Cass. Civile Sez. 1, Sentenza n. 11796 del 07/06/2005
Presidente: Morelli MR. Estensore: Ragonesi V. Relatore: Ragonesi V. P.M. Gambardella V. (Conf.)
Min. Beni Attivita' Culturali (Avv. Gen. Stato) contro Soldatini (Bastianini ed altro)
(Cassa con rinvio, App. Firenze, 6 Maggio 2002)
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE - Cose di interesse storico, artistico od archeologico - Premio per il rinvenimento - Interessi moratori - Decorrenza - Dalla data del provvedimento di determinazione del prezzo definitivo - Fondamento.

In pendenza del procedimento volto alla determinazione del premio per il rinvenimento di beni d'interesse storico, artistico od archeologico, la posizione del privato ritrovatore o proprietario (nella specie, in un terreno di proprietà privata era stata scoperta una villa di epoca romana) è qualificabile come interesse legittimo, che si tramuta in diritto soggettivo solo al momento dell'emanazione del provvedimento conclusivo con cui l'amministrazione determina il prezzo definitivo, sia previa accettazione della somma offerta, sia previa determinazione, in caso di disaccordo, da parte della Commissione peritale, conseguendone che dalla data di quel provvedimento decorrono gli interessi moratori, e non dalla data della richiesta di stima peritale.
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
SOLDATINI LAURA in VALLE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.B. VICO 31, presso l'avvocato SCOCCINI ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BASTIANINI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 640/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 06/05/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/04/2005 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di una campagna di scavi protrattasi dal 1979 al 1990 e che portava alla scoperta di una villa di epoca romana in un terreno nel comune di Scansano, di proprietà di Soldatini Laura in Valle, la Soprintendenza.
Archeologica di Firenze comunicava alla suddetta proprietaria, in data 5.9.1995, che il competente Ministero aveva determinato ai sensi dell'art. 46 della legge 1089/39 in lire 49.613.440, pari al 25% del valore stimato dei beni rinvenuti, il premio di sua spettanza. Con atto notificato il 210.1995 la Soldatini, dichiarando di non concordare con la stima ministeriale, nominava il proprio componente per la costituzione della commissione all'uopo prevista dall'art. 44 della stessa legge.
Con decisione emessa il 15.7.1996, la suddetta commissione determinava in lire 400 milioni il premo di rinvenimento spettante alla proprietaria del terreno, in lire 37.500, 000 il costo complessivo per il funzionamento della commissione medesima, che poneva a carico del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, dando atto che esso era stato interamente anticipato dalla Soldatini Valle, oltre a lire 9.800.000 per accessori di legge e fiscali. In data 24.4.1997 il Ministero corrispondeva quindi alla richiedente la somma complessiva di lire 457.198.941, gravata da una ritenuta di acconto Irpef di lire 100.000.000.
Senonché, con lettera del 29.4.1997 la Soldatini Valle reclamava la corresponsione in linea capitale di altre lire 284.832.674, avendo il Ministero omesso di conteggiare nel dovuto gl'interessi, decorrenti, a dire della richiedente, dal 1989, epoca della scoperta dei reperti, e quantificati in oltre 250 milioni di lire.
Non avendo l'Amministrazione aderito a tale richiesta, la Soldatini Valle otteneva in data 15.5.1997 dal Presidente del Tribunale di Firenze decreto ingiuntivo per la soma di lire 284.832.674 avverso il quale veniva proposta opposizione.
Con sentenza del 14.9.2000 il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposta alla rifusione delle spese di lite. Argomentava il Tribunale che gl'interessi non erano dovuti dapprima per mancanza di liquidità ed esigibilità del credito, precisamente fino a quando (5.9.1995) l'Amministrazione non ebbe a sciogliere l'alternativa, riservatale dalla legge, se corrispondere il premio in natura o nell'equivalente pecuniario, e poi per mancanza di costituzione in mora, dal momento che l'interessata venne a reclamare il maggiore importo con la sua lettera del 29.4.1997, quando il Ministero aveva già pagato l'importo stabilito dalla commissione. Contro la sentenza proponeva appello la Soldatini Valle sostenendo che la decorrenza degl'interessi doveva retrodatarsi alla data in cui il Ministero era stato messo in mora in ordine all'esercizio della facoltà di scegliere se corrispondere il premio in denaro o in altra forma. In subordine, reclamava il pagamento degli interessi almeno dal 2.10.1995, data di notificazione al Ministero della dichiarazione di non accettazione dell'importo proposto e della volontà di promuovere il "giudizio arbitrale" avanti alla commissione speciale. L'Amministrazione insisteva per la conferma della sentenza impugnata. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 5.3.02, in parziale riforma della, sentenza del Tribunale di Firenze del 14.9.2000, condannava il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali a pagare a Soldatini Laura la somma in euro corrispondente a lire 62.000.000, in gran parte a titolo di interessi moratori (decorrenti dalla data del 2.10.95 di promozione del "giudizio arbitrale") e per una parte minore a titolo di interessi compensativi, oltre agl'interessi legali sulla stessa dal 24.4.1997 ai soddisfo ed oltre agli interessi sugli interessi a decorrere dai 27.5.1997.
Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione l'Amministrazione dello Stato sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso la Soldatini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il Ministero per i beni e le attività culturali deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha considerato come momento iniziale della decorrenza degli interessi la data del 2.10.95 quando cioè la resistente ha chiesto che la determinazione del premio venisse affidata all'apposita commissione prevista dall'art. 44 legge 1089/39, dovendosi il procedimento amministrativo ritenersi concluso solo per effetto della determinazione finale da parte della detta commissione. Il ricorso è fondato.
Ai fini del determinare il momento a partire dal quale sorge in capo al soggetto nel cui terreno sono stati rinvenuti dei beni archeologici, occorre preliminarmente valutare la situazione giuridica soggettiva di quest'ultimo, se, cioè, essa si ponga come diritto soggettivo o interesse legittimo in relazione al procedimento amministrativo ed al successivo provvedimento di determinazione del premio.
Tale questione è stata già oggetto di approfondito esame da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 2959/92) ed il Collegio non può che riportarsi a quanto già approfonditamente vagliato e deciso. La sentenza in esame ha preliminarmente affermato che " nel caso di specie si controverte, invero, in tema di obbligazioni pubbliche, con le quali la pubblica amministrazione assume, nei confronti del privato, posizione di soggetto vincolante ad un "facere" o ad un "dare". In tali situazioni occorre distinguere a seconda che il rapporto obbligatorio sorga sin dall'origine immediatamente ed interamente definito dalla legge, oppure richieda, per la determinazione in concreto della prestazione che ne costituisce oggetto, la intermediazione di un provvedimento amministrativo ispirato a criteri di discrezionalità" (Cass. 2959/92).
