TAR Lombardia (MI) Sez.III n.1411 del 12 luglio 2016
Beni Ambientali.Specificazione del significato di sostituzione di impianto di risalita

La sentenza affronta due temi importanti, uno di merito, ed altro, di metodo: il primo è la specificazione del significato di "sostituzione di impianto" di risalita ( nuove piste sciistiche). il secondo riguarda il valore della decisione della Presidenza del Consiglio dei ministri che decide sul conflitto tra enti, nel caso Sovrintendenza da un lato, e tutti gli altri enti in conferenza (segnalazione Avv. F. Borasi)


N. 01411/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03430/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3430 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Legambiente Onlus, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Borasi, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Milano, Via Visconti di Modrone, n. 6;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, Via Freguglia, n. 1;
Comunità Montana Alta Valtellina, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Marchesi, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Milano, corso di Porta Vittoria, n. 47;
Comune di Livigno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Spallino e Giovanni Monti, con domicilio eletto presso lo Studio di quest’ultimo in Milano, Galleria S. Babila, n. 4/A;
Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, non costituito;
Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, non costituita;
Provincia di Sondrio, in persona del Presidente pro tempore, non costituito;

nei confronti di

Mottolino Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Tarabini e Andreina Degli Esposti, con domicilio eletto presso lo Studio di quest’ultima in Milano, Via S.Barnaba, n. 30;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, Via Freguglia, n. 1;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro tempore, non costituito;
Arpa Lombardia, in persona del legale rappresentante, non costituita;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2014, trasmessa alle amministrazioni interessate in data 29 settembre 2014, la quale, con riferimento al progetto di costruzione di una seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico denominata Vallaccia -Monte della Neve, "dà atto che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto stesso come adeguamento tecnologico e funzionale dell'attuale seggiovia esaposto Mottolino- Monte della Neve, ed inoltre a condizione che trattandosi di progetto la cui realizzazione interessa l 'area SIC —.1T 2040006, come evidenziato nelle premesse, siano attivate le procedure di cui al comma 9 dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 da parte della Comunità Montana Alta Valtellina, quale amministrazione procedente"

- di tutti gli atti della Comunità Montana Alta Valtellina, della Provincia di Sondrio, del Comune di Livigno e della Regione Lombardia menzionati all'interno delle deliberazione del Consiglio dei Ministri impugnata, ancorchè non noti alla ricorrente, per quanto intesi ad ammettere la realizzazione dell'impianto proposto da Mottolino s.p.a ovvero a qualificarlo come "adeguamento tecnologico e funzionale " dell'attuale seggiovia biposto Mottolino- Monte della Neve, ed in particolare, ma non esclusivamente:

-- la Nota Comunità Montana Alta Valtellina (CMAV)prot. CMVA/02/05/2013/P/0001605);

-- la Nota Direzione Generale Ambiente di Regione Lombardia del 31/07/2013 prot. TL.2013.0027618;

-- i pareri resi dalla stessa Regione in data 18/05/2009 e 13/05/2011 confermati dalla nota 31/7/2013;

-- la nota prot. CMAV/18/10/2013/0003989 ;

--la nota prot. CMAV/19/12/2013/P/0005069;

-- la valutazione espressa dal rappresentante della Comunità Montana nella seduta del 23 gennaio 2014 nel senso della possibilità di considerare il progetto della Mottolino s.p.a. come adeguamento tecnologico e funzionale;

-- la nota Regione Lombardia - PCM 19 maggio 2014 sul progetto proposto da Mottolino s.p.a.;

-- la nota Regione Lombardia del 18 maggio 2011;

-- le note PCM – R.L. del 10 e del 17 luglio 2014;

-- la nota Regione Lombardia del 24 luglio 2014 sul trasferimento della competenza sugli impianti a fune;

-- la nota della Comunità Montana Alta Valtellina del 23 luglio 2014sulla configurazione del progetto Mottolino s.p.a.;

-- la delibera del Consiglio comunale di Livigno del 30 giugno 2009 n. 43;

-- la nota della Comunità Montana Alta Valtellina 8 agosto 2014 sulla qualificazione come adeguamento funzionale e tecnologico del progetto proposto da Mottolino s.p.a.;

quanto al ricorso per motivi aggiunti (a valere anche come ricorso autonomo) depositato in data 9 settembre 2015:

- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Livigno n. 22 del 29 giugno 2015, pubblicata all'albo pretorio a partire dal 3 luglio 2015, avente per oggetto "Approvazione ai sensi dell'art. 9, comma 15, 1.r, 12/05 e s.m.i., del progetto relativo alla costruzione di una seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico denominata Vallaccia - Monte della Neve con relativo ampliamento dell'area sciabile e nuovi parcheggi pubblici in località Gembrè a Trepalle, in sostituzione dell'attuale seggiovia biposto Mottolino - Monte della Neve";

- della determinazione della Comunità Montana Alta Valtellina in data 30 luglio 2015 conclusiva della conferenza di servizi per il riesame del progetto definitivo dei lavori della seggiovia denominata Vallaccia - Monte della Neve con relativo ampliamento dell’area sciabile e nuovi parcheggi pubblici in località Gebrè a Trepalle, in sostituzione dell’attuale seggiovia biposto Mottolino – Monte della Neve;

- di tutti gli atti del subprocedimento inteso a superare la valutazione di incidenza negativa ex art. 5 D.P.R. 357/1997, espressa dalla Provincia di Sondrio sulla realizzazione dell'intervento proposto da Mottolino nella conferenza di servizi (ri)convocata dalla Comunità Montana Alta Valtellina ai fini dell'autorizzazione dell' impianto proposto da Mottolino s.p.a. a seguito della sentenza del Tar Milano sez. III n. 801/2013, ed in particolare:

-- l'atto conclusivo, consistente nella nota prot. 15789 del 07.08.2015 con la quale il Ministero dell'Ambiente ha inoltrato il formulario sulle misure compensative e la relativa documentazione alla Commissione Europea;

-- tutti gli atti presupposti, ancorché in parte non conosciuti dalla ricorrente, tra i quali i particolare:

--- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 19 settembre 2014;

