Il nullaosta dell'Ente Parco. Giampiero di Plinio DECISIONE 2000

 

1. Piano, regolamento, nullaosta -  Il regime giuridico-amministrativo della protezione della natura all'interno di una area protetta costituisce, nella trama formale della legge quadro n. 394 del 1991, un disegno organizzativo e funzionale resistente rispetto alle attività d'impatto e a qualsiasi ingerenza di privati e di altre amministrazioni. In altre sedi, alle quali faccio qui necessario rinvio, ho descritto la configurazione e il funzionamento co-attivo di questi meccanismi (piano, regolamento, nullaosta, controlli, sanzioni); l’impostazione è stata variamente ripresa nella dottrina successiva, in genere adesivamente, anche quando ha fatto ricorso, per dare ragione della forza del sistema, al modello estremo dell’ordinamento sezionale.

Ma anche senza giungere a queste difficili e discutibili qualificazioni, non sembra dubbio che il sistema di protezione naturalistica sia dotato di una forza speciale, e di una peculiare intensità: non vi è dubbio che regolamento e piano abbiano portata generale ed efficacia erga omnes; per entrambi è previsto l'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale; il piano è vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati e si sostituisce ad ogni altro strumento di pianificazione; il regolamento deroga alle disposizioni regolamentari anche successive, dei comuni, che sono tenuti alla sua applicazione, e può derogare pure a disposizioni di rango legislativo (il generale divieto di “opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati”, di cui all'articolo 11, comma 3 della legge n. 394 del 1991). Il piano e il regolamento sono pertanto fonti normative sui generis (Di Plinio), legittimate tramite la legge quadro, dalla imperatività costituzionale e comunitaria della protezione dell'interesse naturalistico, e caratterizzate da procedimenti di formazione collaborativi, da perseguire fino al limite di rottura, oltre il quale il rinvio alla decisione politica del governo, per effetto del principio di unitarietà, diviene ineluttabile.

La chiave di lettura del meccanismo di funzionamento di queste fonti e del loro rapporto è data dall’interpretazione dell’articolo 11 della legge quadro, il quale esordisce affermando che “il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco”; evidentemente il concetto di attività in generale è comunque espressione di diritti costituzionalmente garantiti, o di interessi pubblici incardina­ti in funzioni amministrative, e poiché in entrambi i casi siamo in presenza del vincolo costituzionale della riserva di legge in materia di esclusione e conformazione, la norma va sistematicamente interpretata, nel contesto della legge quadro, rilevando in primo luogo che essa, all'interno delle aree protette assume un significato negativo, cioè esclusivo dell'esercizio di qualsiasi attività non espressamente consentita, in quanto suscettibile di ledere l'interesse pubblico naturalistico (articolo 11, primo comma, in combinato disposto con il terzo comma ed il quinto comma dello stesso articolo); infatti, è seccamente stabilito il generale divieto di “attività e opere” che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati (comma terzo), con una sola eccezione espressamente prevista per i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali (comma quinto); l’elenco contenuto nell’articolo, anche in base ad una sommaria interpretazione letterale, è meramente esemplificativo, e non tassativo.

La particolare formulazione della norma, in realtà, induce più propriamente ad affermare che il divieto assoluto non attiene a qualsiasi attività, ma solo a quelle in sé lesive dell'interesse prote­zionistico; si tratta di una valutazione che non può essere operata in via generale, ma caso per caso, parco per parco, perché ogni area protetta costituisce un sistema unico e irripetibile, e contiene una frazione di patrimonio naturale diversa da ogni altra. Di conseguenza il rapporto tra piano e regolamento assume una importante e delicata funzione proprio in ordine alla metodologia indicata dalla legge per eliminare ogni possibile “impatto” delle attività umane sullo specifico territorio considerato; attraverso il rapporto tra legge, piano e regolamento il meccanismo di imposizione di vincoli e limiti viene rovesciato: il sistema dei divieti essendo posto in via generale dalla legge, gli atti fondamentali del parco hanno la funzione di selezionare non le attività vietate, ma le attività permesse, dilatando diritti soggettivi e libertà compressi dalla legge quadro; dette attività dovranno poi essere regolamentate, al fine di armo­nizzarne l'esercizio con le finalità naturalistiche. Il piano per il parco individua le attività consentite e funzionali all'interesse pubblico naturalistico, anche mediante la suddivisione del territorio del parco in zone, corrispondenti a diverse gradazioni della protezione, sulla base dei principi dell'articolo 12 della legge quadro. Il regolamento del parco può stabilire eventuali deroghe ai divieti espressamente disposti dalla legge quadro (articolo 11, comma quarto). Si deve però ritenere che la discrezionalità derogatoria regolamentare sia strettamente limitata, risultando l'esemplificazione di cui all'articolo 11, comma quarto, espressione di un generale principio di ela­sticità relativa del divieto, in funzione di una migliore tutela degli ecosistemi del parco (in particolare la deroga al divieto di caccia è stret­tamente limitata alla contingenza di ricomporre squilibri ecolo­gici accertati dall'Ente Parco, e i prelievi e gli abbatti­menti selettivi debbono avvenire comunque per iniziativa e sotto la responsabilità dell'ente).