"Nel primo caso per la nascita dell'obbligo di adempiere, e specularmente del diritto di credito, è sufficiente che la prestazione sia determinata per legge o che quest'ultima contenga elementi certi per la sua determinazione senza lasciare margine alcuno per un discrezionale apprezzamento al riguardo da parte dello stesso debitore. Di modo che, anche se per il trasferimento del bene oggetto della prestazione sia indispensabile la instaurazione di un procedimento amministrativo (strumentale) e la emanazione di un provvedimento amministrativo, questo assume carattere di atto di certazione; ricognitivo, cioè, del fatto giuridico genetico dell'obbligazione e della osservanza delle condizioni di legge che ne disciplinano presupposti, misura e modalità." (Cass. 2959/92). "Nel secondo caso, invece, il fatto giuridico previsto dalla legge non genera direttamente l'obbligo della prestazione ma contiene soltanto elementi che la pubblica amministrazione deve valutare secondo un proprio ambito di discrezionalità che può investire congiuntamente o disgiuntamente, sia l'"an" sia il "quantum" dell'attribuzione patrimoniale. Di modo che la valutazione delle circostanze oggettive e soggettive influenti sulla scelta discrezionale della P.A. postula la intermediazione di un provvedimento amministrativo - nel cui ambito contrapposti interessi devono essere comparativamente soppesati - e la adozione di un provvedimento autoritativo finale, a carattere, per lo più, concessorio. E poiché solo mediante detto provvedimento nasce, nella sua concretezza, la obbligazione pubblica, prima di allora deve escludersi che il privato possa vantare un diritto soggettivo perfetto alla adozione di un atto, da parte della P.A. dotato di uno specifico contenuto." (Cass. 2959/92). Non può infatti ammettersi che il pretendente all'altrui prestazione vanti un vero e proprio diritto soggettivo quando la tutela del suo interesse sia affidata, mediatamente, alla autodefinizione, con atto del debitore, della obbligazione propria di quest'ultimo...per cui solo dopo che sia stato adottato quel provvedimento può ritenersi essere sorto nella sua oggettiva concretezza un rapporto obbligazione - diritto" (Cass. 2959/92). Acclarato quanto sopra, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto con la sentenza riportata che nella ipotesi come quella in esame - di controversia relativa all'attribuzione del "premio" reclamato dal fortuito scopritore di un bene di interesse archeologico - non può non ritenersi che la obbligazione pubblica nasca non ex lege, ma per effetto di un provvedimento amministrativo informato a discrezionalità. Certo è, infatti, che fonte legale del dovere di corrispondere il premio non è il solo fatto materiale del rinvenimento del bene; occorrendo, oltre a tale presupposto ... il giudizio tecnico da parte della competente autorità amministrativa circa la appartenenza della cosa rinvenuta alla categoria dei beni d'arte di proprietà collettiva ... ed ancora il giudizio valutativo, ampiamente discrezionale, circa la convenienza di offrire al privato parte delle cose rinvenute, sebbene dotate di interesse artistico, storico od archeologico, in luogo del denaro, e circa la misura in numerario del premio, da calcolarsi sempre entro il limite massimo di una percentuale (un quarto) del valore economico delle cose rinvenute, ma anche nel rispetto di un limite percentuale minimo." (Cass. 2959/92).
Del resto la circostanza che i beni archeologici rinvenuti appartengono sin dall'origine allo Stato (cfr. art. 826 e 932 ult. co. Cod. civ.; art. 44, 46 e 48 della legge n. 1089 del 1939) fa escludere che nel "premio" possa essere ravvisata la natura di un corrispettivo per la perdita della proprietà sofferta dal proprietario del suolo, e per la perdita della remunerazione ex art. 930 cod. civ. sofferta dal ritrovatore. (Cass. 2959/92) Chiarito dunque che, prima della formazione e della esternazione della volontà dell'autorità competente a stabilire la spettanza e la misura del premio, non può parlarsi della esistenza di un diritto soggettivo alla sua corresponsione, occorre valutare, nell'ambito dello sviluppo del procedimento amministrativo, in quale momento avviene la determinazione conclusiva del premio da parte dell'autorità amministrativa.
