TAR Veneto Sez. II n. 862 del 4 aprile 2008
Caccia e animali. Piccioni di città

La fauna selvatica non deve intendersi limitata alle specie propriamente selvatiche, ma estesa più in generale anche agli animali di tipo selvatico tra i quali rientrano i “piccioni inselvatichiti” (vale a dire che di fatto hanno assunto un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico) cui è appluicabile il regime di contenimento proprio delle specie selvatiche, che per legge non può che attuarsi con metodi ecologici, quale certamente non è la caccia, peraltro operata al di fuori dei suoi ordinari limiti normativi (cfr. l’art. 19, II comma, che prevede che le Regioni possono autorizzare, ricorrendone i presupposti, piani di abbattimento da attuarsi dalle guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni provinciali).
Ric. n. 2404/07 Sent. n. 862/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Claudio Rovis Consigliere relatore
Riccardo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2404/07, proposto da LEGA ABOLIZIONE CACCIA, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Rizzato, con elezione di domicilio presso l’intestato Tribunale ai sensi dell’art. 35 del RD n. 1024/34;
CONTRO
COMUNE DI VERONA, con gli avv.ti Giovanni R. Caineri, Fulvia Squadroni e Giovanni Michelon;
E NEI CONFRONTI DI
FEDERAZIONE ITALIANA CACCIA, non costituita;
PER
l’annullamento del provvedimento 26.10.2007 n. 100 di autorizzazione ai cacciatori di abbattere i piccioni presenti sul territorio comunale;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 20 marzo - relatore il Consigliere Claudio Rovis - i procuratori delle parti costituite;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
L’associazione ricorrente ha contestato, ritenendola illegittima per violazione, tra l’altro, dell’art. 19 della legge n. 157/92, l’epigrafata ordinanza con cui il Comune di Verona, affermando finalità di contenimento della specie, ha autorizzato i cacciatori ad abbattere, all’interno del territorio comunale, i colombi in conformità con il calendario venatorio 2007/2008.
La causa, ove si è costituito il resistente Comune, è passata in decisione all’udienza del 19.4.2007.
DIRITTO
Obietta il Comune di Verona che l’art. 19 della legge n. 157/92 non sarebbe applicabile ai “piccioni di città” in quanto, non essendo questi sotto il profilo strettamente zoologico collocati scientificamente tra le specie propriamente selvatiche, non potrebbero per ciò stesso beneficiare della tutela prevista per tali specie.
Premesso che non si intende qui (né rientra nei poteri cognitivi di questo Tribunale) entrare in problematiche di classificazione zoologica, va osservato che la sussistenza della “categoria” in questione, rappresentando un fatto incontestato e non essendo parimenti prevista dalla legge, nonchè in assenza delle necessarie specificazioni di competenza provinciale, non può che trovare la propria disciplina di contenimento in quella disposizione di tutela che sul piano analogico più le si avvicina.
D’altra parte la stessa giurisprudenza in materia di protezione della fauna selvatica ha già formulato il principio generale che questa non deve intendersi limitata alle specie propriamente selvatiche, ma estesa più in generale anche agli animali di tipo selvatico (cfr Cass. sez. III, 18.2.1994 e sez IV, 26.9.1997).
Pertanto, il Collegio ritiene di dover applicare alla fauna di cui si tratta, costituita dai “piccioni inselvatichiti” (vale a dire che di fatto hanno assunto un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico), il regime di contenimento proprio delle specie selvatiche, che per legge non può che attuarsi con metodi ecologici, quale certamente non è la caccia, peraltro operata al di fuori dei suoi ordinari limiti normativi (cfr. l’art. 19, II comma, che prevede che le Regioni possono autorizzare, ricorrendone i presupposti, piani di abbattimento da attuarsi dalle guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni provinciali).
Rispetto a tali principi, pertanto, l’impugnata ordinanza risulta illegittima per violazione dell’art. 19 della legge n. 157/1992.
Conclusivamente, dunque, il ricorso deve essere accolto, restando assorbiti gli ulteriori motivi di censura.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 20 marzo 2008.
Il Presidente L’Estensore

Il Segretario




SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione