Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4579. Del 30 settembre 2015
Caccia e animali-Legittimità revoca porto fucile uso caccia per ferimento involontario di un compagno durante battuta di caccia.

Il Collegio ritiene che gli elementi descrittivi della dinamica dell’incidente (inattesa caduta non controllabile, il fucile carico perché in corso di battuta di caccia, etc.), così come la sua incensuratezza, il non aver mai abusato delle armi, e la necessità di dotarsi dell’arma oltre che per l’esercizio venatorio anche per espletare l’attività di “ giudice federale cinofilo”, non siano elementi idonei a dimostrare l’illogicità manifesta del provvedimento restrittivo adottato dal Prefetto, che ha lo scopo di impedire il verificarsi di episodi anche occasionali lesivi della incolumità delle persone e della sicurezza pubblica, derivati da un impiego non adeguatamente prudente dell'arma. Purtroppo, la cronaca degli incidenti di caccia fornisce, ogni anno, un quadro allarmante; è noto anche che un utilizzo che consideri le caratteristiche di funzionamento e adotti le più comuni regole di prudenza potrebbe ridurre gli incidenti occasionali, dovuti a cadute (tutti i fucili da caccia sono dotati di sicure che bloccano il grilletto quando l’arma non è in uso), anche se, è altrettanto notorio, che nemmeno le sicure dei fucili sono “sicure” al 100%, perché non permettono di bloccare la batteria dell’arma, ovvero quel meccanismo che dà luogo allo sparo. Ecco, allora, che diventa essenziale l’utilizzo d’indispensabili accorgimenti di massima prudenza nel maneggio dell’arma (ad es., viene consigliato di attivare il congegno che blocca il grilletto in tutte le situazioni in cui l’arma non è in uso, anche durante la stessa battuta di caccia, specie se si è ancora in cerca della preda e del giusto appostamento), onde evitare anche incidenti occasionali, come quello avvenuto nel caso di specie. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 04579/2015REG.PROV.COLL.

N. 00854/2015 REG.RIC.

N. 09310/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 854 del 2015, proposto da: xxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carolina in Roma, ; 

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore e Questura di Reggio Emilia, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; 


sul ricorso numero di registro generale 9310 del 2014, proposto da: xxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carolina in Roma; 

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore e Prefetto di Reggio Emilia, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n.12; 

per la riforma

- quanto al ricorso n. 854 del 2015:

della sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna - Sez. Staccata Di Parma, Sezione I, n. 00452/2014, resa tra le parti, concernente revoca licenza di porto di fucile uso caccia.

- quanto al ricorso n. 9310 del 2014:

della sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna - Sez. Staccata Di Parma, Sezione I, n. 00278/2014, resa tra le parti, concernente divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti.

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Reggio Emilia e del Prefetto di Reggio Emilia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. - Con provvedimento del 16 dicembre 2011, il Questore di Reggio Emilia ha revocato al sig. xxxxx la licenza di porto di fucile ad uso caccia sulla base del divieto cautelare di detenere armi, munizioni e materie esplodenti adottato dal Prefetto in data 3 novembre 2011.

2. - Con autonomi ricorsi entrambi i provvedimenti sono stati impugnati dinnanzi al TAR Emilia Romagna, sede di Parma, che li ha rigettati: il primo, in quanto l’atto questorile impugnato è vincolato dal provvedimento del Prefetto con cui, dapprima in via provvisoria e cautelare e successivamente in via definitiva, è stato imposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, e non essendo configurabile, tra l’altro, il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; il secondo, in quanto legittimamente è stata esercitata la discrezionalità, essendo venuta meno l’affidabilità del titolare, a seguito di un incidente occorso durante una battuta di caccia, per cui ebbe a ferire involontariamente un compagno.

3. - Con gli appelli in esame, di cui viene chiesta la riunione per connessione oggettiva e soggettiva, entrambe le sentenze vengono impugnate.

4. - Resistono in giudizio le Amministrazioni intimate.

5. - All’udienza del 9 luglio 2015, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1. - Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione degli appelli, connessi sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

2. - Nel merito, entrambi gli appelli sono infondati.