--- tutti gli atti ivi richiamati (o anche diversi), con i quali le amministrazioni interessate hanno ritenuto superabile la valutazione di incidenza negativa già espressa dalla Provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.P.R. 357/1997 e in particolare (ma non esclusivamente) le valutazioni espresse della Provincia di Sondrio in data 23 gennaio 2014 e in data 24 marzo 2014 sulla superabilità della valutazione di incidenza negativa ex art. 5, comma 9, del D.P.R. n. 357/1997, per la "rilevanza dell'opera dal punto di vista dello sviluppo turistico e imprenditoriale dell'area" ; l'analoga valutazione dal Sindaco di Livigno in data 26 marzo 2014; la nota del Ministero dell'Ambiente in data 13 maggio 2014,con cui il medesimo ha confermato l'applicabilità della procedura di cui all'art. 5, e. 9 DPR 357/1997, verificata la rilevanza socio economica dell'intervento";

-- la nota prot. CMAV n. 4680 del 13.11.2014 (non nota alla ricorrente), con la quale la Comunità Montana ha invitato la Società Mottolino SpA a presentare una proposta di misure compensative all'autorità competente (Regione Lombardia);

--il provvedimento con il quale la Provincia di Sondrio, quale ente delegato dalla Regione per la gestione del SIC IT 2040006, di concerto con la società proponente e su istanza della stessa, ha definito una proposta condivisa di interventi compensativi e di misure di mitigazione, corredata dal formulario e dalla specifica documentazione tecnico-scientifica, trasmettendola a Regione Lombardia con nota prot. n. 7615 del 23.03.2015;

-- la nota della Regione Lombardia prot. n. T1. 2015.0026817 del 28.05.2015, che ha inoltrato la suddetta documentazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i seguiti di competenza;

-- la nota prot. 13344 del 07.07.2015 del Ministero dell'Ambiente;

-- la nota prot. T1.2015.00040084 del 04.08.2014 della Regione Lombardia.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Comunità Montana Alta Valtellina, del Comune di Livigno e della controinteressata Mottolino Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2016 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, assente l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La questione oggetto del giudizio riguarda il progetto presentato dalla società Mottolino s.p.a. per la costruzione di una seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico denominata Vallaccia - Monte della Neve, con relativo ampliamento dell’area sciabile e la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici in località Gembrè a Trepalle, in sostituzione dell’attuale seggiovia biposto “Mottolino - Monte della Neve”.

L’area interessata dall’intervento (rectius una parte dello stesso) è riconosciuta come Sito di importanza Comunitaria (SIC) ed inserita nella rete continentale degli ambienti protetti Natura 2000 con la denominazione IT 2040006 "Vallaccia-Pizzo Filone". Il SIC, proposto con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 aprile 2000, è stato riconosciuto dalla Comunità Europea il 22 dicembre 2003. La Regione Lombardia, con D.G.R. n. 18453 del 30 luglio 2004 ha individuata quale ente gestore la Provincia di Sondrio, che ha elaborato un Piano di Gestione approvato il 28 settembre 2010.

Con l’atto introduttivo del giudizio l’Associazione ricorrente espone che il progetto della Mottolino s.p.a. era stato oggetto di una prima conferenza di servizi e di una delibera della Presidenza del Consiglio in data 22 luglio 2011, il cui esito negativo (derivante anche dai pareri negativi espressi dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Milano, dalla Direzione per i beni culturali e paesaggistici per la Lombardia e dalla Provincia di Sondrio) era stato impugnato dalla Mottolino s.p.a. avanti a questo Tribunale, il quale con sentenza parziale n. 1554/2012 aveva disposto una verificazione al fine di chiarire se la valutazioni negative impugnate risultassero condotte secondo una appropriata rappresentazione delle circostanze di fatto con riferimento al pericolo di compromissione del paesaggio, dell'habitat naturale e della fauna, all’uopo incaricando

il Direttore del Dipartimento di Biologia della Facoltà di Scienze e Tecnologie dell'Ambiente dell'Università di Milano.

All’esito della verificazione, il Tar con sentenza n. 801/2013 accoglieva il ricorso per insufficienza della motivazione degli atti impugnati, annullandoli e rimettendo alle amministrazione interessate la rinnovata valutazione dell'affare.

A seguito della predetta sentenza su istanza presentata dalla Mottolino s.p.a. in data 11 aprile 2013, la Comunità Montana Alta Valtellina comunicava in data 2 maggio 2013 l'avvio del procedimento di riesame del progetto.

Nel corso della prima seduta della Conferenza di servizi per il riesame del progetto, in data 31 luglio 2013, veniva stabilito in 90 giorni il termine per l’adozione della decisione conclusiva, sospendendo tuttavia i termini del procedimento per un periodo non superiore a 30 giorni.

In seguito, con nota prot. CMAV/18/10/2013/p0003989 del 18 ottobre 2013, la Comunità Montana comunicava alla Mottolino s.p.a. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art.10-bis della Legge 241/1990, essendo venuto meno il requisito della compatibilità urbanistica dell'intervento, stante il mutato quadro della normativa urbanistico- edilizia.

A fronte della presentazione di osservazioni da parte della società Mottolino, veniva convocata una seconda seduta della Conferenza di servizi in data 23 gennaio 2014.

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici esprimeva parere negativo in quanto “il progetto ricade in un’area che TUTTI gli strumenti territoriali, paesaggistici ed urbanistici attualmente vigenti…considerano esclusa dai domini sciabili” precisando che la realizzazione dell’intervento doveva considerarsi non come sostituzione di impianto esistente, ma quale nuovo impianto.

Anche la Provincia di Sondrio esprimeva parere negativo non essendo possibile affermare “con ragionevole certezza che la realizzazione di seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico…con relativo ampliamento dell’area sciabile (tre nuove poste da sci), non possa pregiudicare l’integrità del sito IT2040006. Le condizioni poste dal richiedente…impediscono anche la proposizione di recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso, in quanto, dovendo considerare la tutela dell’integrità del sito, presuppone una diversa localizzazione”.

Quanto agli aspetti edilizio-urbanistici il Comune di Livigno rilevava che “le opere in progetto ricadono in ambiti agricoli esclusi dalle aree sciistiche, ove è incompatibile la realizzazione di nuovi impianti e piste”.