In un p assaggio logicamente successivo, al  regolamento è affidata la funzione di disciplinare l'esercizio delle attività consen­tite entro il territorio del parco (articolo 11, comma primo); la legge prevede una elencazione (articolo 11, comma secondo) di carat­tere non esclusivo, nel senso che il regolamento può prevedere fattispecie ulteriori, purchè previste anche nel piano; l'elenco ha comunque anche la funzione di indicare una tipologia di interventi, in un certo senso priori­taria ed essenziale, tra le quali, a titolo d’esempio, la tipologia e le modalità di co­struzione di opere e di manufatti; lo svolgimento delle attività artigiane, commerciali, di servizio ed agro-silvo-pastorali; il soggiorno e la circolazione del pubblico con qual­siasi mezzo di trasporto; lo svolgimento di attività sporti­ve, ricreative ed educative, e di ricerca scientifica; l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani, e così via.

Il corpus normativo risultante da piano e regolamento risulta intangibile da parte delle normazioni generali e di settore, rispetto alle quali opera in funzione ostativa la specialità della disciplina negativa di rango legislativo, cioè il generale divieto di qualsiasi compromissione dell'ambiente naturale, posto della legge quadro, che potrà essere rimosso, in tutto o in parte, soltanto in forza di un intervento legislativo ad hoc, espressamente derogatorio. Dal sistema descritto dovrebbe derivare anche l’ulteriore importante conseguenza che la disciplina risultante dal piano e dal regolamento può prevedere anche obblighi positivi, così che le attività disciplinate risultano sostanzialmente funzionalizzate all'interesse pubblico naturalistico, che diviene l'unità di misura e la legittimazione del sistema divieto-deroga-disciplina contenuto nel rapporto tra legge, piano e regolamento.

Non dovrebbero esservi dubbi sulla costituzionalità del descritto sistema, perché il limite, in forma di divieto generale di attività, è posto direttamente dalla legge, e il rinvio al piano e al regolamento, in quanto integrativo a fini deroga­tori del divieto, ha comunque una funzione espansiva, e non limitativa, delle situazioni soggettive costituzionalmente tute­late; non è il piano, né il regolamento, a porre l'esclusione o la limitazione dei diritti di libertà (iniziativa economica, circolazione ecc.), ma la legge; pertanto la critica di costitu­zionalità può investire quest'ultima per il fatto del divieto in sé, ma non per il rinvio della funzione derogatoria e della funzione conformativa, specie se si considera che nella stessa legge quadro sono contenute ulteriori specificazioni di princi­pio delle fattispecie “compatibili” (articolo 12, comma secondo) e di quelle “derogatorie” (articolo 11, comma quarto).

Il nullaosta , nella misura in cui “verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento” e gli interventi, impianti ed opere all'interno del parco (articolo 13), si limita a riconoscere dette attività come consentite, estrapolando i criteri relativi dal nucleo normativo costituito dal sistema piano-regolamento, che ne costituisce dunque il presupposto.

Il nullaosta, in questo disegno normativo, ripeto, formale, è dunque il punto terminale di contatto tra esigenze superiori della protezione naturalistica e attività economiche e sociali, e l’unica sua configurazione in grado di garantire lealmente entrambe è quella di valutazione altamente tecnica, non discrezionale, la cui funzione è limitata al controllo della conformità di iniziative e progetti alle previsioni del piano del parco e del regolamento.