A tale proposito la ripetutamente citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, ha anzitutto rilevato che, nella ipotesi in cui il privato accetti - secondo quanto previsto dalla legge 1089/39 - il prezzo inizialmente stabilito dall'amministrazione, tale accettazione non riveste natura contrattuale ma ha soltanto "l'effetto di sopprimere, nel procedimento amministrativo, la fase della estimazione peritale siccome superflua, e di pervenire per via breve, all'esaurimento della procedura con conseguente nascita nel privato di un vero e proprio diritto di credito al pagamento in denaro del premio od alla "datio in solutum" mercè rilascio di una parte dei beni reperiti". (Cass. 2959/92), fermo restando che in ogni caso il procedimento si conclude non già in virtù di un accordo ma sempre con un provvedimento amministrativo. In tal senso peraltro è stato chiarito che "la possibilità accordata al richiedente il premio, di interloquire durante l'iter amministrativo volto alla discrezionale individuazione della concreta misura remuneratoria, ed all'occorrenza di concorrere alla formazione di una commissione investita di quel compito estimativo, deve invero essere spiegata come uno dei fenomeni - previsti dall'ordinamento positivo - di partecipazione dell'interessato all'azione amministrativa, ed in particolare come espressione di quella c.d. "compartecipazione funzionale", tipica dello stadio pre-decisionale in cui emerga la opportunità di favorire il confronto ed il componimento di interessi diversi, anche se disomogenei e di diseguale rilevanza" (Cass. 2959/92). Nel caso di specie non vi è stata accettazione da parte della Soldatini del premio offerto dall'amministrazione per cui si è proceduto alla attivazione della "commissione peritale", prevista dall'art. 44 della legge del 1939, l'individuazione della cui natura e dei cui compiti sono essenziali ai fini del decidere la presente controversia. A tal proposito la più volte citata sentenza delle Sezioni unite di questa Corte ha avuto occasione di chiarire che "i compiti della commissione costituiscono l'espressione di una valutazione peritale di carattere tecnico, sia pure irrevocabile e vincolante per la P.A. la quale strumentalmente l'abbia richiesta a corredo dell'esercizio di un proprio potere autoritativo. Trattasi, dunque, di una funzione amministrativa, come amministrativa è la natura dell'organo (straordinario) denominato commissione, cui essa è affidata, e come amministrativi sono i caratteri della "irrevocabilità" e della "insindacabilità" assegnati al suo parere al fine di escluderne ogni riesame in sede amministrativa ed ogni rivalutazione di merito in sede giurisdizionale." (Cass. 2959/92).
In conseguenza della predetta funzione amministrativa, è stato ritenuto che "deve escludersi che la commissione abbia natura di organo giurisdizionale con funzioni di arbitro (e se così fosse ne conseguirebbe la illegittimità costituzionale della normativa che la costituzione del collegio prevedesse come obbligatorio: cfr. Corte Cost. n. 127 del 1977); come pure deve escludersi che alla commissione siano assegnate mansioni di arbitro irrituale (figura quest'ultima ravvisabile solo nel campo del diritto privato)." (Cass. 2959/92).
In conclusione dunque deve ritenersi che il procedimento amministrativo volto alla determinazione del premio termina con l'emanazione di un apposito provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento sia che il privato accetti il prezzo offertogli dall'amministrazione sia che questo prezzo venga determinato, a seguito di disaccordo, dalla esaminata Commissione. In ogni caso per tutta la durata del procedimento la posizione giuridica del privato deve ritenersi di interesse legittimo, tramutandosi essa in diritto soggettivo solo al momento dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento con cui l'amministrazione determina il prezzo definitivo. Nel caso di specie, alla luce dei principi affermati deve concludersi per l'erroneità della pronuncia della Corte d'appello di Firenze che ha ritenuto che gli interessi moratori dovessero decorrere dal 2.10.95, data in cui la Soldatini aveva chiesto la stima da parte della Commissione di cui all'art. 37 della legge 1089/39 poiché, facendo tale fase peritale ancora parte del procedimento amministrativo, non era ancora sorto alcun diritto in capo alla Soldatini alla riscossione del premio.
Tale diritto deve invece ritenersi sorto nel momento in cui l'Amministrazione, facendo propria la valutazione della Commissione ha comunicato l'importo finale alla resistente. Di conseguenza la spettanza degli interessi moratori non può che decorrere dalla data di messa in mora successiva al sorgere del diritto. Il motivo di ricorso va pertanto accolto nei limiti in cui è stato proposto. Va infatti precisato che le censure avanzate dal Ministero dei Beni e delle attività culturali afferiscono esclusivamente agli interessi moratori, mentre non si rinviene censura in ordine alle statuizioni della sentenza relative agli interessi compensativi ed al riconoscimento ed alla decorrenza degli interessi legali e degli interessi composti (anatocismo) onde tali statuizioni restano immutabili essendosi ormai in relazione ad esse formato il giudicato;
fermo, comunque, restando che le ultime due voci vanno conteggiate in relazione agli importi relativi agli interessi di mora che risulteranno effettivamente dovuti.
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze che si atterrà nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di Cassazione. P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 11 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2005