizio di una falegnameria, e'
necessaria  l'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, atteso che
l'esonero  dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione e' previsto per le sole  attivita'  ad inquinamento atmosferico poco significativo, mentre
l'attivita'  di  falegnameria  e'  ricompressa tra quelle a ridotto inquinamento ai
sensi  dell'Allegato  2 dello stesso DPR n. 203. Conseguentemente l'esercizio di  tale  attivita'  in  difetto di autorizzazione, sia pure sulla base delle
procedure  semplificate,  integra il reato di cui all'art. 24 del DPR n. 203.
VEDI     200134378 220195 
 
                    