La seduta si concludeva concordando un termine di un mese per acquisire il parere della Regione Lombardia. Entro lo stesso termine la Comunità Montana avrebbe dovuto decidere se adottare la determinazione di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 14 ter comma 6 bis della L. 241/1990 ovvero se rimettere la questione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14 quater della medesima legge.

Con nota prot. n. 556 del 28 febbraio 2014 la Comunità Montana rimetteva la questione al Consiglio dei Ministri.

Nella riunione di coordinamento istruttorio tenutasi presso il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 marzo 2014 gli enti coinvolti i pronunciavano, rispettivamente come segue:

- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici confermava il proprio dissenso alla realizzazione del progetto, per le ragioni espresse nel parere del 22 gennaio 2014;

- la Comunità Montana esprimeva parere favorevole, ritenendo il progetto un’opportunità economica per tutto il comprensorio;

- il Comune di Livigno esprimeva parere favorevole ritenendo “indispensabile la realizzazione dell’impianto in argomento, tenendo in considerazione gli aspetti socio-economici e i risvolti occupazionali”; nella relazione allegata il Sindaco dava comunque conto del parere tecnico negativo espresso nella Conferenza di servizi;

- la Provincia di Sondrio, in persona del suo Presidente, riconosceva la rilevanza dell’opera dal punto di vista dello sviluppo economico e turistico dell’area, ritenendo che dovessero essere coniugati gli interessi ambientali con quelli socio-economici. Faceva altresì rinvio alla nota tecnica del 24 marzo 2014 a firma del dirigente provinciale competente nella quale si rilevava che “La realizzazione di un piano o progetto, nel rispetto del principio di precauzione dettato dall’art. 6 comma 3 della direttiva habitat, può essere accordato ‘…soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudichi l’integrità del sito in causa” e si dichiarava che “Dalla valutazione di incidenza…è emerso che ‘…non è possibile affermare con ragionevole certezza che la realizzazione della seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico (capacità massima di trasporto: 2800 persone/ora) con relativo impianto dell’area sciabile (tre nuove piste da sci) non possa pregiudicare l’integrità del sito IT204006. La conseguente valutazione di incidenza negativa, come precisato nel parere, non esclude la possibilità di realizzare interventi che comportano la modificazione del sito se correlate a rilevanti interessi pubblici. Nel parere è altresì precisato che tale eventualità non è al momento attestata”. Evidenziava inoltre che a fronte della dichiarata impossibilità da parte della società proponente di rilocalizzare l’impianto era preclusa l’espressione di precisazioni tali da poter affermare con certezza che “non è pregiudicata l’integrità del sito” nonché la possibilità di esaminare ed eventualmente individuare “una proposta che contempli sia la tutela e conservazione dell’ambiente che gli interessi economici”.

Venivano quindi inviati gli atti al Consiglio dei Ministri.

Con nota del 13 maggio 2014 il Ministero dell’Ambiente, verificata la rilevanza socio economica dell’intervento, riteneva applicabile la procedura di cui all’art. 5 comma 9 del DPR 357/1997.

Con nota del 19 maggio 2014 la Regione Lombardia subordinava "l'ammissibilità dell'impianto alla circostanza che lo stesso venisse qualificato come impianto in sostituzione e non come nuovo impianto", ribadendo altresì le posizioni in precedenza espresse ed in particolare quella riportata nella nota del 18 maggio 2011, nella quale la Regione stessa aveva ritenuto ammissibili gli "interventi di sostituzione di impianti di risalita esistenti.... laddove dalla modifica del tracciato derivi un effettivo miglioramento del paesaggio, conseguito con le modalità di tutela paesistica indicate dal già citato comma 2 dell'art. 17 delle NTA del PTPR".

Con nota del 9 luglio 2014 l'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ribadiva l’inesistenza di elementi nuovi tali da modificare il proprio parere contrario alla realizzazione dell'impianto in esame, "sia per motivi di merito già più volte formulati dagli uffici tecnici periferici e centrali, sia in considerazione dell'evidente incompatibilità dell'intervento, che si appalesa evidentemente come una nuova costruzione... con tutti gli strumenti pianificatori, sia paesaggistici, sia urbanistici, vigenti”.

Ritenendo opportuno procedere ad una nuova verifica con la Regione Lombardia, ente che aveva disposto il vincolo di cui all’art. 17 delle NTA del PTPR, con note del 10 e del 17 luglio 2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedeva alla Regione Lombardia di esprimersi nuovamente in ordine alla qualificazione dell’impianto come nuovo ovvero come adeguamento funzionale e tecnologico di impianto esistente.

Con nota del 24 luglio 2014 la Regione evidenziava che le competenze in merito agli impianti a fune di risalita erano state trasferite dalla Regione stessa alle Comunità Montane con legge regionale n. 22 del 1998, conferimento ribadito dalla Legge regionale n.6 del 2012, individuando pertanto la Comunità Montana Alta Valtellina come autorità competente ad esprimersi in merito alla qualificazione dell'intervento da autorizzare.

La Comunità Montana Alta Valtellina con nota del 23 luglio 2014 confermava che la costruzione dell'impianto in argomento "da quanto risulta agli atti dei nostri uffici competenti, è considerata sostituzione di un impianto esistente".

Veniva quindi convocata per il 6 agosto 2014 presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un’ulteriore riunione dì approfondimento istruttorio “al fine di chiarire in via definitiva l’esatta connotazione dell’impianto in questione”.

In tale riunione il Comune di Livigno evidenziava che l'impianto doveva considerarsi "adeguamento tecnologico della ski area, a beneficio della sicurezza, dell'appeal turistico e dell'interesse pubblico sottostante all'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo impianti a fune,in quanto rientrano nel concetto di ammodernamento tecnologico e funzionale anche i progetti di sostituzione di impianti preesistenti con impianti a fune su nuovi tracciati, qualora questi ultimi siano tecnologicamente obsoleti e non siano in grado di garantire livelli di sicurezza adeguati”.