3. - Quanto agli errori procedimentali denunciati, è condivisibile la decisione di primo grado nella parte in cui afferma che con “la reclamata partecipazione al procedimento il ricorrente non avrebbe potuto fornire alcun apporto utile non potendo il provvedimento conclusivo assumere un contenuto diverso da quello di revoca in concreto adottato”.

L’art. 21 octies della l. 241/1990 esclude l’annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento allorché l'Amministrazione non gode di alcun margine di discrezionalità, ovvero qualora dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Nella specie, in presenza di un provvedimento prefettizio che vieta la detenzione delle armi, il Questore era vincolato ad adottare il decreto del 16.11.2011 di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.

4. - Quanto al profilo di merito, il ricorrente ha denunciato la grave insufficienza di istruttoria e di motivazione, in quanto l’accidentale ferimento di altro cacciatore che ha dato luogo al provvedimento restrittivo, che vieta la detenzione di armi, non sarebbe stato attentamente valutato in ogni sua circostanza, cosicché la Prefettura ha desunto l’inaffidabilità del ricorrente da una “fantasiosa negligenza e imprudenza nel maneggio del fucile”.

In altri termini, la misura inibitoria permanente sarebbe sproporzionata e ingiustificata, oltre che erronea, essendosi verificato il ferimento a seguito di episodio accidentale e incolpevole, dovuto a caduta casuale dell’appellante, generatrice di un colpo occasionale fortuito, non voluto “ ma subito” dall’interessato.

5. - Il Collegio, a tal proposito, non può che ricordare che il provvedimento di revoca del porto d’armi è atto dovuto sul presupposto dell’intervenuto divieto di detenzione di armi e munizioni e che quest’ultimo provvedimento è improntato a rigorosa valutazione dei presupposti al fine di prevenire usi impropri delle armi, ed anche, semplicemente, fatti lesivi della pubblica sicurezza, a prescindere dalla gravità delle lesioni personali derivate dall’incidente occorso e dal carattere più o meno colposo del comportamento tenuto dall’interessato.

Inoltre, al giudice amministrativo non compete sostituirsi all'Autorità amministrativa nel valutare, a sua volta, se il soggetto sia più o meno affidabile, bensì solo verificare se l' Autorità amministrativa sia incorsa nei vizi di travisamento dei fatti o manifesta illogicità.

Nella fattispecie, il Collegio ritiene che gli elementi rappresentati dall’appellante, descrittivi della dinamica dell’incidente (inattesa caduta non controllabile, il fucile carico perché in corso di battuta di caccia, etc.), così come la sua incensuratezza, il non aver mai abusato delle armi, e la necessità di dotarsi dell’arma oltre che per l’esercizio venatorio anche per espletare l’attività di “ giudice federale cinofilo”, non siano elementi idonei a dimostrare l’illogicità manifesta del provvedimento restrittivo adottato dal Prefetto, che, si ribadisce, ha lo scopo di impedire il verificarsi di episodi anche occasionali lesivi della incolumità delle persone e della sicurezza pubblica, derivati da un impiego non adeguatamente prudente dell'arma.

Purtroppo, la cronaca degli incidenti di caccia fornisce, ogni anno, un quadro allarmante; è noto anche che un utilizzo che consideri le caratteristiche di funzionamento e adotti le più comuni regole di prudenza potrebbe ridurre gli incidenti occasionali, dovuti a cadute (tutti i fucili da caccia sono dotati di sicure che bloccano il grilletto quando l’arma non è in uso), anche se, è altrettanto notorio, che nemmeno le sicure dei fucili sono “sicure” al 100%, perché non permettono di bloccare la batteria dell’arma, ovvero quel meccanismo che dà luogo allo sparo.

Ecco, allora,che diventa essenziale l’utilizzo di indispensabili accorgimenti di massima prudenza nel maneggio dell’arma (ad es., viene consigliato di attivare il congegno che blocca il grilletto in tutte le situazioni in cui l’arma non è in uso, anche durante la stessa battuta di caccia, specie se si è ancora in cerca della preda e del giusto appostamento), onde evitare anche incidenti occasionali, come quello avvenuto nel caso di specie.

Ciò implica, in conclusione, che i provvedimenti impugnati non sono affetti da manifesta illogicità, né sproporzionati rispetto al fine perseguito della massima prevenzione a tutela dell’incolumità pubblica.

6. - Le spese di giudizio si compensano tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dispone la riunione dei ricorsi e, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)