A una siffatta configurazione del nullaosta naturalistico nuoce la discrezionalità amministrativa: la protezione della natura è un processo squisitamente tecnico, e dunque la sua gestione non può essere manipolata in funzione della ponderazione comparativa di interessi diversi. La configurazione materiale del territorio (in senso statico e dinamico) in funzione di tutela del superiore interesse pubblico alla conservazione del patrimonio naturale deve essere pertanto assorbita in atti orientati a questo oggetto, sganciati dalla quotidianità degli interessi umani. In un parco ogni azione umana, compresa l'attività e gli interventi degli organi istituzionali del parco, è per definizione vietata, a meno che non sia espressamente consentita (dal piano) e dettagliatamente disciplinata (dal regolamento); il nullaosta è disegnato dalla legge quadro come un atto neutrale, automatico, di riconoscimento delle attività umane consentite nel caso concreto: si tratta di una garanzia (di certezza del diritto e di eguaglianza formale) non solo per la natura, ma anche per quella frazione di interessi economici assorbita e legittimata dalla pianificazione naturalistica.

L'analisi che sarà condotta da qui in avanti avrà per oggetto esclusivamente il modello configurato dalla legge quadro, considerato "a regime"; occorre peraltro avvertire che nel law in action questo modello non è ancora realizzato, perché non sono ancora vigenti i piani e i regolamenti dei parchi nazionali, senza i quali il sistema della protezione integrale non può funzionare, in quanto mancano i parametri tecnico-normativi di garanzia e valutazione dell’interesse naturalistico. Questa situazione è stata perfettamente percepita dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale il piano e il regolamento rappresentano contemporaneamente l’espressione della “partecipazione” e il limite generale dell’azione di tutti gli altri soggetti di governo e amministrazione del territorio, e pertanto in assenza di essi “la richiesta di nullaosta si risolverebbe in un mero formalismo, in un adempimento assolutamente superfluo per l'inesistenza di una disciplina "propria" alla quale possa riferirsi la valutazione dell'intervento progettato” (Cass., Sez. III pen., 19 ottobre 1995, n. 10407, Di Felice e al.; ma v. Cass., Sez. III pen., 19 marzo 1998). E pure in tale contesto assumono razionalità alcune posizioni del giudice amministrativo, relative al diniego di autorizzazione (e non di nullaosta) dell'Ente Parco, reso ai sensi delle disposizioni contenute nelle misure di salvaguardia previste nel Decreto istitutivo dell'Ente; in questi casi, il T.A.R. (Abruzzo, sent. n. 221/1998), e il Consiglio di Stato (sent. n. 637/1999), sul presupposto dell'ampia "discrezionalità" del provvedimento autorizzatorio, hanno affermato la necessità non solo di una dettagliata motivazione del diniego, ma anche di indicazioni "in positivo" di soluzioni alternative (Ceruti, Nicolucci). In assenza di piano e regolamento, la citata giurisprudenza amministrativa non risulta in irrazionale contrasto con l'ordinamento vigente, anche se si tratta di una soluzione abnorme, se si considera che l'attività da valutare consisteva sostanzialmente nell'utilizzo di esplosivi (e nel rischio che nel cuore del Parco, qualcuno decidesse che valeva la pena di estrarre idrocarburi).

 

2. Gli enigmi del nullaosta e la dottrina. - Probabilmente ha ragione Orsi Battaglini a sostenere che il termine "nullaosta" debba ritenersi privo di significati giuridicamente caratterizzanti. Più precisamente è stata spesso rilevata in dottrina la difficoltà di costruire con sufficiente precisione una figura giuridica unitaria partendo dalla massiccia e confusa casistica normativa che fa riferimento al nullaosta o a figure (considerate) più o meno affini. Se ne dovrebbe dedurre che la fisionomia di ogni oggetto cui la legge attribuisce il nomen iuris di "nullaosta" dovrebbe essere costruita caso per caso, tenendo principalmente conto degli ordinamenti specifici di ciascuno di essi. Se questa impostazione è ragionevole, non appare legittima l'operazione di inquadrare decisamente e a priori il nullaosta nel novero dei procedimenti autorizzatori, senza tentare prima di individuare gli eventuali elementi di specialità e le asimmetrie che potrebbero caratterizzare la specifica figura, oggetto di questa conversazione.