La Comunità Montana Alta Valtellina con nota dell’8 agosto 2014 precisava che il progetto in questione rientrava nella definizione di "adeguamento funzionale e tecnologico" essendosi in presenza "di un impianto vetusto e bisognoso di massicci interventi funzionali per proseguire in deroga l'esercizio con i criteri minimi di sicurezza per un termine improrogabile di altri quattro anni. Pertanto la realizzazione della seggiovia Vallaccia-Monte della Neve si configura senz’altro come sostituzione di un impianto tecnologicamente obsoleto e non in grado di garantire livelli di sicurezza adeguati, se non con onerosi interventi che ne consentirebbero comunque la prosecuzione dell’esercizio soltanto per un breve periodo".

Quindi con la delibera del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2014, considerando raggiunta l'intesa con la Regione Lombardia, così come previsto dall'art. 14-quater, comma 3, della legge n,241/90, in quanto “è stato chiarito sia dalla competente Comunità Montana Alta Valtellina che dal comune di Livigno che l'opera in questione si configura come adeguamento funzionale e tecnologico di impianto esistente”:

- si disponeva di “condividere, facendole proprie, le motivazioni espresse dalla Provincia di Sondrio, dal Comune di Livigno e dalla Comunità Montana Alta Valtellina in merito alla valenza economica, sociale e di implementazione della sicurezza tecnologica connessa al progetto di costruzione di una seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico denominata "VALLACCL4-MONTE DELLA NEVE (2079,80-2718,00 m.slm)con relativo ampliamento dell'area sciabile e nuovi parcheggi pubblici in località Gembrè a Trepalle”

- si dava atto che “sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto stesso, come adeguamento tecnologico e funzionale dell'attuale seggiovia biposto "Mottolino- Monte della Neve", a condizione che, trattandosi di progetto la cui realizzazione interessa l'area SIC 1T 2040006, “siano attivate le procedure di cui al comma 9 dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 da parte della Comunità Montana Alta Valtellina, quale amministrazione precedente".

Avverso la predetta deliberazione e gli atti presupposti, meglio indicati in epigrafe, Legambiente proponeva il ricorso indicato in epigrafe.

Si costituivano in giudizio la società controinteressata, il Comune di Livigno e la Comunità Montana Alta Valtellina, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Successivamente con nota prot. 4680 del 13 novembre 2014 la Comunità Montana invitava la società proponente a presentare alla Regione Lombardia una proposta di misure compensative, a sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 comma 9 del DPR 357/1997.

Con nota prot. 7615 del 23 marzo 2015 la Provincia di Sondrio, ente delegato alla gestione del SIC, di concerto con la società, definiva una proposta di interventi compensativi e di misure di mitigazione, corredata dal formulario e dalla specifica documentazione tecnica.

La Regione, con nota del 28 maggio 2015, inoltrava la documentazione al Ministero dell’Ambiente, che, con nota prot. n. 13344 del 7 luglio 2015, rilevava che la proposta di misure di compensazione doveva essere validata dalla Regione, chiedendo quindi a quest’ultima l’invio della documentazione integrativa.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29 giugno 2015, pubblicata all'albo pretorio a partire dal 3 luglio 2015, il Comune di Livigno approvava ai sensi dell'art. 9, comma 15, 1.r. 12/2005 il progetto relativo alla costruzione della seggiovia in questione, nonostante il parere contrario del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune stesso - che aveva ritenuto che le opere in questione non rientrassero tra quelle indicate all’art. 9 comma 15 della l.r. 12/2005 – discostandosene con espressa motivazione, ai sensi dell’art. 49 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Con determinazione del 30 luglio 2015 la Comunità Montana Alta Valtellina disponeva la positiva conclusione della conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori della seggiovia denominata Vallaccia - Monte della Neve proposto da Mottolino s.p.a., subordinando l’efficacia della determinazione alla favorevole definizione del subprocedimento attivato ai sensi dell’art. 5 comma 9 del DPR 357/1997, ferma l’osservanza delle prescrizioni disposte in quella sede, rimettendo a tal fine al Ministero dell’Ambiente e alla Regione Lombardia di rappresentare alla Comunità Montana e alla società Mottolino il verificarsi della predetta condizione.

Con nota prot. n. 15789 del 7 agosto 2015 il Ministero dell'Ambiente inoltrava il formulario sulle misure compensative e la relativa documentazione alla Commissione Europea.

Avverso i predetti atti l’Associazione proponeva ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 9 settembre 2015, chiedendo altresì la tutela cautelare ante causam.

A seguito di istanza di audizione presentata dalla società controinteressata il Presidente della Sezione III di questo Tribunale fissava per il 14 settembre 2015 audizione informale delle parti ai sensi dell’art. 56, comma 2 c.p.a., a seguito della quale con decreto n. n. 1158 del 15 settembre 2015, prendeva atto della rinuncia alla domanda cautelare inaudita altera parte della ricorrente nonché della rinuncia delle parti costituite ai termini processuali sia per la discussione della domanda cautelare sia per la fissazione dell’udienza di merito, stabilendo la camera di consiglio del 24 settembre 2015 per la discussione della domanda interinale, e disponendo contestualmente la fissazione dell’udienza pubblica del 5 novembre 2015 per la trattazione nel merito del ricorso.

Si costituivano in giudizio la Comunità Montana Alta Valtellina nonché il Ministero dell’Ambiente, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 1253 del 25 settembre 2015 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare, rilevando che “la società controinteressata sta eseguendo i lavori, non potendosi escludere che tale esecuzione comprometta immediatamente l’ambiente, tenuto conto della particolare zona in cui l’intervento verrebbe a realizzarsi” e ritenendo che “in una prospettiva di bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, debba essere accolta la domanda cautelare, ad eccezione del solo completamento delle opere relative alla parte interrata che risultino ad oggi in esecuzione”.

La società controinteressata interponeva appello, che veniva rigettato dal Consiglio di Stato sez. IV con ordinanza n. 4864 del 28 ottobre 2015 ha rigettato l’appello cautelare, rilevando, quanto al profilo del fumus, che “l’indirizzo giurisprudenziale richiamato da parte appellante in ordine alla valenza della decisione adottata dal Consiglio dei Ministri nell’ipotesi di cui all’art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, nr. 241, non comporta affatto un’assoluta insindacabilità della valutazione governativa, che costituisce certamente atto di alta amministrazione e come tale è censurabile unicamente in casi di macroscopica e conclamata erroneità o irragionevolezza” nonché, a tale ultimo riguardo, che è proprio su tale profilo che dovrà concentrarsi l’approfondimento in sede di merito, ipotizzandosi nella specie che l’Autorità governativa si sia sostanzialmente ‘appiattita’ sulla ricostruzione riveniente dall’intesa raggiunta fra le Amministrazioni locali, la quale presupporrebbe un’erronea qualificazione dell’intervento per cui è causa in termini di “adeguamento tecnologico e funzionale” di un impianto preesistente, piuttosto che – come assume la parte ricorrente in primo grado – di realizzazione ex novo di un impianto prima non esistente”.

All’udienza pubblica del 5 novembre 2015 la parte ricorrente chiedeva un rinvio al fine di evitare eccezioni circa il rispetto dei termini processuali, rinunciati solo da alcune parti. Il Presidente disponeva quindi la fissazione dell’udienza pubblica per il 17 febbraio 2016.

La parte ricorrente notificava il verbale di udienza alle parti non ancora costituite, ovvero alla Regione Lombardia, ad Arpa Lombardia, alla Provincia di Sondrio e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti scambiavano memorie e repliche insistendo nelle rispettive conclusioni.

Indi all’udienza pubblica del 17 febbraio 2016 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. La questione oggetto del presente giudizio riguarda l’articolato procedimento che ha condotto all’approvazione del progetto presentato dalla società Mottolino s.p.a. per la costruzione di una seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico denominata Vallaccia – Monte della Neve, con relativo ampliamento dell’area sciabile e la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici in località Gembrè a Trepalle, in sostituzione dell’attuale seggiovia biposto “Mottolino – Monte della Neve”.

1.1. Il progetto prevede in sintesi (cfr. doc. 1 del fascicolo della controinteressata) la realizzazione di un nuovo impianto di risalita e di tre piste da sci (di cui una di collegamento con l’attuale “pista delle cime”) in località La Vallaccia nel Comune di Livigno, in zona attualmente non interessata dalla presenza di ulteriori piste. La stazione di partenza è situata all'interno del nucleo di antica formazione denominato "Case della Vallaccia", a circa 1 km di distanza dell'imbocco della valle nei pressi di Trepalle a quota 2.079 m.; la stazione di arrivo è situata sul Monte della Neve a quota 2.718 m., a breve distanza da quella esistente, mentre quella di partenza dista 2438,50 m. dall'attuale (doc. 25 del fascicolo della controinteressata).

La lunghezza complessiva dell'impianto pari a circa 1,860 m.

1.2. E’ prevista la realizzazione:

- di opere impiantistiche e strutture complementari (linee elettriche interrate e sistema di innevamento artificiale delle piste),

- di 173 nuovi posti auto mediante ampliamento del parcheggio esistente in corrispondenza della stazione di partenza della seggiovia Trepalle, di proprietà della società richiedente, in località Gembrè, al di fuori della Vallaccia;

- dello smantellamento della seggiovia biposto esistente, denominata "Mottolino - Monte della Neve", situata lungo la linea di crinale del Mottolino e del Monte Sponda, di proprietà della Mottolino S.p.a.

1.3. L’area interessata dall’intervento è riconosciuta come Sito di importanza Comunitaria (SIC) ed inserita nella rete continentale degli ambienti protetti Natura 2000 con la denominazione IT 2040006 "Vallaccia-Pizzo Filone". Il SIC, proposto con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 aprile 2000, è stato riconosciuto dalla Comunità Europea il 22 dicembre 2003. La Regione Lombardia, con D.G.R. n. 18453 del 30 luglio 2004 ha individuata quale ente gestore la Provincia di Sondrio, che ha elaborato un Piano di Gestione approvato il 28 settembre 2010.

2. Ciò evidenziato sotto un profilo di fatto, va rilevato che a seguito della rinnovazione del procedimento, per effetto della sentenza di questo Tribunale n. 801/2013, la Comunità Montana, quale autorità procedente, non raggiungendosi l’intesa in seno alla Conferenza di servizi, ha rimesso al Consiglio dei Ministri il riesame del progetto proposto dalla società Mottolino s.p.a.

2.1. All’esito di un’articolata istruttoria procedimentale in seno al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 settembre 2014 ha disposto di “condividere, facendole proprie, le motivazioni espresse dalla Provincia di Sondrio, dal Comune di Livigno e dalla Comunità Montana Alta Valtellina in merito alla valenza economica, sociale e di implementazione della sicurezza tecnologica connessa al progetto di costruzione di una seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico denominata "VALLACCL4-MONTE DELLA NEVE (2079,80-2718,00 m.slm) con relativo ampliamento dell'area sciabile e nuovi parcheggi pubblici in località Gembrè a Trepalle” e ha dato atto che “sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto stesso, come adeguamento tecnologico e funzionale dell'attuale seggiovia biposto Mottolino- Monte della Neve”, a condizione che, trattandosi di progetto la cui realizzazione interessa l'area SIC 1T 2040006, “siano attivate le procedure di cui al comma 9 dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 da parte della Comunità Montana Alta Valtellina, quale amministrazione precedente”.

3. Avverso tale deliberazione e gli atti endoprocedimentali relativi l’associazione Legambiente ha proposto il ricorso introduttivo indicato in epigrafe, affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:

I) Violazione degli artt. 134,135, e 142, comma 1, lett. d) e 143, comma 9 del D.lgs. 42/2004; del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ed in particolare dell’art. 17; del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ed in particolare dell’art. 17; della D.G.R. n. IX/2727 del 22/12/2011; del Piano Territoriale di. Coordinamento Provinciale della Provincia di Sondrio (PTCP); del Piano Territoriale d'Area della Media e Alta Valtellina (PTRA); Violazione art. 3 D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per illogicità manifesta; travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione:

in base alle disposizioni di legge applicabili in relazione ai beni paesaggistici vincolati, (ivi compresa l'area di montagna alpina, tutta eccedente 2.000 metri sul livello del mare, dove si andrebbe a collocare il nuovo progetto di Mottolino s.p.a.) "a far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici" (cfr. in particolare l'art. 143, comma 9 D.lgs. 42/2004). Sotto altro profilo lo strumento del rinvio al Consiglio dei Ministri ex art. 14 quater comma 3 della legge 241/90, per il caso in cui si debba valutare il superamento del motivato dissenso dell'amministrazione preposta alla tutela del paesaggio, non potrebbe comunque prescindere dal vincolo, nè potrebbe determinare l’attribuzione al Consiglio dei Ministri di poteri di assentire contra legem la realizzazione di determinati progetti. In base all'art. 17 della normativa del PPR approvato nel 2010 (ma già in precedenza dall'art. 17 delle NTA del PTPR approvato nel 2001), nell’area ad elevata naturalità, ove si colloca il progetto di Mottolino s.p.a., i nuovi grandi impianti sportivi e turistici non sarebbero ammessi, salvo qualora espressamente previsti nel PTCP (ipotesi diversa dal caso di specie). Quindi, trattandosi di nuovo progetto, neppure il Consiglio dei Ministri avrebbe potuto operare sul vincolo paesaggistico una valutazione positiva vietata dalla legge. La diversa qualificazione del progetto Mottolino s.p.a. come adeguamento tecnologico -funzionale di impianto esistente, assunta a presupposto dal provvedimento impugnato con un mero richiamo alle valutazioni della Comunità Montana e del Comune di Livigno, sarebbe in contrasto sia con la lettera, sia con la ratto, delle disposizioni di legge e delle disposizioni di pianificazione paesaggistica applicabili alla fattispecie, e comunque censurabile sotto il profilo dell’eccesso di potere per illogicità manifesta. Dovendosi qualificare l’intervento come realizzazione di un nuovo impianto, lo stesso sarebbe vietato sia dal PPR sia del Piano Territoriale dell’Area Media e Alta Valtellina laddove afferma che "l'ipotesi di ampliamento del dominio verso la Vallaccia, viene ritenuta da scartare per l'elevato Impatto ambientale e paesistico che potrebbe avere apertura di un area sciabile in quel versante interamente a SIC, in coerenza con gli indirizzi della pianificazione sovraordinata";

II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 quater L. 241/1990, nonché del PGT di Livigno. Eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento anche in relazione alle previsioni dell'art.14, comma 3 D.P.R. n. 380/2001:

il PGT di Livigno non ammetterebbe l'impianto in questione. L'art. 14 quater L. n. 241/90 non consentirebbe da parte del Consiglio dei Ministri di superare l'incompatibilità urbanistica di un intervento (aspetto questo ricordato anche nella premesse del provvedimento impugnato) né comunque vi sarebbe stata alcuna istanza di variante o anche solo di deroga allo strumento urbanistico trattata in conferenza di servizi prima di essere devoluta al Consiglio dei Ministri. D’altro canto ai sensi dell'art. 14, comma 3 D.P.R. n. 380/2001 il permesso di costruire potrebbe derogare ai limiti di densità, altezza etc. ma non già consentire una edificazione vietata dallo strumento urbanistico generale applicabile.

3.1. Con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 9 settembre 2015 la parte ricorrente ha impugnato i successivi atti, indicati in epigrafe.

In tale occasione, secondo i principi delineati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 5/2015, ha graduato i motivi chiedendo che il Tribunale esamini in via prioritaria il primo mezzo di gravame del ricorso introduttivo.

4. In via preliminare va rilevata l’inammissibilità del ricorso introduttivo nella parte in cui vengono gravati atti endoprocedimentali, privi del carattere della lesività. D’altro canto la stessa articolazione impugnatoria è essenzialmente diretta contro la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Ciò rilevato, si procede ad esaminare prioritariamente il primo motivo di ricorso.

4.1. Deve preliminarmente osservarsi che la deliberazione assunta dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater comma 3 della L. 241/1990 è atto di alta amministrazione (come espressamente qualificato dalla disposizione, per effetto della L. 164/2014, ma ritenuto tale dalla giurisprudenza anche prima della modifica legislativa).

Il meccanismo delineato all'art. 14 quater è funzionale, in una logica semplificatoria e di superamento dell'arresto procedimentale conseguente al dissenso qualificato manifestato in conferenza di servizi da un'amministrazione preposta alla tutela di un bene giuridico sensibile, alla devoluzione della questione ad altra sede: cioè il Consiglio dei Ministri.

E’ stato precisato che ove la deliberazione del Consiglio dei Ministri contrasti, anche in parte, l'atto di dissenso qualificato, deve fondarsi su una motivazione che dia adeguato e congruo conto delle ragioni specifiche per cui gli elementi del giudizio di compatibilità assunti dall'amministrazione dissenziente vanno, in quel concreto caso, diversamente valutati. Si tratta di una valutazione che non può disapplicare i parametri del giudizio tecnico (ad es. il vincolo, che non può per l'occasione essere messo nel nulla), che perciò non può prescindere dalla medesima natura tecnica di quella di base confutata; ma che nemmeno si esaurisce in un giudizio tecnico com'è per l'atto di base perché comporta - in ragione dell'organo costituzionale chiamato alla decisione e della sua funzione di massima sintesi amministrativa - l'adozione, in deroga a quel dissenso, di un apprezzamento che è di alta amministrazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 gennaio 2013, n. 220).

4.2. Va ulteriormente precisato cha la natura di atto di alta amministrazione che impinge la deliberazione del Consiglio dei Ministri, atto che non è libero nel fine, a differenza che l’atto politico, non esclude il sindacato giurisdizionale sotto il profilo, non dell'opportunità della scelta, ma dell'osservanza delle disposizioni che attribuiscono, disciplinano e conformano il relativo potere discrezionale, e, dunque, con riferimento ai canoni della ragionevolezza, coerenza e adeguatezza motivazionale (cfr., ex multis T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 20 luglio 2015, n. 9731; Cons. Stato sez. III n. 4536/2014).

All’interno di tali confini pertanto la deliberazione impugnata può essere oggetto di scrutinio da parte di questo Tribunale.