Sotto questi profili, forti dubbi sulla identificazione del nullaosta dell'Ente Parco come autorizzazione  derivano da una analisi comparativa di diversi aspetti e situazioni (la natura, tecnica o amministrativa, dei soggetti competenti, la differente funzione, di controllo tecnico-scientifico o amministrativo, e così via). Tuttavia, divergenze vistose possono segnalarsi non solo rispetto alle generali figure autorizzatorie, ma anche in relazione alle più correnti ricostruzioni del nullaosta in dottrina. Tali divergenze attengono a due elementi: a) la estensione, e la natura, della discrezionalità; b) la collocazione nell'ambito dei procedimenti, particolarmente in riferimento alla impugnabilità autonoma del nullaosta.

La legge quadro sulle aree naturali protette configura un modello di nullaosta del tutto originale, e precisamente individuabile: a) si tratta di un atto a discrezionalità zero (Di Plinio, Fonderico); b) si tratta di atto impugnabile - sia quando è positivo che quando è negativo - autonomamente dagli altri procedimenti ai quali si collega (Di Plinio, Abrami). In sostanza il nullaosta del Parco presenta entrambi i caratteri, ciascuno dei quali conferma alcune delle teorie generali sul nullaosta, ma ne contraddice le altre, e viceversa.

In primo luogo, l'essere il nullaosta del Parco a zero power of discretion, esclude la sua comprensibilità all'interno delle teorie che configurano il nullaosta in genere come autorizzazione (Orsi Battaglini), perché il requisito essenziale di questa è appunto la discrezionalità. Esclude anche l'applicazione di quelle (Migliarese) che, muovendo dall'impostazione gianniniana del nullaosta come assenso procedimentale necessario, ne costruiscono una struttura volitivo-discrezionale, motivando dalla possibilità di clausole accessorie (come nel caso dell'apertura di distributori di carburante), e dalla necessità comunque di motivazione del diniego (nullaosta regionale per insediamento di ipermercati). Esclude infine l'applicabilità di quelle impostazioni che attribuiscono al nullaosta la natura di atto non negoziale indirettamente permissivo (C. Ferrari), in quanto il nullaosta del Parco, pur avendo sicuramente natura non negoziale, "verifica la conformità" del progetto di attività al piano e al regolamento, e non "permette", neanche in via indiretta, alcunché, in quanto non sospende o rimuove divieti, né attribuisce vantaggi, essendo la dilatazione della sfera soggettiva dei terzi "consentita" direttamente (e nelle sole ipotesi espressamente previste) dal piano e dal regolamento; per di più il nullaosta del parco si limita a certificare la compatibilità o meno delle attività umane con le regole dell'ordinamento del parco, ma non ne legittima integralmente l'attuazione, dovendosi verificare a questo fine altri eventi (autorizzazioni comunali, altri atti di assenso di altre amministrazioni etc.).

In secondo luogo, l'essere il nullaosta del Parco, comunque espresso, direttamente e autonomamente impugnabile, contraddice le teorie che inquadrano la figura generale del nullaosta nella categoria degli atti di certazione (Del Pozzo), ed anche quelle che lo riconducono agli "atti di giudizio", che agiscono nella sfera del conoscere e non in quella dell'agire (C. Ferrari). Inoltre, se si considera che il nullaosta del Parco è soggetto, anche quando è positivamente rilasciato, ad un regime autonomo di impugnabilità (anche in forma "diffusa" da parte delle associazioni ambientaliste), si nota facilmente che esso non introduce interessi procedimentali da ponderare nel procedimento principale, ma certifica semplicemente la tutela di un interesse primario, configurato autonomamente e integralmente in una sede diversa (piano e regolamento).

 Queste difficoltà spiegano le ragioni per cui gli studi specifici sul nullaosta dell’Ente Parco escludono la sua configurabilità come autorizzazione, a parte una eccezione (Schiesaro), e si collegano alla specificità della figura e alla necessità di una sua valutazione sistemica nel quadro dell’ordinamento speciale delle aree naturali protette; in genere i risultati di tali studi convergono verso una configurazione in chiave altamente “tecnica” dell’istituto, che possiede pertanto sia il carattere di assenso procedimentale necessario (Giannini) obbligatorio e vincolante (Di Plinio, Fonderico), sia il carattere di parere tecnico obbligatorio (Fuzio, e vincolante, Di Plinio), sia il carattere di procedura non negoziale di controllo di conformità, anch’esso obbligatorio e vincolante (Di Plinio, Parisio).