4.3. Per ragioni di chiarezza espositiva va premessa una sintesi del quadro normativo rilevante ai fini del decidere.

4.3.1. Ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. 42/2004 sono ex lege di interesse paesaggistico e sono sottoposte alle disposizioni del Titolo I della parte III dello stesso decreto legislativo le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina.

L’art. 143 comma 9 del medesimo D.lgs. 42/2004 prevede che a far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, che include, tra l’altro quelle di cui all'art. 142, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

4.3.2. Con deliberazione n. 951 del 19 gennaio 2010 il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale, quale sezione specifica del Piano Territoriale Regionale.

L’art. 1 delle NTA stabilisce che “La Regione Lombardia persegue la tutela, la valorizzazione e il miglioramento del paesaggio”.

All’art. 17 della NTA il Piano – nel disciplinare la tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità – individua tali ambiti all’allegata tavola D (“Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale”), includendovi l’area montana del Comune di Livigno (219).

Ai sensi della richiamata disposizione negli ambiti di elevata naturalità la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico è possibile solo se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (comma 6 lett. a). Non subiscono invece alcuna specifica limitazione le opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e di infrastrutture esistenti (comma 8 lett. b).

4.3.3. Con deliberazione n. 4 del 25 gennaio 2010 il Consiglio della Provincia di Sondrio ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale che all’art. 66 stabilisce che “il PTCP individua le aree destinate all’esercizio dello sci…in tali aree sono da incentivare le opere di riqualificazione degli impianti di risalita e il miglioramento delle piste, ed è possibile la realizzazione di eventuali nuovi impianti e tracciati….Le previsioni di ulteriori ambiti per lo sci da discesa è subordinata a variante al PTCP…”. Sulla base della tav. 6.6 “previsioni progettuali strategiche” l’area della Vallaccia è esclusa dalle aree sciistiche individuate dal Piano stesso.

4.3.4. Con deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n. 97 del 30 luglio 2013 è stato approvato il Piano Territoriale d’area “Media e Alta Valtellina” (pubblicata sul, BURL n. 38 del 18 settembre 2013 e reperibile sul sito internet della Regione). L’allegato 4 degli elaborati di VAS, costituenti, tra l’altro, il Piano prevede che, quanto ai domini sciabili, “L’ipotesi di ampliamento del dominio verso la Vallaccia, viene ritenuta da scartare per l’elevato impatto ambientale e paesistico che potrebbe avere l’apertura di un area sciabile in quel versante interamente a SIC, in coerenza con gli indirizzi della pianificazione sovraordinata” e che “Non può essere considerata sostenibile l’espansione del dominio sciabile nella Vallaccia”. E ancora “Una particolare attenzione deve essere posta all’eventuale perimetrazione delle aree sciabili, rispetto alla sovrapposizione di tali aree con zone SIC. Nello specifico si sottolineano i casi del Comune di Livigno (Vallaccia) e Valfurva (Collegamento con i territori della Provincia di BS, Ponte di Legno). In particolare è fondamentale rispettare gli indirizzi dei piani sovraordinati e i piano di gestione delle aree SIC. Devono essere attentamente considerate eventuali espansioni in zone di elevata qualità ambientale e paesistica dal momento che l’espansione dei domini sciabili, a fronte di un ipotetico ritorno economico, crea delle situazioni di forte pressione ambientale e degrado paesistico che impoveriscono uno degli elementi di maggior pregio delle aree della MAV che è costituito proprio dalla ricchezza dell’ambiente naturale e dalle risorse paesistiche di pregio”.

4.3.5. Da ultimo, il PGT del Comune di Livigno, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 19 giugno 2013, alla tavola 3.2 non prevede impianti all’interno dell’area della Vallaccia, in conformità con quanto stabilito dalla superiore pianificazione (PPR e PTCP). La zona denominata “Case della Vallaccia” risulta inserita tra le “zone agricole di valore testimoniale con nuclei ed edifici percettivamente omogenei”.

5. Così ricostruito il corpus normativo quanto ai diversi livelli di pianificazione territoriale-paesistica, deve concludersi che univocamente tutte le disposizioni sopra richiamate escludono che l’area della Vallaccia possa costituire dominio sciabile né che possa ritenersi area di espansione dello stesso.

Risulta, di contro, circostanza non contestata, che l’impianto di cui al progetto in questione andrebbe a ricadere in tale area.

5.1. Tale circostanza si pone in frontale contrasto con gli strumenti pianificatori sopra richiamati.

E tale profilo di fatto non è stato tenuto in considerazione nella deliberazione del Consiglio dei Ministri oggetto del presente giudizio, che sembra aver incentrato il proprio focus sulla qualificazione dell’intervento come nuova costruzione ovvero come adeguamento tecnologico e funzionale dell’impianto esistente, condividendo tale seconda qualificazione, ai fini dell’applicazione dell’art. 17 comma 8 delle NTA del PPR.

5.2. Va in proposito evidenziato che la (astratta) ammissibilità dell’intervento quale adeguamento di impianto è possibile solo laddove l’area interessata sia ricompresa, a livello pianificatorio, in area di dominio sciabile o di relativa espansione, circostanza che, come detto, non ricorre nel caso di specie, considerato che il progetto presentato prevede la traslazione dell’impianto in area, quella della Vallaccia, appunto esclusa dal dominio sciabile.

In altri termini il profilo circa la corretta qualificazione dell’intervento non può essere confuso con quello dell’ampliamento del dominio sciabile. Il primo infatti attiene ad aspetti urbanistico-edilizi, il secondo all’ambito territoriale-paesaggistico, in quanto tale prevalente, costituendo un prius logico e giuridico del primo.

L’effetto che si andrebbe a determinare con l’intervento in questione, ovvero l’ampliamento del comprensorio sciabile, è da ritenersi in contrasto con la normativa di pianificazione territoriale, non superabile con profili attinenti ad ambiti diversi.

5.3. Ciò di per sé sarebbe sufficiente a far ritenere la deliberazione impugnata carente, sotto il profilo degli elementi di fatto e quindi di istruttoria, non avendo considerato un fondamentale ed evidente presupposto relativo alla localizzazione dell’intervento proposto.

5.4. In ogni caso, e per completezza, va rilevato che per le caratteristiche fondamentali del progetto, l’intervento proposto non può ritenersi “adeguamento funzionale e tecnologico di impianti ed infrastrutture esistenti” ai sensi dell’art. 17 comma 8 lett. b) delle NTA del PPR.

Si tratta infatti della proposta di realizzazione di una seggiovia esaposto (a fronte di quella biposto esistente) e di tre nuove piste da sci “ampliando il comprensorio sciistico” (così nella relazione di sintesi del progetto – doc. 1 del fascicolo della controinteressata) con traslazione dell’impianto di circa 2500,00 metri (e ricadente appunto in area esclusa dal dominio sciabile né oggetto di espansione), la costruzione di due edifici in muratura (rispettivamente nelle stazioni di arrivo e partenza) nonché la realizzazione di 173 nuovi posti auto.

5.4.1. Ora, la possibilità di configurare quale adeguamento funzionale e tecnologico dell’impianto esistente deve escludersi laddove, come nel caso di specie, risulti profondamente diversa la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale. Invero ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001, come modificato dall’art. 30 del D.L. 69/2013, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (e tale è la zona in questione, ai sensi dell’art. 142 del medesimo decreto legislativo), gli interventi di demolizione e ricostruzione costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

Tale ipotesi, per le caratteristiche del progetto presentato, non ricorre nel caso di specie.

5.4.2. Va aggiunto che la posizione sia della Comunità Montana sia del Comune di Livigno in ordine alla qualificazione dell’intervento (posizioni che il Consiglio dei Ministri ha condiviso facendole proprie) non svolgono alcun approfondimento concreto in relazione alle caratteristiche dell’impianto, al fine di sostenere la sua ascrivibilità alla categoria dell’ammodernamento, quindi della ristrutturazione (omettendo in ogni caso di considerare che lo stesso andrebbe ad insistere su area non ricompresa nei comprensori sciistici individuati dal PTCP, e comunque non prevista come area di espansione sciistica), incentrandosi le valutazioni dei due enti piuttosto su profili di carattere economico, costituendo – a loro dire - tale progetto un vantaggio in termini di attrattività turistica e di crescita occupazione.

La deliberazione del Consiglio dei Ministri –laddove condivide e fa proprie le motivazioni espresse dal Comune di Livigno e dalla Comunità Montana in ordine alla qualificazione dell’intervento come “adeguamento funzionale e tecnologico di impianto esistente” – sconta dunque lo stesso carente approfondimento istruttorio riscontrabile negli atti cui fa rinvio.

5.4.3. Va osservato che nel deliberato il Consiglio dei Ministri ha condiviso le valutazioni espresse dai suddetti enti “in merito alla valenza economica, sociale e di implementazione della sicurezza tecnologica connessa al progetto di costruzione” della seggiovia.

A margine del rilievo che tali assunti paiono essere meramente affermati, va evidenziato che, in particolare nel Piano Territoriale d’area “Media e Alta Valtellina, la determinazione di escludere l’area della Vallaccia dall’espansione sciistica è stata assunta pur tenendo conto dei possibili ritorni economici della relativa attività, operando a monte (ovvero in sede di atto pianificatorio) un bilanciamento che pende a favore della tutela paesaggistica di particolare pregio di tale comprensorio alpino.

Le valutazioni circa la valenza economica del progetto non valgono quindi a superare le scelte pianificatorie effettuate dagli enti preposti, che pure tale profilo hanno tenuto in considerazione.

5.4.4. Ad avviso del Collegio pertanto la deliberazione impugnata si presenta carente quanto ai presupposti di fatto (esclusione dell’area su cui insisterebbe l’impianto dal dominio sciistico) e all’istruttoria (sotto il profilo della qualificazione dell’impianto, pur essendo tale aspetto rilevante soltanto qualora la localizzazione dello stesso avvenisse in area ricompresa nei comprensori sciistici individuati dagli strumenti di pianificazione), pervenendo ad una determinazione che si pone in contrasto con la normativa territoriale – paesaggistica.

6. Va altresì osservato che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha espresso un articolato parere negativo, in relazione al quale non soltanto il Consiglio dei Ministri non ha espresso una motivazione volta a diversamente valutare, sotto un profilo tecnico, le conclusioni di quella Autorità, ma neppure ha dato conto della sussistenza di profili ulteriori, pur anche di ampia discrezionalità, tali da far prevalere un giudizio di diverso contenuto rispetto al dissenso qualificato. Di contro la deliberazione, lungi dal fare una sintesi compositiva, espressione di lata discrezionalità, si è limitata a far rinvio del tutto acritico alle valutazioni espresse da altre Amministrazioni, portatrici (sia in astratto sia in concreto, per quanto espresso nei relativi pareri) di diversi interessi, senza neppure dare conto del motivo per cui tali interessi dovessero considerarsi prevalenti rispetto a quello della tutela paesaggistica.

7. In conclusione, per le ragioni che precedono il ricorso introduttivo, in relazione al motivo esaminato, assorbiti gli ulteriori motivi di censura, va accolto e per l’effetto va disposto l’annullamento della deliberazione del Consiglio dei Ministri impugnata.

7.1. In relazione al ricorso per motivi aggiunti lo stesso va accolto nella parte in cui si impugnano la deliberazione del Consiglio Comunale di Livigno n. 22 del 29 giugno 2015 e la determinazione della Comunità Montana Alta Valtellina del 30 luglio 2015, per illegittimità in via derivata, avendo tali atti quale presupposto giuridico la deliberazione del Consiglio dei Ministri, annullata in questa sede.

7.2. Quanto all’impugnazione degli atti del subprocedimento di cui all’art. 5 del DPR 357/1997, il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato improcedibile in considerazione dell’annullamento della deliberazione del Consiglio dei Ministri che poneva quale condizione di efficacia l’attivazione, appunto, della procedura di cui al DPR richiamato, essendo quindi venuto meno il relativo presupposto.

7.3. Per la complessità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

- in relazione al ricorso introduttivo, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo accoglie e per l’effetto annulla la deliberazione del Consiglio dei Ministri impugnata;

- in relazione al ricorso per motivi aggiunti, in parte lo dichiara improcedibile, in parte lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, indicati in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2016 e del giorno 28 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Di Mario, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
         
         
         
         
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)