 

3. I caratteri del nullaosta dell’Ente Parco - Se la precedente impostazione può ritenersi valida, si dovrebbero determinare alcune interessanti conseguenze.

In primo luogo, la valutazione contenuta nel nullaosta trae legittimazione esclusivamente dal piano del Parco e dal regolamento, che ne costituiscono i presupposti indefettibili e necessari; ciò implica che gli organi del Parco non possono "manovrare" il potere di nullaosta: in sede di rilascio di questo non possono essere introdotte novità rispetto alle formulazioni del piano e del regolamento, né sotto la veste di prescrizioni e vincoli ulteriori e aggiuntivi, né come agevolazioni o alleggerimento dei vincoli espressamente previsti nel regolamento del Parco, e neppure con il nullaosta possono essere individuate soluzioni alternative non consentite dal piano o comunque diversamente disciplinate dal regolamento. Inoltre, non dovrebbero essere neppure possibili valutazioni tecniche circa le modalità di esecuzione dell’intervento (così, invece, Abrami), salvo un esplicito e dettagliato rinvio del regolamento stesso.

In secondo luogo, il nullaosta è sempre necessario e preventivo rispetto a qualsiasi atto permissivo di altre amministrazioni relativo a interventi ed opere all'interno del parco, per i quali si verificherà una stasi procedimentale finché non venga richiesto ed acquisito il nullaosta, o finché non decorrano i termini (sessanta giorni dalla richiesta, rinviabili ad iniziativa del Presidente del parco di ulteriori trenta giorni) per la formazione del silenzio assenso.

In terzo luogo, il nullaosta dell'Ente Parco condiziona la decisione del procedimento in cui interviene, senza sostituirsi ad essa, nel senso che in caso di esplicito diniego di nullaosta, l'autorità decidente potrà discostarsi e comunque decidere di autorizzare gli interventi, i quali, peraltro, materialmente non potranno essere attuati, pena l'applicazione delle misure cautelari e delle sanzioni penali di cui agli articoli 29 e 30 della legge n. 394 del 1991 (Di Plinio, Abrami); d'altra parte, un nullaosta positivo non implicherà necessariamente una decisione positiva dell'autorità decidente, che tra l'altro non incontrerà ostacoli nella sua attuazione, risultando comunque l'interesse naturalistico tutelato, in quanto esso si svolge nel senso che altre amministrazioni “possano” e non che “debbano” autorizzare le attività o concedere l'esercizio di poteri semplicemente “consentiti”, e non “voluti” dal piano per il parco e dal regolamento. Inteso in questo senso, il nullaosta ha un preciso significato ed una razionale e autonoma collocazione nel sistema delle competenze amministrative di gestione territoriale, e non si assembla ad esse in modo meccanico e meramente addizionale, come qualcuno pure ha erroneamente sostenuto. Ciò vale in modo particolare per la separazione tra nullaosta naturalistico e autorizzazione paesistica da un lato, e valutazione di impatto ambientale dall'altro, perché si tratta di procedure di tutela aventi diverso oggetto; ad esempio, la VIA si somma semplicemente al nullaosta: quando la VIA è negativa, l'opera in oggetto non potrà essere attuata, ancorchè vi sia un positivo nullaosta del Parco; quando il nullaosta è negativo, una valutazione di impatto positiva non sarà comunque sufficiente a consentire la realizzazione dell'opera (in questo senso, se non vado errato, Abrami).

In quarto luogo, la motivazione del nullaosta non deve essere necessariamente dettagliata, dovendo fare rinvio, per relationem, agli espliciti vincoli e alle prescrizioni tecniche del piano e del regolamento; inoltre, il nullaosta è giustiziabile in sè esclusivamente in relazione alle violazioni del piano e del regolamento del parco, e, in caso di conflitto con norme ritenute di rango superiore a quelle contenute in questi ultimi, insieme al nullaosta conforme agli stessi andranno necessariamente impugnate, pena l'inammissibilità del ricorso, anche le correlate disposizioni di piano e regolamento, in quanto presupposti in senso tecnico del nullaosta. In sostanza, una volta ammessa la costituzionalità del rinvio da parte della legge quadro al piano ed al regolamento per la determinazione di ciò che è consentito, detti strumenti vengono automaticamente sottratti all'intervento del giudice nella parte in cui non consentono attività, mentre l'impugnazione, in sede di giudizio amministrativo, dovrebbe ritenersi ammessa soltanto se gli interessati (ad esempio le associazioni ambientaliste ex articolo 13, comma 2), sostengono che il piano o il regolamento consentono attività o ne disciplinano l'esercizio in violazione delle disposizioni inderogabilmente poste dalla legge n. 394 del 1991 a tutela dell'interesse naturalistico. Ciò significa che il diniego di nullaosta può essere impugnato per violazione del piano o del programma, ma non, unitamente a questi, per violazione di fonti legislative diverse dalla legge quadro sulle aree protette; invece il nullaosta positivo può essere impugnato in via giurisdizionale sia autonomamente per violazione degli atti fondamentali del parco, sia, insieme a questi, per aver consentito attività tassativamente ed esplicitamente vietate dalla legge quadro.

Per concludere, i principi sistematici precedentemente individuati configurano un sistema protezionistico estremamente efficace sul piano formale, e in grado di personalizzare la protezione della natura nelle sedi ove essa si presenta di volta in volta come un unicum, fragile e irripetibile. Ma, come si è ripetutamente avvertito, nel diritto vivente, in assenza di piani e regolamenti, la sorte delle aree protette è pericolosamente in bilico. Pertanto, ogni ritardo nella formazione e approvazione degli atti fondamentali dei parchi è una occasione perduta di tutela, un vero attentato, frutto di inefficienza e ignoranza (o di precisi calcoli?), alla integrità del patrimonio naturale. Ma non solo. Il piano, e ancor più il regolamento, funzioneranno come garanzia solo se raggiungeranno, nella configurazione delle modalità di esercizio delle attività consentite, un altissimo livello di tecnicità e di dettaglio, perché a questo la dose di discrezionalità del nullaosta è inversamente proporzionale (Di Plinio, Abrami); e se alcuni sgradevoli fatti hanno dato ragione a chi avvertiva dei pericoli di lasciare i parchi nelle mani di un "assolutismo illuminato" (Caravita), essi sono potuti accadere solo perché la discrezionalità della protezione naturalistica, in assenza di piano e regolamento, si è trasferita in toto alle burocrazie dei parchi, che hanno dovuto svolgere una difficile azione di supplenza, in parchi spesso troppo grandi e antropizzati, contro le violente pressioni di poteri e interessi economici "forti", e la confusa ostilità delle popolazioni locali.

 

Riferimenti bibliografici - Indico qui di seguito solo la dottrina esplicitamente richiamata nel testo: A. Abrami, Il regime giuridico delle aree protette, Torino, 2000; B. Caravita, Potenzialità e limiti della recente legge sulle aree protette, in Riv. giur. ambiente 1994, p. 1 ss.; M. Ceruti, Ricerca di idrocarburi in aree naturali protette: il problema della motivazione del nullaosta degli Enti Parco tra interesse minerario e interessi ambientali, in Riv. giur. amb. 1998, p. 937 ss.; V. Del Pozzo, Il nullaosta amministrativo, Bari, 1959; C. Desideri, F. Fonderico, I parchi per la protezione della natura, Milano, 1998; C. Ferrari, Nullaosta amministrativo, in Noviss. dig., vol, XI, p. 450 ss.; R. Fuzio, La tutela del paesaggio e dei parchi tra novità legislative e diritto vivente, in Dir. giur. agr. ambiente 1993, I, p. 134 e ss.; M S. Giannini, Diritto amministrativo, II, Milano, 1988, p. 1081 ss.; F. Migliarese, Nullaosta amministrativo, in Enc. giur., vol. XXI; G. Nicolucci, Le “prospezioni geofisiche con linee sismiche ed esplosivo” nel Parco Nazionale della Maiella, in PQM, 1998, II, p. 98 ss.; A. Orsi Battaglini, Nullaosta, in Dig. dic. pubbl., vol. X, p.183 ss.; M. Sanino, Nullaosta, in Enc. dir., vol. XXVIII, p. 852 ss.; G. Schiesaro, Commento all'art. 13, in Aree naturali protette, a c. di G. Ceruti, Milano 1993, p. 114 ss.. Per quanto riguarda i lavori precedenti del sottoscritto richiamati all'inizio si può fare riferimento ai volumi Diritto pubblico dell'ambiente e aree naturali protette, Torino, 1994, L'ordinamento delle aree naturali protette, Pescara, 1997, e all'intervento in I parchi nazionali, a c. di Desideri e Graziani, Milano, 1998.